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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di segretario di
legazione in prova

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 23/3/2001
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:001E2089
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:40
Scadenza:7/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
 
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, n. 51;
Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente
l'immediata esecutivita' dei provvedimenti di nomina, salva la
sopravvenienza di inefficacia se il competente organo di controllo
ricusi il visto;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, e in particolare gli articoli 2, comma 4, e 36, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, concernente
il regolamento recante norme per la fissazione di un limite di eta'
di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266 e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Vista la nota 19 ottobre 2000, n. 457/C.D, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ha confermato che la sopracitata normativa, ai sensi
dell'art. 20, comma 1, della legge n. 488/1999, si configura come
speciale e derogatoria alla legge 27 dicembre 1977, n. 449, che
consente a questa amministrazione di avviare le previste assunzioni
prescindendo dalla prescritta autorizzazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di segretario di legazione in prova. Quattro candidati possono
conseguire la specializzazione in materia commerciale, due candidati
la specializzazione per il vicino oriente e due candidati la
specializzazione per il medio ed estremo oriente.
2. Ai sensi dell'art. 99-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sei dei quaranta posti messi a
concorso (di cui un posto per la specializzazione commerciale) sono
riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati
nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate dal
successivo art. 2, comma 1, lettera d) e con almeno cinque anni di
effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente
qualifica funzionale di provenienza.
3. Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
uno dei quaranta posti messi a concorso e' riservato agli ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2.
4. I posti riservati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, se non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
5. Per conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati
devono superare una o piu' prove integrative di cui al successivo
art. 6.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite massimo
di eta' e' soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
Si prescinde dal limite massimo di eta' nei confronti del personale
civile di ruolo delle pubbliche amministrazioni e del personale
militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, in possesso dei
requisiti necessari, nonche' degli ufficiali e i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio,
oltre che per le altre categorie indicate dall'art. 2, primo comma,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
c) il limite massimo di eta' e' elevato per i funzionari
internazionali che prestano o che hanno prestato servizio
continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali di cui fa parte l'Italia. Tale elevazione del limite
di eta' viene calcolata in corrispondenza del periodo di servizio e
fino ad un massimo di cinque anni. Sono considerati funzionari
internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto
per posti per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea
e che abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni
presso tale organizzazione;
d) una delle seguenti lauree: giurisprudenza, scienze
politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e
commercio, economia aziendale, economia politica, economia marittima
e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, scienze
economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche, scienze
statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze
bancarie e assicurative, scienze economiche e sociali, discipline
economiche e sociali, scienze dell'amministrazione, lettere,
filosofia, sociologia, storia, geografia, lingue e letterature
straniere, filologia e storia dell'Europa orientale, lingue e
civilta' orientali, lingue e letterature orientali, e ogni altra
equipollente alle suddette ai fini dell'ammissione ai pubblici
concorsi, conseguite presso universita' o altri istituti equiparati
della Repubblica. I candidati in possesso di un diploma di laurea o
altro titolo accademico di livello superiore che sia stato rilasciato
da un Paese dell'Unione europea, saranno ammessi, purche' il titolo
suddetto sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato sara' ammesso con
riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato
ancora emanato ed esistano i presupposti per l'attivazione della
procedura medesima;
e) sana costituzione, tale da permettere di affrontare
qualsiasi clima e idoneita' fisica alle funzioni proprie della
carriera diplomatica.
2. Non sono ammessi alle prove concorsuali coloro che sono
esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che sono stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero che sono stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui
al presente articolo.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modulo
reperibile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero
degli affari esteri o sul sito Internet http://www.esteri.it (sotto
la voce: Opportunita' - concorsi - concorso diplomatico), devono
essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento a:
Ministero degli affari esteri, D.G.PE. - Ufficio V, concorso
diplomatico, 00194 Roma, entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La data di
spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. I candidati che si trovano
all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle
rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha superato i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto
dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite
massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i
procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' lo ha conseguito, in quale data e la
votazione conseguita;
h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari ed il
distretto di appartenenza;
i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso. In particolare, ai fini della riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2, i dipendenti del Ministero degli
affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, devono specificare
il periodo od i periodi di servizio nell'area funzionale o nelle
precedenti corrispondenti qualifiche;
l) in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 4,
comma 2, punto e), intende sostenere la prova obbligatoria scritta;
m) se, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 1, commi
2 e 3, si trova nelle condizioni previste dal comma medesimo;
n) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali e'
eventualmente in possesso;
o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, che danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza, dei quali e'
eventualmente in possesso. Tali titoli devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria;
p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni,
che danno diritto all'elevazione del limite massimo di eta' per
l'ammissione al concorso;
q) se intende concorrere al conseguimento delle
specializzazioni di cui all'art. 1, comma 1, con contestuale
richiesta di sostenere le prove integrative di esame previste dal
successivo art. 6;
r) se intende sostenere una o piu' prove facoltative ed in
quali lingue, di cui al successivo art. 7.
3. Il candidato deve inoltre specificare:
a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche
l'ultimo domicilio in Italia;
b) l'indirizzo - comprensivo di numero di codice di avviamento
postale, di numero telefonico e, eventualmente, di posta elettronica
- presso il quale chiede che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni relative alle prove concorsuali.
4. Alla domanda il candidato deve allegare:
a) un certificato medico dal quale risulti che egli e' di sana
costituzione fisica e che e' in grado di affrontare qualsiasi clima.
Il certificato medico deve essere rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato
risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o
di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o
consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente
tradurlo. La qualita' di medico di fiducia dell'autorita' diplomatica
o consolare deve essere attestata in maniera esplicita, pena la non
ammissione al concorso, dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori alle funzioni proprie della carriera diplomatica
in qualsiasi momento. La presentazione di un certificato medico non
redatto nella debita forma comporta comunque la non ammissione alle
prove concorsuali.
b) la certificazione o l'autocertificazione degli eventuali
titoli posseduti di cui al punto 2 lettere a), b) e c) dell'art. 8.
5. Il candidato portatore di handicap dovra' indicare nella
domanda la propria condizione e specificare l'ausilio necessario per
lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica all'esercizio delle funzioni proprie della
carriera diplomatica.
6. Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui
domande di partecipazione risultino incomplete, irregolari o non
sottoscritte. In particolare non saranno ritenute valide le domande
che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse.
7. Il Ministero degli affari esteri non assume alcuna
responsabilita' in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente
da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa
il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale;
essi tendono ad accertare la preparazione, la maturita' e
l'attitudine del candidato.
2. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) storia moderna e contemporanea;
b) economia politica e politica economica;
c) diritto internazionale pubblico;
d) lingua inglese (composizione con l'uso del solo dizionario
bilingue);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, russa, spagnola e tedesca (composizione con l'uso del solo
dizionario bilingue).
3. La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto
delle prove scritte e sulle seguenti:
a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia
internazionale;
b) diritto pubblico italiano (costituzionale ed
amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;
c) nozioni istituzionali di diritto civile;
d) geografia politica ed economica;
e) storia delle dottrine politiche.
4. L'esame orale nelle lingue consiste essenzialmente in una
conversazione nelle lingue stesse.
5. La prova orale e' comprensiva di un colloquio teso ad
accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare
tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri, proprio della
carriera diplomatica, nonche' la sua capacita' di valutare questioni
attuali di carattere internazionale.
6. I programmi di esame sono pubblicati nella tabella annessa al
presente decreto (allegato 1).
7. I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove
scritte, ad eccezione di quelle di lingua per le quali dispongono di
quattro ore.

                               Art. 5.
 
Votazione
 
1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova
orale sono espressi in centesimi.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato
una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte
obbligatorie e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
3. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno
sessanta centesimi.
4. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella
prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente
attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

                               Art. 6.
 
Specializzazioni
 
1. I candidati possono concorrere al conseguimento di una o piu'
specializzazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova integrativa scritta e orale
in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero per il
conseguimento della specializzazione in materia commerciale oppure
una prova integrativa orale in lingua araba per il conseguimento
della specializzazione per il vicino oriente oppure una prova
integrativa orale in lingua cinese o giapponese per il conseguimento
della specializzazione per il medio ed estremo oriente.
3. Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene
preso in considerazione per determinare la media complessiva relativa
alle prove scritte soltanto se esso e' superiore alla media dei
punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.
4. Alla prova integrativa orale in tecnica degli scambi e dei
rapporti finanziari con l'estero il candidato e' ammesso soltanto se
nella relativa prova scritta ha conseguito un punteggio non inferiore
a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato
puo' conseguire fino a 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza
di almeno 2 centesimi.
5. Per le rimanenti prove integrative orali previste
rispettivamente per la specializzazione per il vicino oriente e per
la specializzazione per il medio ed estremo oriente, il candidato
puo' conseguire, per ogni prova, fino a 2 centesimi purche' raggiunga
la sufficienza di 1,2 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si
aggiunge alla votazione complessiva riportata nella prova orale
relativa alle materie obbligatorie, sempre che il candidato sia
risultato idoneo.
7. Qualora il candidato ha superato le prove integrative relative
a piu' specializzazioni, sempreche' e' risultato idoneo nelle prove
obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione
nonche' del punteggio complessivo, viene tenuto conto della sola
votazione in relazione alla quale il candidato ha conseguito il
migliore utile collocamento in graduatoria.

                               Art. 7.
 
Prove facoltative di lingua straniera
 
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali nelle lingue
francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di quella scelta
come seconda prova obbligatoria.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a
1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90
centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge
alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre
che il candidato sia risultato idoneo.

                               Art. 8.
 
T i t o l i
 
1. Le prove orali d'esame sono precedute dalla valutazione degli
eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione alle prove concorsuali.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 8
centesimi per i seguenti titoli:
a) libera docenza od assistentato universitario ordinario o
straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte
obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2,
dell'art. 4: fino a 3 centesimi;
b) servizio prestato: quali funzionari nelle carriere direttive
dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati
ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati
dello Stato: fino a 3 centesimi;
c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle
lauree di cui all'art. 2, che hanno conseguito un posto di ruolo,
equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami,
sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui alla
precedente lettera a): fino a 2 centesimi.
3. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di
esame.

                               Art. 9.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per il personale ed e' composta da un ambasciatore
o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede,
da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non
inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, da due funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da
tre docenti universitari.
2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a segretario di
legazione, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio, al quale
puo' essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera
stessa.

                              Art. 10.
 
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
 
1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono tenere con se' ed utilizzare telefoni cellulari, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione del dizionario
bilingue per le prove nelle lingue straniere, ne' possono portare
borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni. La commissione,
con propria deliberazione motivata, puo' autorizzare la consultazione
di testi o di altri dizionari.

                              Art. 11.
 
Svolgimento delle prove d'esame
 
1. Le prove scritte di esame hanno luogo in Roma. La prima prova
verte su "Economia politica e politica economica". L'indicazione
della sede, dei giorni e dell'orario di inizio delle prove scritte e'
resa nota con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 26 giugno 2001 e sul sito Internet
http://www.esteri.it (sotto la voce: Opportunita' - concorsi -
concorso diplomatico). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto
comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a
presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora resi noti nella
summenzionata Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2001 e sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri.
2. La commissione comunica ai candidati l'ordine delle prove
successive.
3. La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte
avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato
individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi
debbono sostenerla.

                              Art. 12.
 
Graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, previa aggiunta dei
centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8
del presente bando.

                              Art. 13.
 
Formazione e approvazione della graduatoria
 
1. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti
risultati idonei nelle prove concorsuali e dichiara vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto delle riserve di posti previste dall'art. 1, commi 2 e 3, e dei
titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 14.
 
Assunzione
 
1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della
legge 22 agosto 1985, n. 444, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'amministrazione. Al momento dell'assunzione, il
vincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la
propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 58 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In caso contrario deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine
stabilito, decade dalla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore deve inoltre presentare
all'Ufficio V della Direzione generale del personale, entro trenta
giorni dalla data dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e
qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella
domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni.
L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il
personale - Ufficio V, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il personale -
Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto
Ufficio V.

                              Art. 16.
 
N o m i n a
 
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via
provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti
prescritti dal presente bando, sono nominati, con decreto del
Ministro degli affari esteri, segretari di legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

                              Art. 17.
 
Norma di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
applicabili in materia di concorsi e assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni.
Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2001
Il direttore generale per il personale: Dominedo'

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