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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso pubblico per esami a venticinque posti di «funzionario
amministrativo, consolare e sociale degli Uffici centrali del
Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari» (terza area, fascia retributiva F3).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 6/5/2008
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:08E03688
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:5/6/2008
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane e l'organizzazione
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i «funzionari amministrativi, consolari
e sociali», in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari
esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare
servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze
diplomatiche e uffici consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 3 concernente la
quota d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie
protette;
Atteso che nell'organico di questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recanti norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis
del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente
disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3,
dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007;
Visto il decreto del direttore generale per il personale del
Ministero degli affari esteri 18 settembre 2007, n. 031/296-bis,
relativo al nuovo sistema di classificazione del personale delle aree
funzionali in applicazione del citato C.C.N.L. del 14 settembre 2007;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'articolo 39 come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo
2004, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)";
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)";
Considerato che l'art. 3, comma 106, della succitata legge
finanziaria 2008 prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato
presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, in
virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati anteriormente a tale data;
Vista la circolare n. 5 del 18 aprile 2008, emanata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica;
Ritenuto di dover applicare una riserva pari al 10% dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato
almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
Ritenuto, altresi', di dover attribuire un punteggio da 2 a 4
trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso le pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007,
reg. 2, f. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura
di venticinque posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C2,
nel profilo professionale "funzionario amministrativo, consolare e
sociale" degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e
delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti
di «funzionario amministrativo, consolare e sociale» (terza area,
fascia retributiva F3, ex Area funzionale C, posizione economica C2)
del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche
ed uffici consolari.
2. A norma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, cosi' come modificato dall'articolo 11, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
prefissata delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, nonche'
agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in
ferma prefissata congedati senza demerito delle Forze Armate,
compresa, per tale specifica figura di ufficiale, l'Arma dei
Carabinieri, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007
n. 244, e di quanto precisato nelle premesse, il 10% dei posti messi
a concorso e' riservato al personale non dirigenziale che abbia
maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato presso le pubbliche amministrazioni, in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
5. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
6. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) uno dei titoli di studio universitari dell'area sociale
conseguiti secondo l'ordinamento didattico vigente, ai sensi
dell'art. 3 del decreto n. 270/2004 citato nelle premesse, e
precisamente:
laurea (L) appartenente alle classi 2; 6; 14; 15; 17; 19; 28;
31; 34; 35; 36 e 39 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, nonche' lauree
(L) appartenenti alla classe DS/1;
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente
alle classi 19/S; 22/S; 48/S; 49/S; 55/S; 56/S; 57/S; 58/S; 59/S;
60/S; 64/S; 65/S; 67/S; 70/S; 71/S; 73/S; 83/S; 84/S; 87/S; 88/S;
89/S; 90/S; 91/S; 92/S; 99/S; 100/S; 101/S e 102/S di cui al decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000, nonche' lauree magistrali a ciclo unico
LMG/01 e lauree specialistiche appartenenti alla classe DS/S;
qualsiasi altro titolo accademico reso equipollente alle
predette da provvedimenti normativi.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza,
sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza,
specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione
da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica equipollente ad uno di quelli sopra indicati o sia stato
ad essi equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
20 marzo 2001, n. 165.
Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto
equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza
stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
Nel caso in cui l'equiparazione del titolo straniero non sia stata
ancora dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle prove
di concorso, purche' sia attivata la procedura per l'emanazione del
decreto di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Si precisa che la suddetta equiparazione e'
limitata esclusivamente alla partecipazione al presente concorso.
L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione dovra'
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di «funzionario amministrativo, consolare e
sociale», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi
estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito dal successivo articolo 3 per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti
di ammissione specificati nel bando di concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda di ammissione al concorso Termine e
modalita'
 

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato.
Tale modulo e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli
affari esteri http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato,
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a:
Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso
Funzionario amministrativo, consolare e sociale, piazzale della
Farnesina, 1 - 00194 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
La presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra
potra' essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle
ore 12: in tale caso l'Amministrazione rilascia al candidato una
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di spedizione
e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
E' consentito l'invio della domanda di ammissione al concorso
anche a mezzo di raccomandata on line con avviso di ricevimento,
purche' la domanda stessa sia stata sottoscritta dal candidato
mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio' risulti in
maniera inequivocabile da certificazione apposta sulla versione
cartacea della domanda.
2. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata direttamente dall'interessato all'ufficio competente di
cui al comma precedente.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero,
il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto
l'atto di nascita;
b) di essere cittadino italiano;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale
universita' o istituto equiparato lo abbia conseguito e in quale
data. In caso di possesso di laurea (L o DS/1) ovvero di laurea
specialistica/magistrale (LS, DS/S, LM o LMG/01), indicare la
denominazione della laurea nonche' il numero della classe di
appartenenza;
f) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
h) se si trova nelle condizioni di cui all'art. 7 del presente
bando, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo;
i) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di merito,
danno luogo a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del
concorso;
l) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10;
n) se intende sostenere la prova facoltativa orale, di cui al
successivo art. 11, ed in quale lingua tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo o portoghese, ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria orale, di cui alla precedente lettera m);
o) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica -
presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere
di svolgere le funzioni proprie del «funzionario amministrativo,
consolare e sociale» sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
5. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al
concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle
non sottoscritte, in fotocopia o fax o che non contengano tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per
l'ammissione alle prove concorsuali stesse. In considerazione di
quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente
sull'apposito modulo di domanda di cui all'allegato. La mancanza
anche di una sola delle dichiarazioni in questione puo' comportare
l'esclusione dal concorso. La mancata esclusione dall'eventuale test
di preselezione, di cui al successivo art. 6, e dalle prove scritte,
di cui al successivo art. 9, non costituisce, percio', garanzia della
regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
6. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 

1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 9 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore
generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e' composta da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia, con
funzioni di presidente, e da esperti nelle materie oggetto del
concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero degli affari esteri appartenente alla terza area, fascia
retributiva F3 o, in carenza, fasce retributive F1 o F2.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia
domande vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali,
ad eccezione della seconda lingua straniera obbligatoria, sia test
attitudinali.
2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 250 candidati
classificatisi con maggior punteggio nel test di preselezione. I
candidati eventualmente classificatisi al duecentocinquantesimo posto
con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 7.
 
Punteggio aggiuntivo
 

1. La commissione esaminatrice attribuira' 2 trentesimi a coloro
che abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente
al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
2. Tale punteggio aggiuntivo sara' accresciuto fino a 4 trentesimi
in corrispondenza del servizio, di cui al comma precedente, prestato
presso il Ministero degli affari esteri.
3. Il punteggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene assegnato
dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui
al successivo art. 9, e prima dell'inizio della correzione dei
relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal
candidato e secondo i criteri che verranno stabiliti nel corso della
prima riunione della commissione stessa.
4. Le circostanze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo saranno valutate esclusivamente se gia' dichiarate nella
domanda di partecipazione e purche' il relativo requisito sia
posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 8.
 
Prove d'esame
 

1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte ed un
colloquio, come da allegato programma che fa parte integrante del
presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la
preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in trentesimi.

                               Art. 9.
 
Prove scritte
 

1. Le prove scritte consistono in:
a) quesiti a risposta sintetica in diritto civile, diritto
internazionale privato e diritto consolare di cui all'allegato
programma;
b) quesiti a risposta sintetica in diritto amministrativo e
contabilita' di stato di cui all'allegato programma;
c) quesiti in lingua inglese vertenti su un testo, in lingua
inglese, relativo ad una tematica di attualita' internazionale, e
successiva relazione sintetica, in lingua inglese, sul testo stesso.
Non sara' consentito l'uso di alcun dizionario.
2. I candidati dispongono di cinque ore per le prove di cui alle
lettere a) e b) e di tre ore per la prova di cui alla lettera c).
3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21 trentesimi.

                              Art. 10.
 
Colloquio
 

1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettere a) e b) e su:
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto internazionale pubblico e dell'Unione
europea;
c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
d) geografia politica ed economica;
e) lingua inglese;
f) altra lingua straniera da scegliersi tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma
3, lettera m);
g) informatica (prova teorico-pratica).
2. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una
votazione di almeno 21 trentesimi.
3. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                              Art. 11.
 
Prova facoltativa in lingua straniera
 

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una
lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o
portoghese, ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di
cui al precedente art. 10, comma 1, lettera f).
2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine del colloquio.
3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8
trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5
trentesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in
lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata
nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato
idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.

                              Art. 12.
 
Votazione finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria
di merito
 

1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9,
e della votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art.
10. Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi conseguiti
nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al
precedente art. 11.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione
finale conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i
trentesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7 del presente
bando.

                              Art. 13.
 
Modalita' e calendario delle prove d'esame
 

1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o
blu. I candidati non possono introdurre nella sede degli esami, pena
l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
2. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del 13 giugno 2008 e sul sito Internet del
Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it). Tali
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro che non sono stati esclusi dalle prove concorsuali sono tenuti
a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.
3. In caso di effettuazione del test di preselezione di cui al
precedente articolo 6, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 giugno 2008 e sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it)
saranno altresi' indicati giorno, ora e locali in cui il suddetto
test di preselezione avra' luogo, e sara' resa nota la data di
pubblicazione sul sito Internet del Ministero degli affari esteri
(http://www.esteri.it) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove
concorsuali devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora
prestabiliti, per sostenere il test di preselezione. La data di
pubblicazione sul sopracitato sito Internet del Ministero degli
affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima
dell'inizio del test di preselezione. Anche in questo caso tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario delle prove d'esame, nella medesima
Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2008 sara' comunicato l'eventuale
rinvio ad altra pubblicazione della data del test di preselezione e/o
delle prove scritte.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui
al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte.

                              Art. 14.
 
Presentazione dei titoli di riserva e preferenza
 

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli
affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso Funzionario amministrativo,
consolare e sociale, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma, la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di riserva e/o, a parita' di merito, di preferenza, di cui
all'Allegato 2, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94, e successive modifiche, citato nelle
premesse. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia'
dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.

                              Art. 15.
 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
 

1. Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nel profilo professionale di «funzionario
amministrativo, consolare e sociale» degli uffici centrali del
Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari, la graduatoria di merito dei candidati risultati
idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il
direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione dichiara
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 16.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 

1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di assunzione di personale nella pubblica
amministrazione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi della normativa vigente.
3. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio V della
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione, entro
trenta giorni dalla assunzione:
a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, l'Amministrazione effettuera'
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla data di assunzione, dal quale risulti che egli e' fisicamente
idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo
professionale di «funzionario amministrativo, consolare e sociale»
sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico
deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o
domicilio. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito
dell'idoneita' fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
5. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale
per le risorse umane e l'organizzazione - Ufficio V, piazzale della
Farnesina 1 - 00194 Roma, per le finalita' di gestione del concorso
(gestione che l'Amministrazione si riserva di affidare a una societa'
specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari,
tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri, Direzione generale per le risorse
umane e l'organizzazione - Ufficio V, piazzale della Farnesina 1 -
00194 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto Ufficio
V.

                              Art. 18.
 
Norma di salvaguardia
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il Direttore Generale
per le risorse umane e l'organizzazione:
Sanfelice di Monteforte

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