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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indizione di una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.20 del 11/3/2011
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:1E001435
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/4/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla
Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per
l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940,
n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n.
597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto
legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli
esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642,
contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive
modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in
materia di esercizio della professione forense;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2011.

                               Art. 2 

1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:
a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
ed alle Corti di appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27;
b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un
anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di
un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame.
4. Il direttore generale delibera sulle domande di ammissione e
forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.

                               Art. 3 

1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia -
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro
il termine del 13 aprile 2011.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma.
A tal fine fa fede il timbro a la data dell'ufficio postale
accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
A) certificato del presidente del competente Consiglio
dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che il candidato ha esercitato per almeno cinque anni, ovvero per
almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui
all'art. 2, comma 2, del presente bando, la professione davanti ai
Tribunali ed alle Corti d'appello;
B) certificato di un avvocato che eserciti il patrocinio
davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti
alla Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, relativa ai giudizi per
cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense.
C) ricevuta della tassa di euro 20,66 per l'iscrizione agli
esami, da versarsi direttamente ad un concessionario della
riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il
Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si
precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle
Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1,
lettera a), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione).
Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne
l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e Corti di appello nonche' per quanto previsto dalla lettera B) del
presente del presente articolo.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito,
domande prive della richiesta documentazione o con documentazione
incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.

                               Art. 4 

1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia
civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel
precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. E', inoltre, facolta' della commissione di consentire, nei
giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi
richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita' di
procurarsi.

                               Art. 5 

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal
presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato
il giorno e l'ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.

                               Art. 6 

1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.

                               Art. 7 

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.

                               Art. 8 

1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verra'
comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
13 giugno 2011 ricorso in materia civile;
15 giugno 2011 ricorso in materia penale;
17 giugno 2011 ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente
art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli artt. 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

                               Art. 9 

1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione all'handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104.

                               Art. 10 

1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la
Commissione esaminatrice.
Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: Saragnano

 

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