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BANCA D'ITALIA

Sessanta borse di studio per la qualificazione nel settore creditizio
e finanziario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 29/9/2000
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:00E13340
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Si pubblica, di seguito, un estratto del bando di concorso. Copia
integrale del bando e' disponibile gratuitamente presso tutte le
Filiali della Banca, nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione
Centrale di via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro "Donato
Menichella", largo Guido Carli n. 1 - Frascati, unitamente ai moduli
da utilizzare per la domanda di partecipazione. Il bando e'
disponibile anche sul sito Internet della Banca d'Italia
"www.bancaditalia.it"> Art. 1.
 
Ripartizione e caratteristiche delle borse di studio
 
La Banca d'Italia mette a concorso sessanta borse di studio per
la qualificazione nel settore creditizio e finanziario. Le borse di
studio, finalizzate all'assunzione in esperimento nel grado di
coadiutore, sono cosi' ripartite:
A) ventidue borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline giuridiche;
B) trenta borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline economico-finanziarie;
C) otto borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline statistiche.
Le borse di studio comportano la frequenza, obbligatoria e con
profitto, di un corso di formazione presso l'Amministrazione Centrale
e una delle Filiali della Banca diretto a fornire un quadro di
conoscenze specialistiche sulle funzioni e sulle attivita' svolte
dall'Istituto.
Il corso avra' la durata complessiva di sei settimane. L'importo
lordo settimanale delle borse viene fissato in L. 1.450.000 (euro
748,86) per i partecipanti residenti fuori della provincia ove il
corso si svolge e in L. 550.000 (euro 284,05) per quelli residenti
nella provincia di svolgimento del corso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1) possesso con un punteggio di almeno 105/110 - o votazione
equivalente di una delle seguenti lauree: giurisprudenza; scienze
politiche; economia e commercio; economia delle istituzioni e dei
mercati finanziari; economia delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni internazionali; economia e legislazione per l'impresa;
economia aziendale; economia politica; economia e finanza; discipline
economiche e sociali; scienze economiche; scienze economiche e
sociali; scienze economico-marittime; scienze economiche e bancarie;
economia bancaria; economia bancaria, finanziaria e assicurativa;
economia assicurativa e previdenziale; scienze bancarie e
assicurative; economia del commercio internazionale e dei mercati
valutari; economia marittima e dei trasporti; scienze
dell'amministrazione; statistica; scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche ed economiche;
statistica e informatica per l'azienda; matematica; scienze
dell'informazione; scienze internazionali e diplomatiche; sociologia;
ovvero altra laurea equipollente per legge; ovvero titolo di studio
conseguito all'estero con votazione corrispondente ad almeno 105/110,
riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo la vigente normativa, a una delle lauree sopra
indicate;
2) eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 in tema
di limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il
limite massimo di 40 anni:
2.1) e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per
ogni figlio fino a un massimo di due anni;
2.2) e' elevato di cinque anni nei confronti di vedovi o vedove
di dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3) non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chidono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta'
ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate;
3) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
4) idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie;
5) godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7) adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo -
inclusa l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
gli altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui
al punto 7) viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalati all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 3.
 
R i s e r v e
 
Tre delle borse di studio - e cioe' una delle ventidue di cui
alla lettera A e due delle trenta di cui alla lettera B dell'art 1 -
messe a concorso con il presente bando vengono riservate, ai sensi
dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
agli elementi che hanno superato le prove d'esame appartenenti,
nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, le borse
messe a riserva e non assegnate sono attribuite seguendo l'ordine
delle relative graduatorie finali.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato, contraddistinto da una banda di diverso colore per
ciascuna delle tipologie di borse di studio (rosso per la lettera A,
verde per la lettera B e giallo per la lettera C dell'art. 1 del
bando) allegato al presente bando, di cui e' parte integrante,
reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale, via Nazionale n. 91
- Roma e del Centro "Donato Menichella" in largo Guido Carli n. 1 -
Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera dovra'
essere effettuata riportando fedelmente - con scrittura
dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del predetto
modulo.
Il bando e' disponibile anche sul sito Internet della Banca
d'Italia "www.bancaditalia.it"> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
E' consentita la partecipazione per una sola tipologia di borse.
Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di una
tipologia di borse ovvero omette di indicare la tipologia di borsa
prescelta, la Banca d'Italia procede all'ammissione d'ufficio per una
sola di esse secondo i seguenti criteri:
i laureati in giurisprudenza sono ammessi a concorrere per le
borse di cui alla lettera A dell'art. 1 del bando;
i laureati in statistica, scienze statistiche e demografiche,
scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche,
statistica e informatica per l'azienda, matematica, scienze
dell'informazione sono ammessi a concorrere per le borse di cui alla
lettera C dell'art. 1 del bando;
i laureati nelle altre discipline di cui all'art. 2 del bando
sono ammessi a concorrere per le borse di cui alla lettera B
dell'art. 1 del bando.
Per ragioni di certezza documentale e di celerita' procedurale,
la domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 3 novembre
2000 all'Amministrazione Centrale dalla Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - casella postale
2484 - 00100 Roma. Del giorno di arrivo della domanda fa fede il
timbro della Banca, che viene apposto sulla domanda lo stesso giorno
della sua ricezione.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il suddetto
termine, direttamente allo sportello di via Nazionale n. 91 - Roma.
Dell'avvenuta consegna a mani della domanda viene rilasciata
ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la presentazione della
domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa entro il suddetto termine
per fax al numero 06/47923947. La trasmissione deve avvenire dal
lunedi' al venerdi', purche' non festivi dalle ore 9 alle ora 17.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) pervenute o presentate oltre il suddetto termine; la Banca
non assume alcuna responsabilita' per eventuali ritardi, disguidi
postali ovvero, in caso di invio per fax, disguidi tecnici di
trasmissione;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o qualsiasi altro mezzo
non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che, nati anteriormente al 4 novembre 1960, intendono
usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2, e 2.3, dell'art. 2 devono
farne espressa menzione nella domanda, specificando, per le ipotesi
di cui al punto 2.1, la condizione di coniugato/a e/o il numero dei
figli; per le ipotesi di cui al punto 2.2, lo stato di vedovo/a di
dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio;
per le ipotesi di cui al punto 2.3, la qualifica di dipendente della
Banca d'Italia. In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare
e comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
I candidati che intendono far valere eventuali titoli di riserva,
precedenza e/o preferenza nelle assunzioni, stabiliti da disposizioni
di legge vincolanti per la Banca d'Italia ovvero da norme
regolamentari della stessa, devono farne espressa menzione nella
domanda; nel caso in cui l'indicazione sia omessa, il titolo non
viene preso in considerazione.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante
compilazione del "Quadro A" dell'accluso modulo di domanda - la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal
fine i candidati devono allegare al cennato "Quadro A" idonea
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente. E'
anche possibile attestare di essere stato riconosciuto disabile
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei
modi e nei termini previsti dalla legge, secondo lo schema del
"Quadro A".
Il "Quadro A", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o degli ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute.
I candidati portatori di handicap possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse -
Divisione Assunzioni (tel. 06/47921).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso con l'eccezione
di quella relativa alla convocazione al test preselettivo, che viene
effettuata con le modalita' di cui all'art. 6.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo da parte del candidato
ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del
cambiamento dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 5.
 
Test preselettivo
 
I candidati sono convocati a sostenere un test preselettivo
articolato in tre sezioni che riguardano:
1) l'accertamento della conoscenza delle materie del programma
allegato;
2) l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a
scelta tra inglese, tedesco o francese;
3) l'accertamento del possesso delle capacita' attitudinali,
con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di
logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei
problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60
punti; alla seconda fino ad un massimo di 4 punti; alla terza fino ad
un massimo di 36 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato nominato dal Governatore. Per la predisposizione della
sezione riguardante l'accertamento del possesso delle attitudini il
Comitato si avvale di consulenti esterni.
Il test e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia
informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per cascuna
risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima
dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 7:
le prime 220 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera A dell'art. 1 - ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 220 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
le prime 300 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera B dell'art. 1 - ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 300 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
le prime 80 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera C dell'art. 1 - ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore ad 80 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formaziona del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.

                               Art. 6.
 
Convocazione al test preselettivo
 
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", di uno
dei martedi' o venerdi' del mese di dicembre 2000.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test - viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella
quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento del test dopo la pubblicazione del
calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario dello stesso
viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet della
Banca d'Italia "ww.bancaditalia.it" nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 06/47929351.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate, diverse da quelle indicate nel presente
bando.

                               Art. 7.
 
Commissione di concorso - Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame si svolgono a Roma. Ai candidati verranno
comunicati la sede e il calendario del loro svolgimento.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e una orale
sulle materie indicate nel programma allegato.
La prova scritta prevede lo svolgimento di:
due elaborati a scelta del candidato nell'ambito delle quattro
materie indicate nel programma allegato per ciascuna della quali la
Commissione proporra' una traccia. Le tracce potranno assumere la
forma di quesiti collegati tra loro che possono avere per oggetto
anche l'esame di un caso pratico;
una composizione in lingua straniera a scelta del candidato tra
inglese, tedesco e francese; nella composizione si chiede di
esprimere alcune considerazioni su un breve brano riguardante
argomenti di diritto, economia o statistica in relazione alla
tipologia di borse per cui si concorre.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di: individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento degli elaborati viene consentita la
consultazione unicamente di raccolte di legge non commentate ne'
annotate. A ta1 fine saranno fornite indicazioni ai candidati ammessi
alla prova scritta.
Per la composizione in lingua straniera non e' permesso
l'utilizzo di dizionari.
La prova scritta ha la durata di 5 ore.
La prova e' corretta in forma anonima ed e' valutata con un
massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati fino a un
massimo di 25 punti. La composizione in lingua straniera e' valutata
in termini di "idoneita'" o "non idoneita'" in relazione a un livello
di conoscenza della lingua giudicato almeno sufficiente dalla
Commissione e non contribuisce alla determinazione del punteggio
della prova scritta.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15
punti in ognuno dei due elaborati e il giudizio di idoneo nella
conoscenza della lingua.
La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei due
punteggi utili.
Verranno valutati esclusivamente i compiti contenenti lo
svolgimento di entrambi gli elaborati nonche' della composizione in
lingua straniera. I concorrenti che superano la prova scritta vengono
ammessi a sostenere una prova orale.
La prova orale verte sulle materie indicate nel programma
allegato; puo' formare oggetto di colloquio anche l'argomento della
tesi di laurea.
Il colloquio - nel quale potranno essere discussi con il
candidato anche casi pratici aventi rilevanza giuridica,
economico-finanziaria, statistica - tende ad accertare la maturita'
di pensiero, la capacita' di giudizio, la cultura giuridica,
economica o statistica di base, la capacita' di cogliere le
interrelazioni tra gli argomenti.
La prova viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superatata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale e' prevista anche una
conversazione nella lingua straniera scelta dal candidato per la
prova scritta; essa e' valutata con l'attribuzione di un punteggio
fino a un massimo di 3 punti, non computabili nel punteggio della
prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di cui al
successivo art. 9.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 
Per sostenere il test preselettivo, la prova scritta e la prova
orale i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti,
ovvero per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, di
altro documento equipollente:
a) passaporto;
b) carta d'identita';
c) patente di guida rilasciata da pubbliche autorita';
d) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,
rilasciata dalle Amministrazioni statali;
e) tessera postale;
f) porto d'armi.
I documenti di cui sopra devono essere in corso di validita'.
Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti
documenti.

                               Art. 9.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma dalle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera nel
corso della prova orale di cui all'art. 7, comma 15.
La Commissione di cui all'art. 7 compila tre distinte graduatorie
di merito, una per ciascuna delle tipologie di borse messe a
concorso, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito, ai titoli di riserva, precedenza e/o
preferenza, dichiarati nella domanda e documentati secondo le
modalita' che saranno specificamente indicate.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine delle
graduatorie finali.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia inoltre, in relazione all'eventuale
impossibilita' di assegnare il numero previsto di borse per mancanza
di candidati idonei in una delle tre graduatorie finali, si riseva la
facolta' - in relazione alle esigenze funzionali esistenti al momento
- di attribuire, in tutto o in parte, le borse di studio non
assegnate ad altrettanti elementi risultanti idonei in altra
graduatoria seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta di utilizzare le
graduatorie entro due anni dalla data di approvazione delle stesse.

                              Art. 10.
 
Adempimenti per gli assegnatari delle borse
 
La Banca d'Italia comunica l'assegnazione della borsa ai
vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia
della borsa di studio.
I partecipanti al corso di qualificazione di cui all'art. 1
devono presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno
loro richieste con le modalita' e nei termini indicati nel relativo
invito ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                              Art. 11.
 
Borsa di studio
 
(Omissis).

                              Art. 12.
 
Visita medica pre-assuntiva
 
(Omissis).

                              Art. 13.
 
Nomina e assegnazione
 
(Omissis).

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare alle disposizioni
di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale Gestione
Risorse, Divisione Assunzioni, per le finalita' di gestione del
concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento
degli stessi, per i vincitori del concorso, prosegue anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992 e n. 68/1999.
I dati di cui all'art. 10, comma 3, del presente bando sono
trattati - per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 135/1999 - allo scopo di accertare il
possesso del requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguarda, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o concellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale
Gestione Risorse.

                              Art. 15.
 
Norme richiamate
 
(Omissis).
Roma, 15 settembre 2000
Il Governatore: A. Fazio

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