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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, sessione 2025.
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.98 del 16/12/2025 |
| Ente: | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
| Località: | Nazionale |
| Codice atto: | 25E07750 |
| Sezione: | Enti pubblici |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | - |
| Scadenza: | - |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro di
cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione
dell'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante
disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
26 settembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3
ottobre 2025) con cui e' stata determinata la misura del contributo
dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di
idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 per la prova dell'anno 2025;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione
digitale e, in particolare, l'art. 65, commi 1, lettera b) e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per
l'anno 2025 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
Dispone:
Art. 1
Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione
1. E' indetta per l'anno 2025 la prova di idoneita' per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Sono fissate due sessioni d'esame nel corso del 2026, una nel
primo e una nel secondo semestre.
3. E' ammessa la partecipazione ad entrambe le sessioni.
4. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda a ciascuna
sessione della prova, siano in possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un
titolo di studio estero corrispondente.
Art. 2
Modalita' e termini per la presentazione della domanda di
partecipazione e per il pagamento del contributo per la
partecipazione alla prova
1. Le modalita' e i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascuna sessione della prova e per il pagamento dei
relativi contributi per la partecipazione saranno indicati con
apposita comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel
Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
Art. 3
Domanda di partecipazione alla prova di idoneita'
1. Nella domanda, pena l'irricevibilita' della stessa, i
candidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76
dello stesso decreto, i seguenti dati:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
comune di residenza e relativo indirizzo;
domicilio (se diverso dalla residenza) di reperibilita';
indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta
elettronica certificata, quest'ultimo ove in possesso del candidato,
e numero telefonico, validi a tutti gli effetti per le comunicazioni;
estremi di un documento di identita' in corso di validita';
titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo;
il codice identificativo numerico di quattordici cifre e la
data di emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il
candidato non dovra' esibire il giorno della prova, ma che avra'
l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine
di decadenza previsto per l'accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria;
il modulo della prova di idoneita' cui intendono partecipare ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e piu'
precisamente:
modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione assicurativa (la prova verte sulle materie di cui
all'allegato 5 - Sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018);
modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione riassicurativa (la prova, riservata a chi e' gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa,
verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (la
prova verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2, del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende
esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa -
attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del
registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
2. Coloro che, in relazione a specifica condizione di disabilita'
(art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), a
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni
tutelate dalla legge, hanno necessita' di strumenti di ausilio e/o
tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la
partecipazione a ciascuna sessione della prova devono farne richiesta
compilando la sezione «disabilita'» dell'applicazione, dove devono
altresi' indicare l'ente e il numero/riferimento del provvedimento
attestante tale condizione. I candidati possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio vigilanza condotta di mercato
dell'IVASS all'indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it
3. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione a ciascuna sessione della
prova di idoneita' i candidati ammessi che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4;
b) il giorno dello svolgimento della sessione di prova non
esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Art. 5
Articolazione della prova di idoneita'
1. Ciascuna delle due sessioni della prova di idoneita' consiste
in un esame scritto, articolato in un questionario con quesiti a
risposta multipla e a scelta singola estratti dal database dei
quesiti, con le relative risposte, pubblicato sul sito dell'IVASS al
seguente link:
https://www.ivass.it/operatori/intermediari/prova-idoneita/index.html
2. L'esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al
presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti
normativi:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina
regolamentare emanata dall'IVASS;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia
assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al
presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti
normativi:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte
sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 6
Data e luogo della prova di idoneita'
1. La data, il luogo e l'orario di ciascuna sessione della prova
di idoneita' saranno indicati con preavviso di almeno quindici giorni
rispetto alla data dello svolgimento delle stesse e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze straordinarie e
imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento di una o di
entrambe le sessioni della prova scritta dopo la pubblicazione
dell'avviso, la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del
luogo e dell'orario della sessione o di entrambe le sessioni della
prova saranno prontamente diffuse mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito
internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it L'IVASS non assume
responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti la prova da parte di fonti non autorizzate.
3. In caso di impossibilita' del candidato a partecipare alla
sessione di prova di idoneita' per cui ha presentato domanda di
partecipazione, il contributo corrisposto all'IVASS per lo
svolgimento della prova non e' rimborsabile e il candidato potra'
partecipare ad una diversa sessione di prova solo previa
presentazione di apposita nuova domanda di partecipazione alla
diversa sessione e previo pagamento di nuovo contributo per lo
svolgimento della prova.
4. Il contributo e' rimborsabile esclusivamente nel caso in cui
la sessione di prova sia revocata per motivi imputabili all'IVASS.
Art. 7
Svolgimento della prova di idoneita'
1. I candidati, qualora non siano stati esclusi dalla sessione
per la prova di idoneita' ai sensi dell'art. 4, sono ammessi a
sostenere la prova e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni
cellulari, smartwatch e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di
ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per
lo svolgimento della prova di idoneita', comporta l'immediata
esclusione del candidato dalla prova.
4. La prova e' corretta in forma anonima, esclusivamente con
l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superata dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono
comunicati prima dell'inizio della prova.
Art. 8
Esito della prova di idoneita'
1. L'esito della prova di idoneita' e' reso disponibile per
ciascun candidato nella relativa pagina personale mediante accesso
all'applicazione informatica della prova raggiungibile tramite il
sito internet dell'IVASS. Tale modalita' di comunicazione assume il
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito della prova.
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento e rimane in carica per
entrambe le sessioni in cui si articola la prova. Nel provvedimento
viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle categorie di
componenti di cui al comma 2.
2. La commissione e' composta da:
a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche,
giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio
dell'attivita', uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa
sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle
principali associazioni di categoria.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS.
4. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario
in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero
dei candidati, puo', prima dello svolgimento di ciascuna sessione
della prova di idoneita', suddividere la commissione in due o piu'
sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per
l'espletamento della prova.
Art. 10
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o
comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS e' finalizzato unicamente
all'espletamento della prova di idoneita'. Il conferimento di tali
dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla
prova; la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione,
con conseguente esclusione dalla procedura.
Il titolare del trattamento dei dati e' l'IVASS - via del
Quirinale 21, 00187 Roma italia (email: email@ivass.it - PEC:
ivass@pec.ivass.it - centralino: +39 06.421331). Il responsabile
della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS puo' essere contattato
presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma (e-mail:
DPO.IVASS@ivass.it)
I servizi di elaborazione dei dati strumentali allo svolgimento
della prova di idoneita' per l'iscrizione nel registro saranno
forniti dalla societa' esterna che verra' selezionata e che agira' in
qualita' di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento UE
2016/679. L'informativa concernente la denominazione del responsabile
del trattamento verra' fornita, una volta completata la selezione,
con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale
dell'IVASS.
I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo
trattati con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche. Il
relativo trattamento, in particolare, sara' effettuato per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e
le informazioni sono stati raccolti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori dell'Istituto o delle imprese espressamente nominate
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
I suddetti dati possono essere comunicati ad altre
amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'IVASS e' presentata contattando il
responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto.
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al garante per
la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento).
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nel Bollettino Ufficiale e nel sito
internet dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it
Roma, 2 dicembre 2025
Per il direttorio integrato
il Presidente
Signorini
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