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POLITECNICO DI BARI

Concorso per l'attribuzione di diciotto borse di studio annuali

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:POLITECNICO DI BARI
Località:Bari  (BA)
Codice atto:099E6786
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge n. 390 del 2 dicembre 1991 che detta norme sul
diritto agli studi universitari;
Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione delle
borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - n. 132 del 9 giugno 1997 - Serie Generale, con il quale
sono state impartite le norme per l'uniformita' di trattamento per il
diritto allo studio universitario, e successivi aggiornamenti,
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1997 concernente la
ridefinizione delle modalita' per il conferimento delle borse di
studio in applicazione del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio 1999, con la
quale e' stato stabilito di bandire per l'anno accademico 1999/2000
un concorso per l'assegnazione di n. 18 borse di studio per
l'incentivazione alle iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea e
di diploma universitario della I facolta' di ingegneria di Bari e
della II facolta' di ingegneria di Taranto;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 1999/2000 e' indetto un concorso per
l'attribuzione di diciotto borse di studio annuali, rinnovabili per
l'intera durata legale del corso di studi piu' uno, dell'importo di
L. 3.000.000 ciascuna, per l'incentivazione delle iscrizioni al primo
anno dei corsi di laurea e di diploma della facolta' di ingegneria,
con sede in Bari, della II facolta' di ingegneria, con sede a
Taranto.

                               Art. 2.
Le borse sono cosi' ripartite tra i vari corsi di laurea e di
diploma:
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria civile;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria edile-architettura;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria elettrica;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria informatica;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria gestionale;
n. 1 per il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il
territorio (TA);
n. 2 per il corso di diploma universitario in ingegneria elettrica;
n. 2 per il corso di diploma universitario in ingegneria
elettronica;
n. 2 per il corso di diploma universitario in ingegneria delle
infrastrutture (TA);
n. 2 per il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica
(FG);
n. 2 per il corso di diploma universitario in ambiente e risorse
(TA).

                               Art. 3.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, possono partecipare al
concorso per l'assegnazione delle borse di studio gli studenti
immatricolati per l'anno accademico 1999/2000 ad uno dei corsi di
laurea o di diploma, di cui all'art. 2, che abbiano conseguito il
diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a
70/100 e con gli indicatori della condizione economica e patrimoniale
non superiori ai limiti indicati nella seguente tabella:
Nucleo familiare Indicatore della Indicatore della
convenzionale condizione economica condizione patrimoniale
___ ___ ___
1 componente 20.615.000 50.391.000
2 componenti 34.358.000 83.985.000
3 componenti 45.810.000 111.980.000
4 componenti 55.889.000 136.616.000
5 componenti 65.509.000 160.132.000
6 componenti 74.213.000 181.408.000
7 componenti 82.458.000 201.564.000
8 componenti 89.330.000 218.361.000
9 componenti 96.201.000 235.158.000
Gli Indicatori della condizione economica e patrimoniale relativi
al nucleo familiare convenzionale di appartenenza sono individuati
come previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997.

                               Art. 4.
Il punteggio per la graduatoria tra gli ammessi a partecipare al
concorso sara' definito attribuendo pari peso al voto di maturita' e
alla condizione economica complessiva con il seguente computo:
8-FR VM-70
0,5* ---------- + 0,5* ------------
7 30
dove sono indicati con FR la fascia di appartenenza per il
pagamento di tasse e contributi per l'iscrizione al Politecnico di
Bari e con VM il voto di maturita'. In caso di parita' ha precedenza
chi abbia l'Indicatore della condizione economica inferiore.

                               Art. 5.
La conferma relativa agli anni successivi al primo e' subordinata
al conseguimento dei requisiti di merito stabiliti secondo le
modalita' indicate nell'art. 4 comma 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e di quelli relativi alle
condizioni economiche definiti dal Politecnico di Bari.

                               Art. 6.
Le borse di studio in questione non possono essere cumulate con
quelle assegnate dalle regioni ai sensi della legge n. 390/1991 ad
eccezione del servizio abitativo, che puo' essere fruito a titolo
oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti
universitari a programmi di studio che prevedano mobilita'
internazionale. Gli studenti beneficiari delle borse di studio sono
esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi
universitari.

                               Art. 7.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al magnifico
rettore del Politecnico di Bari, via Amendola 126/b, 70126 Bari, da
redigere in carta semplice corredate della documentazione richiesta,
devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Saranno considerate prodotte
in tempo utile anche le domande di ammissione che perverranno a mezzo
del servizio postale entro il termine sopra indicato.

                               Art. 8.
Nella domanda, che dovra' essere compilata con esattezza e
precisione a macchina o stampatello, il candidato dovra' indicare il
concorso per il quale intende partecipare e dichiarare, sotto la
propria responsabilita', avvalendosi della facolta' di
autocertificazione, quanto segue:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il
recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e il numero telefonico);
b) di essere cittadino italiano;
c) il diploma posseduto, con indicazione della data del
conseguimento, dell'istituto che lo ha rilasciato, della votazione
conseguita;
d) autocertificazione relativa alla condizione economica del nucleo
familiare conforme al modello facsimile da ritirare presso il Settore
ASED - Borse e premi del Politecnico di Bari;
e) per gli anni successivi al primo si provvedera' d'ufficio al
riscontro del possesso dei requisiti di merito;
f) di essere a conoscenza che per tutta la durata del godimento
della borsa, questa non potra' essere cumulata con le borse assegnate
dalle regioni ai sensi della legge n. 390/1991.
Bari, 4 agosto 1999
Il rettore: Castorani

 

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