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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato e parziale, da adibire a mansioni di
operatore amministrativo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:99E10583
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e in particolare gli
articoli 2 e 4 concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276, concernente le assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, contenente le declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente la normativa concorsuale
del personale non docente dell'Universita';
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei
portatori di handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni concernenti il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 e in particolare l'art. 12,
recante disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria nel
contratto a tempo determinato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Universita' in vigore dal 22 maggio 1996, ed in particolare
l'art. 19;
Visto il regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato pieno o parziale approvato dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 9 luglio 1996 emanato con decreto
rettorale n. 4163 del 17 luglio 1996;
Considerato che questa Universita' ha la necessita' di disporre
di una graduatoria di merito alla quale attingere in tempi brevi per
sopperire ad esigenze straordinarie di varia natura quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Selezione pubblica
 
1. E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di merito di aspiranti alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale, da
adibire a mansioni proprie della quinta qualifica, area funzionale
amministrativo-contabile, profilo di operatore amministrativo, presso
questo Ateneo.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Tipologie di assunzione
 
1. I rapporti di lavoro di cui all'art. 1 sono finalizzati a
sopperire ad esigenze straordinarie di servizio delle strutture
decentrate e degli uffici dell'amministrazione centrale e potranno
essere attivati previa decisione favorevole espressa dalla
commissione di cui all'art. 3 del regolamento indicato in premessa,
nelle seguenti ipotesi e per i periodi a fianco di ciascuna indicati:
1) sostituzione di personale assente quando l'assenza prevista
superi i centoventi giorni consecutivi e per non piu' di dodici mesi
complessivi;
2) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977, quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi e per non piu' di
dodici mesi complessivi;
3) assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o
esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi;
4) attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati,
nel limite massimo di sei mesi.

                               Art. 3.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
b) il titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi
successivo art. 5, lettera g);
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo coloro che si
sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere prodotta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della
Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta ed indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta, in carta semplice, su
apposito modello - Allegato "A", che fa parte integrante del presente
avviso di selezione, disponibile presso la sede dell'amministrazione
centrale, via Balbi, 5 ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it> 4. E 'consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'Allegato "A" - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
Servizio che rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione indetta con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata.
9. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una fotocopia
di un documento di identita' e, devono dimostrare il possesso dei
titoli di cui all'art. 6, mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 - serie generale - del 24 novembre 1998
(modulo allegato "B").
10. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
11. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
1. Nella domanda il candidato, oltre il cognome e il nome, deve
dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza e il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione alla selezione;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, nonche' i procedimenti penali pendenti
(precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario);
g) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato
nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e precisamente:
titolo di studio rilasciato dagli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei
linguistici riconosciuti per legge nonche' quello ottenuto dopo il
superamento dei corsi integrativi previsti dalla legge che ne
autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;
titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali e dai
licei artistici;
2) diploma di qualifica professionale inerente alle mansioni
specifiche del profilo professionale;
3) attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge
n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado,
ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
h) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
l) che non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne' e' stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I candidati portatori di handicap beneficiari delle
disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
allo svolgimento delle prove d'esame.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                               Art. 6.
 
Titoli valutabili e formulazione della graduatoria di ammissione
 
1. Per l'individuazione dei candidati da ammettere alla prova
selettiva di cui al successivo art. 7 verra' formata apposita
graduatoria di ammissione sulla base dei seguenti titoli dichiarati
dai candidati stessi nella domanda:
diploma di maturita':
con votazione di 60/60 o 100/100 - punti 4;
con votazione da 53 a 59/60 o da 88 a 99/100 - punti 3;
con votazione da 46 a 52/60 o da 76 a 87/100 - punti 2;
con votazione da 36 a 45/60 o da 60 a 75/100 - punti 1;
diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica
rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (valutabile
in alternativa al diploma di maturita') - punti 1;
corsi di addestramento o specializzazione con esame finale, con
esclusione del titolo di studio previsto per l'accesso - punti 0,5
per ogni corso fino a un massimo di punti 2;
attivita' lavorativa comunque prestata purche' documentabile:
punti 0,25 ogni 3 mesi o frazione superiore a 45 giorni fino a un
massimo di punti 4.
Totale punti 10.
2. A parita' di punteggio precede in graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
3. La graduatoria di cui al presente articolo sara' approvata con
decreto e avra' la validita' di diciotto mesi dalla data di
pubblicazione della stessa all'albo dell'Ateneo.
4. L'utilizzazione della graduatoria di ammissione e' subordinata
all'esaurimento della graduatoria di merito di cui al successivo
articolo 7.

                               Art. 7.
 
Prove selettive e formazione della graduatoria di merito
 
1. E' ammesso a sostenere la selezione un numero di candidati
individuati secondo l'ordine della graduatoria di ammissione pari al
quintuplo dei rapporti di lavoro che si prevede di attivare.
2. La selezione, volta ad accertare il possesso del grado di
professionalita' del candidato in relazione al profilo di operatore
amministrativo, consistera' in due prove:
Prima prova: inserimento di un testo, e relativa stampa, con
l'uso di un word processing (for windows) su stazione di lavoro
composta da personal computer IBM compatibile.
Prova orale:
Elementi di diritto pubblico:
diritti e doveri dei cittadini;
l'ordinamento della Repubblica italiana: il Presidente, il
potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario.
Elementi di biblioteconomia:
sistemi di ordinamento delle biblioteche;
metodi di conservazione del materiale bibliografico;
gestione del materiale librario.
Elementi di contabilita' di Stato:
i beni dello Stato e degli enti pubblici;
il bilancio dello Stato;
il regime giuridico delle entrate e delle spese.
Statuto dell'Universita' degli studi di Genova e successive
modificazioni: (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali -
serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995, n. 70 del 23 marzo 1996,
n. 267 del 14 novembre 1996, n. 138 del 16 giugno 1997 e n. 282 del
3 dicembre 1997, n. 84 del 10 aprile 1998 e n. 179 del 2 agosto
1999), disponibile al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it> 3. Le prove avranno luogo a Genova.
4. Il diario della prima prova, con l'indicazione della sede in
cui la medesima avra' luogo, sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento della stessa.
5. Per la valutazione delle prove la commissione dispone di 20
punti cosi' suddivisi:
10 punti per la prima prova;
10 punti per la prova orale.
6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prima prova una votazione di almeno 7/10.
7. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
8. La prova orale si svolgera' in un locale aperto al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso
all'albo del rettorato e della sede degli esami.
10. La prova orale si intendera' superata se il candidato
riportera' una votazione di almeno 7/10.
11. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
votazione conseguita nelle prove;
punteggio attribuito ai titoli nella graduatoria di ammissione.
12. A parita' di punteggio precede il candidato piu' giovane di
eta'.
13. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
14. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia alle
prove quale ne sia la causa.

                               Art. 8.
 
Nomina della commissione, approvazione e utilizzazione della
graduatoria di merito
 
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. Espletate le prove della selezione la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto ed e'
immediatamente efficace.
4. L'utilizzazione della graduatoria di merito non puo' superare
il limite dei diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione
all'albo dell'Ateneo della graduatoria di ammissione.

                               Art. 9.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
subordinatamente a quanto previsto all'art. 2 del presente decreto,
stipuleranno con l'Universita' degli studi di Genova un contratto
individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
3. In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni
dalla data indicata nella notifica l'Universita' provvede a depennare
il nominativo dalla graduatoria e il contratto eventualmente gia'
stipulato e' automaticamente risolto di diritto.
4. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula
del contratto, presentare i documenti richiesti.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato,
regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
7. Al personale assunto spetta il trattamento economico
rapportato al profilo professionale di operatore amministrativo,
ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa nonche'
quello normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro dei dipendenti del comparto Universita' per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del
regolamento citato in premessa.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i sotto elencati
documenti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario).
La dichiarazione sostitutiva di cui al predetto punto A) e'
redatta su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
B) Certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario o da medico militare dal quale risulti che il soggetto e'
fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo
nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non
e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e
al normale e regolare rendimento di lavoro (in bollo).
Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altresi',
ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968 citata,
una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
all'incolumita' dei compagni di lavoro.
C) Libretto di lavoro.
2. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione servizio organico reclutamento e mobilita' - e
trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto
di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato assunto.

                              Art. 12.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa, nonche', per
quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in
materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Genova, 17 dicembre 1999
Il rettore

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