Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Concorso, per titoli ed esami, a ventici...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di
legazione in prova

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 20/2/2007
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:07E00923
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:6/4/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL DIRETTORE GENERALE per il personale
 
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 maggio 2001, n. 285, concernente il regolamento per il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, recante
norme di attuazione dell'art. 9, comma 3, del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 285;
Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare
l'art. 30, comma 2, concernente la rideterminazioni dei titoli a cui
viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del
concorso di ammissione alla carriera diplomatica, di cui
all'art. 99-bis del succitato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18/1967;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174, contenente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo n. 196/2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 35, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005),
ed in particolare, l'art. 1, commi 96 e 97, con il quale e' stabilito
che, nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006),
che conferma, per le amministrazioni dello Stato, la disciplina
prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata legge
30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007,
registro n. 2, foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato ad avviare una procedura di reclutamento per
venticinque funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque
posti di segretario di legazione in prova. Due candidati possono
conseguire la specializzazione per il vicino Oriente e due candidati
la specializzazione per il medio ed estremo Oriente.
2. Quattro dei venticinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo
art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo
servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica
funzionale di provenienza.
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo,
se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
4. Per conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati
devono superare le prove integrative di cui al successivo art. 10.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentadue anni alla data di scadenza
del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
Il limite di eta' di trentadue anni e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e'
esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite massimo di eta' per i candidati che siano
dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di Polizia.
Il limite massimo di eta' e' elevato per i funzionari
internazionali che prestano o che hanno prestato servizio anche non
continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali di cui fa parte l'Italia. Tale elevazione viene
calcolata in corrispondenza del periodo di servizio presso le
organizzazioni internazionali e fino ad un massimo di cinque anni.
Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che
siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo
permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per
posti per i quali e' richiesto il possesso della laurea.
3) una delle lauree specialistiche afferente alle seguenti
classi, di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17:
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe
n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della
politica (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S), ovvero la
laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e
diplomatiche ed economia e commercio, di cui all'art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e ogni altra equipollente alle suddette ai
fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, conseguita presso
universita' o istituti di istruzione universitaria ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2001,
n. 285, art. 16, comma 1.
I candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o
altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove
concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora
tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti
per l'attivazione della procedura medesima;
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere ed, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita'
psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori
del concorso stesso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
4. L'Amministrazione dispone, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui
al presente articolo.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
 
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato.
Tale modulo e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli
affari esteri http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato,
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - D.G.PE.
Ufficio V - concorso diplomatico - Piazzale della Farnesina, 1 -
00194 Roma, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data di spedizione della
domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. I candidati che si trovano all'estero possono
consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze
diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentadue anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle
vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di
eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione
riportata;
h) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva ed il distretto di appartenenza;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
l) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I
dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C devono specificare il periodo di servizio nell'area
funzionale o nelle precedenti corrispondenti qualifiche;
m) quali prove integrative, di cui all'art. 10 del presente
bando, intende eventualmente sostenere ai fini della
specializzazione;
n) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'art. 11 del
presente bando, intende eventualmente sostenere;
o) i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che
possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 8 del presente
bando;
p) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali e'
eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a
preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria.
3. L'amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei
titoli di cui alle lettere o) e p) del comma 2.
4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo -
comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed
eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di
fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni.
5. Il candidato deve inviare un certificato medico dal quale
risulti l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica
sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato
medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero, se il
candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di
studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed
eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in
maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
La presentazione di un certificato medico non redatto nella debita
forma comporta la non ammissione alle prove concorsuali. Tale
documentazione medica va allegata alla domanda di partecipazione al
concorso al fine di consentire il rispetto dei termini di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 maggio 2001, n. 285.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 1, comma 2, del decreto
ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai
candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per
le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli
affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro
spettanti, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 196/2003, nei confronti del Ministero degli affari esteri,
Direzione generale per il personale - Ufficio V, Piazzale della
Farnesina, 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il
responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto Ufficio V, il
quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di
sicurezza.
7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui
domande di partecipazione risultino non sottoscritte o prive della
dichiarazione del possesso dei requisiti per l'ammissione alle prove
concorsuali necessari ai sensi dell'art. 2.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Esclusione dalle prove concorsuali
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito
dall'art. 3 del presente bando;
d) il mancato invio del prescritto certificato medico di cui al
precedente art. 3, punto 5.
3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle
modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per il personale ed e' composta da sette membri
effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata e da tre professori ordinari di universita'
per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui
all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
le prove attitudinali e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove
facoltative di lingua.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.

                               Art. 6.
 
Procedura di concorso
 
1. Il concorso si articola in:
a) prove attitudinali scritte ed orali;
b) valutazioni dei titoli;
c) prove d'esame scritte ed orali, nonche' eventuali prove
integrative per conseguire le specializzazioni di cui al succitato
art. 1, comma 1, ed eventuali prove facoltative di lingua.

                               Art. 7.
 
Prove attitudinali
 
1. Le prove attitudinali, scritte ed orali, sono volte ad
accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita'
diplomatica, con particolare riferimento alle capacita' di analisi,
di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla
soluzione dei problemi. La prova attitudinale non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
2. Le prove attitudinali scritte si articolano in:
a) un questionario psico-attitudinale formato da 60 quesiti a
risposta multipla e a correzione informatizzata, finalizzato a
rilevare le capacita' di base del candidato segnatamente nel campo
dell'interpretazione di dati e di tabelle e in quello del pensiero
logico verbale e non verbale;
b) una relazione sintetica su un caso concreto di natura
internazionale, tratto dalla documentazione, eventualmente in lingua
inglese e francese, fornita dalla commissione esaminatrice. Non e'
consentito l'uso di alcun dizionario.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo
art. 9, comma 2, i candidati che nelle prove attitudinali scritte, di
cui al precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel
questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneita'
nella relazione sintetica. Per conseguire il giudizio di idoneita'
nella relazione sintetica il candidato deve dimostrare di possedere
le capacita' di cui al comma 1.
4. La prova attitudinale orale e' sostenuta da ciascun candidato
nell'ambito della prova d'esame orale di cui al successivo art. 9,
comma 4, e consiste in un colloquio teso ad accertare l'attitudine
del candidato a svolgere il lavoro e le attivita' in ambienti
stranieri che caratterizzano la professione diplomatica, nonche' la
sua capacita' di parlare in pubblico e di valutare questioni di
carattere internazionale. La prova e' comprensiva di una prova
individuale pratica di informatica.

                               Art. 8.
 
Titoli
 
1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione
esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo
art. 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi
elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 4
centesimi per i seguenti titoli:
a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri
post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di
cui al successivo comma 3: fino a 2 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso
le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera d): fino a 2 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello rilasciati
a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione.
La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopracitati
titoli universitari post-laurea, nonche' dei titoli universitari
stranieri, eventualmente dichiarati dal candidato nella domanda di
ammissione al concorso, con le materie oggetto delle prove d'esame o
con la professionalita' specifica della carriera diplomatica.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.

                               Art. 9.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' preceduta da prova
attitudinale orale e seguita da eventuali prove integrative orali al
fine di conseguire le specializzazioni di cui all'art. 1, comma 1,
del presente bando, nonche' da eventuali prove facoltative orali di
lingua.
2. I candidati che hanno superato le prove attitudinali scritte,
di cui al precedente art. 7, comma 2, sono ammessi a sostenere le
prove d'esame scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale);
e) lingua francese (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
3. Sono ammessi alla prova d'esame orale, di cui al successivo
comma 4, i candidati che abbiano riportato una media di almeno
settanta centesimi nelle cinque prove scritte, di cui al precedente
comma 2, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente comma 2, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed
amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica;
e) conversazione su tematiche di attualita' internazionale in
lingua inglese e francese.
La prova d'esame orale e' integrata con la prova attitudinale di
cui al precedente art. 7, comma 4.
5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente
comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno sessanta
centesimi nonche' il giudizio di idoneita' nella prova attitudinale
orale che si consegue qualora la commissione esaminatrice giudichi il
candidato in possesso delle attitudini e delle capacita' di cui al
precedente art. 7, comma 4.

                              Art. 10.
 
Prove integrative ai fini delle specializzazioni
 
1. Al fine di conseguire le specializzazioni, di cui all'art. 1,
comma 1, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al
concorso di sostenere prove integrative orali.
2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al
termine della propria prova d'esame orale di cui all'art. 9, comma 4,
e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera, di cui
al successivo art. 11.
3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:
a) lingua araba (conversazione su tematiche di attualita' e
cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per
il vicino Oriente;
b) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su
tematiche di attualita' e cultura del medio ed estremo Oriente), per
conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente.
4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o
persiana il candidato puo' conseguire fino ad un massimo di 5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi.
5. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa
sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al
precedente art. 9, comma 5. Il candidato non puo' conseguire piu' di
una specializzazione: qualora abbia superato piu' prove integrative,
consegue la specializzazione relativa alla prova integrativa nella
quale ha ottenuto il punteggio piu' elevato.

                              Art. 11.
 
Prove facoltative di lingua straniera
 
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al
concorso di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per le lingue inglese e
francese, nonche' in una o piu' lingue ufficiali di Paesi
extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi
del precedente art. 10.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui
al precedente art. 9, comma 4, e successivamente alle eventuali prove
integrative di cui all'art. 10, comma 3.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio:
fino a un massimo di 3 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi, qualora faccia domanda di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 1,5 centesimi in ciascuna delle due prove di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea,
di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca
e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 2
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi,
per una sola lingua, e fino a un massimo di 3 centesimi, purche'
raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 0,9 centesimi,
per due o piu' lingue.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, comma 5.

                              Art. 12.
 
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
 
1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte, di cui al
precedente art. 9, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame
orale, di cui all'art. 9, comma 4. Al voto della prova d'esame orale
sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
integrative di specializzazione o facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 del presente bando.
3. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti
che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della
riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito,
previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

                              Art. 13.
 
Modalita' e calendario delle prove
 
1. I programmi di esame sono pubblicati nella tabella annessa al
presente decreto (allegato 1).
2. La sede, il giorno e l'orario delle prove attitudinali
scritte, di cui al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 aprile 2007 e sul sito
Internet http://www.esteri.it Tali comunicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto
comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti
a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora resi noti nella
summenzionata Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007 e sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri.
3. Per le prove attitudinali scritte i candidati dispongono di
un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la
relazione sintetica, di cui al precedente art. 7, comma 2.
4. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato
dalla Direzione generale per il personale del Ministero degli affari
esteri.
5 Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame
scritte, di cui al precedente art. 9, comma 2, l'avviso di
presentazione alle prove stesse e' dato individualmente almeno venti
giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle ed e'
pubblicato sul sito Internet http://www.esteri.it> 6. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque
ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
art. 9, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle
lettere d) ed e) del medesimo art. 9, comma 2.
7. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali di cui all'art. 9, comma 4.
8. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame
orale, di cui all'art. 9, comma 4, l'avviso di presentazione alla
prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima
della data in cui essi debbono sostenerla.

                              Art. 14.
 
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
 
1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono tenere con se' ed utilizzare telefoni cellulari, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o
simili, capaci di contenere pubblicazioni. La commissione, con
propria deliberazione motivata, puo' autorizzare la consultazione di
testi.

                              Art. 15.
 
Assunzione
 
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di
assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella
pubblica amministrazione.
2. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della
legge 22 agosto 1985, n. 444, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'amministrazione. Al momento dell'assunzione, il
vincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la
propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine
stabilito, decade dal diritto alla nomina.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore deve inoltre presentare
all'Ufficio V della Direzione generale per il personale, entro trenta
giorni dalla data dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta
sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e
qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella
domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni.
L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese.

                              Art. 16.
 
Nomina
 
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via
provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti
prescritti dal presente bando, sono nominati, con decreto del
Ministro degli affari esteri, segretari di legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

                              Art. 17.
 
Norma di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche ed integrazioni
nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute
nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 febbraio 2007
Il direttore generale per il personale: Massolo

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!