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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive tre
borse di studio per diplomati, di cui una borsa con diploma di
maturita' socio-psico-pedagogica, una borsa con diploma di
ragioniere perito commerciale e programmatore e una con diploma di
maturita' classica, a cittadini italiani e di altri paesi
appartenenti all'Unione europea per collaborare allo svolgimento
del programma di ricerca P3/L4 del DPO relativo al Piano di
attivita' 2005-2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.101 del 30/12/2008
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:8E012364
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/1/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                   IL S. COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303 , con il quale e' stato emanato il Regolamento di
organizzazione dell'ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il D.P. 22 aprile 2005, con il quale e' stato emanato il
Regolamento per il conferimento delle borse di studio da fruirsi
presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel presente bando;
Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ISPESL, nella seduta
del 27 dicembre 2004 con delibera n. 15/2004;
Visto il D.P. 5 ottobre 2006, concernente il regolamento di
organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e di personale;
Visto il D.P. 10 aprile 2007, con il quale e' stato emanato il
regolamento di amministrazione e contabilita' dell'ISPESL;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto che l'ISPESL ha approvato il finanziamento di €
59.400,00 che trova copertura nello stanziamento complessivo pari a
€ 800.000,00 a favore del Dipartimento Processi Organizzativi
per lo svolgimento di attivita' relative al Piano di attivita'
2005-2007;
Viste le indicazioni, fatte pervenire dal Direttore del
Dipartimento Processi Organizzativi all'Ufficio
Amministrativo-Gestionale del Dipartimento Processi Organizzativi, in
ordine alle borse di studio da mettere a concorso, previste dal
programma di ricerca collegato al Piano di attivita' 2005-2007, per
un costo complessivo di € 59.400,00;
Decreta:
 
Art. 1.
 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l' assegnazione
di complessive tre Borse di studio, per diplomati, di cui una Borsa
con diploma di maturita' Socio-Psico-Pedagogica, una Borsa con
diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore e una con
diploma di maturita' classica, a cittadini italiani e di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea, per collaborare allo svolgimento del
programma di ricerca P3/L4 del DPO relativo al Piano di attivita'
2005-2007 presso l'ISPESL - Dipartimento Processi Organizzativi sede
di Via Alessandria, 220/E Roma, come di seguito riportato:
Codice: DPO/P03/L4
Titoli di studio richiesti: una Borsa con diploma di maturita'
Socio-Psico-Pedagogica, una con diploma di Ragioniere Perito
Commerciale e Programmatore e una con diploma di maturita' classica;
Programma 3: Sviluppo di metodologie e prodotti didattici efficaci
ed efficienti per i lavoratori, per gli “attori” della
salute e sicurezza aziendale e per gli operatori del S.S.N. e per il
settore scolastico. Studio di modelli per la qualita' dei processi
formativi e delle strutture eroganti;
Linea di ricerca 4: Individuazione nella scuola di un sistema di
riferimento complesso multifattoriale per promuovere nei futuri
cittadini-lavoratori, una consapevolezza ed una sensibilita'
orientate alla corretta gestione della propria e dell'altrui salute e
sicurezza;
Le borse di studio hanno la durata di 2 anni ciascuna - €
19.800,00 ciascuna - Responsabile scientifico: Dr.ssa Giuliana Roseo;
Luogo di fruizione: ISPESL/DPO - Via Alessandria, 220/E - Roma.
Ai candidati e' fatto obbligo di concorrere per il solo settore di
ricerca sopra indicato, che deve essere espressamente indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento della borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL.
Dette borse di studio avranno la durata di 24 mesi e dovranno
essere fruite presso il Dipartimento Processi Organizzativi - Via
Alessandria, 220/E, Roma, a decorrere dalla data di inizio del
conferimento.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento dei borsisti mediante l'espletamento di
ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano
l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
Pertanto, il godimento delle stesse non configurano un rapporto di
lavoro, essendo finalizzate alla sola formazione professionale dei
borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o
retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun titolo possono essere attribuiti all' assegnatario, oltre all'
importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 2.
 

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle tre
borse di studio a candidati provvisti di diploma di maturita'
socio-psico-pedagogica, diploma di ragioniere perito commerciale e
programmatore e di diploma di maturita' classica e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all'
Unione europea;
b) diploma di maturita' socio-psico-pedagogica, diploma di
ragioniere perito commerciale e programmatore e di diploma di
maturita' classica conseguito presso un Istituto di istruzione
secondaria equiparato della Repubblica italiana o di un Paese dell'
Unione europea, cosi' come indicato nell' art. 1 in relazione al
settore di ricerca. E' esclusa, per la partecipazione al concorso, l'
equipollenza di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria non
indicato nell' art. 1;
c) non aver superato il 25° anno di eta'; (e' escluso qualsiasi
beneficio di elevazione dei limiti di eta');
d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l' esclusione del candidato dal concorso per difetto dei
requisiti sopra indicati.

                               Art. 3.
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Dipartimento Processi
Organizzativi - Ufficio Amministrativo-Gestionale, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle Autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il settore di
ricerca indicato nel precedente art. 1, che deve essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l' aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l' indicazione
dell'Istituto d'Istruzione Secondaria che lo ha rilasciato, del voto
e della data di conseguimento;
6) il settore di ricerca, indicato nell' art. 1 del presente
bando, per il quale intende concorrere;
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) non aver superato il 25° anno di eta' (e' escluso qualsiasi
beneficio di elevazione dei limiti di eta');
9) di non essere dipendente dell' ISPESL;
10) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall'ISPESL;
11) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
12) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra della
busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di ricerca cui
la stessa fa riferimento.

                               Art. 4.
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al
concorso saranno raccolti presso l'ISPESL - Dipartimento Processi
Organizzativi - Ufficio Amministrativo-Gestionale - per le finalita'
di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5.
 

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di diploma/maturita' rilasciato dal competente
Istituto con l' indicazione della votazione riportata;
b) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto
di ricerca oggetto della borsa;
c) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
d) curriculum vitae et studiorum;
e) elenco dei documenti allegati, sottoscritto dal richiedente.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) puo' essere
comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (vedi allegato 2).
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L' ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo art.
7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

                               Art. 6.
 

Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) che abbiano superato il 25° anno di eta' (e' escluso qualsiasi
beneficio di elevazione dei limiti di eta') alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri Enti pubblici;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall' ISPESL.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 7.
 

I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalla
commissione giudicatrice nominata con decreto del S. Commissario
Straordinario dell'ISPESL.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
della borsa messa a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 8.
 

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovra'
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento del bilancio, del personale e degli
affari generali, Unita' Funzionale I - Amministrazione del personale,
Via Urbana 167, 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrente dal giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all' art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'
Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall' art. 5, quarto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale della Azienda sanitaria locale o dall' Ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche l'idoneita' a svolgere l' attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell' art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo
invito.
Il concorrente di cui sopra, inoltre, dovra' rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegna, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall' art. 12 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell' art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con altre borse o premi
conferiti dallo Stato o da altri Enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

                               Art. 9.
 

Con decreto del S. Commissario Straordinario sara' approvata e
resa immediatamente esecutiva la graduatoria di merito, dichiarati i
vincitori ed assegnate le borse di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato sul sito
www.ispesl.it. Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio saranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi presso
il Dipartimento dell'ISPESL, a pena di decadenza, il giorno fissato
nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione di comunicazione dell'Ente, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi
postali.

                              Art. 10.
 

La borsa di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, potra' essere assegnata al
candidato risultato idoneo secondo l' ordine della graduatoria, per
il restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua,
su proposta del Direttore del Dipartimento interessato, entro 30
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

                              Art. 11.
 

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall' ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dell'
Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l' attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l' intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e
dal divieto di cumulo di cui all' art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l' impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

                              Art. 12.
 

Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso il
Dipartimento dell'ISPESL, il giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l' Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l'
attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento Processi Organizzativi - Ufficio
Amministrativo-Gestionale - una particolareggiata relazione
sull'attivita' scientifica svolta vistata dal responsabile
scientifico della ricerca per la quale e' stata concessa la borsa. La
relazione e' comunicata al Comitato tecnico - scientifico e puo'
essere pubblicata, integralmente o in riassunto, in riviste edite a
cura dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa
pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di
eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante
il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all' art.
34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 13.
 

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l' inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15 della legge n.
53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo
mensile proporzionale alla durata dell' assenza.

                              Art. 14.
 

Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

                              Art. 15.
 

L'inizio dell'attivita' del borsista vincitore e' subordinata
all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun
progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle
Amministrazioni competenti.
L'Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e
riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente
bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione
all'interessato, senza che lo stesso, per questo, possa vantare
diritti o pretese di sorta.

                              Art. 16.
 

L' ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile
scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa di € 59.400,00 gravera' sull'impegno complessivo di
€ 800.000 n. 3017 del 10 agosto 2007 capitolo 2.1.1.701
esercizio finanziario 2007.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali - Unita' Funzionali I , II e
III - per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori
dei conti per i riscontri di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 303/2002.
Roma, 18 dicembre 2008
dott. Umberto Sacerdote

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