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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Esame di idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo
Sessione anno 2009

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 20/11/2009
Ente:MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Località:Nazionale
Codice atto:9E007518
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/12/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale, organizzazione e bilancio

Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, con il quale e' stato approvato il regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di eta' per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni; concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, n.
353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione
degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero
sottratti al diritto di accesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.
3, comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, ottavo comma,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, che vieta alle Pubbliche
amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche' ad
esami per il conseguimento di abilitazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreta:


Art. 1


Sessione di esami


E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


Per l'ammissione agli esami di idoneita' i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del
presente decreto;
3) iscrizione nelle liste elettorali;
4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal
regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
6) diploma di abilitazione all'esercizio della professione
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
7) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici di
una provincia della Repubblica.
Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e
l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami.
I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o
extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi
agli esami di idoneita' purche' in possesso, in alternativa al
requisito di cui al punto 6), del provvedimento di riconoscimento
adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto
1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno due anni alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
- cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 3 


Presentazione delle domande termini e modalita'


La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo e
debitamente firmata, deve essere presentata direttamente o spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali - Settore salute - Direzione Generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio III Gestione
del Personale - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
La domanda deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema
(allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni
richieste, rese in modo completo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione e ad
esibirla a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella
presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile al candidato, comporta la inammissibilita' del candidato
stesso agli esami.
Per le domande presentate a mano la data di arrivo e' stabilita
dal timbro apposto su di esse dall'Ufficio III della Direzione
generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che
rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle
istanze di ammissione avverra' nei giorni e negli orari di seguito
indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle 15 alle 16, il venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle stabilite nel primo comma del presente articolo.
I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra,
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice:
MB 773.
Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami,
preferibilmente dattiloscritta, gli aspiranti sotto la propria
responsabilita' devono dichiarare:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) l'indirizzo, completo di codice di avviamento postale,
presso il quale desiderano siano trasmesse eventuali comunicazioni
nonche' il recapito telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio III della Direzione generale
del personale, dell'organizzazione e del bilancio ogni variazione del
proprio indirizzo e del recapito telefonico;
4) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
6) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'esatta
indicazione della data e dell'Universita' presso cui lo stesso e'
stato conseguito;
8) il diploma di abilitazione all'esercizio della professione
(ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso e' stato
rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito ovvero coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo
di studio devono indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento;
9) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei
medici;
10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
11) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra
quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo e arabo).
Alla domanda deve essere allegato il certificato medico
rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in
caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non
inferiore a capitano, attestante l'idoneita' fisico-psichica di cui
al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti l'idoneita' fisica della
gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad
un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.
La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in calce
dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda priva di
firma.
I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami,
saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento degli esami
di idoneita' cui, pertanto i candidati vengono ammessi con riserva,
l'esclusione dagli esami medesimi per difetto dei prescritti
requisiti.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' cosi' composta:
a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali - Settore salute, scelto tra i dirigenti
medici di seconda fascia;
c) un rappresentante del Ministero infrastrutture e dei
trasporti (Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie
d'acque interne);
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri
(Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche
migratorie);
e) da quattro docenti universitari di cui uno per la cattedra
di patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica
ostetrico-ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno per la
cattedra di patologia o clinica medica;
f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo,
scelto su tema proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.
Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali - Settore salute - appartenente all'area funzionale C,
posizione economica C3, o in carenza posizione economica C2 (ora area
terza, fascia retributiva F4 e F3).

                               Art. 5 


Prove di esame e modalita' di svolgimento


Gli esami si articoleranno - secondo il programma di cui al
successivo art. 6 del presente decreto - in due prove scritte, in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua
straniera.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 26 febbraio
2010 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della
ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli
aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione
agli esami. senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della
pubblicazione della data delle prove scritte.
La durata di ciascuna delle due prove scritte sara'
predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non
superiore a otto ore.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora
l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di
riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno
diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell'ora e
dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle.
Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano
riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in
ciascuna di esse.
Per le prove pratiche la commissione mettera' a disposizione dei
candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non e'
consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.
Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri
tecnici della commissione appositamente delegati a riferire sulle
capacita' e abilita' di ciascun candidato. La commissione, sulla base
del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto.
Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i
candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in
ciascuna prova pratica.
Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di
lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute -
o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio
attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, sara' affisso nella sede ove si
svolgera' la prova d'esame.
La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti
riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti
riportati nelle prove di lingua.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
osservano - sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli
esami in questione - le disposizioni degli articoli dal decimo al
quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti
gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
durante e dopo lo svolgimento delle prove.

                               Art. 6 


Programma di esame


Prove scritte.
Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti.
Seconda prova: Patologia medica, patologia chirurgica, clinica
medica e clinica chirurgica.
Prove pratiche.
Prima prova:
prova di clinica medica. Esame di un infermo e discussione sul
caso;
elementi di elettrocardiografia;
tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche;
formano, altresi', oggetto d'esame le malattie prevenibili con
vaccino.
Seconda prova:
prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e discussione
sul caso;
tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni per il
soccorso d'urgenza.
Terza prova: prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di
un caso
ostetrico/ginecologico con relativa discussione.
Quarta prova:
tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie
infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi agenti
eziologici al microscopio ottico;
esecuzione ed interpretazione di esami chimico-clinici;
descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico
sanitari per accertare la genuinita' e salubrita' dei principali
alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo
da adottare a bordo secondo le procedure HACCP;
controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.
Colloquio.
Materie della prima prova scritta.
Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le
funzioni del medico di bordo.
Ordinamento sanitario.
Organizzazione sanitaria internazionale.
Regolamento sanitario internazionale.
Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri.
Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo
delle navi mercantili nazionali.
Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono
essere provviste le navi.
Organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze
sanitarie.
Prove obbligatorie di lingua straniera.
Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il
candidato dovra' dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua
inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

                               Art. 7 


Accertamento del possesso dei requisiti


I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di decadenza - il possesso dei requisiti di ammissione
prescritti dal presente decreto.
A tal fine, i candidati potranno produrre apposite
certificazioni, da far pervenire al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali - settore Salute - Direzione
Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio
III Gestione del Personale - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma EUR.
In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi
della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico de disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato B). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.
Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di ammissione
agli esami su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito
dello stesso. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.

                               Art. 8 


Graduatoria degli idonei


Espletate le prove degli esami di idoneita', la commissione
esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del
punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la
media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti
riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la
media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento della sessione
d'esami, con decreto del Direttore della Direzione Generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio, e' approvata la
graduatoria dei candidati risultati idonei, e successivamente la
stessa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.

                               Art. 9 


Accesso agli atti del procedimento


L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali -
Settore salute - Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio III gestione del
personale - per le finalita' di gestione della sessione d'esami in
questione e saranno trattati, successivamente, anche dalla competente
Direzione Generale della prevenzione sanitaria per gli adempimenti
relativi all'eventuale conseguimento dell'idoneita' all'imbarco in
qualita' di medico di bordo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dagli
esami.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figurano il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alle legge, nonche' il diritto di
opporsi al trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi alla
Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
- Ufficio III gestione del personale - Via Giorgio Ribotta, 5 - Roma
Eur. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. Il responsabile del
trattamento dei dati e' il direttore della Direzione Generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul sito
internet del Ministero:
www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp
Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: Celotto

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