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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prove selettive per il reclutamento di tredici unita' di personale da
inquadrare nell'ex profilo professionale di "addetto ai servizi
ausiliari e di anticamera" - area funzionale A - posizione economica
A1 - nel ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione,
mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e degli articoli 23 e 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 28/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E0564
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:13
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali ed amministrativi
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente
l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini
dell'accesso agli impieghi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali
del personale dei Ministeri;
Vista la legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro ed in particolare l'art. 16, in materia di assunzioni di
personale presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 settembre 1987, n. 392, concernente modalita' e criteri per
l'avviamento a selezione dei lavoratori;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 29 del 4 aprile 1988;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 1988, relativo alla "Disciplina dell'avviamento e della
selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini
delle assunzioni nella pubblica amministrazione" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi ed in particolare il Capo III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 sopra citato;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 luglio 1996, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
(registro n. 3, foglio n. 185) concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero
della pubblica istruzione;
Visto l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che prevede una deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 45
del medesimo art. 1 per il funzionamento degli uffici nelle otto
province di nuova istituzione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla "tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione della legge
15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 che reca norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 59, concernente l'istituzione
di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica
istruzione nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato,
Rimini, Verbania e Vibo Valentia;
Considerato che risultano disponibili nei predetti uffici
scolastici provinciali, previo accantonamento dei posti da riservare
alle categorie protette, quattordici posti nel profilo professionale
di "Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera" - terza qualifica
funzionale - nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione;
Visto il D.D.G. 25 settembre 1997, vistato all'Ufficio centrale
del bilancio il 27 febbraio 1998 e registrato al n. 211/V con il
quale, a seguito di formale autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri disposta con nota prot. n. 8101 del
29 settembre 1997, e' stata indetta un'offerta di selezione per il
reclutamento di quattordici unita' di personale da inquadrare nel
profilo professionale di "addetto ai servizi ausiliari e di
anticamera" nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si e' tenuto
conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482,
concernenti la disciplina delle assunzioni obbligatorie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1o dicembre 1998,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che con il sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1998 l'amministrazione della pubblica
istruzione e' stata autorizzata ad attivare, tra le altre procedure
concorsuali, anche quella concernente l'ex profilo professionale di
"addetto ai servizi ausiliari e di anticamera", riducendo pero' il
numero dei posti da quattordici a tredici;
Ritenuto opportuno rivedere il sopracitato D.D.G. 25 settembre
1997, oltre che per la decurtazione dei posti operata in sede di
autorizzazione, anche per l'adeguamento del provvedimento alla
normativa emanata successivamente;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse il D.D.G. 25 settembre 1997
e' revocato e sostituito dal presente provvedimento.

                               Art. 2.
 
Posti da coprire
 
Sono indette le prove selettive per il reclutamento di tredici
unita' di personale da inquadrare nell'ex profilo professionale di
"addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - area funzionale A -
posizione economica A1 - nel ruolo del personale dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero
della pubblica istruzione, per le sedi degli Uffici scolastici
provinciali sottoindicati:
 
N. d'ord. Regione N. posti ed uffici di destinazione
- - -
 
1 Piemonte 2 per il Provveditorato agli studi di Biella
1 per il Provveditorato agli studi di Verbano
-Cusio-Ossola
2 Lombardia 2 per il Provveditorato agli studi di Lecco
2 per il Provveditorato agli studi di Lodi
3 Toscana 2 per il Provveditorato agli studi di Prato
4 Emilia-Romagna 2 per il Provveditorato agli studi di Rimini
5 Calabria 1 per il Provveditorato agli studi di Crotone
1 per il Provveditorato agli studi di Vibo
Valentia
L'amministrazione si riserva comunque di ridefinire, in ambito
almeno regionale, la localizzazione dei posti di cui sopra in ragione
della consistenza delle presenze presso gli uffici scolastici
periferici di nuova istituzione conseguente ai provvedimenti adottati
per la loro attivazione tra la data di costituzione degli uffici
stessi e quella di approvazione degli atti delle procedure di
selezione.
I lavoratori utilmente selezionati, salva la possibilita' di
trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a sette anni durante il quale non possono essere comandati
o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni
caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco nel caso in
cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione
organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede
di appartenenza non lo consenta espressamente.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'avviamento a selezione - Esclusioni
 
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) l'iscrizione nelle liste di collocamento, compilate ai sensi
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
con qualifica di "operaio generico" le cui attivita' sono
corrispondenti a quelle riportate nell'allegato A del presente bando;
2) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado ovvero licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962;
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
L'aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione
di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il
possesso dei requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici
elencati nel precedente comma e la non sussistenza delle ipotesi di
esclusione nelle quali incorrono:
a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a
riposo, anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio
o speciale.
I candidati sono ammessi alle prove selettive con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione con motivato provvedimento.

                               Art. 4.
 
Designazione dei sovrintendenti scolastici regionali competenti ad
attivare le procedure per l'avviamento a selezione
 
I sovrintendenti scolastici regionali del Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana e Calabria, sono delegati ad attivare le
procedure per l'avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento per la copertura dei posti vacanti negli uffici
aventi sede nella regione di rispettiva competenza.

                               Art. 5.
 
Procedura per l'avviamento a selezione
 
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i capi degli
uffici inoltreranno, direttamente alla sezione circoscrizionale per
l'impiego territorialmente competente, la richiesta di avviamento a
selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire per ciascuno degli uffici scolastici provinciali di
destinazione, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica
di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo,
secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato
impedimento, procederanno ad avviare a selezione i lavoratori nel
numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti
aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

                               Art. 6.
 
Commissioni esaminatrici
 
Alle operazioni di selezione provvederanno apposite commissioni
che saranno nominate dal direttore generale del personale e degli
affari generali ed amministrativi con successivi provvedimenti
secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto
legislativo n. 80/1998.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

                               Art. 7.
 
Prove selettive
 
La selezione consistera' in una prova pratica attitudinale avente
ad oggetto:
1) l'esecuzione di fotocopie di piu' atti normativi tratti
dalla raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e/o
da riviste giuridiche, su macchine in dotazione dell'amministrazione
e la successiva fascicolatura delle stesse secondo un criterio
cronologico o per tipologia di atti;
2) prelievo e ricollocazione di fascicoli, tratti da faldoni di
un archivio dell'ufficio, collocati con un criterio di numerazione
progressiva o alfanumerica.
La durata della prova sara' di quindici minuti.
Conseguira' l'idoneita' il candidato che, nel tempo assegnatogli,
avra' correttamente eseguito le operazioni richieste.
Le operazioni di selezione saranno effettuate in luogo aperto al
pubblico, previa affissione di apposito avviso all'albo degli uffici
scolastici interessati, come prescritto dal quinto comma,
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione della dichiarazione di
idoneita' eventualmente riportata. L'elenco medesimo, sottoscritto
dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede di
esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove selettive i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, in corso di validita'.
L'amministrazione potra' sottoporre a visita medica di controllo
i candidati utilmente selezionati, in base alla normativa vigente.

                               Art. 8.
 
Modalita' per la completa copertura dei posti
 
Ai sensi dell'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, si provvedera' alla sostituzione dei
lavoratori che non avranno risposto alla convocazione o non avranno
superato la prova o non avranno assunto servizio nel luogo e nel
giorno indicato o non saranno piu' in possesso dei requisiti
richiesti, o, infine, non avranno sottoscritto - sebbene regolarmente
invitati - il contratto individuale di lavoro, con gli altri
lavoratori gia' convocati e gia' selezionati in numero pari al doppio
dei posti da coprire, inseriti nella stessa graduatoria vigente al
momento della richiesta.

                               Art. 9.
 
Adempimenti dei sovrintendenti
 
I sovrintendenti scolastici interessati, entro un mese dalla
definizione delle procedure di selezione, cureranno l'invio alla
direzione generale del personale e degli affari generali ed
amministrativi - divisione prima, dei verbali della commissione
esaminatrice e di tutti gli atti concernenti la procedura di
selezione, avendo cura di conservarne una copia.

                              Art. 10.
 
Approvazione degli atti
 
Il direttore generale del personale, con propri decreti,
riconosciuta la regolarita' dei procedimenti seguiti, approva gli
atti relativi alle procedure di selezione e, sotto condizione
sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per
l'ammissione all'impiego, dichiara idonei i candidati che hanno
superato la prova.
Tali decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine
utile per le eventuali impugnative.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti da parte
dei lavoratori utilmente selezionati
 
L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, invita i vincitori a presentare la
documentazione sottoindicata, assegnando un termine non inferiore a
trenta giorni:
1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 3 o certificato sostitutivo di esso a tutti gli
effetti;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana o certificato
comprovante la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico, completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente
idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il
quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837,
presso un istituto o laboratorio autorizzati. Nel caso che
l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra'
contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine del
candidato stesso all'impiego al quale concorre ed al regolare
svolgimento del lavoro.
Lo stato di handicap e la capacita' lavorativa del portatore e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ovvero, nel caso tale accertamento non sia ancora
intervenuto al momento della presentazione della documentazione,
potra' essere documentato, in via provvisoria con certificazione
rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in
servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 agosto 1993, n. 324,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
I documenti di cui ai numeri 3 e 4 devono riportare la
dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; tale circostanza puo' essere attestata
dal candidato stesso in calce al certificato;
7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
8) dichiarazione con la quale il candidato afferma, sotto la
sua responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
Tutti i documenti suindicati, ad eccezione del certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria
responsabilita', saranno oggetto di verifica ed accertamento della
loro veridicita' ed esattezza - come previsto dall'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 - esse pertanto
dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale
verifica.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
I candidati utilmente selezionati, che risulteranno in possesso
di tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con patto di prova, nell'area
funzionale A, posizione economica A1, del ruolo del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica del Ministero della pubblica istruzione.
Ai lavoratori utilmente selezionati sara' corrisposto il
trattamento corrispondente alla posizione economica A1, a norma delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente invitati, per la stipula del contratto nel giorno
fissato senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di
non procedere alla stipula del contratto medesimo.
L'assunzione in servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39, terzo comma, della legge n. 449/1997, all'ottenimento
della prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

                              Art. 12.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale
del personale e degli affari generali ed amministrativi, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del
personale e degli affari generali ed amministrativi.
Responsabile del trattamento e' il direttore generale del
personale e degli affari generali ed amministrativi pro-tempore,
viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni con ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 22 dicembre 1999
Il direttore generale: Paradisi

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