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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in
servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare -
anno 2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.58 del 22/7/2022
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E09480
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:16
Scadenza:21/8/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni e relative disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025» (legge di bilancio 2022);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021
dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la lettera M_D ARM001 REG2022 0053400 del 17 maggio 2022,
con la quale lo Stato maggiore dell'aeronautica ha chiesto di indire
per l'anno 2022 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
sedici ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Aeronautica, di cui otto del Corpo sanitario aeronautico e otto
del Corpo del genio aeronautico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di sedici tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico cosi' ripartiti:
1) tre nella categoria fisica;
2) due nella categoria chimica;
3) tre nella categoria elettronica.
I posti messi a concorso di cui al punto 1, lettera a), qualora
non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello
specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui
al precedente punto 1, lettera b) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti
idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' dell'altro concorso di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio
senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b).
4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera
a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei
vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del
concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei
requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi>- www.aeronautica.difesa.it - definendone le modalita'. Il citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art.
4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica
militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o
se ufficiali inferiori delle Forze di completamento delle stesse
Forze armate, ai sensi dell'art. 653, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di
servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento della
stessa Arma, ai sensi dell'art. 653, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) trentacinquesimo anno di eta' se non appartenenti alle
predette categorie;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
provvedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare a
esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica ovvero mancato superamento del corso formativo di base;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I
concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo e dell'iscrizione
all'ordine dei medici;
2) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico:
categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in
fisica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM-58
(classe delle lauree magistrali in scienze dell'universo), LM-72
(classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della
navigazione), LM 75 (classe delle lauree magistrali in scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio);
categoria chimica: LM-54 (classe delle lauree magistrali in
scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze
e tecnologie della chimica industriale);
categoria elettronica: LM 25 (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dell'automazione); LM 27 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni), LM 29
(classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica), LM-32
(classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica).
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come indicato dal decreto interministeriale 9 luglio
2009.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla
professione in territorio nazionale sara' sufficiente presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'albo nazionale professionale.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e
l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono
subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nel
ruolo normale dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le
modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, fatta eccezione per quelli di cui ai precedenti comma 1,
lettera a) dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a
ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto
corso applicativo.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa


1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di accesso gia'
rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura
guidata di accesso.
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 MB per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto,
qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali
titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali files il
nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Con
l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione.
Tale ricevuta verra' automaticamente salvata nell'area personale del
profilo utente nella sezione «Concorsi» e sara' sempre disponibile
per le esigenze del concorrente. L'esibizione di tale ricevuta
sostituisce la presentazione, ove richiesta, del messaggio di
notifica dell'avvenuta presentazione della domanda.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai concorrenti per i motivi e
con le modalita' indicate al successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 e dei titoli di merito e di preferenza
di cui ai successivi articoli 9 e 13.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it -
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
(se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La Direzione generale per il personale militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Per i concorrenti in servizio, il sistema provvedera' a
informare i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo
indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal
concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle loro
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. Tali Comandi, per il personale dell'Esercito,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, dovranno
provvedere:
a) se in servizio a:
1) redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «Partecipazione al concorso ruolo normale
dell'Aeronautica militare - anno 2022»;
2) predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
la seguente documentazione in copia conforme:
stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il
personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera' a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11ª
Divisione della Direzione generale per il personale militare, le
pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte,
calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali,
delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in
un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere
personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali
comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it - hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarato dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 5, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti ecc.) mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo: persomil@persomil.difesa.it - o posta elettronica
certificata (pec) - utilizzando esclusivamente un account di pec -
all'indirizzo: persomil@postacert.difesa.it - indicando il concorso
al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 MB) di un documento di identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RN_AM_2022_3S».

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale;
e) prova orale;
f) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
g) prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel
bando.
I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove dovranno
presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. Durante il periodo di svolgimento delle prove e accertamenti
di cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto e
alloggio a carico dell'amministrazione.
3. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti
al momento dell'inizio delle prove e accertamenti, di cui al
precedente comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro,
provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che
dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede
di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
5. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4, comma 1 -
dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente
bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente indicate con
apposita determinazione dirigenziale.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la
formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i due concorsi;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i
due concorsi;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici,
unica per i due concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a):
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di
cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non
inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la
commissione stessa;
b) per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo
normale del Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b):
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di
cui almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per ogni
categoria posta a concorso, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non
inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
La medesima commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la
commissione stessa.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli segretario senza diritto di voto.
Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
1ª prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla;
2ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica;
b) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico
categorie chimica, fisica ed elettronica:
1ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica attinenti al programma delle rispettive
prove orali;
2ª prova - cultura tecnico-scientifica, consistente nello
svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica
attinenti al programma delle rispettive prove orali, su specifiche
materie di dettaglio.
Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi
programmi sono riportati negli allegati B e C, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Dette prove si svolgeranno presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) -
Via Tenente Colonnello Mario di Trani, indicativamente tra il 12 e il
15 settembre 2022, sia per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), secondo il calendario che verra' reso noto, con le modalita'
indicate al precedente art. 5, comma 1, presumibilmente entro il
trentesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui al precedente art. 4, comma 1.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere
alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni previsti,
muniti di documento di riconoscimento e di penna a sfera a inchiostro
indelebile nero. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento
delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
3. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30. La media dei punteggi conseguiti sara' utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.
Al fine di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni di
correzione dei quesiti, la commissione correggera' una delle due
prove e si asterra' dal correggere l'altra prova per coloro i quali
non avessero raggiunto il punteggio minimo prescritto.
La Direzione generale per il personale militare, a partire
indicativamente entro il mese ottobre 2022, pubblichera' nell'area
comunicazioni del portale concorsi, l'esito delle prove scritte, ivi
compreso, per coloro che hanno superato le citate prove, il diario di
convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10 e
11. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.

                               Art. 9 


Valutazione dei titoli di merito


1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 2 valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle
prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per
sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di
questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli
di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel
precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della
loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 4 del
presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica
svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti
internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali
sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i
percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere
nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite
a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di
partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione
alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di
merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, per i quali i
concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e
complete informazioni con una delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel
sopracitato allegato D.

                               Art. 10 


Accertamenti psico-fisici


1. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali
dell'Aeronautica militare. Gli stessi accertamenti, nonche' le prove
di efficienza fisica e l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11, avranno luogo indicativamente tra il 24 e il 28
ottobre 2022 presso l'Istituto di medicina aerospaziale di Roma -
viale Piero Gobetti n. 2 - e presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia. I
concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere
muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2. Le sedi e le
date di svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
concorsi. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso l'Istituto
di medicina aerospaziale di Roma, dovranno consegnare i seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di
legge:
a) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali
interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno
acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli
accertamenti psico-fisici del concorrente e, pertanto, non saranno
restituite;
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche
certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) referto, rilasciato in data non anteriore a novanta
giorni precedenti la visita, relativo al risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux (TST) o, in alternativa, relativo
al risultato di test interferone gamma (IGRA test) per accertare
l'esposizione al microbatterio della tubercolosi. In caso di
positivita' al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare
IGRA test;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
medico di fiducia (ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833). Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a
tre mesi rispetto a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) originale o copia conforme del certificato medico in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della
difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle
prove fisiche, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da un medico di una struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in
tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello
sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato
comportera' l'esclusione dal concorso;
f) le concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti
chiesti determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
psico-fisici.
3. La suddetta commissione disporra':
per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza.
In caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti di cui al successivo alinea e si
applichera' quanto previsto dal successivo punto 4;
per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso
di cui al precedente alinea, l'effettuazione delle visite
specialistiche e degli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al vigente regolamento;
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool in base
all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di sospetta
positivita' a tali verifiche il concorrente sara' sottoposto ad
ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT ematica,
presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione (in
caso di positivita' la commissione disporra' l'effettuazione del test
di conferma mediante HPLC) o sara' rinviato ad altra data per
consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attivita'
enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza
e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo articolo. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla Direzione generale per il personale militare che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale
al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina decorreranno in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
5. La commissione, per tutti i concorrenti, provvedera' a
definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla
normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica
generale e degli accertamenti eseguiti.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4
giugno 2014 ed in possesso di parametri fisici entro i valori limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, accertati con le modalita' previste dalla direttiva
tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita'
militare, citata nelle premesse;
b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente
direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato H
del bando.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica militare.
8. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario/genio aeronautico», con l'indicazione del
profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario/genio aeronautico», con l'indicazione
della causa di inidoneita'.
9. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera'
il termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
10. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre,
improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori
accertamenti psico-fisici alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici.
La predetta istanza dovra' poi essere integrata con:
copia, in formato PDF o JPEG, di un valido documento di
identita' del candidato rilasciato da un'amministrazione pubblica;
specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'.
I suddetti documenti dovranno improrogabilmente pervenire entro
il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di
ricezione del suddetto giudizio di inidoneita', tramite una delle
seguenti modalita':
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal
candidato) ai seguenti indirizzi:
aeroistmeroma@postacert.difesa.it
commisanappel@aeronautica.difesa.it
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a
Commissione ulteriori accertamenti c/o Commissione sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - c.a.p. 00185 Roma.
I concorrenti giudicati non idonei, che presentano istanza di
ulteriori accertamenti psico-fisici, saranno ammessi con riserva a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali.
La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 7 valutera' la documentazione inviata a supporto di suddetta
istanza e, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporra' gli
interessati, solo qualora lo ritenga necessario, a ulteriori
accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria d'appello A.M.
in via dei Frentani n. 5 - c.a.p. 00185 Roma.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla commissione per gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 7.
La Commissione ulteriori accertamenti psico-fisici, al termine
della valutazione, comunichera' seduta stante al concorrente l'esito
degli ulteriori accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
per avvenuta notifica. Tale verbale verra' quindi trasmesso per le
successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno comunicazione dalla Direzione generale per il personale
militare, o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso;
nell'occasione e' da intendersi confermato il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti psico-fisici.
11. I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento
sanitario nell'ambito di un concorso per l'arruolamento in
Aeronautica militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la
data di presentazione presso l'Istituto di medicina aerospaziale,
devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio espresso
dalla preposta commissione. La commissione medica disporra' a quali
accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di
confermare o meno il giudizio gia' espresso nel precedente concorso.

                               Art. 11 


Prove di efficienza fisica
e accertamenti attitudinali


1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici, dovranno presentarsi il giorno successivo presso il
Centro di selezione dell'aeronautica militare - Aeroporto militare di
Guidonia (Roma) - via Tenente Colonnello Mario di Trani, per essere
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a una serie di prove, con le modalita' riportate
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente
decreto, intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali
necessari per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi
previsti nello specifico ruolo, come da direttiva tecnica della Forza
armata al momento vigente. Le prove prevedono anche l'accertamento
dell'efficienza fisica consistente nell'effettuazione di flessioni
addominali, corsa piana di 2000 metri e piegamenti sulle braccia, i
cui elementi di dettaglio sono indicati nell'allegato L che
costituisce parte integrante del presente decreto; a tal proposito i
concorrenti dovranno portare a seguito appropriata tenuta ginnica.
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detti
accertamenti saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale
dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata
presunta di due giorni, la commissione esprimera' nei confronti di
ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Detto
giudizio, che sara' comunicato agli interessati seduta stante, per
iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 12 


Prove orali


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
e all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove
orali, indicativamente nel mese di gennaio 2023. Le sedi e le date di
svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi.
La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. Le modalita' di svolgimento e il programma della prova orale
sono riportati nei citati allegati B e C.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreche'
lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso,
sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di una lingua
scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella
domanda stessa, con le modalita' riportate nei citati allegati B e C.
Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
d) da 27/30 a 30/30: punti 2.

                               Art. 13 


Graduatorie di merito


1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio espresso in trentesimi attribuito alla prova
orale di lingua inglese;
e) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva dei posti per gli ufficiali ausiliari che hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare
e nell'Aeronautica militare e della riserva del posto a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del servizio/dovere
e' da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per il
personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. I posti riservati,
se non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti
a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - purche' non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente
decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
difesa.

                               Art. 14 


Nomina


1. I vincitori del concorso di cui al precedente art. 13, comma
4, saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo sanitario aeronautico e del Corpo del
genio aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei
relativi decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente
esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
b) del presente decreto.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dallo Stato maggiore dell'aeronautica.
All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi,
dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2
della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno
sottoposti a visita di incorporamento al fine di accertare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti per il reclutamento.
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del
profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al
precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra'
frequentare il corso applicativo sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno ritorno
ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata
del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio.
8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza del
corso applicativo, e agli idonei non vincitori potra' essere chiesto
di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.

                               Art. 15 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera'
la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 16 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso
dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti sara' accertato dopo la nomina.

                               Art. 17 


Spese di viaggio - licenza


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle prove di cui all'art. 6 del presente decreto sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e
prove, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove
si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 18 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2022

Il direttore generale: Vittiglio

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