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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense - sessione 2023

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.59 del 4/8/2023
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:23E09275
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/2023

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse
da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio
1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori
legali e recante norme in materia di esercizio della professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica
della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della
commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16
settembre 2014, recante la determinazione delle modalita' di
versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a
603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense, nonche' l'art. 8, comma 4-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, recante la proroga della disciplina transitoria per l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e l'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure
urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50;
Visto l'art. 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,
introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87;
Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno 2023, la sessione
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento;
Considerata, inoltre, la necessita' di fornire le indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute
di esame, nonche' alle modalita' di comunicazione delle materie
scelte dal candidato per la prova scritta e la prova orale;
Rilevato che con il medesimo decreto-legge viene altresi'
demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la
sessione d'esame per il 2023 la disciplina delle modalita' di
utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da
parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA);

Decreta:

Art. 1

Indizione dell'esame

1. E' indetta per l'anno 2023 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di
Trento.

                               Art. 2 

Oggetto dell'esame

1. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una
prova orale.
2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero
della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario
che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto
processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato
tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti
giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame.
4. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette
ore dal momento della dettatura del tema.
5. La prova orale e' pubblica, si svolge a non meno di trenta
giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi presso
ciascuna Corte di appello ed e' articolata in tre fasi.
6. La prima fase ha ad oggetto l'esame e la discussione di una
questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un
caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto
processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Si
applica, in quanto compatibile, l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo
2021, n. 31.
7. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che
dimostrino le capacita' argomentative e di analisi giuridica del
candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal
candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti:
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
processuale civile e diritto processuale penale.
8. La terza fase riguarda la dimostrazione della conoscenza
dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
9. Trovano applicazione, in quanto compatibili e non
espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento delle prove scritte, da
riferirsi all'unica prova scritta, e della prova orale, nonche'
quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione all'esame

1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
10, dal 3 ottobre 2023 all'11 novembre 2023.
2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
di complessivi euro 78,91, utilizzando la procedura di iscrizione
all'esame, ove nell'apposita sezione saranno presenti due istanze di
pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La
prima istanza di pagamento e' composta dalla tassa di euro 12,91 e
dal contributo spese di euro 50,00, per un totale di 62,91, la
seconda istanza riguarda il pagamento dell'imposta di bollo di euro
16,00. Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda
di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero
della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione,
utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello, la
Carta di identita' elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi
(CNS).
4. Il candidato dovra' inserire nella sezione anagrafica le
informazioni che lo riguardano, indicando altresi' la casella di
posta elettronica personale dove ricevera' le comunicazioni. Il
candidato e' tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo
riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli
comunicati, procedendo all'aggiornamento della propria identita'
digitale (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, accedendo alla
procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi
dati.
5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando
l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 3 ottobre 2023
per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con
le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, verra' guidato dalla
procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy e il
trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver
registrato in modo permanente i dati, procedera' prima al pagamento
delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all'invio
della domanda. Al termine della procedura di invio verra'
visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al
file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta
compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera
di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In
particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte di appello
cui e' diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art. 45
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresi'
indicare il Consiglio dell'ordine degli avvocati, tra quelli
ricompresi nel distretto della Corte di appello cui e' diretta la
domanda, che ha certificato, ovvero certifichera', il compimento
della pratica forense.
6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime
l'opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, tanto
con riferimento alla prima, che alla seconda fase, di cui all'art. 2,
commi 6 e 7, del presente bando.
7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione
all'esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano
completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10
novembre 2023.
8. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda,
non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda
completarla entro il giorno 10 novembre 2023, deve dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
9. Il candidato dovra' procedere alla corretta compilazione di
tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative
pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo
guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica
ricevera' la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria
area riservata il candidato avra' visione delle domande inviate,
dello stato dei pagamenti dovuti e della relativa ricevuta, delle
convocazioni alle prove, degli esiti delle prove e della
certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata sara' presente
il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo. In
assenza del codice identificativo la domanda verra' considerata non
inviata. Il candidato e' tenuto al salvataggio, stampa e
conservazione del pdf della domanda e del codice identificativo,
quest'ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione
della domanda.
10. Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie
sulle quali sostenere le prove orali) e' valida l'ultima domanda
spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della
scadenza del bando, modifichi la propria domanda non e' tenuto al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
11. La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a disposizione del
candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la
domanda si considera come non inviata.
12. In caso di piu' invii telematici, l'Ufficio prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei
termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'invio della
domanda.
13. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della
procedura di esame sono reperibili accedendo all'area riservata.
L'accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di appello non
risponderanno a quesiti dei candidati relativi a informazioni
presenti nell'area riservata.

                               Art. 4 

Data di inizio delle prove

1. La prova scritta per l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato per la sessione 2023 si svolgera'
presso le sedi indicate nell'art. 1 dalle ore nove antimeridiane del
giorno 12 dicembre 2023.

                               Art. 5 

Modalita' di sorteggio e abbinamento delle sedi per le correzioni
della prova scritta

1. La commissione centrale, entro il termine di dieci giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello,
assegnando ogni Corte che dovra' correggere gli elaborati dei
candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all'art.
45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso
termine la commissione centrale comunica l'esito dell'abbinamento
alle Corti d'appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
fascia B (Corti di appello di Bologna, Catanzaro, Palermo,
Venezia);
fascia C (Corti di appello di Bari, Catania, Lecce, Torino,
Salerno e Firenze);
fascia D (Corti di appello di Brescia, Genova, Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria);
fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso,
Perugia, Potenza, Trento e Trieste).

                               Art. 6 

Svolgimento dell'esame nella Provincia autonoma di Bolzano

1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare
la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

                               Art. 7 

Svolgimento della prova orale

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'elenco dei
candidati idonei, trasmesso a cura delle varie Corti di appello
abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminera' i
candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle
quali ogni candidato dovra' sostenere la prova orale, estraendo a
sorte la lettera dell'alfabeto che determinera' l'ordine di
svolgimento della prova, mediante l'applicativo gestionale fornito
dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
2. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni
procedono con la predisposizione dei calendari di esame.
3. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni candidato, di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di
svolgimento della prova di esame, almeno trenta giorni prima della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 31.

                               Art. 8 

Pubblicita' delle sedute di esame e svolgimento della prova orale

1. La prova orale e' sostenuta dinnanzi alla sottocommissione
insediata presso la sede di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, e puo' svolgersi anche con le modalita' di
collegamento della commissione da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma
2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
2. La determinazione in ordine all'eventuale svolgimento della
prova orale con collegamento da remoto e' rimessa alle valutazioni di
carattere organizzativo dettate da ogni Presidente di Corte
d'appello.
3. La pubblicita' delle sedute di esame, anche nel caso in cui le
stesse si svolgano con modalita' di collegamento della commissione da
remoto, e' garantita mediante l'accesso e la permanenza nei locali
all'uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto
delle prescrizioni e delle modalita' di accesso e permanenza ai
locali disciplinati dalle disposizioni impartite dal Capo
dell'Ufficio giudiziario ove si svolge la prova e dal presidente
della commissione.
4. L'accesso del pubblico nell'aula e' consentito, in ogni caso,
esclusivamente dall'inizio della discussione della prima fase
dell'esame.
5. E' sempre consentita la partecipazione degli ispettori
nominati con decreto del Ministro della giustizia.
6. Il candidato deve presentarsi presso la sede di svolgimento
dell'esame orale quindici minuti prima dell'orario di convocazione e
puo' portare con se' una penna di propria dotazione.
7. Nel caso di svolgimento della prova con collegamento da remoto
l'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza e' gestita
dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato.
8. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente
apre l'aula virtuale per le discussioni.
9. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve
mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell'esame
non puo' essere utilizzata la messaggistica istantanea della
riunione.
10. Al termine della discussione, i membri della commissione
abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in Camera
di consiglio, utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il
voto da attribuire al candidato. All'esito della deliberazione, i
commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione
e comunicano l'esito della prova.
11. Nel caso di svolgimento dell'esame orale in presenza, al
termine della discussione la commissione si ritira in Camera di
consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al candidato il
risultato della prova.

                               Art. 9 

Durata della prova orale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l'effettiva durata
complessiva della prova orale deve essere determinata dalla
sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita'.

                               Art. 10 

Valutazione dei candidati

1. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova
orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio di
almeno 18 punti.
2. Per la valutazione della prova orale ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per
ciascuna delle materie di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 del
presente bando.
3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova
orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un
punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna materia di cui al
comma precedente.

                               Art. 11 

Candidati con disabilita' e candidati con disturbi specifici di
apprendimento - DSA

1. I candidati con disabilita' devono indicare nella domanda
l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i
predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante
«Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi
specifici di apprendimento (DSA)», e possono richiedere, anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi
indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie
necessita', opportunamente documentate.
3. Per la prova scritta il candidato con DSA puo' chiedere:
a) tempi aggiuntivi per la svolgimento della prova;
b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e
nella scrittura, di un incaricato della commissione.
4. Per la prova orale il candidato con DSA puo' chiedere:
a) l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame
preliminare del quesito;
b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e
nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in
particolare, e' demandata, nel corso dell'esame preliminare del
quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a
disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonche' degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale;
c) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa del
quesito dettato dalla commissione;
d) la possibilita' di ricorrere all'uso di un computer dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale.
4. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di sostenere la
prova orale nell'ultimo giorno previsto dal calendario per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
5. L'adozione delle misure di cui al terzo, al quarto comma e
quinto comma e' stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta
della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo
email entro i successivi tre giorni.
6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande sono rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

                               Art. 12 

Commissione e sottocommissioni esaminatrici

1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247, all'art. 83 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche'
all'art. 3 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito in
legge 15 aprile 2021, n. 50.

                               Art. 13 

Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2023

Il Ministro: Nordio

 

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