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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario e perito agrario laureato per
la sessione 2025. (Ordinanza n. 111 del 4 giugno 2025).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.46 del 13/6/2025
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Località:Nazionale
Codice atto:25E03647
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/7/2025

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento
della professione di perito agrario, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in
particolare il titolo III;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024 n. 62, recante
concernente «Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di
vita individuale personalizzato e partecipato» e, in particolare,
l'art. 4, concernente la nuova terminologia in materia di
disabilita';
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge
5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione
del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, laddove e'
disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di
Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» ed in particolare l'Allegato D contenente la
Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti
dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti Tecnici Superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo
1993, n. 168, recante «Regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Agrario», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno
luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di
laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di
concerto con il Ministri della giustizia del 19 dicembre 2023, n.
247, recante «Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di
organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le
istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e
coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse
logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle
modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e
i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa;
ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti
formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto
livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del
tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonche'
ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il
conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalita' per rendere
trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali
di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati
acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi
formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini
dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e
accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) b), c) e d)
della legge 15 luglio 2022, n. 99.» ed, in particolare, l'art. 6,
comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30
dicembre 2023, n. 259, recante «Disposizioni in merito alla fase
transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica
professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato
dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
il 14 gennaio 2011, aggiornato ed integrato il 18 aprile 2023
(delibera n. 19/2023);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito», come
modificato dal decreto de Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2024, n. 185;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 17
gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 82 del giorno 8 aprile 2025, discendente dal sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del
merito» e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove e'
disposto che all'Ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione
tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono
affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito
industriale;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle
Province di Trento e Bolzano;
Vista la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
e del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del
nuovo assetto organizzativo, i dirigenti titolari degli uffici
dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle
competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto
ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni
sotto la direzione dei direttori generali di nuova nomina in base
alla rimodulazione delle competenze (ratione materiae) derivante
dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e secondo quanto
specificato nella tabella allegata;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio
Legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre
2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024, inviata anche alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la
quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari
laureati ha chiesto al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere
il proprio parere in merito alla proposta di integrare l'elenco delle
lauree di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
per l'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
libera professione di Perito agrario laureato;
Vista la successiva nota n. 0000244 del giorno 1° marzo 2024,
inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e
Periti agrari laureati ha inviato al Consiglio Universitario
Nazionale l'integrazione dell'elenco delle lauree indicato nella
precedente nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024 sopracitata;
Visto il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale
nell'adunanza del 9 luglio 2024, inviato dall'Ufficio VI del
Segretariato generale del Ministero dell'universita' e della ricerca,
concernente
«parere favorevole per la Classe di Laurea «L/GASTR - Scienze,
colture e politiche enogastronomiche per il benessere» ritenendo
presente un adeguato numero di CFU riconducibili alle conoscenze
peculiari del professionista;
parere favorevole per la Classe di Laurea «LM-60 (68/S ex
decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze della natura e dell'uomo»
gia' valutato nel parere reso dallo stesso Consiglio in data 15 marzo
2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017 con nota prot. n. 3786
al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e
magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
parere non favorevole per la Classe di Laurea «L-15 (39 ex
decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze del turismo e LM-49 (55/S
ex decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze del turismo»
riscontrando completa assenza dei CFU riconducibili alle conoscenze
peculiari del professionista»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;

Ordina:


Art. 1


Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione
di Perito agrario e di Perito agrario laureato per la sessione 2025


1. E' indetta, per l'anno 2025, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario e di perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
a) candidato perito agrario: il candidato in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al
settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e
agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente Ordinanza;
b) candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario
Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; lauree magistrali di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella
Tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed
equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009:
ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario
Nazionale in data 9 luglio 2024, laurea della classe «L/GASTR -
Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere» e
laurea della classe «LM-60 (68/S ex decreto ministeriale n. 509/99) -
Scienze della natura e dell'uomo».
3. La sessione d'esame, da svolgersi secondo il programma
riportato nella Tabella B allegata alla presente ordinanza, e' unica
per tutti i candidati di cui al precedente comma 2.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati periti agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito
agrario conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma
afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla
data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La
durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla
presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i
quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il
tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e
D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento,
abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del 7 agosto 2012, n.
137;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un perito agrario o un dott. in scienze
agrarie o forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da
almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di
attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno
studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge 28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro
tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine
(diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Collegio
nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile
2023, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero
professionista iscritto negli Albi delle categorie tecnico
scientifiche;
E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Collegio
Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile
2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, mansioni inerenti alle competenze
previste dall'art. 2 della legge n. 434/68 cosi' come modificata
dalla legge n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni
pubbliche, Enti pubblici e privati, societa' e imprese della filiera
agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e
dell'ambiente, societa' di cooperative di servizi che operano nei
settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese
e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato
dal Consiglio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato
il 18 aprile 2023, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo. I
Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a
criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, di uno dei due seguenti titoli:
del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori -
I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell'art. 1 del regolamento
sul tirocinio approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018,
integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137-
purche' il percorso formativo frequentato, inerente all'Area
tecnologica nuove tecnologie per il made in Italy/ambito Sistema
Agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente
con le attivita' libero professionali previste dall'Albo;
oppure del diploma rilasciato dagli Istituti tecnologici
superiori - ITS Academy - di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.
99 del 15 luglio 2022, purche' il percorso formativo frequentato sia
coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 8,
comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonche' comprensivo
del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero
professionali previste dall'Albo cui si ha titolo ad accedere.
I Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari
laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare
in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami,
sono tempestivamente notificati agli interessati.
H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione
secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della
specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il
24 aprile 2012.
2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresi', i candidati
periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E, allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
D - lauree della classe L Gastr - Scienze, colture e politiche
enogastronomiche per il benessere, riportate nella Tabella D allegata
alla presente ordinanza, e della classe LM 60 (68/S ex decreto
ministeriale 509/99) - Scienze della natura e dell'uomo, riportata
nella Tabella E allegata alla presente ordinanza.
3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. Il
Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad
inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.

                               Art. 3 


Sedi di esame


1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla
Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la
formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del
merito tra gli Istituti tecnici del settore «Tecnologico», Indirizzo
«agraria, agroalimentare e agroindustria» elencati nella Tabella A
allegata alla presente ordinanza, i quali hanno comunicato la
disponibilita' ad accogliere i candidati per l'espletamento delle
prove d'esame.
Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali,
tra gli Istituti di cui alla predetta Tabella A, si insedieranno le
Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o
interregionale.
2. Nel caso in cui in qualche Istituto scolastico i candidati
iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore oppure
superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del Regolamento, possono
essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse
sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli Istituti scolastici dovessero risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute
ecceda le possibilita' recettive dell'Istituto, possono essere
costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso
Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella
detta Tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
dei Collegi territoriali presso i quali, secondo quanto disposto dal
successivo art. 5, sono presentate le domande.

                               Art. 4 


Calendario degli esami


1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
18 novembre 2025 ore 8,30: insediamento delle Commissioni
esaminatrici - riunione preliminare;
19 novembre 2025 ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
20 novembre 2025 ore 8,30: svolgimento prima prova scritta o
scrittografica;
21 novembre 2025 ore 8,30: svolgimento seconda prova scritta o
scrittografica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la
prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono
notificati entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti
collegi/ordini territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di
effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, Regolamento).

                               Art. 5 


Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni


1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami ed i
documenti di rito, di cui ai successivi articoli 6 e 7, all'Istituto,
indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio
territoriale competente ad attestare il possesso dei requisiti di
ammissione.
2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto
tecnico indicato nella Tabella A, devono essere inviate al Collegio
territoriale di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti
previsti dall'art. 8 della presente ordinanza. Le domande devono
pervenire al Collegio di appartenenza di cui al presente comma 2,
secondo una delle seguenti modalita':
a) tramite posta elettronica certificata-PEC fa fede la stampa
che documenta l'inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo;
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le
Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato
l'annullamento delle prove eventualmente gia' sostenute e
l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

                               Art. 6 


Domanda di ammissione alla sessione d'esame


1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va
apposta marca da bollo da euro 16,00 va presentata utilizzando il
modello riportato nell'Allegato A alla presente ordinanza. A corredo
della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel
successivo art. 7. La presentazione di piu' di una domanda, per la
sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli
esami.
2. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, indicare nella
domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova
(specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da
una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico
stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai
sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
sussistenza delle «condizioni personali richieste».
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi
aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame.
L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai
candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE
2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello
stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77
del regolamento UE 2016/679.

                               Art. 7 


Domanda di ammissione - Documentazione


1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una
Banca utilizzando il modello F23, presso un ufficio postale sul c/c
postale n. 1016 Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara
(con causale «Esame di Stato abilitante alla professione di perito
agrario e Perito agrario laureato - Cognome e Nome), (codice tributo:
729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in
relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4 della presente
ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro
dovuto all'Istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c
- postale o bancario - dell'Istituto scolastico al quale e'
indirizzata la domanda; qualora l'Istituto che ha ricevuto il
contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il
dirigente scolastico provvedera' a versare il contributo stesso
all'Istituto ove il candidato effettuera' gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza.

                               Art. 8 


Adempimenti dei Collegi


1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi/ordini territoriali, verificata la regolarita'
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni
opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i
successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per l'Istruzione
tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del
Ministero dell'istruzione e del merito tramite posta elettronica
all'indirizzo: dgtvet.segreteria@istruzione.it - nonche' al Consiglio
Nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire alla
competente Direzione generale di provvedere alla loro assegnazione
alle Commissioni. I Collegi/Ordini territoriali predispongono i detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisito di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prima prova d'esame (art. 2, comma 3 della
presente ordinanza).
3. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal
Presidente del Collegio, il quale deve altresi' apporre
l'attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande
ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata all'indirizzo:
dgtvet.segreteria@istruzione.it per gli adempimenti di competenza.
4. Entro e non oltre il 5 novembre 2025 i collegi territoriali
provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
Istituti ai quali sono indirizzate.
Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha
presentato la domanda di partecipazione, i Collegi medesimi
provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti scolastici degli
Istituti nei quali, con apposito provvedimento della Direzione
generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione
tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito, sono
state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una copia
della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono
essere accompagnate da un altro originale dell'elenco di cui sopra,
gia' trasmesso alla suddetta Direzione generale, integrato con
un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali variazioni gia'
comunicate all'indirizzo di cui al precedente comma 3.

                               Art. 9 


Prove di esame


1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio territoriale (art. 3, comma 4, della presente
Ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora
indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche,
muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e
consistono in due prove scritte e/o scritto- grafiche ed in una prova
orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame
sono indicati nell'allegata Tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce
alla traccia della prova (art. 11, comma 1, Regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 5 Regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi,
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla
Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un prolungamento del previsto calendario di
esami (art. 11, comma 8, regolamento).

                               Art. 10 


Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento


1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente Ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

                               Art. 11 


Rinvio


1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.

                               Art. 12 


Delega


1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, e'
conferita delega al direttore generale per l'Istruzione tecnica e
professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero
dell'istruzione e del merito.
2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 4 giugno 2025

Il Ministro: Valditara

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