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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami e per titoli, a sessantanove posti per
l'ammissione al 4° corso allievi marescialli dell'Esercito italiano.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 23/12/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E07376
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:69
Scadenza:22/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti «Disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente «Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente «Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernene
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge
16 giugno 1998, n. 191»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente «Determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data
19 ottobre 1999, concernente «Regolamento interno della Scuola
sottufficiali dell'Esercito»;
Vista la circolare n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello
Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto impiego delle forze - Ufficio
dottrina addestramento e regolamenti - concernente «Controllo
dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente
dell'esercito»;
Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001
dell'Ispettorato logistico dell'Esercito - Dipartimento di sanita' e
veterinaria - Ufficio organizzazione sanitaria, concernente
l'effettuazione delle visite mediche periodiche;
Visti il decreto legge 1° dicembre 2001 n. 421 convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15, il decreto
legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno 2002,
n. 116, il decreto legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con legge
18 marzo 2003, n. 42 e la legge 11 agosto 2003, n. 231 tutti
concernenti, la partecipazione italiana all'operazione militare
internazionale «Enduring Freedom» e la prosecuzione della stessa;
Visto il foglio n. 6175/082201 in data 26 novembre 2003, con il
quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto impiego del personale
- ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso
interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto corso
allievi marescialli dell'Esercito italiano, nonche' l'entita' dei
posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il Personale
militare ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il Vice Direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore
Generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002, concernente la nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe Lertora a Vice Direttore Generale della Direzione generale
per il personale militare;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a 69
posti per l'ammissione al 4° corso allievi marescialli dell'Esercito
italiano, cosi' ripartiti:
a) n. 23 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
sergenti dell'Esercito italiano;
b) n. 46 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
3. Lo svolgimento del concorso prevede:
prova scritta di cultura professionale basata su un
questionario a risposta multipla;
selezione attitudinale;
valutazione dei titoli.
4. Agli ammessi alla frequenza del corso sara' assegnata la
specializzazione durante la fase basica del corso stesso, secondo le
modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
5. I candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli
dell'Esercito Italiano, potranno essere impiegati su tutto il
territorio nazionale in base alle esigenze della Forza armata,
indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto
dell'immissione nel ruolo.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Esercito, che
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando
valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell'Esercito;
non abbiano superato il 40° anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio
permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio
corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate
da non piu' di un anno dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
siano stati sottoposti alle previste visite mediche
periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data
28 febbraio 2001 dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito -
Dipartimento di sanita' e veterinaria - Ufficio organizzazione
sanitaria, effettuate nell'anno di pubblicazione del concorso;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito, che alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 4 anni in
servizio permanente;
non abbiano superato il 40° anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate
da non piu' di un anno dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
siano stati sottoposti alle previste visite mediche
periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data
28 febbraio 2001 dell'Ispettorato logistico dell'Esercito -
Dipartimento di sanita' e veterinaria - Ufficio organizzazione
sanitaria, effettuate nell'anno di pubblicazione del concorso;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2°
grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo;
c) gli allievi sergenti che alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, in
qualita' di ex volontari in servizio permanente ai sensi dell'art. 21
del decreto legislativo 82/2001 frequentino il relativo corso di
aggiornamento e formazione professionale, ma siano comunque in
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) lettera b).
2. Non vanno computati come periodo di servizio i periodi di
detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per
motivi privati.
3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad
esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31 luglio
1954, n. 599, che debbono essere posseduti fino alla data di
effettiva presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con
la procedura prevista dal successivo art. 6.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo i modelli di cui all'allegato 1 per il
ruolo sergenti dell'Esercito italiano ed all'allegato 2 per il ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, indirizzata alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto 2ª Divisione
- 4ª Sezione - «4° concorso interno allievi marescialli dell'Esercito
italiano», dovra' essere presentata entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, al Comando
dell'Ente o Reparto di appartenenza.
2. Nel quadro di informatizzazione delle procedure concorsuali,
e' stato predisposto un modello informatico a lettura ottica GC001
(il cui fac-simile e' in allegato 5 al presente bando), reperibile
presso i Comandi/Enti, che dovra' essere compilato in originale e
inviato unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
2ª Divisione - 4ª Sezione - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma.
2. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla
Direzione generale per il personale militare con comunicazione
personale, tramite l'Ente o Reparto di appartenenza.
3. Il modello informatico a lettura ottica, di cui al precedente
art. 3, punto 2 dovra' essere compilato in originale dal candidato ad
esclusione dei quadri (C), (E), (G), (H) ed (I), tenendo presenti le
istruzioni contenute in allegato 6. L'Ente di appartenenza
provvedera' a compilare l'apposito spazio posto alla fine del modulo.
I candidati nella compilazione del citato modello CG001 adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere
piegato o sgualcito.

                               Art. 5.
 
Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati
 
I Comandi degli Enti o Reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:
1) verificare in via preliminare che siano state redatte
secondo lo schema di cui all'allegato 1 (ruolo sergenti) e allegato 2
(ruolo volontari di truppa in servizio permanente);
2) certificare la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati, apponendo il timbro dell'Ente, la data ed il visto
del Comando o Ente di appartenenza;
3) allegare copia conforme della documentazione caratteristica,
ordinata cronologicamente, relativa al servizio permanente, riferita
solo agli ultimi quattro anni comprensiva dell'ultimo documento
numerato, compilato alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande (22 gennaio 2004), con la motivazione
«per partecipazione al concorso interno per l'ammissione al 4° corso
allievi marescialli dell'Esercito italiano»;
4) trasmettere attestazione e dichiarazione di completezza
sottoscritta dal candidato;
5) trasmettere copia conforme del foglio matricolare, i cui
specchi devono essere tutti chiusi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso -
compresi quelli privi di annotazione, mediante apposizione della
data, del timbro a umido dell'ufficio e della firma dell'ufficiale
alla matricola, a comprova del regolare aggiornamento degli stessi;
6) trasmettere copia del titolo di studio posseduto ovvero
dichiarazione sostitutiva del concorrente che ne attesti il possesso
ai sensi dell'art. 46 punto 1 lettera m) del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
7) compilare e trasmettere, unitamente alla suddetta
documentazione, lo specchio riepilogativo, secondo lo schema in
allegato «3».
8) i suddetti Comandi o Enti di appartenenza dovranno far
pervenire, a mezzo corriere, improrogabilmente entro dieci giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione (ovvero entro il
2 febbraio 2004), le domande corredate della documentazione di cui al
predetto punto 3, 4, 5, 6 e 7, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 4ª Sezione - via
XX Settembre 123/A - 00187 Roma (specificando nella lettera di
trasmissione il numero di telefono «sotrin» del Reparto/Ente e
sull'esterno della busta la dizione «4° concorso interno allievi
marescialli dell'Esercito italiano»);
9) i Comandi dovranno informare tempestivamente la medesima
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione - 4ª Sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante lo svolgimento delle varie fasi del
concorso (trasferimenti, instaurazione di procedimenti disciplinari e
penali, missioni all'estero, collocamento in congedo, vincite di
altri concorsi, etc.).
10) i Comandi/Enti di appartenenza dei candidati, dovranno
inviare tempestivamente alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2^ Divisione - 4^ Sezione, esclusivamente a
mezzo fax al n. 06/47354562, successivamente alla pubblicazione del
diario della prova scritta di cultura professionale, un elenco dei
candidati che si trovino impegnati in operazioni «fuori area»,
indicandone la localita' ed il periodo di permanenza;
11) le comunicazioni personali agli aspiranti saranno
effettuate per il tramite del Comando o Ente di appartenenza;
12) l'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
Generale od Autorita' da lui delegata.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del Direttore Generale od Autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Colonnello
ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente;
b) quattro ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore
amministrativo (C1), segretario.
2. La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame;
e) redigere l'elenco dei candidati giudicati «idonei», «non
idonei» e «assenti alla prova scritta» e inviarlo tempestivamente
alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione - 4ª Sezione;
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei,
sulla base della valutazione della prova scritta, della selezione
attitudinale e dei titoli.
3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze
operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito potra'
operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla
commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 8.
 
Prova di cultura professionale
 
1. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova di cultura professionale, i
cui programmi di studio sono illustrati nell'allegato 4 del presente
bando di concorso.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, verranno
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - del 20 aprile 2004. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La Direzione generale per il Personale Militare, si riserva la
facolta' di stabilire eventuali ulteriori sessioni di prove per i
candidati che, alla data di effettuazione della prova scritta di
cultura professionale, si trovino impiegati in missioni
internazionali. Di tali eventuali ulteriori sessioni di esami sara'
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del
23 luglio 2004, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La suddetta prova di cultura professionale, consistera' nella
somministrazione di test a risposta multipla, cui sara' attribuito un
punteggio complessivo massimo di 46 punti. Le domande potranno avere
diversi coefficienti di valutazione, secondo i criteri
preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice. La prova
scritta, composta da n. 92 domande, si intendera' superata se il
concorrente avra' raggiunto la valutazione minima di punti 12. I
primi 100 candidati del ruolo sergenti ed i primi 200 del ruolo
volontari di truppa in servizio permanente, che avranno raggiunto la
valutazione minima di punti 12 e quelli pari merito del concorrente
classificatosi al 100° posto per il ruolo sergenti ed al 200° posto
per il ruolo volontari di truppa in servizio permanente, accederanno
alla selezione attitudinale.
4. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorche' dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
5. I candidati dovranno presentarsi in uniforme di servizio e
muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
rilasciato da una Amministrazione dello Stato. I candidati che non si
presenteranno in uniforme e muniti di valido documento di
riconoscimento, saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le
eventuali sanzioni disciplinari del caso.
6. Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell'aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche' detenere od utilizzare
qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne'
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla stessa con provvedimento della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
7. L'esito della prova verra' comunicato ai concorrenti risultati
idonei, per il tramite dell'Ente o Reparto di appartenenza.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di dare comunicazione anche
ai candidati non idonei.
8. Non dovranno presentarsi i candidati che, nel giorno previsto
per la prova, si dovessero trovare nella posizione di
«temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato»,
ovvero in malattia per qualsiasi motivo. A tal proposito dovra'
essere trasmessa apposita comunicazione a mezzo fax da parte dal
Comando/Ente di servizio alla citata Direzione generale.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 
I concorrenti che supereranno la prova di cultura professionale,
secondo le modalita' previste dal precedente art. 8, punto 3, saranno
convocati a cura della Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 2ª Divisione - 4ª Sezione, per essere sottoposti ad
accertamento attitudinale di idoneita' al servizio quale maresciallo
dell'Esercito italiano, da parte di una commissione appositamente
nominata con successivo decreto ministeriale e composta cosi' come
indicato al successivo art. 10.

                              Art. 10.
 
Commissione attitudinale
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata da una apposita commissione cosi' composta:
un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, Presidente;
due Ufficiali psicologi, membri;
un Ufficiale inferiore in servizio permanente, segretario
(senza diritto di voto).
La Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico
di ufficiali psicologi del Corpo di sanita' e veterinaria, che
potranno essere coadiuvati da psicologi convenzionati presso il
C.S.R.N. dell'Esercito di Foligno.
2. L'accertamento attitudinale e' finalizzato a valutare le
qualita' attitudinali e caratterologiche del candidato e consiste in
una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo)
ed in un'intervista di selezione individuale.
In particolare, mediante l'accertamento attitudinale, dovra'
essere valutato:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono la scelta del
soggetto.
Saranno pertanto indagate le seguenti quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' ed autoconsapevolezza e
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
3. Al termine delle prove di accertamento attitudinale la
commissione esprimera' un giudizio, che sara' comunicato seduta
stante ed avra' carattere definitivo, di «Idoneita» con un punteggio
attribuibile da 0 fino ad un massimo di 9 punti, o di «Non Idoneita»
(motivato), che comportera' l'irrevocabile esclusione dei candidati
dal concorso.

                              Art. 11.
 
T i t o l i
 
La commissione di cui all'art. 7, per i soli candidati risultati
idonei alla prova di cultura professionale ed all'accertamento
attitudinale, provvedera' alla valutazione dei seguenti titoli, con
l'assegnazione di un massimo di 50 punti, secondo i valori appresso
indicati:
1. Anzianita' di servizio nel ruolo dei sergenti o nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente:
punti 1,72 per ogni anno di servizio ultimato (o frazione
superiore a sei mesi) nel ruolo di appartenenza fino ad un massimo di
punti 12.
2. Valutazione caratteristica relativa, indifferentemente, alla
permanenza nel ruolo sergenti e di volontario di truppa in servizio
permanente riferita agli ultimi quattro anni dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande:
punti 19 per ogni giorno di servizio valutato con la
qualifica finale di «eccellente»/«pienamente positivo». Il prodotto
cosi' ottenuto dovra' essere diviso per il totale dei giorni di
servizio valutati. Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 19.
La dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica, dara' luogo a valutazione soltanto se frapposta fra
due documenti con valutazione di «eccellente» oppure, se, qualora
posta all'inizio od alla fine dell'intera documentazione
caratteristica, il documento, rispettivamente, successivo o
precedente risulti con un giudizio di «eccellente».
3. Titolo di studio:
per i candidati appartenenti al ruolo sergenti:
punti 4 per il possesso del diploma di scuola media
superiore di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da
scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
punti 2 per il possesso del diploma di scuola media
superiore di secondo grado di durata quadriennale rilasciato da
scuole statali o istituti parificati e legalmente riconosciuti;
punti 1 per il diploma di qualifica professionale di durata
triennale.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 4.
Per i candidati appartenenti al ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente:
punti 4 per il possesso del diploma di laurea;
punti 3 per il possesso del diploma universitario, con
corso di durata triennale;
punti 2 per il possesso del diploma universitario, con
corso di durata biennale.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 4.
4. Partecipazione ad operazioni fuori area:
punti 0,5 per ogni mese di servizio, o frazione superiore ai
quindici giorni, effettivamente prestato in operazioni fuori area,
fino ad un massimo di punti 8.
5. Gradi di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla
SLEE:
prima lingua:
Somma SLP compresa tra 4 e 7 = punti 0,5;
Somma SLP compresa tra 8 e 9 = punti 1;
Somma SLP compresa tra 10 e 13 = punti 1,5;
Somma SLP compresa tra 14 e 16 = punti 2.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
Seconda e terza lingua:
Somma SLP compresa tra 4 e 7 = punti 0,25;
Somma SLP compresa tra 8 e 9 = punti 0,5;
Somma SLP compresa tra 10 e 13 = punti 0,75;
Somma SLP compresa tra 14 e 16 = punti 1.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
6. Corso di formazione per l'incarico di istruttore presso i
RAV:
superamento del corso: punti 1.
7. Benemerenze militari (riferite all'intero periodo del
servizio militare):
medaglia d'oro al valor militare o al valore dell'esercito =
punti 2;
medaglia d'argento al valor militare o al valore
dell'esercito = punti 1,5;
medaglia di bronzo al valor militare o al valore
dell'esercito o croce al V.M. = punti 1;
encomio solenne = punti 0,75;
encomio semplice = punti 0,5;
elogio = punti 0,25.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
Per essere produttive di effetto le benemerenze in argomento
devono essere state conseguite entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

                              Art. 12.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui all'art. 7 formera' due distinte
graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo
volontari di truppa in servizio permanente. A ciascuno degli idonei
sara' attribuito il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei
punti conseguiti nella prova scritta, nella selezione attitudinale e
nella valutazione dei titoli posseduti.
2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di
demerito, valutati sino ad un massimo di punti 10, per le eventuali
sanzioni disciplinari di corpo inflitte nell'ultimo quadriennio di
servizio, fino alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, seguendo la sottonotata formula:
(Numero dei giorni di punizione/rimproveri) x (Coefficiente
relativo tipo punizione) = Decremento Anni di anzianita' di servizio
ultimati (o frazione superiore a 6 mesi) nel ruolo attuale (*)
(*) Per il personale con anzianita' nel ruolo attuale inferiore a
sei mesi, il denominatore sara' pari a 1.
Coefficiente 1,5 per «consegna di rigore»;
Coefficiente 0,5 per «consegna»;
Coefficiente 0,2 per «rimprovero».
3. A parita' di punteggio sara' data la precedenza, nell'ordine,
al piu' giovane di eta', al candidato avente maggiore anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio, al candidato che ha riportato
il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al candidato
che ha riportato il miglior punteggio nella prova attitudinale, al
candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui
delegata.
5. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse.
6. I posti eventualmente non coperti potranno essere devoluti in
aumento al settimo corso biennale allievi marescialli dell'Esercito
italiano.

                              Art. 13.
 
Ammissione ai corsi
 
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, ai
corsi di formazione/qualificazione e specializzazione presso la
Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo.
2. Il personale del ruolo sergenti e volontari di truppa in
servizio permanente vincitore del concorso, ammesso a frequentare il
corso formativo previsto, e' cancellato dai ruoli per assumere la
qualita' di allievo. Lo stesso personale qualora venga a cessare
dalla qualita' di allievo, e' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso
presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Durante la
frequenza del corso al personale allievo competono, qualora piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
al corso.
3. Gli allievi marescialli, iniziando il corso presso la Scuola
Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, si impegnano ad accettare
l'assegnazione ad una qualsiasi delle specializzazioni previste in
relazione alle esigenze della Forza Armata e secondo le modalita'
stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
4. La direzione generale per il personale militare potra'
autorizzare, per comprovati gravi motivi, gli aspiranti a differire
la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
5. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni
da parte dei vincitori entro i primi quindici giorni di corso,
convocando i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di
merito.
6. Gli allievi marescialli, indipendentemente dal ruolo di
provenienza, qualora in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, saranno iscritti a cura dell'amministrazione della
difesa, presso l'Universita' degli studi della Tuscia in Viterbo, ai
fini del conseguimento della Laurea di primo livello in «Scienze
organizzative e gestionali».
7. L'attivita' strutturata su tre anni, prevede la condotta di
attivita' didattiche a livello universitario ed istruzioni militari
teorico pratiche. In particolare come previsto dalla normativa
vigente in materia, il suddetto corso comprendera' studi
universitari, attivita' pratiche e l'acquisizione della conoscenza di
una lingua straniera.
8. Gli allievi marescialli di cui al punto 6 del presente
articolo, al termine del corso specialistico basico, dopo
l'assegnazione alle specializzazioni, dovranno sottoscrivere la
dichiarazione con la quale si vincolano ad una ferma di cinque anni,
prevista dall'art. 11, comma 9 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, decorrente da quella iniziale di due anni. Gli allievi
che non sottoscrivono tale dichiarazione saranno esclusi dal corso e
reinseriti nei ruoli di provenienza.
9. La durata del corso per gli allievi marescialli provenienti
dal ruolo sergenti, non in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, comunque non inferiore a sei mesi sara'
definita a cura dello Stato Maggiore dell'Esercito.
10. Nei confronti dei frequentatori del corso dimessi d'autorita'
o d'ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.
11. Al termine del corso ai candidati sara' attribuito un
punteggio in trentesimi. I candidati che non dovessero superare,
anche in seconda sessione gli esami finali, saranno reintegrati nel
grado precedentemente rivestito ed il periodo di permanenza presso la
Scuola Sottufficiali di Viterbo sara' considerato valido ai fini
dell'anzianita' di grado.

                              Art. 14.
 
Immissione in ruolo
 
Gli allievi che supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo
marescialli dell'Esercito italiano con decorrenza dal giorno
successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso biennale conclusosi
nell'anno.

                              Art. 15.
 
Posizione amministrativa
 
1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
professionale, prevista dal precedente art. 8, potra' essere concessa
dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni otto da fruire in un'unica soluzione.
2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione a carico degli enti di appartenenza dal giorno che
precede ciascuna prova concorsuale fino al rientro in sede al termine
delle stesse.
4. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere le
citate prove, senza giustificato motivo, o che ne siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
5. Nei documenti matricolari degli idonei vincitori del presente
concorso che saranno avviati presso la Scuola Sottufficiali di
Viterbo, il Comando/Ente di provenienza dovra' apporre la seguente
variazione: «Vincitore del concorso interno, per esami e per titoli,
a n. 69 posti di allievo maresciallo dell'Esercito italiano (decreto
ministeriale n. .......... in data ..........).

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1976, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nella domanda di
partecipazione e nel modello GC001 saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 2ª Divisione reclutamento sottufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 15 dicembre 2003
f.to Amm. Div.: Lertora

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