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POLITECNICO DI MILANO

Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore di
ruolo presso la facolta' di ingegneria Milano Bovisa

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2000
Ente:POLITECNICO DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:000E0955
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:9/3/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto lo statuto del Politecnico di Milano adottato con decreto
rettorale 12 maggio 1994, n. 120/AG, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1997;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 "Rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare
l'art. 51;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto rettorale 28 maggio 1998, n. 565, con il quale
e' stato emanato il regolamento relativo al contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici indetti dal Politecnico;
Visto il regolamento sulla modalita' di espletamento delle
procedure per la copertura dei posti vacanti dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento,
trasferimento e mobilita' interna, emanato da questo Politecnico con
decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG;
Vista la circolare ministeriale 8 giugno 1999, n. 1368;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1999, n. 178, convertito nella
legge 30 luglio 1999, n. 256;
Vista la deliberazione in data 12 luglio 1999 del senato
accademico;
Viste le delibere in data 6, 7 e 8 settembre 1999 con le quali i
consigli delle facolta' competenti hanno stabilito fra l'altro che
per tutti i posti e' l'inglese la lingua richiesta per sostenere la
prova di conoscenza della lingua straniera;
Visto il decreto rettorale 10 settembre 1999 n. 590, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tredici posti di ricercatore universitario di ruolo
presso il Politecnico di Milano;
Considerato che non sono pervenute domande di partecipazione per
le procedure relative al settore scientifico-disciplinare I13X -
Metallurgia, facolta' di ingegneria Milano Bovisa;
Vista la nota 14 gennaio 2000 con la quale il direttore del
dipartimento di meccanica chiede di rinnovare la procedura di
concorso dei posti suddetti;
Considerato che i posti a concorso godono della copertura
finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, necessari per la
copertura dei posti di cui al presente bando;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi due posti di ricercatore universitario di
ruolo presso il Politecnico di Milano, per la facolta', il settore
scientifico-disciplinare e la tipologia d'impegno
scientifico-didattico di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare di
cui all'allegato 1 sono indicate nell'allegato 2 che costituisce
parte integrante del presente bando.
Le procedure per le valutazioni comparative si svolgeranno presso
il Politecnico di Milano.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui
all'allegato 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori di ruolo e ricercatori universitari di ruolo
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura indicata all'art. 1;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi
universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (allegato A) fornito anche per via
telematica (http//www.polimi.it/) indicando obbligatoriamente il
codice di identificazione personale (codice fiscale) e codice di
riferimento indicato nell'allegato 1, ne stampa una copia, in carta
semplice, che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano -
unitamente alla fotocopia del codice fiscale - a questo Politecnico
divisione gestione del personale - Settore concorsi personale
docente, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano nei giorni dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 16, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale. A tal fine non fara' fede la data di
compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo Ateneo, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo e'
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice di identificazione
personale (codice fiscale) e codice di riferimento (allegato 1). Le
coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile il nome
ed il cognome acquisito con il matrimonio.
I candidati dovranno inoltre indicare per la prova orale una o
piu' lingue straniere, di cui obbligatoria e' la lingua inglese.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti pendenti penali a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1957, n. 3;
6) di non essere professore o ricercatore universitario di
ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il
quale presenta la domanda di partecipazione;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento";
8) i candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di
L. 50.000 (25,82 euro) sul c.c. 60/9 agenzia 53 della Cassa di
risparmio delle province lombarde, via Bonardi, 4 - 20133 Milano,
codice ABI 6070, CAB 1787, indicando la causale: contributo per la
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario di ruolo presso
il Politecnico di Milano. Non sono tenuti al versamento del
contributo i candidati che rientrano nelle condizioni di indigenti.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 6) e 7) e
della ricevuta del versamento del contributo di cui sopra comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' ci cui al successivo art. 5.
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando
l'allegato C.
L'amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti presentati presso
questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra
domanda di partecipazione ad altro concorso o valutazioni
comparative.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione dei candidati stranieri
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (allegato B) fornito anche per via
telematica (http//www.polimi.it/) indicando obbligatoriamente il
codice di identificazione personale (codice fiscale) e codice di
riferimento indicato nell'allegato 1, ne stampa una copia, in carta
semplice, che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano -
unitamente alla fotocopia del codice fiscale - a questo Politecnico
divisione gestione del personale - Settore concorsi personale
docente, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, nei giorni dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 16, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto della Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale. A tal fine non fara' fede la data di
compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo Ateneo, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
Milano, entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e
la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo e'
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice di identificazione
personale (codice fiscale) e codice di riferimento (allegato 1).
I candidati dovranno inoltre indicare per la prova orale una o
piu' lingue straniere, di cui obbligatoria e' la lingua inglese.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero del mancato godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore o ricercatore universitario di
ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il
quale presenta la domanda di partecipazione;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento";
8) i candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di
L. 50.000 (25,82 euro) sul c.c. 60/9 agenzia 53 della Cassa di
risparmio delle province lombarde, via Bonardi, 4 - 20133 Milano,
codice ABI 6070, CAB 1787, indicando la causale: contributo per la
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario di ruolo presso
il Politecnico di Milano. Non sono tenuti al versamento del
contributo i candidati che rientrano nelle condizioni di indigenti.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 6) e 7) e
della ricevuta del versamento del contributo di cui sopra comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' ci cui al successivo art. 5.
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure,
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o
valutazioni comparative.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa con l'elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano alla
sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
Solo le pubblicazioni che risultino inviate, in plico
raccomandato o consegnato a mano esclusivamente, nel termine previsto
dal precedente primo comma saranno prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
E' obbligo per il candidato di inviare ai membri della
commissione copia in carta semplice, ovvero su supporto informatico
ove la normativa in tema di semplificazione amministrativa lo
consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione;
la copia in carta semplice dei lavori scientifici inviati ai
commissari deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' (autocertificazione) con la quale l'autore
attesti la conformita' all'originale di quanto presentato, nonche' la
data ed il luogo di pubblicazione dei lavori; per i lavori stampati
in Italia occorre, altresi', attestare l'avvenuto deposito dello
stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di ricercatore universitario di ruolo e devono essere indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare, la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome, l'indirizzo del
candidato, il codice di riferimento (allegato 1).
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme, oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazioni quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi prodotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicati negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal
regolamento del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale
26 maggio 1999, n. 204/AG.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione o di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data l'insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.

                               Art. 9.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentate da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare i curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il
quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari
che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, ai parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli Atenei, negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottori di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolto in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
i candidati sostengono due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nelle trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore
scientifico-disciplinare. La seconda prova scritta (sostituibile con
una prova pratica) consiste nella trattazione scritta (o prova
pratica) avente ad oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore
disciplinare. La prova orale verte sulla discussione di aspetti
generali e specifici del settore disciplinare, sulla discussione
delle prove scritte e degli eventuali titoli. Si procedera' inoltre
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e
dell'eventuale lingua a scelta del candidato ed indicata in domanda.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno e'
notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
Il diario delle prove orali con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno e'
notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da
notaio;
b) carta d'identita';
c) passaporto;
d) porto d'armi.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle prove scritte.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il nominativo del vincitore.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori
entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
rettorale. Il membro designato dalla facolta' deve convocare la
commissione per la prima riunione entro dieci giorni dalla predetta
data di ricevimento.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
due mesi, il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione entro trenta giorni dalla scadenza dell'originario
termine.
Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i quattro mesi
dalla data di ricevimento, ovvero entro il termine prorogato, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia entro i successivi dieci
giorni le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
vincitori.
Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori a decorrere
dal 1o novembre.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il rettore entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire agli uffici del Politecnico di
Milano, le pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni depositate presso la Divisione gestione del personale -
Settore concorsi personale docente, del Politecnico di Milano, piazza
L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano, entro due mesi dalla pubblicazione
all'albo dell'Ateneo dell'avvenuta approvazione degli atti.
Il Politecnico di Milano, trascorso tale termine, non potra'
essere ritenuto in alcun modo responsabile delle suddette
pubblicazioni e procedera' alla loro distruzione.

                              Art. 12.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti
gia' presentati e richiesti dal bando ed a presentare o far pervenire
al Politecnico di Milano, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno
ricevuto l'invito, i documenti che verranno richiesti, pena la
decadenza del diritto alla nomina, fatte salve le norme piu'
favorevoli vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legalizzazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica e
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini stranieri che si trovino nell'assoluta impossibilita'
di fornire le certificazioni delle competenti autorita' straniere
richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei
requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori
equivalenti. Al riguardo, l'amministrazione dispone d'ufficio gli
ulteriori accertamenti che potranno risultare necessari.

                              Art. 13.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale e decorre dal 1o novembre successivo all'approvazione degli
atti della valutazione comparativa.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad
un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale
composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di
ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un
numero triplo di docenti, designati dal consiglio universitario
nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di
una motivata relazione del consiglio di facolta' e del dipartimento
cui il ricercatore afferisce. A seguito del giudizio favorevole il
ricercatore sara' immesso nella fascia dei ricercatori confermati con
diritto al relativo trattamento economico. Nel caso l'attivita' del
ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo puo' essere
nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo
giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al
ruolo.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione gestione
del personale - Settore concorsi personale docente, piazza Leonardo
da Vinci, 32 - 20133 Milano del Politecnico di Milano e trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di
valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' Adriana Guaita, collaboratore amministrativo
Divisione gestione del personale - Settore concorsi personale docente
(tel. 0223992094 - 0223992236 - fax 0223992104 - E-mail:
adriana.guaitaceda.polimi.it) Politecnico di Milano, piazza L. da
Vinci, 32 - 20133 Milano.

                              Art. 16.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato anche per via telematica nel sito
del Politecnico di Milano www.polimi.it>

                              Art. 17.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, dal regolamento del Politecnico
di Milano emanato con decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG, la
vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
Milano, 19 gennaio 2000
Il rettore: De Maio

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