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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Termini e modalita' della procedura di formazione della graduatoria
nazionale ad esaurimento, ai sensi del regolamento adottato con
decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, dei responsabili
amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica dello
Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 6/4/2001
Ente:MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Località:Nazionale
Codice atto:001E2878
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di tutela del trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentati in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la
riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati ed in particolare l'art. 6,
concernente i responsabili amministrativi;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di
integrazione ed aggiornamento della graduatoria permanente prevista
dal succitato art. 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con
decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, registrato alla Corte
dei conti il 10 gennaio 2001;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del regolamento
n. 426/2000, che affida ad un apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalita' per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad
esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli
acquisiti;
Considerato che per effetto della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
i fondi stanziati per il funzionamento delle istituzioni di alta
cultura sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione a
quello dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
che, conseguentemente, gli adempimenti di gestione debbono essere
svolti da quest'ultimo Ministero;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione e finalita' della procedura per la formazione della
graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi
delle Accademie e dei Conservatori di musica dello Stato
 
1. E' indetta la procedura per la formazione della graduatoria
nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi prevista
dall'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, secondo
le modalita' previste dall'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, di seguito denominato
regolamento, mediante l'integrazione di quella in atto esistente,
costituita a seguito dell'espletamento del concorso per titoli ed
esami di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1992.
2. Il punteggio di coloro che sono iscritti nella predetta
graduatoria viene aggiornato, a domanda, con la valutazione dei nuovi
titoli conseguiti fino al termine di scadenza della presentazione
della domanda, secondo la tabella "E", allegata al regolamento.
3. Coloro che non presentino richiesta di aggiornamento del
punteggio devono comunque manifestare la volonta' di restare in
graduatoria con apposita domanda da presentarsi entro il termine
indicato nell'art. 3.

                               Art. 2.
 
Integrazione della graduatoria nazionale base ad esaurimento
 
1. La graduatoria base, costituita come indicato all'art. 1,
viene integrata con l'inserimento, in coda alla medesima, di coloro
che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei
requisiti richiesti dalla previgente normativa per partecipare ai
soppressi concorsi per soli titoli per l'accesso al ruolo nazionale
di responsabile amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di
musica dello Stato:
a) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli
ed esami o per esami per l'accesso al ruolo nazionale di responsabile
amministrativo (ex segretario economo, ex coordinatore
amministrativo) delle Accademie e dei Conservatori di musica statali
e trecentosessanta giorni di effettivo servizio, anche non
continuativo, prestato nelle predette istituzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato nella corrispondente qualifica funzionale,
nel triennio precedente la data di presentazione della domanda;
b) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli
ed esami o per esami per l'accesso al ruolo nazionale di responsabile
amministrativo (ex segretario economo, ex coordinatore
amministrativo) delle Accademie e dei Conservatori di musica statali
e cinque anni di servizio prestato nel ruolo nazionale della
qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.
2. Gli aspiranti all'inclusione, in coda alla graduatoria di cui
all'art. 1, devono trovarsi in una delle due posizioni di cui alle
lettere a) e b) del precedente, comma 1.
3. I titoli di coloro che chiedono l'inclusione nella suddetta
graduatoria saranno valutati secondo la tabella "E" allegata al
regolamento.

                               Art. 3.
 
Termini per la presentazione delle domande
 
1. Le domande devono essere presentate entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le domande
dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica - Alta formazione artistica e
musicale - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma e spedite mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a
mano al predetto Ministero, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle
ore 9 alle ore 17. Non e' ammessa la presentazione della domanda
presso le istituzioni, sia che si tratti della sede di servizio che
di altre.
2. Per i candidati che prestino servizio o siano residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate, entro il predetto
termine di trenta giorni, alla competente autorita' consolare che
provvedera' al tempestivo inoltro delle domande stesse al Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le domande dovranno essere redatte su modelli conformi agli
schemi A e B allegati al presente decreto. Nelle domande dovranno
essere dichiarati o certificati, oltre il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di cui agli articoli 1 e 2, anche i
titoli valutabili e l'eventuale diritto alla riserva dei posti
(allegato C) o alla preferenza (allegato D), nel caso di parita' di
punteggio con altri candidati.
4. Nel caso che alla domanda non siano allegati i relativi
certificati, i servizi dovranno essere indicati con riferimento alla
loro effettiva durata e non con generico riferimento all'anno
accademico. Sono valutabili i soli periodi di servizio retribuiti o
quelli riconosciuti con provvedimenti di natura giustiziale.
5. E' inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla
procedura la domanda che sia stata presentata oltre i termini
perentori previsti dal precedente, comma 1, o che sia priva della
firma del candidato.
6. Sono esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti, i candidati privi dei requisiti specifici di
cui agli articoli 1 e 2 o dei requisiti generali di ammissione di cui
al successivo art. 4. L'esclusione e' disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda, ovvero sulla base
della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti
disposti dall'amministrazione. L'esclusione e' disposta
dall'amministrazione con provvedimento motivato, che puo' essere
emesso in qualsiasi fase della procedura.

                               Art. 4.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati negli
articoli 1 e 2, debbono possedere, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali di
ammissione:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio). Tale ultimo
requisito deve sussistere anche alla data d'inizio dell'anno
accademico nel quale si attiva l'eventuale rapporto di lavoro a tempo
determinato o a tempo indeterminato;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) di non aver riportato condanne penali ne' di avere carichi
penali pendenti;
e) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992;
f) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli stati
membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

                               Art. 5.
 
Formazione e pubblicazione della graduatoria. Reclami e ricorsi
 
1. Al termine della procedura di cui trattasi, verra' compilata
la relativa graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili
amministrativi articolata in una graduatoria base ed in una
integrativa. All'interno di ciascuna delle due articolazioni, i
candidati saranno graduati con il punteggio complessivo conseguito,
con a fianco le eventuali annotazioni relative al diritto alla
riserva dei posti o alle preferenze, a parita' di punteggio.
2. La graduatoria sara' trasmessa alle istituzioni per
l'affissione all'albo che dovra' avvenire, per tutte, nel medesimo
giorno indicato dal Ministero.
3. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
pubblicazione, gli interessati possono produrre reclamo scritto con
le medesime modalita' previste all'art. 3 per la presentazione delle
domande.
4. Esaminati i reclami ed apportate eventualmente le necessarie
correzioni, la graduatoria definitiva e' trasmessa alle istituzioni
per l'affissione all'Albo. Dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per la proposizione di eventuali impugnative dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica.
5. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della
domanda ovvero dispongano l'esclusione dalla procedura sono
definitivi e avverso i medesimi sono esperibili i rimedi
giurisdizionali di cui al precedente comma 4.

                               Art. 6.
 
Utilizzazione della graduatoria
 
La graduatoria nazionale ad esaurimento sara' utilizzata ai fini
della copertura dei posti in organico che si rendono disponibili,
mediante inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 o per la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato.

                               Art. 7.
 
Tutela trattamento dei dati personali
 
L'Amministrazione, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento della procedura prevista dal
presente decreto.
Roma, 19 marzo 2001
p. Il Ministro: Guerzoni

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