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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Concorso per l'ammissione al XVIII ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 2/8/2002
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:02E05796
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/9/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999, regolamento in
materia di dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento interno in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine emanato con decreto rettorale
n. 525 del 18 luglio 2002;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 in materia di borse di
studio universitarie;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, in particolare l'art. 2,
in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle
Universita';
Considerato che il senato accademico nella seduta del 17 gennaio
2001 ha fatto proprio l'orientamento per cui la posizione di fruitore
di borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca
e' incompatibile con redditi di rapporto di lavoro subordinato per
l'intera durata del rapporto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 "uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390";
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 30 maggio
2002 e del senato accademico del 12 giugno 2002 relative
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca per l'a.a. 2002/2003;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna
dell'11 giugno 2002 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita'
previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e dal
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Udine. I
posti messi a concorso pubblico sono specificati di seguito, con
l'indicazione del numero delle borse disponibili, che sono
finanziate:
con fondi finalizzati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
con fondi dell'Ateneo;
con fondi stanziati dalla legge regionale 12 luglio 1999,
n. 22, art. 5 che ha previsto il sostegno ai corsi di dottorato di
ricerca e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati
residenti nel Friuli- Venezia Giulia;
con fondi di soggetti esterni;
 
----> Vedere immagini da pag. 45 a pag. 55 della G.U. <----
 
2. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a
seguito di finanziamenti reperiti successivamente all'emanazione del
presente bando; in tal caso l'assegnazione verra' effettuata seguendo
la graduatoria di merito. L'eventuale aumento del numero delle borse
di studio sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici.
3. L'aumento delle borse di studio determina l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso.
4. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca oggetto dell'assegno di ricerca.
5. I cittadini extracomunitari concorrono al posto di dottorato
di ricerca in soprannumero nei limiti delle borse aggiuntive
esplicitamente istituite. Negli altri casi concorrono a parita' di
condizioni con i cittadini comunitari, salva la possibilita',
stabilita dalla commissione di concorso, di sostenere l'esame in
lingua inglese.
6. I cittadini extracomunitari potranno essere ammessi a
sostenere le prove concorsuali per via telematica, nel caso in cui il
calendario delle stesse non consenta l'acquisizione dei visti
necessari all'espatrio. Per poter beneficiare di tale procedura gli
interessati devono farne esplicita richiesta nella domanda di
ammissione.
7. Tutti i corsi hanno durata triennale.
8. Saranno attivati i soli corsi di dottorato che, espletati i
relativi concorsi, abbiano prodotto un numero minimo di tre ammessi.
Qualora le domande di ammissione al concorso, ovvero il numero di
candidati presenti all'espletamento delle prove concorsuali, sia
inferiore a tre non si dara' seguito all'attivazione del corso ne'
all'espletamento delle prove concorsuali.

                               Art. 2.
1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea previsto per ogni singolo corso di dottorato o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non
sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
2. I candidati che conseguiranno il diploma di laurea entro la
data fissata per la prima prova di ammissione saranno ammessi con
riserva.
3. La domanda di ammissione, indirizzata al Rettore
dell'Universita' degli studi di Udine, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, dovra' pervenire all'Universita' degli
studi di Udine, ripartizione ricerca, via Palladio n. 8, entro e non
oltre il 16 settembre 2002 (compreso) con una delle seguenti
modalita':
consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, via Palladio n. 8,
Udine entro le ore 13;
spedizione tramite servizio postale con raccomandata a/r.
4. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo
il 16 settembre 2002, ne' sara' ammessa alcuna integrazione
documentale.
5. Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la
dicitura "domanda di partecipazione al concorso per dottorato di
ricerca".
6. I candidati che intendano partecipare a piu' procedure di
concorso devono presentare distinte domande e relativi allegati per
ciascuna di esse.
7. Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione,
sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
intende concorrere specificando la tematica di ricerca (si veda lo
schema di cui al precedente articolo 1) e il curriculum, ove
previsto, prescelto;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, o che conseguira' entro la data fissata
per la prima prova di ammissione, con indicazione della data e
dell'Universita' presso cui e' stata o verra' conseguita e la
relativa votazione, ovvero il titolo accademico conseguito presso
un'Universita' straniera;
e) di essere o non essere titolare di assegno per la
collaborazione ad attivita' di ricerca; in caso affermativo dovra'
essere indicata l'area scientifico-disciplinare della ricerca per la
quale e' destinatario dell'assegno.
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
8. I candidati stranieri che concorrono in soprannumero in quanto
assegnatari di borse di studio finanziate dai propri Paesi di origine
dovranno darne specifica comunicazione nella domanda.
9. I candidati che concorrono per un posto di dottorato in cui
sia prevista la valutazione dei titoli sono tenuti ad allegare alla
domanda un elenco analitico dei titoli che vanno prodotti secondo le
modalita' di seguito specificate e le eventuali pubblicazioni
quest'ultime in regola con le modalita' di cui al successivo art. 3.
10. I titoli debbono essere prodotti in carta semplice, in
originale o in fotocopia. La commissione potra' verificare con ogni
mezzo l'autenticita' dei documenti prodotti.
11. Sono titoli valutabili esclusivamente quelli relativi al
curriculum universitario pregresso. In particolare, sono valutabili:
a) la tesi di laurea accompagnata da una dichiarazione, resa
sotto la propria responsabilita', attestante la conformita' tra la
copia presentata e l'originale;
b) la dichiarazione attestante il voto riportato negli esami di
profitto sostenuti nel corso di laurea;
c) eventuali altri titoli relativi al curriculum universitario
pregresso ivi comprese le pubblicazioni scientifiche.
12. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
13. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.
14. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte dell'aspirante candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili con colpa grave
all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 3.
1. Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno ed il luogo di
pubblicazione.
2. Nelle pubblicazioni scientifiche in collaborazione, l'apporto
del candidato deve essere individuato sulla base di quanto risulta
dalla pubblicazione stessa o, in mancanza, dalla coerenza della
medesima con l'attivita' scientifica complessiva del candidato.

                               Art. 4.
1. Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali
nonche' l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato. Per le
relative modalita' di svolgimento, si rimanda al precedente articolo
1 e, per quanto non previsto, alle determinazioni adottate in sede
concorsuale dalle commissioni giudicatrici.
2. Le commissioni giudicatrici potranno prevedere prove
diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula
fortemente differenziati, fermo restando che la graduatoria finale
sara' unica anche nel caso di prove concorsuali per via telematica.
3. Risulteranno idonei i candidati che avranno conseguito almeno
il 70% del punteggio massimo attribuibile alle prove di esame
(esclusa dunque la valutazione dei titoli). Il punteggio finale viene
espresso in centesimi.
4. Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale
la buona conoscenza di una lingua straniera.
5. Il calendario delle prove e' quello specificato al precedente
art. 1; non seguira' pertanto alcuna comunicazione diretta ai
candidati. Eventuali provvedimenti di esclusione per carenza dei
requisiti di ammissibilita' o per mancato rispetto dei termini
saranno comunicati agli interessati mediante telegramma all'indirizzo
indicato sulla domanda di ammissione prima della data fissata per le
prove.
6. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore con proprio
decreto che verra' reso pubblico tramite affissione all'albo
ufficiale dell'Universita' consultabile anche tramite internet
collegandosi al sito ufficiale dell'Ateneo: http://web.uniud.it>

                               Art. 6.
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
2. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire alla ripartizione ricerca dell'Universita' degli studi di
Udine, via Palladio n. 8 - Udine, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, la sotto elencata documentazione
in carta libera, ove non diversamente specificato:
richiesta di ammissione al primo anno dei corsi di dottorato
(in carta bollata);
ricevuta del versamento della tassa regionale annua per il
diritto allo studio pari a Euro 92,96 che potra' essere pagata con
una delle seguenti modalita':
a) versamento sul c/c postale n. 10457331 intestato
all'Universita' degli studi di Udine, servizio di tesoreria, via
Palladio n. 8 - Udine;
b) bonifico sul c/c bancario n. 10100 intestato
all'Universita' degli studi di Udine, presso la C.R.U.P. Cassa di
Risparmio di Udine e Pordenone, sede di Udine, ABI 06340, CAB 12315;
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'Universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
2. Le predette autocertificazioni potranno essere contestuali
quindi redatte su un unico foglio.

                               Art. 8.
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,55,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata e all'I.R.A.P., imposta regionale sulle attivita'
produttive.
2. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito.
3. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
5. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per
cento.
7. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate
allo stesso titolo e sono incompatibili con redditi riferiti a
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per l'intera durata del
rapporto stesso. Ai dipendenti pubblici che fruiscano della borsa di
studio e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza.

                               Art. 9.
1. Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
1. I dottorandi devono frequentare la struttura di ricerca sede
del dottorato, con regime d'impegno a tempo pieno ancorche' non
esclusivo. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta
motivata dell'interessato, dal collegio dei docenti.
2. Al termine di ogni anno di corso i dottorandi sono tenuti a
presentare una relazione sull'attivita' svolta, compresa l'eventuale
attivita' didattica, e sulla produzione scientifica che verra'
valutata dal collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno
successivo.
3. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione
alle attivita' di ricerca cui partecipano. Deroghe possono essere
concesse, su richiesta dell'interessato, dal collegio dei docenti
sentito il tutor.
4. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata dall'Ateneo,
secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalita'
previste dal regolamento interno per il dottorato di ricerca
consultabile dal sito web dell'Ateneo (http://web.uniud.it).
5. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita',
grave e documentata malattia e prestazione del servizio militare.
6. La fruizione della borsa e' incompatibile con attivita'
lavorative che rendano impossibile la frequenza della struttura di
ricerca con regime d'impegno a tempo pieno.

                              Art. 11.
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Udine, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
2. Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, un'apposita commissione composta da docenti di
ruolo qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso.
3. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio
dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga
ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche
in altra sede.

                              Art. 12.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la ripartizione ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine e trattati per la finalita' di
gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti
successivi.

                              Art. 13.
1. Ai sensi della legge n. 241/1990 il funzionario responsabile
del procedimento e' la dr.ssa Manuela Croatto, capo della
ripartizione ricerca dell'Universita' degli studi di Udine, via
Palladio n. 8 - Udine, tel. 0432/556375, fax 0432/556299.
2. L'ufficio di riferimento presso l'Universita' degli studi di
Udine e' la ripartizione ricerca, sezione ricerca pubblica, via
Palladio n. 8, - 33100 Udine, tel. 0432/556370-/1, pagine web di
riferimento:
http://web.uniud.it/general/frame/frameset dottorati.htm, english
version: http://web.uniud.it/rice/dottass/engl dottorati.htm
Udine, 23 luglio 2002
Il rettore: Honsell

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