Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ...
 
 
 

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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4
(quattro) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, per laureati in biologia o
in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, per laureati
in odontoiatria e per laureati in psicologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 22/3/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:13E01242
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/4/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con
i decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010,
concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina Militare e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa IV, concernente norme per il reclutamento del
personale militare, e l'art. 2186 che fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modificazioni e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo
scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in
quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di
carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2013, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro)
Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
Sanitario Militare Marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo con la
seguente ripartizione di posti:
a) 1 (uno) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche;
b) 1 (uno) per laureati in odontoiatria;
c) 2 (due) per laureati in psicologia.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che, avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati.
In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare
la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it, definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3,
comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) godono dei diritti civili e politici;
c) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali,
del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e dove
richiesto del diploma di specializzazione:
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma di
specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in
biochimica;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b): laurea magistrale in odontoiatria (L.M. 46) e diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;
- per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera
c): laurea magistrale in psicologia (LM. 51) e diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti
ordinamenti, equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9
luglio 2009 alle predette lauree magistrali, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi
per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a
quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'equiparazione del titolo
stesso a uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma l del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi
con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il
riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 14;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle procedure concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale dei
concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area
siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla stessa
delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9. Sara' cura del candidato assegnare a tali files
il nome corrispondente al cerificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una
copia della stessa, completa degli estremi di acquisizione a
protocollo.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro
ammissibilita'. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato
abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on line, che venga a verificarsi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,
PERSOMIL provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato
sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove
scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al
medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e
persomil@postacert.difesa.it indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di
un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali possibili disguidi derivanti da
inesatte indicazioni dei recapiti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile da parte dei
candidati.

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e militare e una
di cultura tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) prova orale;
d) prova orale facoltativa di lingua straniera;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova di efficienza fisica.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui
al successivo art. 14, comma 2, della graduatoria di merito del
concorso (presumibilmente entro la fine di agosto 2013), tutti i
concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
3. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 7 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo
di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri;
c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno dei profili
professionali di cui all'art. 1;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Primo Maresciallo della Marina Militare ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore a «Funzionario di
Amministrazione», segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare in servizio,
presidente;
b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, membro e segretario.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
entrambe della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato A al
presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 7 e 8 maggio 2013.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a partire dal 22 aprile 2013,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le
0730 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della
stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente
medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente
decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti
a partire dal 20 giugno 2013, con avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sara', inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile chiedere informazioni
al riguardo allo Stato Maggiore della Marina, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma, tel. 0636804442/3084
(mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o Ministero della difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano
presentati ad entrambe le prove scritte, sempreche' detti titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le
modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla
documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai
concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state
fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di
valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima della
correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul
modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei
titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare
gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del
presente decreto.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova
scritta di cultura generale.
3. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso Enti Pubblici o
assimilati: massimo punti 4/30;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato o in altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.

                               Art. 10 

Prova orale

I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi
a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma
riportato nell'allegato A al presente decreto. Tale prova avra' luogo
presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72,
presumibilmente nel mese di luglio 2013. I candidati ammessi alla
prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa,
comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente bando
contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella
valutazione dei titoli.
1. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
3. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
4. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.

                               Art. 11 

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che supereranno le prove orali saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona presumibilmente la prima settimana
del mese di settembre 2013 (durata presunta 3-4 giorni). La
convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto di
presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport;
b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psicofisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il
Centro di Selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli
accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata con il Servizio sanitario nazionale):
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che
trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario
nazionale). Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia
autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi
precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale
(in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata
col Servizio sanitario nazionale).
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza
di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera d) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme estiva, le cui
caratteristiche sono visualizzabili sul sito
www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) o siano possibile indice
di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico),
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato C.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla
Direzione Generale della Sanita' Militare, la suddetta commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle
predette direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita'
Militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psicofisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno
giudicati:
a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli
specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva
tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita'
Militare, fermi restanto gli specifici requisiti prescritti dal
presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina Militare.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare», con indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina Militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole
della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
e) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti
dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media
aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non
sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area
stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a
7/90).
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 13 

Prova di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente art. 12, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui
comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e
in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara'
comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e' definitivo e
inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psicofisici, degli accertamenti
attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di Selezione della Marina Militare, al Ministero
della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I
Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali, 2^ Sezione, viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 14 

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei, tenuto conto della
ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 del presente
decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto
sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili
professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, esso sara' pubblicato nel Foglio
d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 15 

Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole
della Marina Militare.
All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
- produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
- contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi
Militari Marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data
di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il
Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
a) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 16 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed
Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 17 

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
verra' accertato dopo la nomina.

                               Art. 18 

Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 19 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche' in. caso di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
b) il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali della
Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2013

Gen. C.A. Francesco Tarricone

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