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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO

Concorso per la nomina di cinquecento allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 9/7/2004
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Località:Nazionale
Codice atto:04E03982
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/8/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare
l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare
l'articolo 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non
implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga in modo esplicito e motivato;
Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e'
causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il
citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il
titolo preferenziale relativo all'eta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, recante il regolamento per l'immissione dei volontari
delle Forze armate nelle carriere iniziali, tra l'altro, del Corpo
forestale dello Stato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto la legge 27 marzo 2004, n. 77, ed in particolare l'articolo
1, comma 2, in base al quale il Corpo forestale dello Stato e' stato
autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 3, comma 53, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, tra l'altro, cinquecento allievi
agenti mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire
nell'anno 2004;
Considerato che l'ultimo concorso esperito ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95 e' quello bandito
con il D.D.G. 24 settembre 1997 e che, delle ulteriori vacanze
d'organico successivamente maturate in vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, la percentuale
di legge riservata ai volontari in ferma triennale nelle Forze armate
risulta rispettata mediante i primi cinque concorsi annuali gia'
banditi ai sensi del citato decreto 332/97;
Considerate quindi le attuali vacanze d'organico relative a posti
non riservati;
Ritenuto di dover bandire un pubblico concorso per esame per la
nomina di cinquecento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato
secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 201/95;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che pertanto si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede, o le sedi, della prova
preliminare e della prova d'esame;
Considerata l'opportunita' di prevedere che agli accertamenti
successivi alla prova preliminare e quindi alla prova d'esame venga
ammesso un numero di candidati idonei alle predette prove non
sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso;
Decreta
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per esame per la nomina di
cinquecento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
2. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di
formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato ed assegnati a sedi di servizio dislocate sul territorio
nazionale.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;
c) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
d) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo
forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991,
n. 138;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i
candidati di sesso maschile);
g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di
obiettori di coscienza (per i candidati di sesso maschile);
h) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
i) non essere stati espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia o destituiti dai pubblici uffici;
l) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non
colposi;
m) non essere sottoposti a misura di prevenzione.
2. Per l'idoneita' psico-fisica sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata
sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate
all'articolo 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132;
b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
d) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia
audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
e) apparato dentario tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu'
di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresi', ad
eccezione di quello relativo all'eta', di cui al comma 1, lettera b),
essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad
allievo agente.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso.
L'Amministrazione completa la verifica delle domande solo in
riferimento ai candidati che superano le prove e gli accertamenti di
idoneita'. La mancata esclusione dalle prove e dagli accertamenti di
idoneita' non costituisce, percio', riconoscimento del possesso dei
requisiti, ne' sana le eventuali irregolarita' della domanda di
partecipazione.
5. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei
suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta
con decreto motivato del capo del Corpo forestale dello Stato.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi
esclusivamente sull'apposito modulo disponibile gratuitamente presso
l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via G.
Carducci, n. 5 - Roma, presso i Coordinamenti regionali e provinciali
del Corpo forestale dello Stato e le Prefetture delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
nonche' presso i Coordinamenti territoriali per l'ambiente e
distrettuali del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici
amministrazione ex A.S.F.D., i Distaccamenti e i Comandi stazione del
Corpo forestale dello Stato, ovvero scaricabile dal sito Internet del
Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce
concorsi), devono essere presentate al Ministero delle politiche
agricole e forestali Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale - Divisione X, via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma, o spedite
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, al seguente indirizzo: Concorso per allievo agente del
Corpo forestale dello Stato, Ministero delle politiche agricole e
forestali, casella postale 2468, ufficio postale Roma 158 - 00185
Roma.
2. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non vengono accolte le domande
presentate o spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine
stabilito.
3. E' fatto obbligo a ciascun candidato di dichiarare nella
domanda:
a) il proprio cognome e nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
e) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), comprese
le applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo
carico, gli eventuali procedimenti pendenti per l'applicazione nei
suoi confronti di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso
specificandone la natura; in caso contrario va dichiarata
l'inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza;
g) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
h) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in
qualita' di obiettore di coscienza (per i soli candidati di sesso
maschile);
i) di essere in regola con gli obblighi di leva (per i soli
candidati di sesso maschile);
j) di non essere o essere stati dichiarati riformati o
rivedibili alla visita di leva o successivamente ad essa,
specificando l'eventuale infermita' o imperfezione che ha dato luogo
all'eventuale giudizio di inabilita' permanente o temporanea al
servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
k) di non essere mai stato espulso da una Forza di polizia o
armata e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione
dai pubblici uffici;
l) gli eventuali precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
m) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi destinazione.
4. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
5. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali
previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
purche' compatibili con i requisiti psico-fisici prescritti
dall'articolo 2 e gia' posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria
responsabilita', esclusivamente nella domanda di partecipazione.
6. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora
diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice
di avviamento postale, al quale il Ministero dovra' inviare le
comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione
dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza o apposito
domicilio) deve essere tempestivamente comunicata, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale dello
Stato, Ispettorato generale, Divisione X, via Carducci, 5 - 00187
Roma.
7. Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza che il diario e la sede della prova preliminare sara'
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 novembre 2004 e che tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La domanda, redatta a norma del primo comma del presente
articolo sull'apposito modulo, deve essere sottoscritta dal
candidato. La domanda non sottoscritta comporta l'esclusione dal
concorso.
9. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei
termini perentori di presentazione della domanda, per la non
sottoscrizione della domanda e per le dichiarazioni fatte nella
domanda dalle quali emerga il difetto di un requisito di
partecipazione, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
decreto motivato del capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Commissione di concorso
1. La commissione di concorso dispone per l'effettuazione della
prova preliminare e della successiva prova d'esame di tipo culturale,
avvalendosi, anche, di procedure automatizzate gestite da imprese
specializzate in selezione del personale.
2. La commissione di concorso e' nominata con decreto del capo
del Corpo forestale dello Stato ed e' composta da un dirigente, che
la presiede, e da due appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice
questore aggiunto forestale. Svolge le funzioni di segretario un
appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato.
3. Dei componenti della commissione di concorso almeno un terzo
deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.

                               Art. 5.
Prova preliminare
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarita' della domanda di
partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova
preliminare, il cui superamento costituisce requisito essenziale per
la partecipazione alla prova d'esame, nella sede, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 novembre 2004, sul
sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it
sotto
la voce concorsi). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova preliminare consiste nella soluzione in tempo
predeterminato di un questionario articolato su sessanta (60) domande
con risposta a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura
generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola
dell'obbligo.
3. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
4. La prova preliminare si intende superata dai soli candidati
che riportino una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi,
sempreche' si classifichino entro la posizione 6.000 o a parita' con
la stessa.
5. L'elenco alfabetico dei candidati che superano la prova
preliminare e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo
forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia,
oltre che sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato
(www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi), mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno che verra' reso noto
contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 7.
6. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre
alla formazione del punteggio finale.

                               Art. 6.
Prova d'esame
1. I candidati il cui nominativo risulta nell'elenco alfabetico
di cui all'articolo 5, comma 5, sempreche' non abbiano nel frattempo
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, sono, comunque
sempre con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 e della regolarita' della domanda di partecipazione di
cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, per sostenere la prova d'esame, nella
sede, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
contestualmente all'avviso di pubblicazione del predetto elenco. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
2. La prova d'esame consiste nella soluzione in tempo
predeterminato di un questionario articolato su novanta (90) domande
con risposta a scelta multipla di cui sessanta (60) vertenti su
argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti
programmi della scuola dell'obbligo e trenta (30) su elementi di
diritto penale e processuale penale, di lingua inglese e di
videoscrittura.
3. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
4. Vengono ammessi alla successiva fase concorsuale, nel limite
massimo stabilito dall'articolo successivo, i candidati che riportino
una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova
d'esame.

                               Art. 7.
Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale
1. I candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui
al precedente articolo, secondo l'ordine risultante dal punteggio
della prova d'esame, sino al massimo al classificato alla posizione
2.000 e ai suoi pari merito, sono invitati in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della
idoneita' fisica e, attraverso un apposito questionario, di quella
psico-attitudinale da parte di una commissione composta da quattro
medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal
sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il giudizio di
idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione medica, e'
definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso.
2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.

                               Art. 8.
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato e' approvata la
graduatoria del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei
agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinali di cui
all'articolo 7, secondo l'ordine del punteggio della prova d'esame di
cui all'articolo 6 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza
derivante dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e
documentato ai sensi dell'articolo 9, di titoli preferenziali. I
candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della
stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono
dichiarati vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita'
conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 7 decorrono dalla
comunicazione all'interessato, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, della norma su cui risulta fondato il giudizio di non
idoneita', qualora effettuata successivamente al predetto avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di
formazione di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Ai candidati nominati allievi agenti sara' prefissato,
mediante assicurata convenzionale, un termine per presentarsi nella
sede di frequenza del corso di formazione. I vincitori che si trovino
alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire entro la data
di convocazione per l'assunzione in servizio un certificato
rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza dal quale risulti
la propria posizione; i medesimi dovranno trasmettere la
documentazione prescritta all'articolo 9, nei termini e con le
modalita' stabilite nello stesso articolo.
5. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo entro il termine assegnato,
comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
6. L'inserimento nella graduatoria degli idonei, la dichiarazione
di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione
al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi
disposti con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui
all'articolo 9 e comunque alla effettiva regolarita' della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonche'
all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.

                               Art. 9.
Documentazione e controlli
1. I candidati invitati agli accertamenti di cui all'articolo 7
che nella domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato il
possesso di titoli preferenziali, saranno invitati a presentare,
perentoriamente non oltre il giorno per il quale sono invitati agli
accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale, tramite le
modalita' precisate nella lettera d'invito, apposita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente,
attestante i titoli preferenziali.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la
nomina ad allievo agente saranno invitati, all'atto dell'assunzione,
a presentare dichiarazione sostitutiva, come da modello che sara'
allegato all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati
nell'invito stesso. La mancata consegna del documento predetto, o
l'omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento dell'invito, comportera' la decadenza dalla
nomina ad allievo agente.
3. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
candidati. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e il suo nominativo sara' segnalato all'autorita'
giudiziaria per le azioni di competenza.
4. Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione si riserva la
facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica degli
allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei verra' revocata
la nomina ad allievo agente.

                              Art. 10.
Corso di formazione e nomina ad agente
1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto
a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono
fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli
allievi agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento della
Scuola del Corpo forestale dello Stato.
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete,
ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti
della Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con
l'Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che superano
gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale
del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano
giuramento.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali Corpo
forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione X, per le
finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno trattati
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della
citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole e forestali Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione X, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore della suddetta
Divisione X.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2004
Il Capo del Corpo forestale dello Stato Patrone

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