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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro - sessione 2014 (Decreto direttoriale dell'8 gennaio 2014).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 17/1/2014
Ente:MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Località:Nazionale
Codice atto:14E00188
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/6/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a seguito della
Conferenza dei servizi indetta per il giorno 13 dicembre 2013 - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n.
241/1990 - ai fini dell'approvazione del presente decreto
direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979,
le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero del lavoro con le amministrazioni e gli enti interessati,
il 10 dicembre 1999, da cui risulta la decisione di attuare il
decentramento alle direzioni regionali del lavoro della nomina delle
commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro;
Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai
direttori delle direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla
sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina
dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Decreta:


Art. 1


E' indetta per l'anno 2014 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro presso le direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attivita' formative - e le province autonome di Bolzano -
Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

                               Art. 2 


L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla
commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione e i dizionari.

                               Art. 3 


Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane, presso
le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei
seguenti giorni:
diritto del lavoro e legislazione sociale: 3 settembre 2014;
prova teorico-pratica di diritto tributario: 4 settembre 2014.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it,
sezione
«avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 4 


Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e
debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 30 giugno 2014 alle direzioni regionali del lavoro
territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative e le province autonome di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro, e Trento - Servizio
lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
1) - a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le
comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del
codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e
l'eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
d) di essere cittadini italiani o comunitari ovvero familiari
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2 della legge n.
12/1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal MIUR - Consiglio universitario
nazionale (CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui
al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell'economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
C) i titoli equipollenti ex decreto interministeriale 9
luglio 2009 ed equiparati ex decreto interministeriale 11 novembre
2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre
2012), nonche' le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in
relazione alle classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540;
D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio
titolo di studio da parte dell' organo competente (CUN) cui abbiano
fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di
compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei
consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione
del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540,
otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che
abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in
sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della
comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta
pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei
consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013;
E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre
attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi
competenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 189/2009;
3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento del praticantato.
I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una
indicazione diversa alla lettera D) del precedente n. 2), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p.).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla
ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 


I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale
condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con
indicazione del tipo di supporto richiesto.
Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra'
essere tempestivamente rappresentata alla commissione.

                               Art. 6 


Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e successive modifiche ed integrazioni.

                               Art. 7 


Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per
ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie
della prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

                               Art. 8 


Con successivi decreti dei direttori delle direzioni regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

                               Art. 9 


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 00 gennaio 2014

Il direttore generale: Onelli

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