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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il transito di centoventiquattro
tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e
di diciannove capitani del ruolo tecnicooperativo in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri nel ruolo speciale dell'Arma
stessa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 23/8/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E06744
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/9/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, in particolare l'art. 39;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in
particolare gli articoli 24 e 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Preso atto delle esigenze ordinative e funzionali dell'Arma dei
carabinieri di indire concorsi "interni", per titoli ed esami, per il
transito nel ruolo speciale di ufficiali in servizio permanente del
ruolo ad esaurimento e del ruolo tecnico-operativo;
Accertato che sussistono le condizioni previste dal decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per indire detti concorsi;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, concernente
struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi "interni", per titoli ed
esami, per il transito nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
dei sottonotati ufficiali in servizio permanente dell'Arma stessa:
a) centoventiquattro tenenti colonnelli del ruolo ad
esaurimento;
b) diciannove capitani del ruolo tecnico-operativo.
2. Il numero dei posti per ciascuno dei concorsi di cui al,
comma 1, potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione
delle relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
consistenza del ruolo speciale.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono
partecipare i tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento dell'Arma
dei carabinieri in servizio permanente che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3
abbiano:
un'anzianita' non inferiore a tre anni nel grado rivestito;
non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio.
2. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono
partecipare i capitani del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei
carabinieri in servizio permanente che al 31 dicembre 2002 non
abbiano superato il sessantesimo anno di eta' e che alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3;
siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910, e successive modificazioni;
abbiano un'anzianita' non inferiore ad un anno nel grado
rivestito.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione dovranno essere:
redatte in carta semplice utilizzando, rispettivamente, il
modello in allegato A o B, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modello
utilizzato;
firmate per esteso dagli ufficiali interessati (la firma in
calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso;
presentate dagli ufficiali interessati, a pena di decadenza,
entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
al Comando del reparto/Ente di appartenenza. Non potranno, pertanto,
essere accolte le domande prodotte dagli ufficiali oltre il termine
perentorio sopra indicato.
2. Nella domanda, indirizzata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, i concorrenti,
consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dovranno indicare:
a) grado, ruolo di appartenenza, cognome e nome, anzianita' di
grado ed anzianita' di servizio, data e luogo di nascita,
Reparto/Ente di appartenenza ed incarico ricoperto;
b) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto (solo se partecipanti al concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b);
c) l'eventuale possesso di titoli di merito utili ai fini della
valutazione di cui all'art. 8, non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica;
d) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza di
cui all'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto;
e) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso.
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata a mezzo
telegramma al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare c/o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I comandi di Reparto/Ente, ricevute le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 degli
ufficiali alle loro dipendenze, provvederanno a:
a) certificare la data di presentazione della domanda;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' ai modelli di cui agli
allegati A e B al presente decreto;
c) comunicare, a mezzo messaggio, l'avvenuta presentazione
della domanda al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - 1a Divisione reclutamento ufficiali, via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, ed al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor
di Quinto n. 65 - 00191 Roma;
d) far redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
e) trasmettere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
successivo la scadenza del termine di presentazione delle domande di
cui all'art. 3, comma 1:
l'originale delle domande di partecipazione ai concorsi di
cui al precedente art. 1, lettere a) e b), con i relativi eventuali
allegati;
fotocopia autenticata del libretto personale dell'ufficiale
completo ed aggiornato in tutte le sue parti;
fotocopia integrale autenticata dello stato di servizio
dell'ufficiale;
dichiarazione di completezza ed attestazione della
documentazione matricolare e caratteristica dell'ufficiale firmate,
rispettivamente, dall'ufficiale e dal Comandante del Reparto/Ente;
f) custodire fotocopia della domanda, con i relativi eventuali
allegati;
g) informare tempestivamente la Direzione generale per il
personale militare - 1a Divisione reclutamento ufficiali ed il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento di ogni variazione successiva riguardante la
posizione dell'ufficiale (promozione, trasferimento, collocamento in
congedo e recapito, invio frequenza corsi, provvedimenti
medico-legali, ecc.), fino all'eventuale approvazione della
graduatoria.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione esaminatrice, unica per entrambi i concorsi, per la prova
orale, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione
delle graduatorie di merito, cosi' composta:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a generale di brigata, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a colonnello, membri;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a maggiore, segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), prevede:
la valutazione di titoli di merito;
una prova orale.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione di cui al precedente art. 5 valutera', per i
concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), i seguenti
titoli di merito, per i quali avra' a disposizione un punteggio
massimo di 30 punti cosi' ripartiti:
a) titoli di servizio: fino a 26 punti.
Sara' valutato il complesso delle qualita' militari e
professionali, acquisite negli anni di servizio da ufficiale
dell'Arma dei carabinieri, desumibili dalla documentazione
matricolare e caratteristica;
b) titoli di studio: fino a 4 punti.
Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande ed essere espressamente
indicati nella domanda di partecipazione al concorso ovvero in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda.
2. I titoli di merito saranno valutati dalla commissione
esaminatrice prima dello svolgimento della prova orale e l'esito
della valutazione verra' comunicato agli ufficiali interessati prima
dello svolgimento della prova stessa.

                               Art. 8.
 
Prova orale
 
1. La prova orale dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b), che consistera' in un colloquio sugli
argomenti di cultura tecnico-professionali riportati nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, avra' luogo
nella sede e nei giorni che saranno resi noti agli interessati con
lettera raccomandata o telegramma.
2. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
3. Gli ufficiali che, senza giustificato motivo - da documentare
entro il giorno di presentazione - non si presentassero alla prova
orale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Graduatorie di merito
 
1. Le graduatorie di merito degli idonei in ciascuno dei concorsi
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno formate dalla
commissione di cui all'art. 5 sommando i punteggi riportati da
ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli di merito e nella
prova orale.
2. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
3. A parita' di punteggio, nel decreto di approvazione delle
graduatorie si terra' conto dei titoli di preferenza di cui all'art.
3, comma 2, lettera d), dichiarati dagli interessati nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero in apposita dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 10.
 
Transito nel ruolo speciale
 
1. Gli ufficiali idonei che nelle graduatorie di merito dei
concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno
compresi nel numero dei posti rispettivamente previsti, saranno
dichiarati vincitori e transiteranno nel ruolo speciale degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri con il grado rivestito nel ruolo
di appartenenza alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
2. Il transito nel predetto ruolo speciale sara' disposto con
decreto dirigenziale subordinatamente all'accertamento, anche
successivo all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, dei
requisiti di partecipazione ai concorsi previsti dall'art. 2 del
presente decreto.
3. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali risultati vincitori dei
concorsi nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298 e dell'art. 39, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, ai vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), all'atto del transito sara'
applicata una detrazione di anzianita' di tre anni, senza effetto sul
trattamento economico percepito.
6. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, ai vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), all'atto del transito sara'
applicata una detrazione di anzianita' di un anno, senza effetto sul
trattamento economico percepito.
7. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e b), saranno iscritti in ruolo con l'anzianita' di grado
rideterminata come indicato nei precedenti commi 5 e 6 e, a parita'
di anzianita' di grado rideterminata, secondo l'ordine della
graduatoria di merito del relativo concorso dopo i pari grado del
ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da
ufficiale.

                              Art. 11.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso gli
ufficiali che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 65 -
Roma, per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tale dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico-economica dell'ufficiale, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Titolare
del trattamento e' il direttore generale della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2002
Amm. Sq.: Lucidi

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