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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di
ricercatori universitari

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 9/1/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:001E0014
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999, contenente
il Regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1616 del 8 ottobre 1999, contenente
modificazioni al decreto rettorale n. 755/1999;
Visto il decreto rettorale n. 717 del 4 aprile 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2000;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di ricercatori universitari:
 
Facolta' di S.S.L.M.I.T. sede di Forli' Traduzione - lingua tedesca -
L30X
 
Marcello Soffritti, facolta' di Sc. Sup. lingue mod. interpreti
e traduttori, Universita' di Bologna, Corso della Repubblica, 136 -
47100 Forli';
Carlo Carmassi, facolta' di lingue e letterature straniere,
Universita' di Pisa, via S. Maria, 85 - 56126 Pisa;
Alessandra Riccardi, facolta' di Sc. Sup. lingue mod.
interpreti e traduttori, Universita' di Trieste, via F. Filzi, 14 -
34100 Trieste.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: dieci.
Sede dei lavori presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
S.S.L.M.I.T. Corso della Repubblica 136 - 47100 Forli'.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n.
717 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 14 aprile 2000), consultabile nella sua veste
originaria ed attuale al seguente sito WEB: www.unibo.it/apers, le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni da quello
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto
citato. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle
pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio
Ateneo di appartenenza.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:
l'universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la
sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica
per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito
concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
Dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 12, dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Bologna, 13 dicembre 2000
Il rettore

 

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