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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto
orchestrali per la banda musicale dell'Esercito italiano.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.95 del 30/11/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E13434
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:8
Scadenza:30/12/2021
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione
dei dati;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2020,
recante «Ulteriori requisiti e modalita' di svolgimento dei concorsi
per il reclutamento nei ruoli dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il foglio n. 94580 del 30 giugno 2020 con il quale lo Stato
Maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per
l'anno 2021 e le consistenze previsionali per il triennio 2020-2023,
con le relative varianti;
Vista la comunicazione n. 164764 del 13 agosto 2021 con la quale
lo Stato Maggiore dell'Esercito ha inviato gli elementi di
programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il
reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale
dell'Esercito italiano, cosi' suddivisi:
a) sei posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti:
1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del piccolo in
lab) - 1^ Parte B;
3° Corno - 2^ Parte A;
1° Tamburo - 2^ Parte A;
2° Clarinetto piccolo in mib - 2^ Parte A;
2° Flicorno tenore - 2^ Parte A;
2° Clarinetto in sib - 2^ parte B;
b) 2 posti di Maresciallo ordinario per i seguenti strumenti:
2° Clarinetto soprano in sib n. 11 - 3^ Parte B;
- 2° Contrabasso ad ancia - 3^ Parte B.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it - che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul portale dei concorsi secondo le modalita'
riportate nel presente bando nel successivo art. 5.
3. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.persomil.difesa.it/concorsi - nonche' nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa di cui al successivo articolo,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento

1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellquivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la
relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali
della banda musicale dell'Esercito italiano che concorrono per una
parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite
massimo di eta';
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8
luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti
indicati al comma 1 dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina a
orchestrale della banda musicale dell'Esercito italiano, pena
l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con
provvedimento del direttore generale per il Personale militare o di
autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
Il requisito connesso con i parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, non e' nuovamente accertato nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza
armata/Corpo armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. La procedura relativa ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1
del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - sezione
Focus «Concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
5. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli
enti/reparti di appartenenza dovranno produrre l'attestazione dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e
d).
A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione
un'email riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area
dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da
produrre per il personale loro dipendente.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione.
Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di
compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del candidato e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
alla presentazione agli accertamenti sanitari.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con l'invio della domanda, secondo le modalita' descritte, si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche' dei
titoli preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro
mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare
i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione
del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della
domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti di
appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal
successivo art. 6.
11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati
nella domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati
esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i candidati

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e in un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile
nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria,
possono essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo
di posta certificata persomil@postacert.difesa.it - e all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it - indicando il concorso al quale
partecipano. Non saranno prese in considerazione variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di
preferenza ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al
precedente art. 4, comma 1.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d'identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e
mobile.

                               Art. 6 

Adempimenti degli enti/reparti militari

1. Il sistema provvedera' a informare i Comandi/reparti/enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il
personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2, comma 1, lettera b), d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi
Comandi dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando,
debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di
scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a) nei termini che
saranno indicati.

                               Art. 7 

Commissioni

1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l'accertamento sanitario;
c) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
un generale dell'Esercito in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
il maestro direttore della banda musicale dell'Esercito
italiano o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di
polizia, membro;
un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario
dell'Esercito, presidente;
due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di grado
non inferiore a Capitano, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto al voto.
La commissione puo' avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialistici esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione
attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi,
ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area
funzionale del Ministero della difesa, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.

                               Art. 8 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio nell'Esercito non sara' sottoposto
all'accertamento sanitario e all'accertamento attitudinale, ma dovra'
produrre apposita attestazione del Comando/ente di appartenenza per
certificare il possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali
compatibili con l'immissione nel ruolo dei musicisti della banda
musicale dell'Esercito italiano. La predetta attestazione dovra'
essere compilata dal dirigente del servizio sanitario competente
secondo l'apposita scheda di cui all'allegato C, che costituisce
parte integrante del presente bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un
documento di identita' in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali
nei termini stabiliti, per cause di cui l'Amministrazione della
difesa non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi
alle predette prove e quindi saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.

                               Art. 9 

Prova di preselezione

1. L'amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far svolgere
la prova di preselezione.
2. Sara' cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale svolgimento
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel
citato allegato D.
4. In esito alla prova, sara' consentito l'accesso alle
successive fasi concorsuali, nel caso sia necessaria una prova di
preselezione, ai primi venti concorrenti meglio classificati piu' i
pari merito, per ogni posto a concorso.

                               Art. 10 

Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti
sanitario e attitudinale

1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), per essere
sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e
12.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante
avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile
nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e
www.esercito.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17,
comma 3.
4. All'atto della presentazione presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), i
candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso
informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sui protocolli vaccinali, secondo quanto indicato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando,
e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile all'allegato F del bando. Tale certificato dovra' avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l'esito negativo del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale
certificato, per essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a sessanta giorni dal giorno stabilito per
l'accertamento sanitario;
c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato, per
essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato in data non
anteriore a sessanta giorni dal giorno stabilito per l'accertamento
sanitario;
d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita relativo al risultato dell'intradermoreazione di
Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon
per l'accertamento dell'eventuale contatto con il microbatterio della
tubercolosi (in caso di positivita' e' necessario presentare anche il
referto dell'esame radiografico del torace nelle due proiezioni
standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
e) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina,
metanfetamina, MDMA e metadone.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario;
referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine, eseguito entro i cinque giorni antecedenti
la data di presentazione per l'effettuazione dell'accertamento
sanitario.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale (SSN).
I candidati gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
nell'ambito di un concorso della stessa Forza armata dovranno,
inoltre, consegnare il referto, rilasciato in data non anteriore a
sesanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio
relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali
sono gia' in possesso dell'amministrazione e ancora in corso di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente
comma 4, il candidato dovra' indicare l'ente che detiene la
documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformita' degli stessi,
determinera' la non ammissione all'accertamento sanitario e la
conseguente esclusione dal concorso.

                               Art. 11 

Accertamento sanitario

1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sui protocolli vaccinali previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile all'allegato E, saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale Maresciallo
del ruolo musicisti dell'Esercito.
L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno
2014, nonche' tenendo conto dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare di cui in premessa.
La verifica dei parametri correlati alla massa corporea non sara'
effettuata per i candidati in servizio nelle Forze armate.
L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica verra' eseguito, in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita,
secondo le modalita' previste dalla normativa e dalle direttive
vigenti.
La commissione medica, prima di eseguire la visita medica
generale, durante la quale si effettuera' anche la valutazione
dell'apparato dentario e osteo-articolare, disporra' per tutti i
candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
d) psicologico e psichiatrico;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si
effettuera', comunque, a campione randomizzato l'accertamento drug
test di cui all'art. 10, comma 4, lettera e);
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT-GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio del G6PD ai soli fini dell'eventuale successivo
impiego; i candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all'allegato H.
2. La commissione procedera', inoltre:
alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base
all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il
candidato sara' rinviato ad altra data compatibile con il calendario
di svolgimento degli accertamenti per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC, in caso di positivita', che il candidato avra' cura di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale
(SSN);
a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc..).
In caso di necessita' di esami radiografici, il candidato
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso;
alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto
non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate
(da portare al seguito) e non inferiore 7/10 nell'occhio che vede
meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie
anche in un solo occhio. Senso cromatico normale accertato alle
tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono
ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare.
3. I candidati gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito nell'ambito di un concorso della stessa Forza armata,
previa esibizione del relativo verbale e della documentazione di cui
all'art. 10, comma 4, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica
dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il candidato sara' rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente)
con eventuale test di conferma mediante HPLC, in caso di positivita',
che il candidato avra' cura di effettuare in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. La citata commissione medica, per tutti i candidati,
provvedera' a definire il profilo sanitario secondo i criteri
stabiliti dalla normativa vigente sulla base delle risultanze della
visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, seduta stante,
comunichera' al candidato l'esito degli accertamenti sanitari
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito;
«inidoneo», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito
e del motivo dell'inidoneita'.
5. Saranno giudicati «idonei» i candidati in possesso degli
specifici requisiti di cui ai commi 1-2 e ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito
(AU).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, saranno
giudicati «inidonei» i candidati risultati non in possesso degli
specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:
positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e
disartria);
imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD).
7. La commissione giudichera', altresi', inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o
contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati
«inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente
disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
9. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti previsti sono ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.

                               Art. 12 

Accertamento attitudinale

1. I candidati saranno sottoposti all'accertamento attitudinale
volto a valutare il possesso delle qualita' attitudinali e
caratteriologiche ritenute necessarie per l'arruolamento quale
Maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, secondo le modalita'
indicate nella relativa direttiva tecnica dello Stato Maggiore
dell'Esercito.
Tale accertamento prevede lo svolgimento di una serie di prove
(test e questionario informativo) e un'intervista di selezione
individuale condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
preposta, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato
l'esito dell'accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale
riportante il giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e'
definitivo.
3. Il giudizio di inidoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso. Ai candidati giudicati idonei non sara' attribuito
alcun punteggio.

                               Art. 13 

Prove pratiche di esecuzione e teoriche

1. I candidati, risultati idonei agli accertamenti sanitario e
attitudinale, saranno convocati mediante avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del
portale nonche' nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it - per
sostenere le prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente
per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono
per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre e
con gli eventuali strumenti d'obbligo, dei brani musicali indicati
nell'allegato I del bando;
2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli eventuali strumenti d'obbligo;
3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo
l'allegato A del bando;
b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti, ad
eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi;
c) per i soli candidati delle prime parti, ad eccezione di
quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, nell'insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per tutti i candidati
che concorrono per lo stesso strumento;
i candidati orchestrali della banda musicale dell'Esercito
Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata;
d) per i candidati per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell'allegato I del bando e, con gli
strumenti d'obbligo, un programma a libera scelta del candidato
comprendente passi per gran cassa, piatti a 2, tamburo, xilofono,
vibrafono, marimba, batteria;
2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli strumenti d'obbligo;
3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o piu'
brani scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i
candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno o piu'
brani scelti dalla commissione esaminatrice anche diversi da
candidato a candidato da eseguirsi con gli strumenti d'obbligo con
accompagnamento della banda;
i candidati orchestrali della banda musicale dell'Esercito
Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata;
4) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti
a percussione;
5) nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove
sostenute.
4. Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un
punteggio medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde
parti, e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. Sara',
comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in
ciascuna prova, il punteggio di 49.
5. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso.

                               Art. 14 

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valutera', per i candidati giudicati idonei alle prove pratiche di
esecuzione e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito
sottoelencati:
a) Titoli accademici:
2° Livello (punteggio massimo 10):
diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline;
1° Livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline;
b) Titoli didattici (punteggio massimo 5):
insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il
quale si concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale
si concorre e da quelli ad esso affini;
c) Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si
concorre o affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o
orchestra di fiati (da accertarsi obbligatoriamente facendo
riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal
Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo strumento
per il quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra
di fiati per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari o complessi
bandistici civili per lo strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si
concorre o affine ad un concorso presso le bande musicali di Forza
armata e dei Corpi di polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di
organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o
affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, orchestrale
sinfoniche o orchestre di fiati relative allo strumento per il quale
si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si
concorre o affine;
composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre
o affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla
commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati
successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta
dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici
e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti
modalita':
in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorieta' ex articoli 46 e 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra'
fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente
all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti
elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli
consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal
concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'amministrazione effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di
merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.

                               Art. 15 

Graduatorie finali

1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei
titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali
distinte per ogni strumento a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato all'Esercito. A parita' di
punteggio complessivo fra i candidati appartenenti dell'Esercito
sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in
caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di
servizio.
4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all'Esercito, sara' data precedenza al candidato in
possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M. In caso di
ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione
generale per il personale militare le graduatorie definitive su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf).
Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate
con decreto del direttore generale per il Personale militare o di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della
difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                               Art. 16 

Nomina a orchestrale

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati
Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo dei musicisti
dell'Esercito e devono essere inseriti nell'organizzazione
strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della
banda come indicato nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del
termine della presentazione della domanda, non siano Marescialli
dell'Esercito, verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato, dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si
attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal
precedente art. 2.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 11, comma 9, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termina del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
Il personale femminile ammesso alla frequenza del corso, in
quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso, sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. All'atto dell'incorporamento
dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo
sanguigno e il fattore Rh.
I militari in servizio nell'Esercito compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale.
I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000).
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli
dell'Esercito, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.

                               Art. 17 

Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione, degli accertamenti dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e delle prove pratiche e
teoriche del concorso sono a carico dei candidati. Ai candidati in
servizio militare deve essere concessa la licenza straordinaria per
esami della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle
prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il
raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede di
servizio, mentre non puo' essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove,
salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la licenza
straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d), la Direzione generale per il personale
militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra'
fissare una nuova e ultima data di presentazione non suscettibile di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro
ventiquattro ore dalla data in cui e' prevista la convocazione,
l'istanza di differimento, la documentazione comprovante
l'impedimento e copia di un documento di identita' in corso di
validita' a mezzo fax al numero 06517052766 o via e-mail
all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it. Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione
generale per il personale militare comunichera' le proprie
determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio di
posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta direzione generale si riserva altresi' la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso con comunicazione inserita nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art. 5,
e nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it -
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il
periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero
contattata la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare al numero 06/517051012.

                               Art. 18 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i concorrenti che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

                               Art. 19 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 20 

Esclusioni

La Direzione generale per il personale militare, con
provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo istituto di
formazione.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2021

Il direttore generale: Ricca

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