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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti
in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza, per l'anno 2017.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 19/12/2017
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E09687
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/1/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del Bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche».
Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza per l'anno 2017. Dei posti disponibili:
a) 1 (uno) e' riservato agli Ufficiali in ferma prefissata, con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione;
b) 9 (nove) sono destinati agli altri cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono
ripartiti tra le seguenti specialita':
1) 3 (tre) per amministrazione;
2) 3 (tre) per telematica;
3) 3 (tre) per sanita'.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una
sola specialita' di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale, cui non sara' sottoposto il candidato al posto di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato
servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno
diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
b) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno
di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
d) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta,
d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato il giorno
del compimento del quarantacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1972;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
3) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita';
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo
da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
9) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno
di compimento del trentacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere un
diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea
magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialita' per
cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, equipollenti ad uno di quelli
prescritti per la partecipazione al presente concorso.
4. I concorrenti per la specialita' «sanita'» devono, altresi',
essere iscritti, alla data di scadenza del termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda all'albo dei medici-chirurghi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e'
espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il
servizio prestato. L'autorita' competente ad esprimersi e' per i
candidati in congedo dal Corpo della guardia di finanza, il
Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al
luogo di residenza.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato a
sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere la procedura di presentazione
dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara'
considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato
utilizzando il modello riportato in allegato 2, firmato per esteso e
inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento
di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro il termine di
cui al comma 1.
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'
di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il
termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it

                               Art. 4 

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialita' per i quali intende
concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito
nonche' il Reparto cui sono in forza);
c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e un recapito
telefonico;
d) i recapiti presso i quali si desidera ricevere eventuali
comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea
specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente
richiesto (indicare il titolo di studio prescritto per la
partecipazione alla specialita' cui intende concorrere),
l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con il relativo
indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di
conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per la specialita'
«sanita'» all'albo dei medici-chirurghi;
l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui e' in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
n) di non essere imputato, non essere stato condannato, ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
q) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
4) di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
5) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
6) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa.
r) il possesso dei titoli di merito di cui all'allegato 9. Al
riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 7,
la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei titoli di merito;
s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
22, comma 4. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei titoli preferenziali;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle
esigenze dell'Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare
(eventualmente prevista), della prova scritta, le modalita' di
notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove
successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del
Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, e/o non siano corredate
da idoneo documento di riconoscimento;
b) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal sistema
e sottoscritto dal candidato pervenga con modalita' differenti da
quella prevista;
c) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda partecipazione al concorso di cui
all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna»;
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6 

Istruttoria della domanda presentata
dai militari del Corpo in servizio

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa
documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
previsto all'art. 3, comma 1.
2. I Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi
Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il
Centro di Aviazione devono, altresi', comunicare tempestivamente al
Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno
dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.

                               Art. 7 

Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 e della valutazione dei titoli di cui all'art. 15, i
Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il
Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli
Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione, con
riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi
alla prova scritta, devono:
a) provvedere alla redazione di uno dei prescritti documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le
modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n.
225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al
Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi - Sezione
Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido
di Ostia:
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta valutazione
da parte della competente sottocommissione, informazioni dettagliate
su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di
partecipazione;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui
all'allegato 9 e all'eventuale documentazione probatoria - ovvero
alle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati
nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione di punteggio maggiorativo ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta.
Al riguardo, si specifica che:
1) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente presso
il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la durata e la
tipologia di impiego svolto;
2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post
lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, e'
necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'Ente
presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la
tipologia e le materie oggetto degli stessi;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui
all'art. 22, comma 4. I titoli preferenziali gia' indicati nella
domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il
candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone
della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i
quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni
dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova orale.
4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e'
trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalita' e la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.

                               Art. 8 

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori,
membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei
titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua
straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e'
integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati
conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad eccezione
degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni possono avvalersi:
a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti
ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di
cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi;
b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 9 

Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 8, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 10 

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 11 

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 12 

Prova preliminare

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a
un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici
e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche,
orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana a partire dal 5
febbraio 2018.
2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il
calendario, e le modalita' di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 29 gennaio 2018, mediante avviso
pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it»
e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sara' svolta qualora il numero
complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le
specialita' a concorso, sia superiore a 180. In ogni caso, non
saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le
specialita' per le quali il numero di domande validamente presentate
non sia superiore a 60. Di tale circostanza, sara' data comunicazione
con l'avviso di cui al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo
all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del
Corpo.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 13 i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi 60 posti di ciascuna specialita' a concorso.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito di
ciascuna specialita', alla sessantesima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova,
mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«www.concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 13 

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 12, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 8,00 del giorno 27
febbraio 2018.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso
per ciascuna delle specialita', vertente sugli argomenti richiamati
nell'allegato 4 alla presente determinazione.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art.
12, commi 2 e 11.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 14 

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione.

                               Art. 15 

Valutazione dei titoli

1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli
attribuendo a ciascun candidato il punteggio aggiuntivo determinato
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 7.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

                               Art. 16 

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2, dello stesso art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il 10 aprile 2018, con avviso
disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«www.concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con
il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note
eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della
prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e, se
idonei all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 17 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati

1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati, e'
effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1,
lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
«www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3 nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo' contestualmente chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione per la
visita medica preliminare;
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di
Reclutamento - Ufficio Sanitario -- via delle Fiamme Gialle, n. 18 -
00122 Roma/Lido di Ostia, o inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa
in considerazione la documentazione:
1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il
cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di
Reclutamento.
In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche
se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello. Se confermata la positivita',
la sottocommissione dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione o nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
15. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 18 

Documentazione da produrre in sede
di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata, nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 14 maggio 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art.
8, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal
concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 19 

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale in
servizio permanente del ruolo «tecnico-logistico-amministrativo»,
secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui
all'art. 16, comma 6.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet «www.gdf.gov.it».
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di
lingua straniera, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 20 

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 8, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 8.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3, dello stesso art. 8.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le
modalita' di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio
della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in
allegato 8.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro
della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.

                               Art. 21 

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare di cui all'art. 12, se
prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art.
17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e
la prova orale di cui all'art. 20, e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i Presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' - su istanza dell'interessato, per documentate cause
di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di
finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 13,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art.
23, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore, tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante
dell'Accademia che, sentito il Presidente della sottocommissione per
la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 22 

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova
scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione
conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 7.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 23.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale
attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet
del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 12.

                               Art. 23 

Visita medica di incorporamento
e ammissione al corso di formazione

1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 22, siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio
di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e).
2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
4. Qualora per mancanza di candidati idonei:
a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possa
essere ricoperto, l'unita' disponibile e' conferita in aumento a
quelle messe a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove
cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita':
(1) telematica;
(2) sanita';
b) uno o piu' posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
rimangano scoperti, le unita' disponibili sono equamente ripartite
e/o conferite in aumento alle altre specialita' di cui al medesimo
art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita':
(1) amministrazione;
(2) telematica;
(3) sanita'.
5. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di
un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Gli
stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla
data di inizio dello stesso, il Comando Generale della Guardia di
finanza puo' dichiarare, per ciascuna specialita', vincitori del
concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria unica
di merito.
7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di
formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono
la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e',
in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

                               Art. 24 

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio
nel Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze
straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 25 

Sito internet ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it

                               Art. 26 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 6 dicembre 2017

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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