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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Selezione pubblica ad un posto di assistente tecnico

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:000E0935
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:9/3/2000
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola e successive integrazioni e
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, modificato e
integrato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 19 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992,
n. 352, ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato e integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, relativo alle norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla "tutela della
privacy";
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999);
Visto il contratto collettivo nazionale 1994/1997 dei dipendenti
del comparto universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in
particolare l'art. 22;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il regolamento della scuola concernente i procedimenti di
selezione per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a
tempo indeterminato emanato con decreto direttoriale n. 6168 del
16 marzo 1999;
Vista la delibera del consiglio direttivo del 30 maggio 1997 con
la quale e' stato determinato l'organico della scuola sulla base dei
carichi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993;
Vista la delibera del consiglio direttivo in data 11 giugno 1999
che autorizza la copertura di un posto vacante di assistente tecnico
- area tecnico-scientifica, sesta qualifica funzionale;
Accertata la necessita' di procedere a bandire per il laboratorio
Mitech e Arts Lab della scuola una selezione per un posto di
assistente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica;
Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto da ricoprire;
Considerato che, data l'unicita' del posto messo a concorso, le
riserve di cui all'art. 84, commi 4 e 5 della legge n. 312/1980 e
all'art. 5, comma 3, punti 1), 2) e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, risultano inoperanti;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di previsione
della scuola;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero posti
 
Presso la scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna - Pisa e' indetta una selezione pubblica per
esami, per un posto di sesta qualifica, profilo professionale di
assistente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, a tempo
indeterminato.
L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato
 
La selezione pubblica di cui trattasi e' da intendersi utile
altresi' per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per mansioni proprie del suddetto profilo di assistente
tecnico, sesta qualifica funzionale.
l rapporti di lavoro, di cui al precedente comma, verranno
attivati subordinatamente alle esigenze della scuola, tenuto conto
della disponibilita' del bilancio, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi;
b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o
per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione alla selezione
 
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Per i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, deve essere
riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti
autorita'.
Indipendentemente dal possesso del titolo di studio suddetto
potra' partecipare alla selezione, ai sensi del terzo comma
dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il personale delle
universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente
alla qualifica immediatamente inferiore (quinta qualifica) in
servizio da almeno cinque anni senza demerito.
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari. Tale requisito e' richiesto per i cittadini italiani
soggetti all'obbligo di leva.
A norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, art. 3, i cittadini degli stati membri
dell'Unione europea, in aggiunta a tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica devono godere dei diritti civili e
politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti
requisiti.

                               Art. 4.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno
essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al direttore della scuola di studi
universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa - via G. Carducci,
40 - c.a.p. 56127 - tel. (050) 883111, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro a
data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione,
mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, nelle quali sara' ugualmente apposto all'arrivo il
predetto timbro, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda i candidati, oltre alla precisa indicazione della
selezione, debbono dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la
domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge;
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione
al concorso, di cui all' art. 3 del presente bando.
l candidati che partecipano a norma dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980 debbono dichiarare, pena l'esclusione, in
mancanza del prescritto titolo di studio, di appartenere alla quinta
qualifica funzionale e di essere in servizio presso le universita' e
le istituzioni universitarie da almeno cinque anni senza demerito.
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non
contengano le suddette dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
per l'ammissione alla selezione.
Nella domanda dovra' essere altresi' indicato il domicilio o
recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento
postale, cui si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
inerenti la selezione. Sara' utile altresi' indicare un eventuale
recapito telefonico.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 nella domanda di partecipazione alla selezione
dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove di esame.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' disposta, con provvedimento
direttoriale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento della Scuola, che
sara' affisso all'albo ufficiale della Scuola stessa.

                               Art. 6.
 
Prove selettive
 
Le prove selettive si articoleranno in una prova scritta, una
prova teorico-pratica ed in una prova orale, secondo quanto previsto
nel regolamento della Scuola concernente i procedimenti di selezione
per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato.
La prova scritta vertera' su: tecnologie e materiali per la
fabbricazione di componenti per sistemi meccatronici e biomeccanici
anche mediante l'uso di macchine utensili tradizionali e a controllo
numerico.
La prova teorico-pratica consistera' nella descrizione delle
tecniche di fabbricazione, o realizzazione pratica, di particolari
meccanici di alta precisione e loro caratterizzazione.
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto delle due prove.
Il presente bando e' consultabile per via telematica attraverso
le pagine Internet della Scuola medesima (http://www.sssup.it).
Il diario delle prove selettive esame verra' comunicato ai
candidati, a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire
uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 8 del presente
bando.

                               Art. 7.
 
Ammissione al colloquio
 
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.

                               Art. 8.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identita',
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 9.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di preferenza, a parita' di merito, saranno
tenuti a presentare o far pervenire al direttore della Scuola entro e
non oltre il termine di quindici giorni che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la
prova orale, i documenti in carta semplice, attestanti il possesso
dei titoli di precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intendere valersi.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto
alla preferenza a parita' di merito sono appresso elencate:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
b) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                              Art. 10.
 
Graduatoria generale di merito
 
Espletate le prove della selezione la commissione forma la
graduatoria generale di merito.
La graduatoria generale di merito verra' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva costituita dalla somma della
media dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e del
voto riportato nella prova orale.
A parita' di punteggio come sopra determinato, si terra' conto,
per la preferenza, dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti della selezione nonche' la graduatoria di merito e
dichiarato il vincitore della selezione.
Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo ufficiale della
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna -
Pisa, via G. Carducci, 40.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali
ulteriori coperture di posti per i quali la selezione e' stata
bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili, nonche' per il conferimento di incarichi di lavoro a
tempo determinato, di cui all'art. 2 del presente bando.
I lavoratori assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato
permangono comunque in graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
indeterminato.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.

                              Art. 11.
 
Presentazione documentazione di rito
 
Il vincitore della selezione pubblica, per esami, invitato a
stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l'assunzione in prova secondo le modalita' previste dal seguente
art. 12, dovra' produrre, entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'unita'
sanitaria locale competente per territorio da cui risulti che il
candidato e' idoneo a svolgere le mansioni di assistente tecnico ed
e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data della direttoriale con cui viene
richiesto.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od
assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il
grado di invalidita' non possano riuscire di pregiudizio alla salute
e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli
impianti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968.
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero di codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcune professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
Deve essere rilasciata anche se negativa.
Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 citato nelle premesse l'amministrazione si riserva di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai
vincitori.

                              Art. 12.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
Il vincitore stipulera' con la Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa un contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato.
La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di
prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di
indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. del comparto universita' per il personale appartenente alla
sesta qualifica.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
S. Anna - Ufficio personale, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla
selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna -
via Carducci, 40 - Pisa, titolare del trattamento.

                              Art. 14.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
 
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono le norme contenute nel regolamento della Scuola
concernente i procedimenti di selezione per l'assunzione di personale
tecnico amministrativo a tempo indeterminato, nei decreti del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni e integrazioni, nei decreti
ministeriali 20 maggio 1983 e 27 luglio 1988, n. 534, nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni, e nel contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto universita' 1994/1997.
Il presente decreto, acquisito nella raccolta dell'apposito
registro di questa Scuola, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale "Concorsi ed esami" della Repubblica italiana.
Pisa, 18 gennaio 2000
Il direttore amministrativo: Brogni

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