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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Selezione pubblica, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di
ricerca per l'anno accademico 2009/2010 (XXV ciclo). (Decreto n.
255/09).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 14/7/2009
Ente:UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:9E004551
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/8/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Visto lo statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 ed in particolare gli
articoli 6 e 8;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224/99;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato con decreto
rettorale n. 115/99 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
Visto il «Regolamento in materia di tasse universitarie,
contributi, riduzioni ed esoneri» emanato con decreto rettorale n.
311/2005;
Visto il decreto rettorale n. 205/2006 di istituzione della Scuola
di dottorato;
Visto il regolamento per la Scuola di dottorato emanato con
decreto rettorale n. 77/2007 e successive modificazioni e/o
integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre
2008;
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008;
Visto il decreto rettorale n. 215/2009;
Vista la proposta di rinnovo del XXV ciclo avanzata dal Collegio
di indirizzo in linguistica e didattica della lingua italiana a
stranieri del 3 marzo 2009;
Vista la proposta di rinnovo del XXV ciclo avanzata dal Collegio
di indirizzo in letteratura, storia della lingua e filologia italiana
del 4 marzo 2009;
Vista la delibera del Consiglio direttivo della Scuola di
dottorato del 10 marzo 2009;
Viste le delibere del Consiglio accademico del 27 aprile 2009 e
del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2009 e del 18 maggio
2009;
Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di valutazione
d'Ateneo;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie
all'attivazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto dell'avviso di selezione
 

E' indetta una selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di
dottorato di ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena per
l'anno accademico 2009/2010 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:
 
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri.
 
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01, L-LIN/02,
L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, M-FIL/05, M-PED/01.
Durata del corso: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio da assegnare: una con fondi MIUR e una con fondi
non MIUR (previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001). Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a
seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.
L'aumento delle stesse determinera' l'incremento dei posti messi a
concorso con e senza borsa.
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
 
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana.
 
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/14, SPS-02.
Durata del corso: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio da assegnare: una con fondi MIUR e una con fondi
non MIUR (previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001). Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a
seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.
L'aumento delle stesse determinera' l'incremento dei posti messi a
concorso con e senza borsa.
Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali,
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n.
270/2004;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Possono altresi' partecipare agli esami di ammissione coloro che
conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data di
espletamento della prova scritta. In tal caso l'ammissione al
concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a
presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova
scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
I cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di un
titolo straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad
una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di
equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca,
al Consiglio direttivo della Scuola di dottorato.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al
Consiglio direttivo della Scuola di dottorato la dichiarazione di
equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di
dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti rappresentanze
italiane del Paese nel quale il titolo e' stato conseguito.
Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal Consiglio accademico, senza borsa di studio e previo
parere del Consiglio direttivo della Scuola in merito alla
sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al
superamento dell'esame di ammissione:
a) i candidati non comunitari;
b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
c) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 

La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' per
Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, dovra' essere inviata entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite
servizio postale al seguente indirizzo: Universita' per Stranieri di
Siena - Divisione dei servizi agli studenti - Piazza Carlo Rosselli,
27/28 - 53100 Siena.
Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico), indirizzo e-mail. Possibilmente, per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della relativa Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio;
b) la cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso e dell'indirizzo per il
quale viene inoltrata la domanda;
d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea
specialistica/magistrale posseduta o che si conseguira' entro la data
prevista per la prima prova di ammissione al corso, nonche' la data e
l'universita' presso la quale e' stata o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di essere/non essere dipendente pubblico;
f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale universita');
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio di
indirizzo;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito;
j) ai sensi della legge n. 104/92, art. 20, nonche' della legge
n. 68/99, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati
sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo n. 196/03 «Codice in materia di protezione
dei dati personali».
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Prove di ammissione
 

L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio.
Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica e le conoscenze negli ambiti
disciplinari relativi all'indirizzo prescelto. Il candidato dovra'
inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera
scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.
Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 5.
 
Ammissione ai corsi
 

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni indirizzo di dottorato. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo indirizzo di
dottorato.

                               Art. 6.
 
Iscrizione ai corsi
 

I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) due fotografie formato tessera;
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) per gli assegnatari di borsa di studio conferita su fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio
2005 e dichiarazione per inquadramento fiscale, previdenziale e
assicurativo;
d) per i non assegnatari di borsa di studio conferita su fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della 1ª rata dei contributi
per l'accesso e la frequenza e ricevuta di pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio ai sensi della legge regionale
n. 4 del 3 gennaio 2005;
e) una marca da bollo da € 14,62;
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
g) autocertificazione attestante:
i dati anagrafici,
la cittadinanza,
il titolo accademico posseduto,
l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o post-lauream
presso l'Universita' per Stranieri di Siena o presso un altro Ateneo
e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza,
dichiarazione da parte dei dottorandi che fruiranno della borsa
di studio, di cui al presente bando, di non aver usufruito in
precedenza di altre borse di studio erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

                               Art. 7.
 
Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 

Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite
da:
a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
attualmente stabilita in € 98,00 ai sensi della legge regionale
del 3 gennaio 2005, n. 4.
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale;
b) contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro
che non risulteranno vincitori delle borse di studio conferite su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge n. 210/98, pari a € 1.800,00 pagabile in due rate.
La prima rata di € 800,00, dovra' essere versata all'atto
dell'iscrizione. La seconda rata, graduata secondo i criteri di cui
alle disposizioni vigenti, dovra' essere versata entro il 30 aprile.
La domanda di riduzione sulla 2ª rata dovra' essere presentata al
momento dell'iscrizione allegando la certificazione ISEE ed ISPE
relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente dal nucleo
familiare dello studente.
Gli studenti beneficiari di borse di studio dell'Azienda regionale
del diritto allo studio, gli idonei ed i beneficiari di prestiti
d'onore sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari ai sensi dell'art. 8,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001. Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio
e/o di prestito d'onore all'Azienda regionale per il diritto allo
studio sono temporaneamente esonerati dal pagamento della 1ª rata, in
attesa dell'esito del concorso. In caso di mancata concessione della
borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in questione saranno
tenuti al versamento della tassa regionale e dei contributi dovuti.
Gli studenti diversamente abili con invalidita' pari o superiore
al 66% sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere l'esonero,
tali studenti dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea
documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidita'
riconosciuta (art. 8, comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).

                               Art. 8.
 
Borsa di Studio
 

L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2008 e' pari a €
13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente.
Le borse verranno assegnate previa valutazione comparativa del
merito, come e' indicato all'art. 1 del presente bando, e secondo
l'ordine delle graduatorie. La durata della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione
non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le
attivita' stabilite dal Consiglio direttivo della Scuola di
dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
borsista.

                               Art. 9.
 
Frequenza e obblighi dei dottorandi
 

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal Consiglio direttivo della Scuola di
dottorato.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio di indirizzo, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.

                              Art. 10.
 
Conferimento titolo di dottore di ricerca
 

Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e
all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
 
Norme finali
 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento della Scuola di dottorato di ricerca dell'Universita' per
Stranieri di Siena.
Siena, 29 giugno 2009
Il rettore: Vedovelli

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