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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
settantacinque sottotenenti di complemento

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 19/12/2003
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:03E07258
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10,
15 ottobre 1982, n. 757 e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme
relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e
commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di
ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di
prima nomina e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici» come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visti i decreti interministeriali 20 maggio 1991, 14 ottobre
1996, 21 dicembre 1998, 23 luglio 1999, 5 agosto 1999, 19 ottobre
2000 e 6 aprile 2001, recanti norme relative all'equipollenza di
talune lauree a quelle di economia e commercio, giurisprudenza e
scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
«Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio n. 176, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la
partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scien-tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
«l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza», con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Vista la determinazione del Comandante Generale n. 167483 datata
1° giugno 2000, e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente «la
determinazione delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» (testo A);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, sul bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di settantacinque sottotenenti di complemento della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) visita medica di controllo.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione
 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso
maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica,
che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) alla data del 1° gennaio 2004 non abbiano superato il
ventiseiesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non
antecedente al 1° gennaio 1978;
c) siano provvisti di uno dei diplomi di laurea di cui alla
tabella 1 in allegato 2, ovvero di una laurea specialistica (non di
primo livello) di cui alla tabella 2 nel medesimo allegato;
d) siano in possesso dei diritti civili e politici;
e) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
f) non siano imputati, condannati, ovvero abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla
osta rilasciato dalla Capitaneria di porto;
i) alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda abbiano ottenuto, per chi gia' sottoposto all'apposita
visita, l'idoneita' fisica alla leva;
l) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia.
I requisiti richiamati alle lettere d), e), f), g) ed l) devono
essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro il termine
perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4ª serie speciale.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia, in allegato 1 al presente bando e
disponibile presso tutti i Comandi del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it> Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali verranno archiviate.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
gerarchico all'ispettore per gli istituti di istruzione della
Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno
2004 potra' essere concesso, dai distretti militari/uffici leva delle
Capitanerie di porto di appartenenza, qualora ne abbiano titolo, di
rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino
all'espletamento del concorso.
Gli arruolati della leva di mare dovranno richiedere il nulla
osta alla partecipazione al concorso, prescritto dall'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
alla competente Capitaneria di porto.
Il predetto nulla osta dovra' essere presentato possibilmente a
mano, oppure inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante),
al Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro il
24 febbraio 2004, pena l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (vedasi modello in allegato 1)
 
Il concorrente deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile;
e) il numero di eventuali figli a carico;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
g) di non essere imputato, condannato, ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
h) un titolo di studio tra quelli indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c), l'universita' dove e' stato conseguito, la data
dell'esame e la relativa votazione;
i) eventuali titoli di cui agli articoli 15 e 16;
l) il distretto militare o la Capitaneria di porto di
appar-tenenza;
m) la posizione nei riguardi del servizio militare;
n) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
o) l'indirizzo proprio e, eventualmente della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
p) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
q) una materia, a scelta, tra quelle di cui al successivo
art. 10, comma 7, nella quale intende sostenere la prova d'esame.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova d'esame si svolgera' secondo le modalita'
stabilite al successivo art. 10.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Il Corpo, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata al Comando Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
Il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
richiedera' i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni pubbliche, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, per la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione della prova d'esame,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei
candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale
della Guardia di finanza ed un ufficiale medico dell'Esercito.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri,
devono essere di grado non inferiore a tenente.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere c), d) ed e), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusioni dal concorso
 
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal Comandante
Generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della
Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Data della prova d'esame (somministrazione test culturali e
intellettivi)
 
La prova d'esame, unica per tutti i candidati, avra' luogo presso
il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - Roma, in data 8 marzo 2004, con
inizio alle ore 9.
Ciascun candidato dovra' presentarsi, senza alcun avviso o
convocazione, per sostenere la prova d'esame nel giorno indicato al
comma 1 del presente articolo, munito di idoneo documento di
riconoscimento.
Quanto stabilito ai commi precedenti ha valore di notifica.
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la suddetta prova, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
La prova d'esame consistera' nella somministrazione di tre serie
di test (culturali e intellettivi), per complessive 60 domande a
risposta multipla, da svolgere in sessanta minuti, tesi ad accertare
se i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle
funzioni che saranno loro affidati.
La prima serie di test conterra' 20 domande, relative alla
materia del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto
amministrativo).
La seconda serie, sempre di 20 domande, conterra', invece,
quesiti su una materia a scelta del candidato tra diritto e procedura
penale, diritto tributario, scienza delle finanze, ragioneria
generale, statistica metodologica od economia politica.
Infine, la terza serie conterra' altre 20 domande e sara'
costituita da test intellettivi.
L'assegnazione e la revisione dei test, il cui voto nel massimo
non potra' superare i 60/90, saranno eseguite dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
E 'idoneo il concorrente che riporta, nella predetta prova, il
punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso, e' necessario
conseguire in ognuna delle tre serie di test il punteggio di almeno
12/90.
Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la
citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
La citata sottocommissione, durante lo svolgimento della prova
d'esame, puo' avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo
individuato dal Comando Centro di Reclutamento.
I candidati che risulteranno idonei saranno sottoposti, a partire
dal giorno successivo a quello della prova d'esame, agli accertamenti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), c) e d).
La data di convocazione sara' comunicata contestualmente al
giudizio di idoneita'.
I candidati che, invece, non conseguiranno la votazione minima
richiesta saranno esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 11.
 
Accertamento dell'idoneita' fisica, prova di efficienza fisica e
accertamento dell'idoneita' attitudinale
 
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova d'esame, di cui
al precedente art. 10, saranno sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' fisica, alla prova di efficienza fisica e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata da parte della
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
L'accertamento dell'idoneita', di cui al precedente comma, verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 12, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica
preliminare saranno ammessi alla prova di efficienza fisica, mentre i
non idonei saranno esclusi dal concorso.
I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
verranno ammessi con «riserva» alle ulteriori fasi concorsuali.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulla malattia
che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
Il candidato, risultato assente alla vista medica di revisione
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove:
salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana m 100 e
corsa piana m 1.000. L'idoneita' alle predette prove e' determinata
con i criteri indicati negli allegati 3 e 4, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano,
in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', a
giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello
stesso, improrogabilmente, al primo giorno utile immediatamente
successivo alla scadenza delle prove, previste dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 31 marzo 2004.
I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno
ammessi a sostenere l'accertamento attitudinale, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
Detto accertamento si articola in:
test intellettivi, onde valutare la capacita' di ragionamento;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto
i criteri di valutazione degli stessi.
Avverso l'esclusione dalle prove di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate
all'art. 10, ultimo comma.

                              Art. 12.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni, incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati, hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia antigeni che
anticorpali, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m 1,65;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda, la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui al punto 1, saranno subito dichiarati non
idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio non e'
ammessa la visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 13.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 14.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame secondo le modalita' di cui
all'art. 10, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso. Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti
delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), d) ed
e) hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove, di anticipare o posticipare, a domanda, la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse.
Le richieste dovranno essere inoltrate, al Comando Centro di
Reclutamento, via fax, al numero 06/24290622.

                              Art. 15.
 
Valutazione dei titoli
 
La valutazione dei titoli verra' effettuata nei confronti degli
aspiranti, risultati idonei a tutte le fasi concorsuali di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d).
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma
2, lettera b).
La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
procedera' alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potra' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/90, cosi'
ripartito:
a) fino ad un massimo di punti 24/90, per il diploma di laurea
o per la laurea specialistica;
b) fino ad un massimo di punti 6/90, per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
altro diploma di laurea, o laurea specialistica oltre a
quello valutato alla precedente lettera a);
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista;
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria;
vincitore di borsa di studio annuale o biennale di
addestramento didattico per laureati;
corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno accademico,
svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio;
pubblicazioni (non articoli), su argomenti relativi alle
discipline di insegnamento, previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
medaglia d'oro al valor civile;
medaglia d'argento al valor civile;
medaglia di bronzo al valor civile;
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
In particolare, la citata sottocommissione attribuira':
a) per il possesso del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera c), un punteggio graduato in
relazione al voto conseguito dal candidato, come segue:
 

110 e lode su 110 .................. 24,00;
110 su 110 ......................... 23,70;
109 su 110 ......................... 23,40;
108 su 110 ......................... 23,10;
107 su 110 ......................... 22,80;
106 su 110.......................... 22,50;
105 su 110 ......................... 22,20;
104 su 110 ......................... 21,90;
103 su 110 ......................... 21,60;
102 su 110 ......................... 21,30;
101 su 110 ......................... 21,00;
100 su 110.......................... 20,70;
99 su 110.......................... 20,40;
98 su 110 ......................... 20,10;
97 su 110 ......................... 19,80;
96 su 110 ......................... 19,50;
95 su 110.......................... 19,20;
94 su 110.......................... 18,90;
93 su 110.......................... 18,60;
92 su 110.......................... 18,30;
91 su 110.......................... 18,00;
90 su 110.......................... 17,70;
89 su 110.......................... 17,40;
88 su 110.......................... 17,10;
87 su 110.......................... 16,80;
86 su 110.......................... 16,50;
85 su 110.......................... 16,20;
84 su 110.......................... 15,90;
83 su 110.......................... 15,60;
82 su 110.......................... 15,30;
81 su 110.......................... 15,00;
80 su 110.......................... 14,70;
79 su 110.......................... 14,40;
78 su 110.......................... 14,10;
77 su 110.......................... 13,80;
76 su 110.......................... 13,50;
75 su 110.......................... 13,20;
74 su 110.......................... 12,90;
73 su 110.......................... 12,60;
72 su 110.......................... 12,30;
71 su 110.......................... 12,00;
70 su 110.......................... 11,70;
69 su 110.......................... 11,40;
68 su 110.......................... 11,10;
67 su 110.......................... 10,80;
66 su 110.......................... 10,50.
 

Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di laurea o
lauree specialistiche, sara' preso in considerazione, ai fini della
valutazione del titolo di studio, il diploma di laurea o la laurea
specialistica che sia stato conseguito con il punteggio piu'
favorevole.
L'omessa indicazione del punteggio del diploma di laurea o della
laurea specialistica sara' valutato, come da costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su
110);
b) agli altri titoli, benemerenze e ricompense di seguito
specificati, il punteggio a fianco di ognuno indicato:
(1) altro diploma di laurea o laurea specialistica oltre a
quello valutato alla precedente lettera a) .......... 1,80;
(2) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
..................... 0,60;
(3) abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista ..................... 0,90;
(4) abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ..................... 0,45;
(5) vincitori di borsa di studio annuale o biennale di
addestramento didattico per laureati ..................... 0,45;
(6) corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno accademico,
svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio:
 
corso di durata annuale ..................... 0,45;
corso di durata biennale .................... 0,90;
corso di durata triennale ................... 1,35;
corso di durata quadriennale ................ 1,80;
(7) una o piu' pubblicazioni (non articoli), su argomenti
relativi alle discipline d'insegnamento, previste per il
conseguimento di uno dei titoli di studio richiesti per la
partecipazione al concorso ........................... 0,15;
(8) medaglia d'oro al valor civile .....................
1,05;
(9) medaglia d'argento al valor civile .....................
0,75;
(10) medaglia di bronzo al valor civile .....................
0,60;
(11) attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al
merito civile ..................... 0,45.
Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre, al Comando Centro di Reclutamento, entro il termine
perentorio di giorni venti dalla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
copia delle pubblicazioni. Gli altri titoli possono essere presentati
con certificazione sostitutiva, compresi gli eventuali titoli
preferenziali previsti all'art. 16, comma 4.
I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                              Art. 16.
 
Graduatoria
 
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alle fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b), c) e d).
La graduatoria del concorso si ottiene sommando il punteggio
conseguito nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli di cui
ai precedenti art. 10 e 15.
A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 17.
 
Vincitori del concorso
 
Sono ammessi, al cinquantasettesimo corso allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella
graduatoria unica di merito di cui al precedente art. 16, nei limiti
dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di
idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale saranno
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La stessa potra', nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento
dell'amministrazione, e nelle more, immediatamente rimessi in
liberta'.
Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di controllo sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'amministrazione.
Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
controllo dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro
ventiquattro ore, ai numeri 0354042504 o 0354042215, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante dell'accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica
di controllo, potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, di
cui al successivo art. 20, comma 1.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.
Al termine del corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno concluso con esito favorevole conseguiranno la
nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza,
nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso, e saranno tenuti
alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci. Tale servizio non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati nella regione in cui e' compreso il comune di residenza
anagrafica dei predetti ufficiali e dei loro genitori.
Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di
quattordici mesi.

                              Art. 18.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede del corso quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in
data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a.
ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre
2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per territorio per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante il periodo delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.

                              Art. 19.
 
Trattamento economico
 
Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento
economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

                              Art. 20.
 
Rinvio dal corso
 
Gli allievi ufficiali di complemento, che non superino il corso o
che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado
cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo,
non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono
rinviati dal corso con determinazione del Comando Generale della
Guardia di finanza e perdono la relativa qualifica. Nei loro
riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.
Avverso tale provvedimento, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il comandante
generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 10 dicembre 2003
Gen. C.A. Roberto Speciale
Registrato al Dipartimento ragioneria generale dello Stato
Ufficio centrale del bilancio, presso ex Ministero delle finanze al
n. 1133 del 12 dicembre 2003.

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