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UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Bando dottorati di ricerca XXI ciclo anno accademico 2005-2006

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 31/3/2006
Ente:UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:06E02295
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/5/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Visto l'art 4 «Dottorato di ricerca» della legge 3 luglio 1998,
n. 210, contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruolo»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico
dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma in data 21 luglio 2005 e
8 marzo 2006;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico
dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma in data 8 marzo 2006 con
cui e' stato approvato il presente bando;
 
Decreta:
 

Art. 1
 

Istituzione
 
E' istituito per l'anno accademico 2005/2006 il XXI ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca aventi come sede amministrativa
l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma.
E' pertanto indetto pubblico concorso, per esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato rappresentati nell'allegato A al
presente bando di cui costituisce parte integrante ed in cui si
indicano rispettivamente i settori scientifico-disciplinari, il
docente coordinatore, le eventuali sedi convenzionate, la durata, i
posti e le borse di studio disponibili, le modalita' e le date di
svolgimento del concorso.
Il numero di borse messe a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora se ne rendano disponibili
ulteriori finanziate da altri Enti. Di quest'aumento verra' data
comunicazione sul sito internet dell'Ateneo.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei
diplomi di laurea (ovvero di titolo equipollente conseguito presso
Universita' straniere) richiesti per ciascun corso ed indicati
nell'allegato A al presente bando.
Coloro i quali siano in possesso di un titolo accademico
straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, dovranno -- unicamente ai fini dell'ammissione al
dottorato al quale intendono concorrere -- fare espressa richiesta di
dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la stessa dichiarazione di
equipollenza. Tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane, comprensivi della
«dichiarazione di valore in loco» resa dalle stesse rappresentanze.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo
schema contenuto nell'allegato B al presente decreto di cui
costituisce parte integrante, dovra' pervenire direttamente o a mezzo
di raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(Attenzione: non si terra' conto delle domande arrivate dopo il
termine di scadenza anche se spedite prima).
Essa dovra' essere indirizzata all'Universita' Campus Bio-Medico
di Roma, Ufficio ricerca, via Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere;
b) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il
luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso se diverso dalla residenza (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Per quanto
riguarda i cittadini stranieri, un recapito italiano o l'indicazione
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'universita' in
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si
chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera,
nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente, l'aspirante alla partecipazione al concorso, ai soli
fini dell'ammissione al dottorato, dovra' includere nella domanda
anche richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane, comprensivi della «dichiarazione di valore
in loco» resa dalle stesse rappresentanze.
I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un
contributo alle spese generali di espletamento del concorso di Euro
52 sul c/c bancario n. 97791 intestato a Universita' Campus
Bio-Medico di Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo, sede di
Roma, via dei Crociferi n. 44 - 00187 Roma, ABI 05428, CAB 03200, CIN
B, indicando obbligatoriamente la causale: «Concorso dottorati di
ricerca a.a. 2005-2006, XXI ciclo».
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione e graduatoria
 
E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo dottorato.
L'esame di ammissione a ciascun corso di dottorato, fatte salve
le specificita' proprie di ciascun corso riportate nell'allegato A,
consiste in due prove, una scritta ed una orale, volte a garantire
un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare
l'attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici
interessati.
Le prove saranno svolte in lingua italiana. E' richiesta,
inoltre, un'ottima conoscenza della lingua inglese che sara'
accertata durante la prova orale.
In ordine ai singoli dottorati si rimanda all'allegato A per
quanto riguarda:
a) la data, la sede, e l'ora delle singole prove;
b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse;
c) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi
attribuibili.
Il presente articolo e l'allegato A valgono a tutti gli effetti
come convocazione alle prove, per cui non verra' effettuata alcuna
comunicazione tramite raccomandata ai candidati i quali sono invitati
a presentarsi direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed alle
ore indicate nell'allegato stesso.
La commissione d'esame di ciascun dottorato, al termine
dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera' la graduatoria
in base alla somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
prove scritta e orale.
La graduatoria di ciascun dottorato sara' resa pubblica mediante
affissione all'albo dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma e
mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo:
http://www.unicampus.it.> I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 5.
 
Commissione d'esame
 
La commissione d'esame e' nominata dal rettore con decreto,
sentito il collegio dei docenti, ed e' composta dal coordinatore del
corso e da due membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo
dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma e delle eventuali sedi
universitarie consorziate per i corsi di dottorato.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di parita' di voti, i candidati verranno collocati in
graduatoria applicando i seguenti criteri:
qualora alla parita' di voti consegui l'assegnazione di un
posto coperto da borsa di studio, prevale la valutazione della
situazione economica come determinata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
qualora alla parita' di voti consegui l'assegnazione di un
posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati
che:
1. abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto;
2. a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu'
giovani.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in soprannumero, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.

                               Art. 7.
 
Iscrizione
 
I candidati ammessi ai corsi devono presentare entro il termine
perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione ed eventuali ed ulteriori documenti richiesti nella
comunicazione stessa.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato,
secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a
concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero
previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3).
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 e
deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del
dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di
studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella
misura del 50% per il periodo di soggiorno all'estero.
Gli assegnatari di borsa di studio sono esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza dei corsi.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento di esclusione emesso dal collegio dei docenti per gravi
inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, comportano
la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia'
percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il
provvedimento stesso.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.
La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista.
I titolari di assegni di ricerca ed i titolari di borse di
ricerca finanziate dall'Unione europea o da altra istituzione
scientifica europea o internazionale vengono ammessi al dottorato di
ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato
prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca o
della borsa governativa. Essi sono inoltre tenuti al pagamento dei
contributi per l'accesso e la frequenza (v. art. 9).
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di
concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga
effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo.

                               Art. 9.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza
 
I dottorandi non assegnatari della borsa di studio del dottorato
sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso ai corsi e la
relativa frequenza che ammontano ad Euro 1.500,00 e vanno saldati in
due rate di Euro 750,00 ciascuna, la prima al momento
dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda
entro il 30 giugno di ogni anno. Per le modalita' di pagamento, si
rimanda all'art. 3, comma 5. Causale da indicare: «Iscrizione
Dottorati di ricerca, a.a. 2005-2006, XXI ciclo».

                              Art. 10.
 
Documenti in lingua straniera
 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorati
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Il dottorando, inoltre, deve presentare ogni anno al collegio dei
docenti una relazione scritta sull'attivita' svolta ed eventualmente
discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal coordinatore
e dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con
motivata delibera procede all'ammissione all'anno successivo e
all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone
al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla
prosecuzione del corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
A seguito della positiva valutazione dell'esame finale, il
candidato conseguira' il titolo di dottore di ricerca.
L'esame finale consiste nella discussione di una tesi che ha
luogo nell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma in lingua italiana e
al termine della quale e' conferito al candidato il titolo in
questione.
Le tesi di dottorato sono presentate all'Universita' Campus
Bio-Medico di Roma nelle forme previste dal regolamento dei dottorati
di ricerca. La domanda d'ammissione all'esame finale e' corredata
dalla delibera d'ammissione adottata dal collegio dei docenti dei
rispettivi corsi.
L'esame puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione d'esame di ciascun corso di dottorato e' nominata
dal rettore con decreto ed e' composta da tre membri, tra i quali il
coordinatore del corso.
Il candidato sara' tenuto alla consegna, presso la presidenza
della facolta' di ingegneria dell'Universita' Campus Bio-Medico di
Roma, della tesi finale su supporto informatico.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione
del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998,
n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e nel
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Roma, 29 marzo 2006
Il rettore: Lorenzelli

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