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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, per l'assunzione di due funzionari
amministrativi e di due funzionari amministrativo-contabili

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.80 del 8/10/1999
Ente:MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Località:Nazionale
Codice atto:099E8092
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del servizio gestione risorse
e relazioni con il pubblico
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente il testo unico degli impiegati civili dello Stato,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, concernente i profili professionali del personale dei
Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge n. 312/1980;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordino dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 7, concernente
l'introduzione dell'istituto del lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1989, n. 117, concernente le norme regolamentari sulla disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente: "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso di
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e 30 ottobre 1996, n. 693, concernenti il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
modificato, da ultimo, dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il P.P.C.M. 3 marzo 1995, concernente il C.C.N.L. 1994-1997 e
il P.P.C.M. concernente il C.C.N.L. 1998-2001, comparto Ministeri
entrato in vigore il 17 febbraio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
maggio 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero del
commercio con l'estero, in attuazione del decreto legislativo n.
29/1993;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, concernente misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 12 marzo 1999, n 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, l'art.
39, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica approvato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999,
concernente l'autorizzazione al Ministero del commercio estero, ad
avviare le procedure di concorso per complessivi otto posti di varia
professionalita', tra cui due posti di funzionario amministrativo e
due posti di funzionari amministrativo-contabile;
Considerato il disposto dell'art. 39, comma 18, della stessa legge
n. 449/1997, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce "una percentuale non
inferiore al 25% delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire
con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno";
Considerata, pertanto, la necessita' di bandire un concorso, per
esami, per la copertura dei seguenti posti di funzionario, di cui due
a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno, ferme restando le disposizioni vigenti per tale
tipo di rapporto di lavoro:
due funzionari amministrativi, area funzionale C, posizione
economica C2 (ex ottava qualifica funzionale), di cui uno a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno;
due funzionari amministrativo-contabili, area funzionale C,
posizione economica C2 (ex ottava qualifica funzionale), di cui uno a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso, per esami, per l'assunzione, presso il
Ministero del commercio con l'estero, di quattro funzionari dei
seguenti profili professionali:
due funzionari amministrativi, area funzionale C, posizione
economica C2 (ex ottava qualifica funzionale), di cui uno a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a
tempo pieno;
due funzionari amministrativo-contabili, area funzionale C,
posizione economica C2 (ex ottava qualifica funzionale), di cui uno a
tempo parziale con restazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneita' fisica all'impiego;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
5) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente;
6) buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
7) conoscenza dei programmi informatici di base (es. Word, Excel,
ecc.) e di Internet;
8) il seguente titolo di studio:
per i candidati al posto dell'area funzionale C, posizione
economica C2 (ex ottava qualifica funzionale), profilo di funzionario
amministrativo: laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia
e commercio e lauree equipollenti a norma di legge;
per i candidati al posto dell'area funzionale C, posizione
economica C2 (ex ottava qualifica funzionale), profilo di funzionario
amministrativo-contabile: laurea in economia e commercio, scienze
statistiche e demografiche, scienze economiche, economia aziendale,
scienze economiche e bancarie, giurisprudenza, scienze politiche e
lauree equipollenti a norma di legge.
Sono, altresi' ammessi, i candidati che abbiano conseguito un
titolo di studio all'estero riconosciuto, secondo le vigenti
disposizioni, equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi.
In tutti i casi di equipollenza, i candidati dovranno indicare
nella domanda gli estremi della norma che la riconosce. Sara' cura
dei candidati utilmente classificati nella gradutoria generale di
merito produrre il provvedimento da cui risulti la suddetta
equipollenza.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinana italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla
Commissione esaminatrice, mediante le prove concorsuali previste.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
1) siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
2) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione;
3) siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
Entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
i candidati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso,
redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del commercio con
l'estero - Servizio gestione risorse e relazioni con il pubblico -
Viale Boston, 25 - 00144 Roma.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap dovranno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992,
specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi in relazione allo
svolgimento delle prove d'esame.
Con la presentazione della domanda il candidato deve dichiarare il
possesso dei titoli di riserva e precedenza, nonche' di preferenza a
parita' di merito.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
Qualora intendano partecipare al concorso per ambedue i profili
professionali di cui all'art. 1, i candidati dovranno presentare due
domande distinte.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La data di arrivo delle domande, che verranno presentate a mano, e'
stabilita dal timbro a data apposto su di esse dal servizio gestione
risorse e relazioni con il pubblico.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovra' essere redatta secondo
lo schema allegato, che fa parte integrante del presente decreto, nel
quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme
vigenti i candidati sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume alcuna tesponsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
I candidati sono tenuti a specificare se intendano sostenere la
prova d'esame facoltativa in una o piu' delle seguenti lingue
straniere: francese, tedesco, spagnolo.

                               Art. 4.
Termine per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso
I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle
operazioni del concorso, cui pertanto i candidati vengono ammessi con
ampia riserva, l'esclusione dal concorso stesso con motivato
provvedimento, per difetto dei prescritti requisiti, per inosservanza
delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di
ammissione e/o per l'inoltro della stessa domanda oltre il termine di
cui al primo comma del precedente art. 3.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso verra' nominata con
successivo decreto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 6.
Prova preselettiva
La prova preselettiva consiste nella soluzione, in un tempo
predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla, mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e della preparazione
specifica nelle materie oggetto dell'esame scritto di cui al
successivo art. 7.
Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie
speciale - del 19 novembre 1999, verra' data comunicazione del
giorno, dell'ora e della sede in cui avra' luogo la prova
preselettiva. Tale comunicazione ha valore di notifica.
I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preselettiva, senza alcun preavviso, nel giorno, nell'ora e
nella sede indicati nel predetto avviso.
L'assenza dalla prova preselettiva comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente di guida, se rilasciata dalla prefettura;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento personale (mod. AT) rilasciata
dall'amministrazione ai propri dipendenti.
I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto dalla legge n. 127/1997.
La correzione degli elaborati avverra' attraverso una procedura
automatizzata di carattere rigorosamente anonimo, cui fara' seguito
l'abbinamento con i nomi dei candidati.
Per ciascun profilo professionale verra' formulata un'apposita
graduatoria sulla base del numero di risposte esatte. Seguendo
l'ordine decrescente della graduatoria, verranno ammessi a sostenere
la prova scritta di cui al successivo art. 7 un numero di candidati
pari a trenta volte i posti messi a concorso per ciascun profilo
professionale. Il numero dei candidati ammessi potra' essere
superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo
all'ultimo posto utile.
Qualora il numero delle domande ricevibili risulti inferiore a
detto limite, la prova preselettiva non avra' luogo ed i candidati
parteciperanno direttamente alla prova scritta di cui al successivo
art. 7. In tal caso il comunicato concernente il calendario delle
prove di esame di cui al presente articolo fissera' il giorno l'ora e
la sede della prova scritta. Tale comunicazione ha valore di
notifica.

                               Art. 7.
Prove di esame
Le prove di esame avranno luogo in Roma. Esse consistono in un
esame scritto, a sua volta articolato in due prove, ed in un
colloquio interdisciplinare:
a) l'esame scritto attiene alla trattazione sintetica di due
argomenti, scelti tra i seguenti:
profilo di funzionario amministrativo:
economia politica e politica economica;
diritto delle Comunita' europee;
diritto amministrativo e costituzionale;
diritto privato;
profilo di funzionario amministrativo-contabile:
economia politica e politica economica;
diritto amministrativo e costituzionale;
diritto privato;
contabilita' di Stato;
b) il colloquio interdisciplinare verte oltre che sulle materie
oggetto dell'esame scritto, su:
1) l'ordinamento e le competenze del Ministero del commercio con
l'estero;
2) buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese,
nonche' delle eventuali altre lingue scelte dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 3;
3) conoscenza dei programmi informatici di base (es. Word, Excel,
ecc.) e di Internet.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame sara' data
comunicazione - a mezzo telegramma inviato all'indirizzo indicato
nella domanda - almeno venti giorni prima della data in cui dovranno
sostenerle, della sede, della data e dell'ora delle prove di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui
al precedente art. 6.
Le prove di esame si intendono superate con una votazione di almeno
21/30 per ciascuna di esse.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ogni singolo candidato.
L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso nella sede ove si svolge il colloquio.

                               Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza
Sui posti a concorso gravano, ove numericamente applicabili, le
riserve di posto previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza indicati dal
citato articolo, al fine della formazione della graduatoria di
merito, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero
- Servizio gestione risorse e relazioni con il pubblico, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso, e dai quali risulti,
altresi', che gli stessi titoli erano posseduti anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.

                               Art. 9.
Graduatorie generali di merito
La graduatoria generale di merito dei candidati per ciascun profilo
professionale sara' formulata, secondo l'ordine decrescente del
punteggio finale, costituito dalla somma del punteggio riportato
rispettivamente nell'esame scritto e nel colloquio interdisciplinare,
con l'osservanza delle riserve e precedenze.
Con decreto del direttore generale del servizio gestione risorse e
relazioni con il pubblico sara' approvata, per ciascun profilo
professionale, la graduatoria generale di merito e dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
stesso.
Tale graduatoria sara' pubblicata nel supplemento straordinario al
Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sara' dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
Documenti di rito
I vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del commercio
con l'estero - Servizio gestione risorse e relazioni con il pubblico
- Viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena
di decadenza:
1) diploma di laurea in originale o copia autentica, ovvero
certificato di laurea;
2) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dalla
azienda sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il
candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
3) autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
attestante i seguenti requisiti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
c) godimento dei diritti politici dello Stato di appartenenza o di
provenienza;
d) posizione agli effetti degli obblighi militari.
L'amministrazione procedera' a richiedere d'ufficio, ai sensi
dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il certificato del
casellario giudiziale.

                              Art. 11.
Assunzione in servizio
L'assunzione in servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, all'ottenimento della
prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
I candidati dichiarati vincitori ed in regola con la documentazione
prescritta dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro,
comparto Ministeri.
Al candidato dichiarato vincitore, invitato per la stipula del
contratto, che non si presenti nel giorno fissato senza giustificato
motivo, l'amministrazione comunichera' di non procedere alla stipula
del contratto.
Nel contratto sono definiti:
a) la tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale;
b) la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla quale
decorreranno gli effetti giuridici ed economici;
c) l'area funzionale e la posizione economica;
d) il trattamento economico;
e) le mansioni;
f) la durata del periodo di prova.
Con riferimento alla lettera a) del presente articolo, sara'
lasciata ai concorrenti utilmente classificatisi nella graduatoria di
merito, e secondo l'ordine decrescente della stessa, la facolta' di
optare per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Qualora non si completi, su base volontaria, la copertura dei posti
a tempo parziale, l'amministrazione provvedera' d'ufficio ad assumere
con tale modalita' i candidati collocati secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie generali di merito.
I candidati assunti a tempo parziale, ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 140/1997, citata nelle premesse, possono chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dall'assunzione in servizio.
Qualora durante tale biennio, si debba far ricorso alle graduatorie
generali di merito del concorso, per rinuncia di chi lo precede in
graduatoria con rapporto di lavoro a tempo pieno, il candidato
assunto a tempo parziale ha diritto di optare per il contratto di
lavoro a tempo pieno.
Il contratto di assunzione e' immediatamente esecutivo, salva la
sopravvenienza di inefficacia, qualora l'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero del commercio con l'estero ne ricusi il
visto.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione, saranno raccolti presso il Ministero del commercio
con l'estero - Servizio gestione risorse e relazioni con il pubblico,
per le finalita' di gestione dei concorsi.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
dei concorsi o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero del commercio con l'estero - Servizio gestione risorse e
relazioni con il pubblico.

                              Art. 13.
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, nel contratto collettivo nazionale di lavoro,
comparto Ministeri e nella legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale.
Roma, 27 settembre 1999
Il direttore generale
---------
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.
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