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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore associato per il settore scientifico-disciplinare n.
L11A - linguistica italiana, presso la facolta' di lingua e cultura
italiana.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999
Ente:UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:099E7196
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/10/1999
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa
fascia di formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e
didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994
e del 6 maggio 1994 con i quali sono stati individuati i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle
universita' le competenze ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori ordinari,
associati e ricercatori e reca norme sul reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 di rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 aprile
1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di lingua e cultura
italiana del 21 luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio accademico del 21 luglio 1999;
Accertata complessivamente la disponibilita' finanziaria necessaria
per la copertura del posto di cui al presente bando ed in rispetto
dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del bando
E' indetta una procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un professore associato presso la facolta' di lingua
e cultura italiana di questo Ateneo, per il settore
scientifico-disciplinare n. L11A - Linguistica italiana.
Sono richieste elevate competenze nel settore della storia della
lingua italiana accompagnate da provata attitudine all'edizione e
all'analisi dei testi.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui
al presente bando, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
b) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva; tale requisito e' richiesto soltanto ai cittadini italiani;
c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) di possedere l'idoneita' fisica all'impiego.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura di valutazione comparativa.
Per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta, in
qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto
motivato del rettore.
E' fatto divieto ai professori ordinari e associati, appartenenti
allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini di
partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta. Nel caso in cui venisse accertato il non rispetto di tale
divieto, il candidato e' escluso dalla procedura di valutazione
successiva alla quinta: a tale fine fa fede la data e l'ora di
consegna della domanda.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
rettore dell'Universita' per stranieri di Siena - Via Pantaneto, 45 -
53100 Siena, e puo' essere presentata direttamente alla divisione del
personale o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per le domande presentate direttamente fa fede
la ricevuta rilasciata dalla divisione del personale
dell'Universita', per quelle inviate per posta il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Nel caso di invio per posta, l'amministrazione declina ogni
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilita' di terzi.
Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile
allegato, il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di
valutazione comparativa, dovra' indicare:
1) il cognome e il nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale
intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
4) la cittadinanza posseduta;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la
dichiarazione di godimento dei diritti civili politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato
godimento, per i cittadini stranieri;
6) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
9) l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le
comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa e
l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
10) di non ricoprire attualmente un ruolo di professore ordinario o
associato dello stesso settore scientifico-disciplinare o settori
affini per il quale intende essere ammesso alla procedura di
valutazione comparativa;
11) di non aver partecipato o chiesto di partecipare
complessivamente a piu' di cinque procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di personale docente, nell'arco di un
anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame
della presente valutazione comparativa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum della propria attivita' didattica e scientifica;
b) elenco delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli
presentati;
c) documenti, titoli e pubblicazioni scientifiche, nei limiti
eventualmente previsti nell'art. 1, che si ritengano utili ai fini
della valutazione comparativa; per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati
in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della
commissione giudicatrice o con terzi, saranno preliminarmente
esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la
possibilita' di enucleare l'apporto del candidato sulla base di
criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del
candidato sara' sottoposto a motivata valutazione.
Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al
punto c), non presentati in originale o copia autenticata, il
candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che e' a conoscenza
del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai
sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
copia di un documento di identita' del sottoscrittore. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.
Non e' consentito il riferimento a documenti, titoli o
pubblicazioni presentati presso questa amministrazione allegati ad
altre domande di partecipazione a concorsi.
Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice
Per la procedura di valutazione comparativa sara' nominata una
commissione giudicatrice composta da cinque membri, di cui uno scelto
tra i professori ordinari e associato confermati designato dal
consiglio di facolta' di lingua e cultura italiana e due professori
ordinari e due professori associati confermati eletti tra i
professori non non appartenenti a questo Ateneo. Il membro designato
dalla facolta' deve essere scelto prima dello svolgimento delle
elezioni per la nomina degli altri. Tutti i membri della commissione
devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.
3, comma 6, ultimo periodo, del regolamento per il reclutamento del
personale docente, a settori affini indicati dal Consiglio
universitario nazionale.
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del rettore che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro
sei mesi dall'inizio dei lavori della commissione. Il rettore puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il rettore,
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano computabili le cause del ritardo, stabilendo
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 5.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice, da parte dei candidati, devono essere
presentate al rettore nel termine previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno
1995, n. 236. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

                               Art. 6.
Valutazione comparativa
La procedura di valutazione comparativa e' per titoli ed esami.
Prima di procedere alla valutazione comparativa la commissione
giudicatrice predetermina i criteri di massima che saranno resi
pubblici tramite affissione agli albi della divisione del personale e
della facolta' di lingua e cultura italiana, almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione terra' in considerazione i
seguenti criteri, facendo ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato,
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza delle attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' stata
bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendono;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente:
l'attivita' didattica svolta;
i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e
stranieri;
l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate all'attivita' di ricerca;
l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte nell'ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, la procedura di valutazione comparativa prevede una
prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo; a tal
fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti
dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formera'
oggetto della lezione. Prevede inoltre una discussione sui titoli
scientifici presentati.
La prova didattica e la discussione sui titoli scientifici sono
pubbliche.
Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il
relativo verbale, del quale costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato; redige
inoltre una relazione riassuntiva dei lavori svolti.

                               Art. 7.
Idoneita' e nomina
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
due idonei, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede, per le procedure di
valutazione comparativa bandite entro il primo biennio a decorrere
dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge
stessa, che le commissioni possano proporre fino a tre idonei.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna dei verbali da parte della commissione, la regolarita'
formale degli atti e ne da' comunicazione ai candidati.
Successivamente trasmette gli atti della procedura di valutazione
comparativa ai competenti organi accademici per i successivi
adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il
predetto termine rinvia, con provvedimento motivato, i verbali alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, la facolta' di lingua e cultura italiana puo'
proporre con motivata delibera, la chiamata dalla lista degli idonei
del professore associato da reclutare, ovvero puo' decidere, a
maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Tali deliberazioni saranno
pubblicizzate anche attraverso l'affissione all'albo
dell'Universita'.
Decorso il predetto termine di sessanta giorni, qualora la facolta'
decida di non procedere alla chiamata, permanendo le esigenze
didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro
sessanta giorni successivi alla data di accertamento della
regolarita' dei relativi atti.
I candidati risultati idonei nella procedura di valutazione
comparativa di cui al presente bando, i quali non siano stati
nominati da questa Universita', entro il predetto termine di sessanta
giorni, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
formale degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei della procedura di valutazione comparativa di cui al
presente bando, che rinuncino alla nomina presso questa Universita',
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
La nomina e' disposta con decreto del rettore.

                               Art. 8.
Documenti di rito per la nomina
Il candidato chiamato dalla facolta', deve, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui e' stato chiamato a prendere servizio, presentare o far
pervenire all'Universita', divisione del personale, un certificato
medico di data non anteriore a sei mesi dalla comunicazione,
rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario
del comune di residenza, attestante l'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego.
Deve inoltre rilasciare una dichiarazione sostitutiva riguardante:
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
posizione agli effetti degli obblighi di leva;
assenza di precedenti penali.
Qualora rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo, e'
tenuto a presentare entro il suddetto termine, il predetto
certificato medico ed un attestato dell'amministrazione di
appartenenza da cui risulti che si trova in attivita' di servizio,
con l'indicazione della retribuzione goduta alla data dell'attestato
stesso.

                               Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la divisione del personale dell'Universita' per le finalita' di
gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno
trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.

                              Art. 10.
Norme finali
Per le finalita' previste dall'art. 2, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, il responsabile
del procedimento, inerente la valutazione comparativa di cui al
presente bando, e' il responsabile della divisione del personale
dell'Universita' per stranieri di Siena.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa
vigente in materia di concorsi per quanto compatibile.
Siena, 26 agosto 1999
Il rettore: Trifone
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