Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI TORINO Concorso per l'attribuzione di ventinove borse d...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso per l'attribuzione di ventinove borse di studio, di durata
biennale, per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:000E3035
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/5/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990 con cui
sono stati determinati la misura minima delle borse di studio, i
limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne
usufruire;
Vista la circolare del Ministero della ricerca scientifica e
tecnologica prot. n. 4107 del 12 maggio 1990 che autorizza gli atenei
ad utilizzare le economie di bilancio realizzate sui capitoli delle
borse di studio;
Vista la deliberazione del senato accademico del 13 settembre
1999 con la quale veniva autorizzata la riapertura del bando di
concorso per una borsa di studio post-dottorato relativa all'area di
scienze matematiche ed informatiche, in quanto precedentemente andata
deserta;
Vista la deliberazione del senato accademico del 17 gennaio 2000
con la quale vengono ripartite venototto borse di studio dell'importo
annuo pari a L. 23.686.000, tra le aree scientifico-disciplinari;
Considerata la suddetta ripartizione;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, per l'attribuzione di
ventinove borse di studio, di durata biennale, per lo svolgimento,
presso l'Universita' degli studi di Torino, di attivita' di ricerca
post-dottorato secondo la seguente ripartizione tra le aree
scientifico-disciplinari:
scienze matematiche e informatiche, due borse + una borsa;
scienze fisiche, due borse;
scienze chimiche, una borsa;
scienze agrarie, una borsa;
scienze della terra, una borsa;
scienze biologiche, una borsa;
scienze mediche sperimentali e cliniche, cinque borse;
scienze dell'antichita', filologico-letterarie e
storico-artistiche, quattro borse;
scienze storiche e filosofiche, tre borse;
scienze pedagogiche e psicologiche, una borsa;
scienze giuridiche, due borse;
scienze economiche e statistiche, due borse;
scienze politiche e sociologiche, una borsa;
scienze veterinarie, due borse.

                               Art. 2.
Il concorso e' aperto ai laureati, italiani e stranieri, in
possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente
conseguito presso universita' o istituti di istruzione di livello
universitario straniero e, sub-condicione, a tutti i dottorandi che,
consegnata la tesi entro il 31 dicembre 1999, siano in debito del
solo esame finale per il conseguimento del titolo, purche' il
predetto esame sia sostenuto, con esito positivo, entro il 30 giugno
2000.

                               Art. 3.
L'ammontare della borsa di studio e' pari a L. 23.686.000 annui.

                               Art. 4.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di laurea conseguito presso una
Universita' italiana (ovvero di un titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente alle lauree italiane);
b) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca
conseguito in Italia o all'estero: in quest'ultimo caso e' necessario
che il candidato abbia previamente ottenuto il riconoscimento del
titolo, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c) consegna della tesi entro il 31 dicembre 1999 ed attesa di
esame finale per il conseguimento del titolo;
d) godimento di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a L. 15.000.000 con riferimento al primo anno di fruizione
della borsa. Alla determinazione del reddito di cui sopra concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva;
e) a pena di esclusione dal concorso, il candidato deve
presentare un programma di ricerca avallato da un docente di prima o
seconda fascia dell'Universita' di Torino, oltre che una
dichiarazione del direttore della struttura universitaria dell'Ateneo
torinese, sull'esistenza dei mezzi necessari a svolgere la predetta
ricerca.

                               Art. 5.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere
inviate, in plico unico, al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Torino, sezione formazione superiore e sostegno alla
formazione, unita' operativa dottorati di ricerca e borse di studio -
Via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro, e non oltre, il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficale della
Repubblica.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda, che dovra' essere redatta con chiarezza e
precisione, il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
1) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico);
2) di non fruire di un reddito personale complessivo lordo
superiore a L. 15.000.000 riferibile al primo anno di fruizione della
borsa e di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno di
tale requisito;
3) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
di conseguimento, dell'Universita' che lo ha rilasciato e della
votazione ottenuta;
4) il titolo di dottore di ricerca con l'indicazione della data
del conseguimento e di ogni altra notizia utile al fine di valutare
l'affinita' esistente tra il curriculum degli studi seguiti ed il
programma di ricerca presentato;
5) l'avvenuta consegna della tesi e l'attesa dell'esame finale
per il conseguimento del titolo;
6) di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio
per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato presso
altri atenei;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di ammissione.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
a) programma di ricerca post-dottorato che intendono svolgere
presso la struttura dell'Ateneo;
b) dichiarazione di avallo di un docente di prima o seconda
fascia dell'Universita' degli studi di Torino relativa al progetto di
ricerca (nominativo del docente da indicare nella domanda);
c) dichiarazione del direttore della struttura dell'Ateneo
torinese presso la quale svolgera' la ricerca attestante la
disponibilita' e l'esistenza dei mezzi necessari all'effettuazione
della ricerca in parola (nominativo del direttore da indicare nella
domanda);
d) copia autentica del titolo originale di dottore di ricerca
ovvero attestato provvisorio rilasciato in luogo del titolo originale
ovvero attestazione da cui risulti l'avvenuta consegna della tesi e
l'attesa della discussione della stessa per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca (copia del giudizio della commissione
giudicatrice da presentare immediatamente dopo l'espletamento
dell'esame finale);
e) certificato di laurea con votazione in carta libera;
f) elenco in carta libera delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda;
g) pubblicazioni ed eventuali altri titoli;
h) certificato di nascita in carta libera o autocertificazione;
i) certificato di cittadinanza in carta libera o
autocertificazione.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni sopra indicate e alle quali non e' allegata la
prescritta documentazione.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati in occasione di altri concorsi.
Gli interessati dovranno redigere la domanda secondo il
fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del
progetto di ricerca presentato nonche' l'area
scientifico-disciplinare per la quale intende concorrere; il cognome
e nome dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori
presentati.
L'amministrazione non assicura alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per
eventuali disguidi postali non imputabili all'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
Il concorso e' per titoli.
Per la valutazione dei titoli sono costituite tante commissioni
scientifiche, designate dal senato accademico, quante sono le aree di
cui all'art. 1 del presente bando.
Ogni commissione e' composta da un professore ordinario
(presidente) e da altri due professori di ruolo, e sara' nominata con
provvedimento del rettore.

                               Art. 7.
L'attivita' di ricerca post-dottorato non potra' essere iniziata
prima della emanazione del provvedimento con il quale viene conferita
la borsa. Tale provvedimento e' subordinato alla presentazione da
parte del vincitore della dichiarazione di non usufruire di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti oltre che del certificato di avvenuto conseguimento del
titolo per coloro che ne siano in debito.
A conferma della dichiarazione di cui all'art. 3, punto d), il
borsista dovra' presentare, alla scadenza del primo anno di fruizione
della borsa, una autocertificazione attestante i redditi percepiti
durante il primo anno di fruizione della borsa stessa.
Le borse di studio hanno la durata massima di due anni, durante i
quali l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito di cui
al punto d), dell'art. 3, in base al quale gli e' stata conferita la
borsa di studio. Il venir meno di tale requisito comporta la
decadenza del diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per
l'interessato di darne tempestiva comunicazione all'Universita' degli
studi di Torino, incorrendo nelle penalita' previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di mancato
adempimento.
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui
al presente bando e' data la possibilita' di chiedere il collocamento
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

                               Art. 8.
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in due rate di
L. 11.843.000 ciascuna: la prima entro quarantacinque giorni dalla
data di assegnazione della borsa, la seconda rata alla fine del primo
semestre di attivita', previa presentazione di una dichiarazione del
docente dell'Universita' di Torino sotto la cui supervisione si
svolge l'attivita' di ricerca del borsista.

                               Art. 9.
Alla scadenza del primo anno di attivita', le commissioni
giudicatrici del concorso, salvo modifiche in ordine alla loro
composizione, sono ricostituite al fine di confermare o non
confermare l'assegnazione della borsa per il secondo anno attraverso
la valutazione di una particolareggiata relazione sull'attivita' di
ricerca svolta, sui risultati conseguiti e sul programma residuo di
ricerca.
La relazione deve essere presentata dal borsista, pena la
decadenza del godimento della borsa, entro i primi quindici giorni
del mese susseguente a quello conclusivo del primo anno di attivita'
e deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal docente
dell'Universita' di Torino, sotto la cui supervisione si svolge
l'attivita' di ricerca del borsista, riguardo al regolare andamento
della ricerca nel corso del primo anno.
Il borsista deve inoltre presentare dichiarazione di non fruire
di un reddito personale complessivo lordo superiore a L. 15.000.000,
riferibile al secondo anno di fruizione della borsa.
A conferma di tale dichiarazione, il borsista dovra' inoltre
presentare, alla scadenza del periodo di fruizione della borsa,
un'autocertificazione attestante i redditi percepiti durante il
secondo anno di fruizione della borsa stessa.

                              Art. 10.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Nei casi su esposti i candidati sono tenuti ad esibire:
ove debbano dimostrare di dover soddisfare obblighi militari,
un certificato delle autorita' militari nel quale dovra' essere
indicata anche la data in cui avra' termine il servizio militare;
ove debbano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste
dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1204, un certificato medico nel
quale dovranno essere individuati i periodi di astensione
obbligatoria ai sensi della citata legge.
E' altresi' possibile che i vincitori chiedano che l'inizio del
godimento della borsa di studio venga differito, previa presentazione
di istanza intesa ad ottenere il predetto slittamento accompagnata da
una dichiarazione del direttore della struttura interessata che ne
autorizza il differimento.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' di Torino; trascorso
tale periodo, l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo
delle suddette pubblicazioni e titoli.

                              Art. 11.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nelle leggi sull'istruzione universitaria,
nonche' alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e
comunque alla normativa vigente.
Il rettore: Bertolino

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!