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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Procedure di selezione per il conferimento dell'incarico di
magistrato ausiliario onorario di cui al decreto-legge 19 febbraio
2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in
materia di politiche di coesione.».
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.20 del 13/3/2026 |
| Ente: | CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
| Località: | Roma (RM) |
| Codice atto: | 26E01594 |
| Sezione: | Amministrazioni centrali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 1 |
| Scadenza: | 12/4/2026 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Comunico che il Consiglio superiore della magistratura, nella
seduta dell'11 marzo 2026, ha adottato la seguente delibera:
«Il Consiglio,
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante
"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche di coesione"
ed in particolare l'art. 17, concernente "Disposizioni urgenti per
l'attuazione della Riforma 1.4 'Giustizia civile' della Missione 1 -
Componente 1 del PNRR" il quale al comma 1, lettera c), prevede che:
"12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i
settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della
domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei
procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati
ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati
ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via
straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono
assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2,
con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026."; "12-ter. Il
magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di
dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono
adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di
selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento
dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro
aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente
disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.";
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148,
che, in relazione ai dirigenti dei tribunali dove possono essere
nominati i duecento magistrati ausiliari onorari, stabilisce che
"Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al
comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della
applicazione a distanza predispone un programma di definizione dei
procedimenti civili maturi per la decisione, individuandoli tra
quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento
immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati
applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono
comunicati al Consiglio superiore della magistratura";
Vista la delibera consiliare in data 3 settembre 2025, avente ad
oggetto: "Linee guida relative agli adempimenti dei dirigenti degli
uffici previsti dagli articoli 2, comma 3, 3, comma 9 e 4 del
decreto-legge n. 117/2025, in vigore dal 9 agosto 2025»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
"Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Vista la delibera consiliare in data 3 settembre 2025 con la
quale sono stati individuati gli uffici giudiziari di primo grado
destinatari delle applicazioni a distanza ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2025, n. 233);
Delibera:
Art. 1
Apertura dei termini
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina dei
magistrati ausiliari onorari.
2. Possono partecipare alla procedura di selezione i magistrati
ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di
eta' al momento della presentazione della domanda.
3. I magistrati ausiliari onorari sono nominati nel numero
massimo di duecento unita' ed in via straordinaria, con decreto del
Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari di cui al
comma 2, dell'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 (in
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2025, n. 233) cosi' come individuati
dalla delibera consiliare in data 3 settembre 2025 con incarico che
ha scadenza al 31 dicembre 2026.
4. Ai magistrati ausiliari onorari e' attribuito a titolo di
indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun
procedimento definito, con un limite massimo di cento procedimenti
nel periodo di durata dell'incarico.
5. Gli aspiranti possono presentare, per le sedi indicate nel
presente bando, individuate dalla relativa delibera del Consiglio
superiore della magistratura del 3 settembre 2025, domanda di nomina
a magistrato ausiliario onorario.
6. La nomina verra' disposta secondo l'ordine di presentazione
delle domande; quanto ai tribunali di destinazione, secondo l'ordine
di cui alla tabella A (all. 1); qualora il numero di domande sia
inferiore alle duecento previste, al fine di assicurare la piu' ampia
copertura al maggior numero di uffici, si procedera' a rideterminare
il numero dei posti seguendo tendenzialmente il criterio di
proporzionalita' utilizzato per la determinazione del numero dei
magistrati da nominare in ciascun ufficio, con i necessari
arrotondamenti, e a disporre la nomina secondo l'ordine di
presentazione delle domande.
7. Acquisite le domande di nomina il Consiglio superiore della
magistratura designa i magistrati ausiliari idonei al conferimento
dell'incarico.
8. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di
magistrato ausiliario onorario con decreto.
9. Il dirigente dell'ufficio giudiziario comunica al Ministero
della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura
l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.
Art. 2
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina
a magistrato ausiliario onorario coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) magistrati ordinari a riposo che non hanno compito i
settantacinque anni di eta', con riferimento alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda.
2. Non puo' essere conferito l'incarico di magistrato ausiliario
onorario a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione
della censura;
d) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di nomina a magistrato
ausiliario onorario e devono permanere al momento della nomina salvo
quanto previsto al comma 1, lettera e).
Art. 3
Domanda di partecipazione, modalita'
e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per
la nomina a magistrato ausiliario onorario deve essere inviata
esclusivamente per via telematica entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. L'aspirante deve collegarsi all'URL
http://concorsi.csm.it/onorari per effettuare la registrazione e la
presentazione della domanda.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
dati anagrafici;
codice fiscale;
indirizzo di posta elettronica ordinaria (no - PEC);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, l'aspirante magistrato
ausiliario onorario collegandosi all'URL
http://concorsi.csm.it/onorari deve compilare l'apposito modulo
(FORM) di domanda e procedere all'invio della stessa. La procedura di
invio della domanda deve essere completata entro il termine di
scadenza di cui al comma 1. In caso di piu' invii, l'Amministrazione
prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo
scadere dei termini di presentazione della domanda il sistema
informatico non permettera' piu' l'accesso al modello di domanda ne'
l'invio di ulteriori domande.
4. Le modalita' operative di compilazione e di invio telematico
della domanda saranno disponibili sul sito: www.csm.it - Concorsi e
interpelli - Magistratura onoraria - Magistrati ausiliari onorari - a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
o) di non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori
alla censura;
p) di non versare in nessuna delle cause di incompatibilita' di
cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di
cui all'art. 2 ed al comma 5 del presente articolo, anche se riferite
a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto.
Art. 4
Adempimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari
1. I dirigenti degli uffici giudiziari predispongono adeguate
forme di pubblicita' del presente bando di selezione provvedendo, in
quanto possibile, a darne comunicazione a tutti i magistrati del
proprio ufficio cessati dal servizio per collocamento a riposo.
2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario destinatario
dell'assegnazione del magistrato ausiliario onorario utilizza il
programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la
decisione di gia' predisposto ai sensi della delibera consiliare in
data 3 settembre 2025, avente ad oggetto: "Linee guida relative agli
adempimenti dei dirigenti degli uffici previsti dagli articoli 2,
comma 3, 3, comma 9 e 4 del decreto-legge n. 117/2025, in vigore dal
9 agosto 2025".
Art. 5
Informazioni disponibili sul sito
del Consiglio superiore della magistratura
1. Le informazioni relative alla presente procedura di selezione
saranno disponibili all'indirizzo internet: www.csm.it - alla voce
"Concorsi e interpelli - Magistratura onoraria - Magistrati ausiliari
onorari". In particolare, saranno disponibili:
a) delibera del Consiglio superiore della magistratura "Bando
di selezione magistrati ausiliari onorari";
b) elenco delle domande in ordine di presentazione;
c) fac-simile di domanda;
d) elenco sedi disponibili;
e) delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura
concernente la "Nomina dei magistrati ausiliari onorari".
Art. 6
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita'
e le procedure di nomina a magistrato ausiliario onorario. I dati
cosi' raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento
di nomina.
2. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina
a magistrato onorario.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici
interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio al decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, nonche', per quanto
riguarda i requisiti per il conferimento dell'incarico, per il regime
delle incompatibilita', i doveri ed ogni altro aspetto relativo allo
svolgimento del rapporto, in quanto compatibili, alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od
integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni od
integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione
della domanda.
3. Entro i termini di presentazione della domanda la
regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita
unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso
il procedimento di cui all'art. 3 del presente bando di selezione.»
Roma, 11 marzo 2026
Il Segretario generale: Mucci
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