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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centotrentasei
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
di diciassette sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, di tredici
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito e di due
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 23/5/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E03591
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/6/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in
applicazione dell'articolo 3, comma 2, del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331, ed in particolare l'articolo 20, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% la
percentuale di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire
la nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche
alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
Tenuto conto che nell'anno 2005 ha avuto termine il regime
transitorio previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e che, pertanto, i requisiti di
partecipazione ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali
dell'Esercito sono quelli fissati dall'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del
decreto ministeriale 21 dicembre 1998;
Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito e nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2006;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile
2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
Generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore
civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
 
Decreta:
 

Articolo 1
 

Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a. concorso per il reclutamento di 136 (centotrentasei)
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di 95 (novantacinque) posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei marescialli;
b. concorso per il reclutamento di 17 (diciassette)
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di 12 (dodici)
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c. concorso per il reclutamento di 13 (tredici) sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito, con riserva di 9 (nove) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
d. concorso per il reclutamento di 2 (due) sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo articolo 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali
inferiori delle forze di completamento di cui al successivo
articolo 2, comma 1, lettera c) e degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b), i
quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in
ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo
articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2006.
 
Articolo 2
 

Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
a. gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell'allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi - che siano in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano
svolto almeno un anno di servizio in detta ferma. Tali ufficiali non
devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di
detto servizio;
b. gli ufficiali inferiori in ferma prefissata - appartenenti
ad una delle Armi o Corpi indicati nel gia' citato allegato «A» al
presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi - che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il
periodo di formazione) nell'Esercito;
c. gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nel gia' citato
allegato «A» al presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi - facenti parte delle forze di completamento, per
essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni
della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
d. i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie riportate nell'allegato «B» che costituisce parte
integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi.
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero
aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno un anno di
comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver
riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
e. a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei
sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
f. i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
g. gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, che, qualora in servizio, non
abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere
a. e b. del comma 1 del precedente articolo 1.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo
articolo 3, comma 2, dovranno:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
b. non aver superato:
- il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c);
- il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
- il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c. essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta;
d. godere dei diritti civili e politici;
e. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato.
3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 11 e 12;
b. al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
c. per il personale appartenente alla categoria dei
marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero
almeno 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
5. I requisiti di cui al precedente comma 2, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere b. e c., e quelli di cui al precedente
comma 4 devono essere mantenuti sia sino alla data di nomina ad
ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza del corso
applicativo.
 
Articolo 3
 

Domande di partecipazione - Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza
 
1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «C» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in
originale, di cui all'allegato «D» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto,
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo articolo 19 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello, tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte
del gia' citato allegato «D» al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere
piegato o sgualcito.
2. I concorrenti dovranno inviare le domande e i modelli GC 002,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma centro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Detti concorrenti dovranno, inoltre, presentare, copia della
suddetta domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza, se in servizio, ovvero, al distretto militare
competente per territorio, in relazione alla propria residenza, se in
congedo.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a. grado, cognome e nome;
b. data, luogo di nascita, codice fiscale;
c. possesso della cittadinanza italiana;
d. stato civile;
e. comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale. Dovra' impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - Casella Postale 353 - 00187 Roma Centro,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente;
g. titolo di studio conseguito, con relativo voto;
h. Reparto o Distretto militare di appartenenza;
i. eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j. il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
k. se in servizio, la propria posizione militare, con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data
di inizio e fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine
trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
l. l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti
dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo
articolo 9;
m. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato «G», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
n. la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
o. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15;
p. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma Corpo di appartenenza;
q. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
s. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «C» al presente
decreto.
 
Articolo 4
 

Titoli di merito
 
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo articolo 9 del presente decreto, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro
corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal
fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel successivo articolo 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.
 
Articolo 5
 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovranno
provvedere ad inviare entro e non oltre il ventesimo giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisone reclutamento ufficiali -
2ª Sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, i seguenti
documenti aggiornati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
a. copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali di complemento, in
ferma prefissata e appartenenti alle Forze di Completamento in
servizio od in congedo e per gli appartenenti ai ruoli dei
marescialli e dei sergenti);
b. copia del documento matricolare (per i partecipanti in
qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Esercito di
sesso maschile e per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
militare dell'Esercito di ambo i sessi che non abbiano completato il
secondo anno del previsto ciclo formativo).
2. Per i concorrenti in servizio i Comandi di appartenenza
dovranno rilasciare la certificazione prevista dal successivo
articolo 10, comma 7, del presente decreto, secondo il modello in
allegato «F» al decreto medesimo, che attesti il superamento delle
prove di efficienza operativa, che i concorrenti dovranno produrre
all'atto della presentazione al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di
efficienza fisica. I concorrenti che non avessero sostenuto dette
prove dovranno essere muniti della dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra.
 
Articolo 6
 

Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, prevede:
a. prova scritta di cultura generale;
b. prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c. valutazione dei titoli;
d. prove di efficienza fisica;
e. accertamenti sanitari;
f. accertamento attitudinale;
g. prova orale;
h. prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, com-ma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto
dirigenziale di cui al successivo articolo 14, comma 2
(presumibilmente entro il 28 dicembre 2006), dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
 
Articolo 7
 

Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate le Commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
a. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.:
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Generale di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, Presidente;
- cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto;
b. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b.:
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Generale di Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
- tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto;
c. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.:
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Generale di Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
- tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto;
d. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d.:
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Generale di Brigata o corrispondente in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
- tre ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
- un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
Commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari e per l'accertamento attitudinale, uniche per tutti e tre i
concorsi, che saranno cosi' composte:
a. per le prove di efficienza fisica:
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, Presidente;
- due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
b. per gli accertamenti sanitari:
- un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, Presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
c. per l'accertamento attitudinale:
- un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello;
- un ufficiale in servizio permanente laureato in psicologia;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato
in psicologia ovvero qualificato perito selettore;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere
coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
d. per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un Brigadier generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, Presidente;
- due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b. del
presente comma.
 
Articolo 8
 

Prove scritte
 
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1
saranno ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere
le seguenti prove scritte:
- prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica e di logica matematica. Il numero dei quesiti e la durata
massima della prova saranno fissati dalla Commissione esaminatrice e
comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
- prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata
massima di 6 ore, vertente sui programmi d'esame riportati
nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma
«Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, nei giorni appresso
indicati per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
com-ma 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale:
a. 11 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a.;
b. 18 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b.;
c. 24 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera c.;
d. 26 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera d.
3. Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
di detta prova saranno rese note con avviso pubblicato, con valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 giugno 2006.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 giugno
2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, nonche' di copia della domanda e della ricevuta della
raccomandata di spedizione della medesima.
5. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
8. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.
9. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo comma 11, essi dovranno
aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30i.
10. L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dai Presidenti delle
rispettive Commissioni esaminatrici. Alla sede d'esame verranno
affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno dei non
idonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la
comunicazione scritta riportante il voto conseguito nella prova,
rilasciandone ricevuta.
Per i non idonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
11. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale potranno richiedere informazioni sull'esito di detta
prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero consultare il sito web
«www.persomil.difesa.it».
12. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno nei giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle ore
8,30 dell'orario ufficiale:
a. 12 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a.;
b. 19 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b.;
c. 25 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera c.;
d. 27 luglio 2006, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera d.
Eventuali modificazioni della data e/o della sede di svolgimento
della prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno rese
note agli interessati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 20 giugno 2006.
13. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera con inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
14. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
15. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della
predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli
articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
16. I concorrenti per essere giudicati idonei dovranno riportare
nella prova scritta di cultura tecnico-professionale un punteggio di
almeno 18/30i .
17. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno alcuna comunicazione,
ma potranno richiedere informazioni sull'esito di detta prova, a
partire dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento della
stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo
Esercito via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero consultare il sito web
«www.persomil.difesa.it».
 
Articolo 9
 

Valutazione dei titoli
 
1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma 1, procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si
siano presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale
dei concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo 4 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 20/30i, cosi' ripartiti:
a. qualita' militari e professionali e/o esperienze
professionali documentate svolte presso Amministrazioni pubbliche:
fino ad un massimo di punti 5;
b. idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 3;
c. partecipazione ad operazioni fuori area, anche se svolte
nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un massimo di punti
3, calcolando 0,30 punti per ogni mese di servizio (o frazione
superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali operazioni;
d. titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: fino a punti 0,50;
- per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 1;
- per ciascuna laurea specialistica: fino a punti 2 (con
assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale
propedeutica al suo conseguimento).
Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 2;
e. ricompense: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per ogni Medaglia d'oro al Valor militare o al Valor civile
o al Valore dell'Esercito: punti 2;
- per ogni Medaglia d'argento al Valor militare o al Valor
civile o al Valore dell'Esercito: punti 1,50;
- per ogni Medaglia di bronzo al Valor militare o al Valor
civile o al Valore dell'Esercito o Croce al Valor Militare: punti 1;
- per ogni Croce d'oro al Merito dell'Esercito: punti 0,90;
- per ogni Croce d'argento al Merito dell'Esercito: punti
0,85;
- per ogni Croce di bronzo al Merito dell'Esercito: punti
0,80;
- per ogni encomio solenne: punti 0,75;
- per ogni encomio semplice: punti 0,50;
- per ogni elogio: punti 0,25.
Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 2.
f. periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3,
calcolando punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15
giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
g. altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal
C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
- per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
- per la qualifica di istruttore militare di educazione
fisica: punti 0,50;
- per la qualifica di aiuto istruttore militare di educazione
fisica: punti 0,50.
Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 2.
Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di
merito posseduti non potra' in nessun caso superare i 20/30i.
 
Articolo 10
 

Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nella prima decade
del mese di ottobre 2006, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nei giorni che
saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o
telegramma.
Ai concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro sara'
fornito, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, il vitto
e l'alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
- certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera rilasciato da medici della Federazione Medico
Sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di
tale certificato determinera' la non ammissione del concorrente a
sostenere dette prove. In sostituzione di detto certificato il
personale militare dell'Esercito in servizio potra' produrre il
certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi
previsti;
- certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione, da non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
- eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data
della visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate.
In aggiunta alle sopraindicate certificazioni i concorrenti di
sesso femminile dovranno produrre i seguenti documenti:
- referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
- eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove
medesime.
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
articolo 11, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la
sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato «F», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato «F», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato «F» al presente decreto.
Il medesimo allegato «F» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il personale militare in servizio nella Forza armata e'
esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati
qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la
certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo il
modello riportato nel gia' citato allegato «F» al presente decreto,
che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa
previste dalla pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento militare», ed.
1989, e successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a.
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel citato allegato «F» al
presente decreto.
8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
- verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
- avviera' senza indugio alla competente Commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
- sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
- attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato «F» al presente decreto. Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14.
9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della
graduatoria finale di cui al successivo articolo 14.
 
Articolo 11
 

Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della Commissione di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lettera b., ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b. acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miotico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c. perdita uditiva:
. MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
. BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
. MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA > 45 dB a 6.000 - 8.000
Hz.
3. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate;
b. cardiologico con E.C.G.;
c. oculistico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine;
g. analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
h. esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool
ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
i. ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del
relativo referto di cui al precedente articolo 10, comma 3, quarto
alinea.
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente articolo 10, comma 3, quinto alinea, la Commissione non
potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenenrsi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
 
6. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
7. Saranno giudicati «non idonei» dalla predetta Commissione i
concorrenti:
- affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
- risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
- affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso;
- affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non
contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio
permanente.
8. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
«Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente», con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale 353 - 00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero 06.4827347) specifica istanza, corredata da idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
12. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti
all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al
precedente articolo 7, comma 2, lettera d. che, solo qualora lo
ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
14. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno, da parte dalla Direzione Generale per il personale
militare, formale comunicazione.
15. I concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 10, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato saranno esclusi dal concorso.
 
Articolo 12
 

Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
8, saranno sottoposti ad accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare, da parte
della Commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera
c.
2. Detta Commissione, attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale, valutera' le capacita' adattive al ruolo, le
aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei
concorrenti.
3. Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla
data di conclusione degli stessi.
 
Articolo 13
 

Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell'Allegato
«E», che costituisce parte integrante del presente decreto, avra'
luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati
con lettera raccomandata o telegramma.
3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
articolo 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del
motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di
approvazione della graduatoria finale di cui al successivo
articolo 14.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30i.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato «E».
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
- da 0 a 17,999/30i: punti 0;
- da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
- da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
- da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
- da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
- da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
- da 28/30i a 30/30i: punti 6.
7. Ai concorrenti in servizio e' fatto obbligo di presentarsi
alle prove orali in uniforme.
 
Articolo 14
 

Graduatorie
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1., la graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice in base alla somma dei punti riportati dai concorrenti
in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli e negli
accertamenti sanitari, nonche' degli eventuali punteggi incrementali
conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1., sara' approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non
ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.
4. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente
comma 3, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
gia' citato Allegato «G» eventualmente dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla
stessa allegata.
5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1., saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4,
del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei
commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva
graduatoria di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».
 
Articolo 15
 

Nomina
 
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al
precedente articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sottotenenti in
servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori
delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria
degli ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno
nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo
speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine
di presentazione delle domande.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
4. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
Armi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a., del presente decreto.
5. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 6.
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente articolo 14, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
9. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a. se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b. se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
10. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.
 
Articolo 16
 

Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
 
Articolo 17
 

Esclusioni
 
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
 
Articolo 18
 

Spese di viaggio e licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti,
anche se militari in servizio.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente articolo 6 del presente decreto, nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.
 
Articolo 19
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore pro tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
Roma, 18 maggio 2006
 

Per il DIRETTORE GENERALE ta
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Generale di Divisione Sandro Santroni

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