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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il transito dal ruolo speciale del
Corpo del genio aeronautico nel corrispondente ruolo norma di cinque
capitani in servizio permanente - anno 2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E05301
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica
militare, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ravvisata la necessita', al fine di soddisfare esigenze
ordinative e funzionali dell'Aeronautica militare, di indire un
concorso, per titoli ed esami, per il transito di cinque capitani in
servizio permanente dal ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico nel corrispondente ruolo normale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 30 del citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490;
Considerato che, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della Forza armata di disporre di ufficiali da impiegare in
particolari settori di attivita' che richiedono elevata
professionalita', e' necessario prevedere che al concorso suddetto
vengano ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di
specifici diplomi di laurea tra quelli previsti dall'art. 15 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il transito
dal ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico nel corrispondente
ruolo normale, di cinque capitani in servizio permanente cosi'
ripartiti:
a) specialita' "infrastrutture aeronautiche": due;
b) specialita' "costruzioni aeronautiche": due;
c) specialita' "elettronica": uno.
I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione al
concorso per una sola delle specialita' sopra indicate.
Qualora i posti messi a concorso per una o piu' di dette
specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
2. Il numero dei posti di cui al precedente, comma 1, potra'
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non
programmabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse alla consistenza dei ruoli normale e speciale del Corpo del
genio aeronautico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
capitani in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il trentottesimo anno di eta';
b) siano in possesso, in relazione alla specialita' per la
quale intendono partecipare, di uno dei seguenti diplomi di laurea:
1) per la specialita' "infrastrutture aeronautiche": diploma
di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per
l'ambiente e il territorio, architettura;
2) per la specialita' "costruzioni aeronautiche": diploma di
laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria
meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica,
ingegneria elettronica, ingegneria nucleare, ingegneria chimica,
ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico,
elettrico, chimico ed economico organizzativo;
3) per la specialita' "elettronica": diploma di laurea in
ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria delle
tecnologie industriali ad indirizzo elettronico ed economico
organizzativo, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria
elettrica, ingegneria informatica.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio
prescritto dal presente decreto.
Analogamente, saranno ritenuti validi i titoli di studio
conseguiti all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione ai
concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
c) abbiano riportato nella valutazione del servizio prestato
risultante dalla documentazione caratteristica relativa ai tre anni
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso qualifiche non inferiore
ad "eccellente" in schede valutative o giudizio complessivamente
equivalente in rapporti informativi. Il difetto di tale requisito
determinera' l'esclusione dal concorso dell'ufficiale in sede di
istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei
titoli da parte della commissione esaminatrice, a seconda che il
difetto risulti da schede valutative o da rapporti informativi.
2. Ai fini del transito nel ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico, i vincitori dovranno documentare il mantenimento del
possesso della idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato
quale ufficiale in servizio permanente, da accertarsi con le
modalita' prescritte dal successivo art. 4, comma 1, lettera d).

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, in originale e copia, secondo lo
schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) firmata per esteso dall'ufficiale (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) presentata, in originale e copia, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Comando di
appartenenza che provvedera' ad inviarne l'originale al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, via
XX settembre n. 123/A - 00187 Roma, con le modalita' e nei termini
indicati nel successivo art. 4. Per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando ricevente.
2. L'ufficiale, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, ruolo, Corpo e specialita' di appartenenza, cognome,
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) la specialita' per la quale intende partecipare (una sola in
relazione al diploma di laurea posseduto);
c) la lingua straniera - scelta fra inglese, francese, tedesco
o spagnolo nella quale intenda sostenere la prova orale obbligatoria
di lingua straniera, nonche' l'eventuale seconda lingua straniera
scelta tra le restanti predette nella quale intenda sostenere la
prova orale facoltativa;
d) il reparto/ente di appartenenza ed il relativo indirizzo,
completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico;
e) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, via XX settembre
n. 123/A - 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
f) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
g) l'eventuale possesso di titoli di merito utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 8, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
h) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato D che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
i) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per la specialita' di appartenenza;
j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
k) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996;
l) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte ed inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A
al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 presentate
dagli ufficiali alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce all'originale ed alla copia il timbro
dell'ente, la data ed il numero di protocollo;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui all'allegato
A al presente decreto;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel precedente art. 3;
d) far compilare dal dirigente del servizio sanitario
competente apposita dichiarazione medica come da modello in allegato
"B". La data della suddetta dichiarazione non dovra' essere anteriore
a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
e) comunicare alla Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, entro
il terzo giorno dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, a mezzo fax 06/4827347, i nominativi degli ufficiali
che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso;
f) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, via XX Settembre
n. 123/A - Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, l'originale
della domanda di partecipazione al concorso, con i relativi eventuali
allegati;
g) custodire la copia della domanda, con copia dei relativi
eventuali allegati;
h) far pervenire, a mezzo corriere, improrogabilmente entro il
trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, i seguenti documenti:
dichiarazione medica, redatta in carta semplice secondo il
modello di cui al gia' citato allegato B al presente decreto,
attestante il mantenimento da parte dell'interessato dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio
permanente;
fotocopia autenticata del libretto personale dell'ufficiale,
completo ed aggiornato in tutte le sue parti;
dichiarazione di completezza della documentazione matricolare e
caratteristica dell'ufficiale, firmata dall'interessato;
attestazione della regolarita' e della completezza della
documentazione matricolare e caratteristica dell'ufficiale;
i) informare tempestivamente la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
4a Sezione, di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale fino all'eventuale approvazione delle graduatorie.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli;
c) una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera;
d) una prova orale facoltativa consistente nell'accertamento
della conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.
2. Alle prove gli ufficiali dovranno presentarsi in uniforme di
servizio, muniti di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per
la prova orale e per la formazione della graduatoria di merito,
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale in
servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, presidente;
tre colonnelli in servizio permanente del Corpo del genio
aeronautico esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, segretario senza
diritto al voto.
Il membro aggiunto ha diritto di voto per la sola materia per la
quale e' aggregato.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. Gli ufficiali che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno sostenere le prove scritte d'esame
con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale nei giorni
e nelle sedi che saranno resi noti mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 30 agosto 2002, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
del 30 agosto 2002 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
Gli ufficiali saranno tenuti a presentarsi senza attendere alcun
avviso nella sede e nei giorni che saranno indicati nel predetto
avviso, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale, muniti di penna a
sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro
fornita sul posto.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. Gli ufficiali dovranno sostenere le seguenti prove:
a) specialita' "infrastrutture aeronautiche":
prima prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Architettura tecnica";
seconda prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di
un elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Tecnica delle costruzioni";
b) specialita' "costruzioni aeronautiche":
prima prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Meccanica razionale";
seconda prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di
un elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Costruzioni meccaniche";
c) specialita' "elettronica":
prima prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di un
elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Comunicazioni elettriche";
seconda prova: svolgimento nel tempo massimo di otto ore di
un elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
"Elettronica applicata".
I programmi delle materie della prova orale sulle quali
verteranno le prove scritte del concorso sono riportati nell'allegato
"C" che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per ciascuna prova scritta la commissione di cui al precedente
art. 6 formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce
concernenti la materia oggetto d'esame e le chiudera' in buste
sigillate. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara'
invitato a sceglierne una, mediante sorteggio, contenente la prova da
svolgere.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30mi.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui
al successivo art. 10.
Gli ufficiali risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per sostenere le
prove orali di cui al successivo art. 9.
Gli ufficiali che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, dal lunedi' al
giovedi' dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il
venerdi' dalle ore 8 alle ore 13 ai seguenti numeri: 06/47355941 -
06/47353444 - 06/47353445.

                               Art. 8.
 
Valutazione titoli
 
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6 dopo
le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima della relativa
correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima
dell'effettuazione delle prove orali.
2. La commissione valutera' i seguenti titoli di merito, per i
quali avra' a disposizione un punteggio massimo di 30 punti, cosi'
ripartiti:
fino a 28 punti per il complesso delle qualita' militari e
professionali del concorrente, desumibile dai documenti matricolari e
caratteristici acquisite negli anni di servizio;
fino a 2 punti per l'eventuale partecipazione ad operazioni
fuori area, calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o
frazione superiore ai quindici giorni, effettivamente prestato.
I criteri di attribuzione dei punteggi dei singoli titoli di
merito saranno stabiliti dalla commissione prima di procedere alla
loro valutazione.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domanda di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1.
4. Completate le fasi di valutazione dei titoli, di valutazione
degli elaborati e di identificazione degli autori degli stessi, la
commissione provvedera' a trasmettere immediatamente i relativi
verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 4a Sezione.

                               Art. 9.
 
Prove orali
 
1. Gli ufficiali risultati idonei alle prove scritte saranno
invitati dalla Direzione generale per il personale militare a
presentarsi per sostenere la prova orale.
2. Nella lettera o telegramma di convocazione gli ufficiali
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove di cui al precedente comma 1. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
3. Le modalita' di svolgimento e le materie su cui vertera' la
prova orale sono riportate nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra'
riportato il punteggio di almeno 21/30mi, utile ai fini della
formazione della graduatoria per specialita' di cui al successivo
art. 10.
5. Gli ufficiali idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera nella lingua prescelta,
indicata allo scopo nella domanda medesima.
Agli ufficiali che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a
30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 20,999/30mi: punti 0;
da 21,000/30mi a 23,999/30mi: punti 0,50;
da 24,000/30mi a 26,999/30mi: punti 0,75;
da 27,000/30mi a 30,000/30mi: punti 1,00.
6. La commissione dovra' far pervenire a mezzo corriere alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali della prova
orale entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove
medesime.

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice,
in una graduatoria generale di merito distinta per specialita'.
2. Tale graduatoria generale di merito sara' formata, per
ciascuna specialita', secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dagli
ufficiali, ottenuti sommando per ciascuno:
la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
il punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9,
comma 5.
3. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
della ripartizione dei posti per specialita'. Pertanto, qualora
taluni dei posti previsti per una o piu' delle specialita' restino
non ricoperti per rinuncia o esclusione di vincitori la Direzione
generale per il personale militare procedera' alla copertura dei
posti resisi vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito
della specialita' in cui tale carenza si sia verificata.
5. Qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette
specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande che gli ufficiali abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.
7. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti disponibili per ciascuna specialita', tenuto conto di quanto
indicato nei precedenti commi 4, 5 e 6, si collocheranno utilmente in
graduatoria.
8. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

                              Art. 11.
 
Accertamento dei requisiti e transito nel ruolo normale
 
1. I capitani dichiarati vincitori del concorso saranno
transitati, con il grado rivestito e l'anzianita' posseduta, nel
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico ed iscritti in ruolo
dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare potra' provvedere a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente, comma 2, emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                              Art. 12.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 13.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove di cui al
precedente art. 5 del presente decreto, nonche' quelle relative alla
permanenza ed al vitto in tali sedi sono a carico
dell'amministrazione che provvedera' a rilasciare agli ufficiali
interessati apposito certificato di viaggio. Gli ufficiali sono
tenuti, pertanto, a presentarsi per sostenere le suddette prove in
uniforme di servizio.
2. Gli ufficiali potranno fruire della licenza straordinaria per
esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo
di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque
giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno essere
computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora l'ufficiale non sostenga
le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 5 luglio 2002
Il Ten. gen.: Simeone

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