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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio, a complessivi seicento posti per
l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, riservato ai volontari di truppa
dell'Aeronautica militare in ferma triennale in servizio o in congedo
dalla data del 1o settembre 1995.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 29/12/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E12275
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:600
Scadenza:28/1/2001
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impieghi
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernenti le norme per i
volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e nuovi
organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica
delle norme del matrimonio dei militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, relativo al "Nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' fisica ai servizi di navigazione aerea" pubblicato nel
Giornale ufficiale della difesa - Dispensa n. 24, circolare 370 del
16 giugno 1990 e successive varianti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1995, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 4 dicembre 1995, n. 283;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze
armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni
ed integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, concernente "regolamento recante norme per l'immissione
dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della
difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in
servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
"nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
Considerato il foglio dello Stato maggiore aeronautica
SMA/123/0213/P13-2/4, datato 4 dicembre 2000;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a complessivi
seicento posti per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Aeronautica militare, riservato ai volontari
che si trovano in una delle seguenti condizioni e che non abbiano
avuto titolo a partecipare ai prime tre concorsi per l'immissione in
servizio permanente:
a) ai sergenti di complemento dell'Aeronautica militare in
ferma triennale o di durata superiore ed ai graduati di truppa
dell'Aeronautica militare in ferma triennale o di durata superiore in
servizio da almeno ventiquattro mesi alla data del 31 dicembre 2000;
b) ai sergenti dell'Aeronautica militare in ferma triennale o
di durata superiore ed ai graduati di truppa dell'Aeronautica
militare in ferma di leva prolungata triennale o di durata superiore
collocati in congedo per aver ultimato la ferma contratta in data
successiva al 1o settembre 1995.
Ai vincitori sara' assegnata una delle categorie previste dal
ruolo in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.

                               Art. 2.
 

Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare al concorso, a domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento
dell'Aeronautica militare ed i graduati di truppa dell'Aeronautica
militare, di cui al precedente art. 1, che:
a) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
b) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' da
precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato per permanente inidoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato o per inidoneita' al grado di aviere scelto,
1o aviere e di sergente o per grave mancanza disciplinare ovvero per
inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978,
n. 382;
c) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' per
protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
d) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio da
precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione della
classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio;
e) non siano sottoposti a procedimento disciplinare ovvero
sospesi dal servizio ai sensi del combinato disposto degli
articoli 20 e 39 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ovvero non siano
sottoposti a misure di sicurezza;
f) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per l'assunzione nell'amministrazione della difesa,
quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
g) siano riconosciuti in possesso dei requisiti
psicofisiologici al servizio militare incondizionato nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, a mente del decreto
ministeriale 18 aprile 1990, citato in preambolo.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data dell'effettiva
incorporazione, pena l'esclusione dal concorso. I requisiti previsti
alle lettere e ed f saranno accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione.
Pertanto, tutti i candidati sono da considerarsi ammessi con
riserva al concorso.
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, o se
vincitori dichiarare decaduti dalla nomina, i candidati che
risultassero ad una verifica, anche successiva, in difetto di uno o
piu' requisiti prescritti.

                               Art. 3.
 

Compilazione ed inoltro delle domande
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
in carta semplice utilizzando il modello di cui all'allegato A al
presente decreto del quale costituisce parte integrante, osservando
le istruzioni riportate in calce al modello stesso.
Il candidato dovra' dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilita', quanto segue, consapevole delle conseguenze penali e
civili che ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
possono derivargli da dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo, provincia e data di nascita;
c) grado e posizione di stato;
d) data di incorporamento, data di congedo, scaglione di
appartenenza e numero di matricola;
e) codice fiscale;
f) titolo di studio posseduto;
g) comune, provincia, cap., indirizzo e numero civico di
residenza;
h) indirizzo cui si intende ricevere comunicazioni comprensivo
di recapito telefonico civile e/o militare;
i) di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili
e politici;
j) di essere/non essere sottoposto a procedimenti disciplinari
o misure di sicurezza, ovvero esser/non essere sottoposto a
procedimenti penali, ovvero avere/non avere riportato condanne
penali, passate in giudicato, per delitti non colposi, comprese
quelle di cui articoli 444 e 445 c.p.p., ovvero, se condannato, di
essere stato riabilitato con sentenza n. ............. del
.........................................;
k) di essere/non essere stato prosciolto d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
l) di accettare, in caso di esito favorevole del concorso,
qualsiasi destinazione di servizio e rinunciare al grado rivestito;
m) di accettare, in caso di esito favorevole del concorso,
qualsiasi categoria prevista dal ruolo, assegnata in relazione alle
esigenze logistiche operative della Forza armata;
n) di avere preso visione del bando di concorso e di accettare
tutto quanto in esso stabilito;
o) di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, art. 5, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I candidati che siano militari in servizio devono presentare
la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al
Comando dell'ente di appartenenza che ne curera' l'istruttoria come
specificato al successivo art. 4.
3. I candidati che siano militari in congedo devono inoltrare la
domanda al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3a Divisione, 2a Sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, a mezzo raccomandata a.r., entro il
termine perentorio di trenta giorni da quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine, fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta dovra'
altresi' essere apposta la seguente dicitura: "Domanda di
partecipazione al 6o concorso truppa in s.p. dell'Aeronautica
militare".
4. La domanda di partecipazione al concorso prodotta nei termini,
ma formalmente irregolare ovvero incompleta di talune delle
prescritte dichiarazioni potra' essere accettata a giudizio
discrezionale ed insindacabile dell'amministrazione, per essere
regolarizzata o integrata delle dichiarazioni mancanti.
La mancanza della firma del candidato comportera' l'esclusione
dal concorso.

                               Art. 4.
 

Istruttoria delle domande dei candidati militari in servizio
 
1. I Comandi interessati devono istruire le domande presentate
dai candidati provvedendo a:
a) controllarne in via preliminare la validita' verificando che
siano complete in tutte le loro parti e che siano conformi al modello
prescritto e che rechino in calce la firma dell'interessato;
b) certificarne la data di presentazione apponendo, nella parte
all'uopo predisposta, il timbro dell'Ente, la data ed il numero di
protocollo e ponendole a firma del capo ufficio personale;
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al concorso per volontari di
truppa in S.P. dell'A.M.";
d) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3a Divisione, 2a Sezione (Persomil I
Reparto - 3a Divisione), ed ai competenti Alti comandi, entro il
giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle
domande, l'elenco nominativo dei concorrenti ed il relativo numero di
matricola;
e) farle pervenire, a mezzo corriere al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare I Reparto - 3a
Divisione - 2a Sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, corredate della:
copia fotostatica conforme integrale della documentazione
caratteristica aggiornata in tutte le sue parti, corredata dalla
dichiarazione di completezza rilasciata dall'interessato;
dichiarazione rilasciata dall'Ufficiale medico dirigente il
Servizio sanitario dell'ente, attestante l'idoneita' psicofisiologica
al servizio militare incondizionato nel ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente, a mente del decreto ministeriale 18 aprile
1990 citato in preambolo, ovvero la temporanea non idoneita' del
candidato al servizio militare incondizionato (allegato B).
Tale dichiarazione deve essere redatta in data compresa tra
quella di assunzione delle domande a protocollo e quella di
trasmissione delle stesse alla Direzione generale per il personale
militare.
f) custodirne copia con allegata la dichiarazione di cui alla
precedente lettera "e";
g) trasmettere a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare V Reparto - 16a Divisione (Bagni di Tivoli per i
Sergenti - Orvieto per la Truppa) entro 10 giorni dalla data di
scadenza del concorso, copia fotostatica integrale autenticata del
foglio matricolare completa ed aggiornata di tutte le variazioni
previste nei vari quadri, alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta
copia dovra' essere firmata dall'interessato per presa visione;
h) informare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 2a Sezione di ogni
fatto che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il
concorso (trasferimenti, collocamento in congedo, invio alla
frequenza dei corsi, instaurazione di procedimenti disciplinari e
penali, inidoneita' anche temporanea al servizio militare,
proscioglimenti ed altre eventuali variazioni rilevanti ai fini
concorsuali).

                               Art. 5.
 

Adempimenti relativi ai candidati militari in congedo
 
Le Direzioni territoriali del personale e il Comando aeronautica
di Roma interessati provvederanno a trasmettere alla Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto -3a Divisione -
2a Sezione, a mezzo corriere copia fotostatica conforme integrale
della documentazione caratteristica aggiornata in tutte le sue parti
relativa ai candidati in congedo i cui elenchi nominativi saranno
trasmessi dalla succitata Direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 6.
 

Modalita' per l'accertamento dell'idoneita' psicofisiologica
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio saranno
sottoposti all'accertamento del requisito di idoneita' a cura del
Servizio sanitario dell'Ente di appartenenza, che rilascera' la
dichiarazione di cui all'allegato B al presente decreto, redatta in
conformita' a quanto indicato all'art. 4 paragrafo 1 punto "e" del
presente bando.
2. I concorrenti che siano militari in congedo effettueranno gli
accertamenti presso gli organi sanitari che l'amministrazione Difesa
stabilira'.
All'uopo gli interessati riceveranno avviso di convocazione
(lettera raccomandata o telegramma) al recapito indicato nella
domanda di partecipazione.
3. Il giudizio riportato agli accertamenti sanitari e' definitivo
e comporta in caso di giudizio di "non idoneita'" la esclusione dal
concorso.
4. I candidati, militari in congedo di cui al precedente punto
2., che non si dovessero presentare agli accertamenti nei termini
stabiliti nel documento di convocazione saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
Tuttavia il Ministero della difesa Direzione generale per il
Personale Militare I Reparto 3a Divisione, 2a Sezione, si riserva, a
suo giudizio insindacabile e compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento dei suddetti accertamenti, la facolta' di riconvocare ad
altra data i candidati che, per documentate cause di forza maggiore,
non si fossero presentati nei termini stabiliti.
A tal fine gli interessati dovranno inoltrare formale richiesta
di convocazione a mezzo fax, (06/47353345 06/47355633) o telegramma
entro le 24 ore successive alla data di convocazione, allegando
specifica documentazione probatoria.

                               Art. 7.
 

Commissione del concorso
 
Un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con decreto
ministeriale, avra' il compito di:
a) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 8;
b) formare la graduatoria finale di merito dei candidati
giudicati idonei, di cui al successivo art. 9;
c) redigere apposito elenco dei candidati risultati "Non
idonei".

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli di servizio
 
1. La Commissione esaminatrice provvedera' alla valutazione del
risultato raggiunto al corso basico di formazione, nonche' dei titoli
di servizio posseduti alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande riferiti agli ultimi due anni.
2. Ai titoli potra' essere attribuito il punteggio massimo
complessivo di 30/30, cosi ripartito:
fino ad un massimo di 21/30 punti per la qualita' del servizio
prestato. Tale punteggio sara' calcolato sulla base della
documentazione caratteristica e matricolare, cosi' come specificato
al successivo punto 3;
fino ad un massimo di 9/30 punti per il corso basico di
formazione frequentato. Tale punteggio sara' calcolato sulla base dei
risultati conseguiti, cosi' come specificato al successivo punto 4.
3. Il totale relativo alla qualita' del servizio prestato e' dato
dalla somma dei punteggi attribuiti alla documentazione
caratteristica e ad eventuali benemerenze, decurtata dai punti di
demerito derivanti da eventuali sanzioni disciplinari.
I summenzionati punteggi verranno calcolati sulla base dei
seguenti criteri/tabelle di conversione:
 
a) Documentazione caratteristica.
 
=====================================================================
Documenti | | Qua| lifi |che |
=====================================================================
Scheda/ | | | | |
Specchio | |Superiore | |Inferiore |
valutativo |Eccellente |alla media |Nella media |alla media |Insuff.
---------------------------------------------------------------------
Rapporto |Ottimo | |Buono | |
informativo|elevato |Molto buono|soddisf. |Mediocre |Scarso
---------------------------------------------------------------------
Punti |20 |19 |18 |5 |0
 
In merito ai singoli documenti da esaminare, la commissione
terra' presente quanto segue:
scheda valutativa e specchio valutativo: sara' tenuto
esclusivamente conto delle qualifiche finali, e non anche delle
relative voci interne;
rapporto informativo: in considerazione che per tale documento
non e' prevista la qualifica finale, essa sara' desunta e attribuita
dalla Commissione in base al giudizio espresso dall'ultimo revisore e
al giudizio formulato nel foglio di comunicazione, valutati
congiuntamente attenendosi alle linee guida delle "norme per la
compilazione della documentazione caratteristica";
Modello "L": qualora sia collocato all'inizio od alla fine di
tutta la documentazione caratteristica, sara' valutato alla stessa
stregua del documento caratteristico che segue o precede.
Nel caso in cui venga a collocarsi tra due documenti
caratteristici sara' attribuita una valutazione pari alla media dei
valori dei due documenti caratteristici.
Il punteggio di merito da assegnare ai documenti caratteristici
sara' calcolato moltiplicando il parametro, indicato nella apposita
tabella delle qualifiche, per il rapporto tra il numero dei giorni
riferiti alla qualifica attribuita all'interessato ed il totale dei
giorni di servizio prestati dal militare quale volontario sino alla
data di scadenza del bando di concorso.
Il punteggio totale viene determinato dalla somma dei parziali
riferiti ad ogni documento caratteristico.
 
b) Benemerenze.
 
=====================================================================
Riconoscimenti | Punti di merito
=====================================================================
Encomio solenne |1/30
Encomio semplice |0,5/30
Elogio |0,1/30
 
Il punteggio totale attribuito non potra', in nessun caso essere
superiore ad 1/30.
 
c) Sanzioni disciplinari.
 
=====================================================================
Sanzioni | Punti di demerito
=====================================================================
Consegna di rigore |0,30 per ogni giorno
Consegna |0,15 per ogni giorno
Rimprovero |0,05 per ogni rimprovero
 
Per il corso basico di formazione il punteggio sara' attribuito
in relazione al voto finale riportato secondo la seguente formula:
 
Vedere formula a pag. 5 della G.U.
 
P=punteggio; V = voto riportato; V max = voto massimo previsto
(Es. venti per votazioni espresse in ventesimi).
Ai voti uguali o inferiori a saranno assegnati zero punti.
5. I candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a
18/30 saranno considerati non idonei.

                               Art. 9.
 

Formazione della graduatoria finale di merito
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 7 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La suddetta graduatoria sara' formata considerando il punteggio,
espresso in trentesimi, attribuito ai titoli di servizio come
previsto al precedente art. 8.
2. A parita' di punteggio si applica quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' si
seguira' l'ordine determinato dalla minore eta'.
3. La graduatoria finale di merito e la conseguente immissione
nel ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio permanente sara'
approvata con decreto dirigenziale.
4. Il sopracitato decreto sara' pubblicato nel bollettino
ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

                              Art. 10.
 

Corso di istruzione
 
I vincitori del concorso frequenteranno un corso di aggiornamento
e formazione professionale, con le modalita' e la durata che verranno
stabilite dall'Amministrazione. L'anzianita' relativa di nomina sara'
rideterminata sulla base di una graduatoria risultante per 3/4 dalla
classifica ottenuta nel concorso e per 1/4 dalla classifica riportata
alla fine del predetto corso.

                              Art. 11.
 

Disposizioni varie
 
1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno
ammessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e
potranno essere reimpiegati, in relazione alle esigenze
logistiche-operative della Forza armata. L'eventuale reimpiego
avverra' tenendo conto del posto conseguito nella graduatoria
derivante dagli esami del corso di aggiornamento e formazione di cui
al precedente art. 10.
2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                              Art.  12.
 

Controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
 
L'amministrazione procedera' ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
 
Avvertenze generali
 
Ogni ulteriore informazione riferentesi al concorso potra' essere
direttamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Direzione Generale per il Personale militare via XX Settembre n. 123
A - 00187 Roma - Telefono 06/47355941 nei giorni e negli orari sotto
indicati:
dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 16;
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30.
Ulteriori notizie in merito potranno essere richieste
direttamente all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Aeronautica
militare Stato maggiore aeronautica al numero 06/49866626 oppure al
numero 06/49866615 con segreteria telefonica H24.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 20 dicembre 2000
Ten. Gen: Simeone

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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