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REGISTRO ITALIANO DIGHE

Selezione pubblica per il reclutamento, mediante prove preselettive e
colloqui interdisciplinari, per complessivi sette posti di assistente
amministrativo, nella posizione economica B2 degli Enti pubblici non
economici, con contratto a tempo determinato per dodici mesi,
prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi con prestazione
lavorativa a tempo pieno.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 3/10/2006
Ente:REGISTRO ITALIANO DIGHE
Località:Roma  (RM)
Codice atto:06E06685
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:2/11/2006
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, n. 3485, del 22 dicembre 2005, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20 gennaio 2006 che ha autorizzato il Registro italiano dighe ad
effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato
entro il limite massimo di Euro 2.500.000,00, con oneri posti a
carico del medesimo Registro italiano dighe;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003,
n. 136, regolamento concernente l'organizzazione, i compiti, ed il
funzionamento del Registro italiano dighe;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi
di vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro, e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, e successive integrazioni e modificazioni ed in
particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
Visto il CCNL del personale non dirigente del comparto Enti
pubblici non economici vigente;
Visto lo Statuto del Registro italiano dighe, approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 9808, del 26 maggio
2004, che all'art. 7, lettera m) prevede che il Consiglio di
amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, tra
l'altro, le procedure concorsuali per l'assunzione del personale
dell'Ente;
Viste le delibere n. 2 e n. 3 del Consiglio di amministrazione
del Registro italiano dighe del 27 aprile 2005 con le quali sono
state approvate rispettivamente la dotazione organica e la
programmazione triennale del fabbisogno di personale del Registro
italiano dighe;
Vista la lettera R.I.D., prot. n. 161/Pres. del 16 maggio 2006,
indirizzata ai competenti Uffici del Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni
del Dipartimento della funzione pubblica in ordine al contratto da
prendere a riferimento per il trattamento giuridico ed economico per
il reclutamento del personale a tempo determinato di cui all'art. 18
della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3485/2005;
Vista la nota DFP/20238/06/1.2.3.4 del 19 maggio 2006
dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del
Dipartimento della funzione pubblica di risposta alla citata lettera
prot. 161/2006;
Vista la nota DFP/22553/06/1.2.2.4 del 6 giugno 2006 dell'Ufficio
per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni del
Dipartimento della funzione pubblica di risposta alla citata lettera
prot. 161/2006;
Vista la delibera n. 10 del Consiglio di amministrazione del
R.I.D. del 4 luglio 2006 che, ai sensi del sopra citato art. 7,
lettera m) dello Statuto dell'Ente che ha approvato il piano di
reclutamento relativo all'assunzione di personale a tempo determinato
per il Registro italiano dighe ed autorizzato l'avvio delle
selezioni;
Accertata la copertura finanziaria per dette assunzioni a tempo
determinato;
Vista la tabella di riparto della spesa per l'assunzione delle
unita' determinate;
Accertata l'assenza dei presupposti per l'attivazione delle
procedure di mobilita';
Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetta una selezione pubblica, mediante eventuali prove
preselettive e colloquio interdisciplinare, per l'assunzione di
complessivi sette posti di assistente amministrativo, con contratto a
tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno, nella
posizione economica B2 degli Enti pubblici non economici, per dodici
mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, presso gli
uffici della sede centrale e delle sedi periferiche del Registro
italiano dighe.
2. I posti messi a concorso sono i seguenti:
- Sede di Roma: tre posti;
- Ufficio periferico di Torino: un posto;
- Ufficio periferico di Milano: un posto;
- Ufficio periferico di Firenze: un posto;
- Ufficio periferico di Cagliari: un posto.
3. Ogni partecipante ha la possibilita' di concorrere per una
sola delle sedi sopra riportate che dovra' essere indicata nella
domanda di ammissione alla selezione.
4. I vincitori della selezione saranno assegnati alla sede
indicata nella domanda di ammissione alla selezione dove dovranno
permanere per tutto il periodo di lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) la cittadinanza italiana ovvero, per i soggetti appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea, di essere in possesso della
cittadinanza dello Stato di appartenenza;
c) l'idoneita' fisica all'impiego;
d) il godimento dei diritti civili e politici; non sono ammessi
al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) di non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di dipendente dello Stato;
g) di non essere stato destituito o dispensato dal servizio
presso una Pubblica amministrazione o decaduto dall'impiego per i
motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza e provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'accertamento di tale requisito e' demandato alla commissione
esaminatrice della selezione.
3. Tutti i candidati devono essere in possesso del requisito
generale dell'idoneita' fisica al relativo impiego. La condizione di
privo di vista comporta inidoneita' fisica specifica per lo
svolgimento delle mansioni di cui al presente bando, che implicano
l'esercizio di attivita' in cui il carattere visivo risulta
indispensabile.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
L'amministrazione si riserva, altresi', di provvedere
all'accertamento dei suddetti requisiti in relazione alle mansioni
richieste nonche' delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego.
4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione, quelli di cui alle lettere b), c), d), f)
e g) del punto 1 devono sussistere anche alla data del relativo
contratto individuale di lavoro.
5. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,
in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della
selezione - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dalla selezione medesima per difetto dei prescritti
requisiti, ovvero per la mancata indicazione dei richiesti requisiti.
6. Non si terra' conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni previste nel successivo articolo.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine, contenuti e modalita'
1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A),
devono essere indirizzate e spedite esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al R.I.D. Registro italiano
dighe - Ufficio gestione risorse umane e organizzazione U.G.R.O., via
Curtatone n. 3 - 00185 Roma, entro e non oltre i trenta giorni che
decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo. Oltre la data di scadenza dei termini, non e' ammessa la
regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte. Fara' fede, relativamente all'osservanza
del predetto termine, il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
3. Non e' ammessa la presentazione della domanda ne'
direttamente, ne' per il tramite dell'ufficio di appartenenza, ne'
con qualunque altro mezzo, a pena di esclusione.
4. Nella domanda di partecipazione alla selezione - codice del
concorso (ASS) - debitamente sottoscritta in originale con firma
autografa, l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale,
la residenza e l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale, al quale si richiede che vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione, nonche'
il recapito telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
Dovra' essere altresi' indicata la sede di lavoro (una delle sedi
indicate all'art. 1, punto 2, del presente bando) prescelta dal
candidato;
b) il titolo di studio previsto dal precedente art. 2, punto 1,
lettera a), con l'indicazione della data di conseguimento e del
soggetto che lo ha rilasciato;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente
tenendo conto di quanto indicato al precedente art. 2;
d) il comune dove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) la posizione nei riguardi del servizio militare;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti oppure indicare le eventuali condanne
penali riportate nonche' i procedimenti penali eventualmente
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono
giudiziale, e il titolo del reato. La dichiarazione va comunque resa
anche se negativa;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d)
del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
i) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
candidati non italiani);
m) la propria disponibilita', in caso di nomina, a raggiungere
la sede di servizio per la quale concorre, con l'obbligo di
permanenza per tutto il periodo di lavoro.
5. Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validita'.
6. I candidati portatori di handicap dovranno, ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al
proprio handicap, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove
d'esame. Dovranno inoltre allegare una certificazione rilasciata da
apposita struttura sanitaria che, in relazione allo specifico
handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi
essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine
di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare
partecipazione alla selezione.
7. Non si terra' conto delle domande prive di firma autografa, in
originale, e non si terra' conto delle domande prive delle
indicazioni sul possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2
nonche' di quelle che non contengano tutte le indicazioni previste
nel presente articolo.
8. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
rispetto a quanto indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'amministrazione si riserva la facolta' di disporre l'esclusione
dei candidati, in qualsiasi momento della procedura della selezione,
con appositi provvedimenti motivati.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
alla selezione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si procedera' per
l'applicazione, tra l'altro, delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.

                               Art. 4.
Commissioni esaminatrici
1. Con successivo provvedimento saranno nominate le commissioni
esaminatrici, relative alle sedi di lavoro di cui all'art. 1,
punto 2, del presente bando, garantendo il rispetto delle situazioni
di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Apposita Commissione sara' eventualmente nominata ai fini
dell'espletamento dell'eventuale prova preselettiva di cui al
successivo articolo.

                               Art. 5.
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande valide per ciascuna
sede di lavoro, di cui all'art. 1, punto 2, del presente bando, sia
pari o superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso
dall'amministrazione, per tale sede, si potra' procedere
all'espletamento di una prova preselettiva per determinare
l'ammissione dei candidati al successivo colloquio.
2. La prova preselettiva sara' articolata in quesiti, a risposta
multipla, riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie
previste dal bando di selezione per l'espletamento del colloquio,
nonche' del possesso delle capacita' attitudinali a svolgere le
mansioni proprie del posto da ricoprire.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorrera' alla formazione del voto finale di merito.
4. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere
il successivo colloquio un numero di candidati non superiore a dieci
volte i posti messi a concorso per la sede prescelta. Il predetto
limite puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
a pari merito con quello classificato all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita'.
5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale.
6. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica Italiana del 28 novembre 2006 sara' data comunicazione
delle sedi e dei diari delle eventuali prove preselettive del
concorso, ovvero delle sedi e diari d'esame dei relativi colloqui.
7. L'assenza del candidato nelle sedi e nelle date stabilite per
la prova preselettiva e per il colloquio interdisciplinare
comportera' l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 6.
Colloquio
1. L'esame consiste in un colloquio interdisciplinare.
2. I candidati ammessi al colloquio interdisciplinare saranno
avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerlo.
3. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
21/30.
4. Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo
svolgimento del colloquio, sono pubbliche.
5. Al termine di ogni seduta le commissioni formano l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
6. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della commissione, e' affisso nella sede ove si svolgera'
il colloquio.
7. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento tra i
seguenti:
a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata
dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta d'identita';
g) patente di guida.
La mancanza di un documento valido di riconoscimento tra quelli
sopra indicati comportera' l'esclusione dalla selezione.

                               Art. 7.
Programma di esame
1. Il colloquio per la valutazione della professionalita' del
candidato ha il fine di accertare la conoscenza dei compiti e delle
attivita' istituzionali del RID e la conoscenza dell'organizzazione
della pubblica amministrazione in genere.
Esso vertera' sui seguenti argomenti:
- elementi di diritto amministrativo, con particolare
riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, di cui alla
legge 241/1990 e ss. mm. e ii., e al regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- nozioni di contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
- nozioni di diritto costituzionale.

                               Art. 8.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Le commissioni formuleranno la graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente risultante dal voto riportato nel colloquio.
2. La graduatoria generale di merito sara' formata con il
criterio che a parita' di punti verra' data la preferenza al
candidato piu' giovane di eta'.
3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale
di merito.
4. La graduatoria generale di merito sara' approvata con apposito
provvedimento e verra' comunicata mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
6. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti e contratto individuale di lavoro
1. La documentazione di rito verra' richiesta ai vincitori della
selezione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. I candidati dichiarati vincitori ed in regola con la
documentazione prescritta per l'accesso al profilo in questione,
verranno assunti in prova nel profilo professionale di assistente
amministrativo - area B, posizione economica B2.
3. I candidati dichiarati vincitori ed in regola con la
prescritta documentazione saranno assunti nel rispetto di quanto
disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
degli enti pubblici non economici e delle altre norme previste per i
dipendenti dell'Ente.
4. Il relativo rapporto di lavoro verra' instaurato attraverso la
sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro.
5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel
giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro
comporta la decadenza del diritto all'assunzione.
6. Nel contratto sono indicati:
a) la tipologia del rapporto di lavoro: a tempo determinato e a
tempo pieno;
b) la data di inizio del rapporto di lavoro, data dalla quale
decorreranno gli effetti giuridici ed economici;
c) l'area di inquadramento professionale, le mansioni e il
trattamento economico iniziale;
d) la durata del periodo di prova;
e) la sede di destinazione.
7. Ai vincitori del concorso sara' corrisposto dalla data di
effettiva presentazione in servizio, ai sensi della normativa
vigente, il trattamento economico corrispondente alla posizione
economica B2 degli enti pubblici non economici.

                              Art. 10.
Accesso agli atti della selezione
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalle
commissioni esaminatrici.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Registro italiano dighe - per le finalita'
di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Amministrazione in argomento.
6. Avverso il presente bando di concorso sono proponibili i
gravami previsti dalla normativa vigente.
7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2006
Il direttore generale: Ciaravola

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