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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per
l'anno accademico 2013-2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 29/1/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:13E00319
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/2/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE


di concerto con


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica -ruolo
naviganti e ruolo servizi- svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio Aeronautico
-ruolo Ingegneri- svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio
Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la nomina a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
Navale;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che
sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione
ai concorsi per l'Accademia Aeronautica, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate
e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109- che ha modificato le due direttive tecniche
sopracitate, emesse dalla medesima Direzione Generale in data 5
dicembre 2005;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo
scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in
quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal sopracitato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale
dettati dal predetto codice dell'amministrazione digitale e, per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai concorsi tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa;
Tenuto conto che, per ragioni di carattere organizzativo, per il
solo concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno
di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le domande di partecipazione non
saranno gestite tramite il predetto portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa, bensi' tramite uno specifico sistema
automatizzato direttamente gestito dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2012, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
CACIOPPO Pierluigi a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto,

Decreta:


Art. 1.


Generalita'

1. Per l'anno accademico 2013-2014 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri:
a) Esercito:
1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare;
2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore degli Allievi delle Scuole Militari e del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie Speciale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
internet www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art.
3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

 
Art. 2.


Requisiti generali di partecipazione


1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi,
fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi
specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la
partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre
2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2013. Il limite massimo di eta' e' elevato, fatte
salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi
specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo
servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque
non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato
servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale periodo trascorso
in qualita' di Allievo delle Scuole Militari non e' considerato
valido ai fini dell'elevazione del limite d'eta'.
Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i
concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Detta
elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente ai
ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri,
partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che
hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di
studio prescritto e' subordinata alla documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli
accertamenti psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto
comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non
danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti
devono essere in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale, Volontario
in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati
nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi
ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti
militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). Le modalita' di
accertamento di detta idoneita', ferme restando le disposizioni di
cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente decreto, saranno piu'
dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo
II.
6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di quelli
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello previsto
dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione
presso i singoli Istituti di formazione e per tutta la durata del
ciclo formativo.
8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti gia'
alle armi sara' subordinata, nei casi previsti dalla normativa
vigente, al nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato di
appartenenza, da acquisire d'ufficio.

 

Art. 3.


Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) saranno gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
(nel prosieguo denominato portale dei concorsi), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse,
link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare le
domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalita' indicate
nel successivo art. 5 e nei successivi specifici capi del titolo II,
le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi. Per quanto concerne il concorso, per esami, per
l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia
Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si fa
rinvio alle disposizioni contenute nel successivo specifico capo V
del titolo II.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se
minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

 

Art. 4.


Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli sono pubblicati
nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere
compilate esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di
qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo
comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. I
candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario di un minore, rispettivamente
riportato nei seguenti allegati al presente decreto:
a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A);
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale (allegato
B);
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica (allegato C).
Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare
copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'.
2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c), i candidati dovranno accedere al
proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al
quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa
che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della
domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, di eventuali documenti da allegare alla domanda di
partecipazione.
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova
concorsuale. Dopo l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende
partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del
diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto
indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67.
9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 5.


Comunicazioni con i concorrenti

1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale dei
concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione relativa
alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica,
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a
ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediate messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati.
Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it ovvero, a seconda
della procedura, nei relativi siti di Forza Armata
(www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it;
www.aeronautica.difesa.it
).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla
propria posizione giudiziaria, ecc.), mediante messaggi di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata -esclusivamente se
in possesso di una casella di posta elettronica certificata- (PEC),
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorsi pubblico e interno, per esami, per
l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia
Militare: uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it per la PE ovvero
aeroaccademia@postacert.difesa.it per la PEC.
I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso ovvero ai concorsi d'interesse,
vengono incorporati in un Reparto/Ente militare saranno tenuti a
comunicare, con le medesime modalita', il Reparto/Ente presso il
quale prestano servizio e il relativo indirizzo. A tali messaggi
dovra' comunque essere allegata copia per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile
da parte dei candidati.

 

Art. 6.


Svolgimento dei concorsi

1. Tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
prevedono:
a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte
nell'ambito di diverse fasi concorsuali;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Inoltre:
a) i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e d) prevedono anche:
1) una prova scritta di preselezione;
2) una prova scritta di composizione italiana;
3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque
non superiore a sessanta giorni;
b) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede anche una prova scritta di selezione culturale;
c) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede anche:
1) una prova scritta di preselezione;
2) una prova scritta di composizione italiana;
3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
4) una prova facoltativa di informatica;
5) una prova orale di lingua inglese.
3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione
per i posti dei Corpi Sanitari nell'ambito dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le prove di cui al
presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi
di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia ovvero,
ove previsto, in medicina veterinaria e chimica e tecnologie
farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di
ammissione verra' confermata per l'anno accademico 2013-2014 anche
per gli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, la
procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti concorrenti
e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali
integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi
necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale,
in modalita' indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di
eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai
predetti corsi di laurea, nel senso sopra indicato, ovvero
dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore
degli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, verra'
fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. Il medesimo avviso
sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
nonche' nei relativi siti di Forza Armata (www.esercito.difesa.it;
www.marina.difesa.it
; www.aeronautica.difesa.it).
4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.

 

Art. 7.


Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti
commissioni:
a) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non
prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c));
2. Inoltre:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle
graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) saranno anche nominate:
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per la prova scritta di composizione
italiana;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione esaminatrice per il tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.

 

Art. 8.


Accertamenti psicofisici

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
normale.
3. Per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo
nel periodo successivo alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per
sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo
sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno
essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici
requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
normale.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici-statura: non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95, se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e
non superiore a m. 1,95, se di sesso femminile;
b) apparato visivo:
1) Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale;
2) Corpi del Genio Navale, Sanitario Militare Marittimo, del
Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto: visus
corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra'
superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino
alla frequenza di 4000 Hertz e una perdita uditiva bilaterale con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto
previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e
non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore
a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm.
90 e non inferiore a cm. 74,5;
b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura
non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti
normale dell'Arma Aeronautica, non superiore a m. 1,90;
c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica;
2) avere una statura non inferiore a m. 1,61, se concorrenti
per i ruoli non naviganti.
6. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a:
1) m. 1,70, se concorrenti di sesso maschile;
2) m. 1,65, se concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva e' ammessa esclusivamente la
tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i
concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nei
successivi specifici capi del titolo II.
8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti
psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 e ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi
I e II, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS);
apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti
citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato
visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti
indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti
normale risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste dalla
vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti
per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica, per il ruolo
normale del Corpo del Genio Aeronautico, per il ruolo normale del
Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo
sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2;
apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti
indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS)
2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma
dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri, la verifica
dell'idoneita' sara' volta ad accertare l'assenza di infermita'
invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.

 

Art. 9.


Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni
competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le
qualita' attitudinali e a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno
svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nei successivi
specifici capi del titolo II.

 

Art. 10.


Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti
risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), dall'Accademia Navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare
prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di
appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata
prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti nelle liste della
leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso
altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato verranno acquisiti
d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'.
I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei
requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto
dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza. I vincitori del concorso interno di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in
Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.

 

Art. 11.


Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei
concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno
del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le
prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) e
per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella
licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2
non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del titolo II,
ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di
servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione della Difesa durante le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti
attitudinali, la prova scritta di composizione italiana, la prova
orale e il tirocinio. Gli stessi dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme se
militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari
e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione
per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione della Difesa.

 

Art. 12.


Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le
Accademie di Forza Armata acquisiranno la qualifica di Allievi e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovra' essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.
3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e
Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.

 

Art. 13.


Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art.
864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

 

Art. 14.


Trattamento economico degli Allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche.
2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di
Truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale.
3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 15.


Esclusioni

1. L'Amministrazione della Difesa potra', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi
concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche'
escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.

 

Art. 16.


Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi
due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali,
del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di
Commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a
frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o
sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente
del ruolo normale delle Armi Varie saranno, con successiva
determinazione, assegnati alle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi idonei
conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato il
terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con
decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della
qualifica di Aspirante Guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), al termine del secondo anno di corso agli Allievi idonei sara'
conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al superamento del
terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta qualifica
di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo di cui all'art. 724, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei
Carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che
assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'art. 738,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.

 

Art. 17.


Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'art. 7 del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati nei
successivi specifici capi del titolo II.
5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.

 

Art. 18.


Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande
di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalita'
e i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la
composizione delle commissioni e le modalita' di formazione delle
graduatorie di merito, nonche' disposizioni di dettaglio, si fa
rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.

 


Art. 19.


Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di 100 (cento) Allievi al primo anno del 195° corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono
cosi' ripartiti:
a) 89 (ottantanove) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato:
1) 70 (settanta) per il corso delle Armi di Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
2) 7 (sette) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato;
b) 11 (undici) per il Corpo Sanitario come di seguito
specificato:
1) 8 (otto) per il corso di medicina e chirurgia;
2) 1 (uno) per il corso di chimica e tecnologie
farmaceutiche;
3) 2 (due) per il corso di medicina veterinaria.
2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 23
(ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia
Militare dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il
corrispondente corso.
3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a)
non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi
potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori
iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1,
lettera b), sempreche' lo gradiscano -esprimendo anche la preferenza
di assegnazione di Arma o Corpo- secondo l'ordine della graduatoria
medesima.
4. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al
precedente comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno
ricoperti -nell'ambito dei singoli corsi- per mancanza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti come di seguito
specificato:
a) i posti per il corso di medicina e chirurgia eventualmente
non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorita',
al:
1) corso di medicina veterinaria;
2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) il posto per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche
eventualmente non ricoperto sara' devoluto, con il seguente ordine di
priorita', al:
1) corso di medicina e chirurgia;
2) corso di medicina veterinaria;
c) i posti per il corso di medicina veterinaria eventualmente
non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorita',
al:
1) corso di medicina e chirurgia;
2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche.
5. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in
alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o
per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e'
consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per
entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e
b).
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti anche se alle armi, a eccezione del personale cui e'
riservato il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2).
7. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1,
lettera a) potranno indicare, nella domanda di partecipazione al
concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e
Corpi. Le preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere
modificate entro la terza settimana di frequenza del tirocinio,
ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione
ai corsi puo' comunque essere diversa dalla preferenza espressa e
sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della
citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata. In tal
senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione di
accettazione del corso assegnato. I concorrenti per i posti di cui al
precedente comma 1, lettera b), invece, dovranno indicare, nella
domanda di partecipazione, il corso per il quale intendono concorrere
(uno solo tra quelli di medicina e chirurgia, chimica e tecnologie
farmaceutiche o medicina veterinaria).
8. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea
triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi:
1) politico-organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico-amministrativo;
b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo art. 31:
1) 2 (due) in ingegneria elettronica;
2) 1 (uno) in ingegneria meccanica;
3) 1 (uno) in ingegneria delle telecomunicazioni;
4) 1 (uno) in ingegneria informatica;
5) 1 (uno) in ingegneria civile;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo Sanitario frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente
ripartizione:
1) 8 (otto) in medicina e chirurgia;
2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche;
3) 2 (due) in medicina veterinaria.
9. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a
seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il
MIUR.
10. Per quanto indicato nel precedente comma 8:
a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli Ingegneri;
b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia o in
chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario per il
conseguimento del diploma di laurea gia' posseduto, ma dovranno,
eventualmente, aspirare a un indirizzo di studi differente
nell'ambito dei corsi di studio del Corpo Sanitario;
c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avranno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma
3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

 

Art. 20.


Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente art. 19, sono previste le
seguenti riserve di posti:
a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono
al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturita'
classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di
idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano
idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti
per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le
Scuole Militari dell'Esercito e il 10% in favore dei diplomati presso
le Scuole Militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 15% dei
posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di
beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) nel corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni: 21 (ventuno) per gli Allievi provenienti dalle
Scuole Militari -di cui 14 (quattordici) per i provenienti dalle
Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole
Militari- e 10 (dieci) per gli aventi titolo alla riserva di cui al
precedente comma 1, lettera b);
b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 2 (due) per gli
Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i
provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli Allievi
provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b);
d) nel corso del Corpo di Commissariato: 2 (due) per gli
Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i
provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
e) nel corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario: 2
(due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1
(uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno)
per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli
aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
f) nel corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario: 1
(uno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari
dell'Esercito.
3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato
come previsto nei precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, il
rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando
la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non
ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %),
di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in
ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

 

Art. 21.


Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche

1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono
pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3,
dovra' essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con
esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. Nella
domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovra', altresi',
segnalare tempestivamente, mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero a mezzo
telegramma al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari
- viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. Il concorrente che, successivamente alla
presentazione della domanda, viene incorporato in un Reparto/Ente
militare sara' tenuto a comunicare subito, con le predette medesime
modalita', il Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il
relativo indirizzo. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
c) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o
quelli di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) o quelli di
cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b)- utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel citato portale
dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19,
comma 1, lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita
assegnazione alle Armi o Corpi (Armi Varie, Arma Trasporti e
Materiali, Corpo degli Ingegneri, Corpo di Commissariato),
contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle
contenute nello specifico modello di domanda. Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza
settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a
tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in
considerazione. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19,
comma 1, lettera b), dovra' indicare, nello specifico modello di
domanda disponibile nel citato portale dei concorsi, solo uno dei tre
corsi di studio previsti (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie
farmaceutiche, medicina veterinaria);
d) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca);
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della
prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari;
f) il proprio stato civile;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare, con
le medesime modalita' di cui alla precedente lettera b), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione
resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita
dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
m) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso e avra'
l'obbligo di comunicarne, con le medesime modalita' di cui alla
precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
n) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt.
645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra' consegnare, all'atto
della presentazione alla prova scritta di preselezione, una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
q) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso alla frequenza
dei corsi, dovra' sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre;
r) di essere a conoscenza che dovra' sostenere le prove/gli
accertamenti nelle sedi previste dal bando;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u) il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del
Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto
Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di
iscrizione;
v) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo
di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui
alla precedente lettera b), che potrebbe non coincidere con quello
del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra'
comunque tenerne informato detto Comando. Se gia' collocato in
congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del
servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento.
2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 22.


Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 19, comma 1 prevede le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
a).

 

Art. 23.


Prova scritta di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti -con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto- alla prova scritta
di preselezione consistente in un questionario di 100 quesiti a
risposta multipla (predeterminata o libera), che avra' luogo, a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),
numero 1), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle
0930 dell'orario ufficiale, presumibilmente secondo il seguente
calendario:
a) 4 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra FUZ e MEL;
b) 5 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra MEM e RIY;
c) 6 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra RIZ e Z;
d) 7 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra ABA e CIR;
e) 8 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra CIS e FUY.
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori delle Scuole
Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalita' che
saranno indicate direttamente dal Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito al Comando della Scuola di appartenenza
stessa.
2. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 18 febbraio 2013,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
3. La prova, la cui durata sara' definita dalla commissione di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e verra'
comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si
svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui all'allegato D. Nei
trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di
preselezione, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it, sara' resa disponibile la banca dati dalla
quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova.
4. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione un'ora
prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui
ai precedenti commi 1 e 2, muniti di un documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al
concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del
presente decreto, ovvero copia della stessa.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno antecedente a
quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione
con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e quelle indicate nell'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
7. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con le modalita' di cui al
citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1) provvedera' a formare quattro distinte
graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)-
al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive, nei limiti numerici di cui al successivo art. 24.
Il punteggio conseguito in detta prova non sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31 e
32.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di
preselezione dovranno ritenere di non essere stati ammessi a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova
scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione
Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
(tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' i siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
9. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu'
degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra'
luogo.

 

Art. 24.


Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 23, comma 7:
a) i primi 712 (settecentododici) concorrenti, per i posti a
concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato;
b) i primi 64 (sessantaquattro) concorrenti, per i posti a
concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina e chirurgia;
c) i primi 8 (otto) concorrenti, per i posti a concorso per il
Corpo Sanitario - corso di chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) i primi 16 (sedici) concorrenti, per i posti a concorso per
il Corpo Sanitario - corso di medicina veterinaria.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nelle graduatorie di merito.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 29, comma
1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B in corso di validita' e del test di
gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinera' la
mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali di cui ai
successivi artt. 25 e 26, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, presumibilmente dall'ultima
decade di marzo 2013 alla seconda decade di aprile 2013. La
convocazione a dette prove e accertamenti avverra' mediante avviso
inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
indicate nell'allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,
lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove
di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le
modalita' indicate nell'allegato E al presente decreto, fino a un
massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' del certificato di idoneita'
sportiva agonistica di tipo B e del referto attestante l'esito di
test di gravidanza prodotti dai concorrenti -in quanto necessari per
l'espletamento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza-
redigendo per ciascuno apposito verbale;
b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi -dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli stessi- secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigera' il relativo verbale;
c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio
corrispondente indicato nel gia' citato allegato E al presente
decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti
e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
artt. 27, 28, 31 e 32.
6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso
inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.

 

Art. 25.


Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza
fisica, secondo quanto indicato nel precedente art. 24, saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ad accertamenti psicofisici volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti
fisici di cui al precedente art. 8, comma 2.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima
di eseguire la visita medica generale, la commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) verifichera' la validita' e
controllera' i documenti sanitari di cui al successivo art. 29, comma
1 (a esclusione di quelli di cui al precedente art. 24, comma 5,
lettera a)) presentati da ciascun concorrente che, in seguito, dovra'
essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (GOT e GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) VES;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 8- per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra'
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a
detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato
nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente
decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di
portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e
sottoscritta in conformita' al citato allegato F, che costituisce
parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione
del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il
concorrente minorenne agli esami radiologici.
4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b).
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante,
verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con
indicazione particolareggiata del motivo.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere a)
e b) e ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui al
precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna
caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8.
6. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art.
8, comma 2 e/o affetti da:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
d) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
f) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nelle
lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente.
La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
- visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale
femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto
degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di
esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinviera' il
giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 26.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 29, comma 1, primo alinea la commissione non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza
sia stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 31, comma 1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso
per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti psicofisici (tramite messaggio di posta elettronica (PE)
o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it), specifica istanza, con, in
allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate
oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento
dell'istanza, il concorrente ricevera', dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante
avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera'
comunicazione -con le medesime modalita- che il giudizio di
inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve
intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza-
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) e' definitivo e sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per
i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il
relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma 6.
I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi
dal concorso.

 

Art. 26.


Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici, i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), ad
accertamenti attitudinali, secondo le direttive tecniche impartite
dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il
possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo
inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
art. 25, comma 8.
3. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti
psicofisici, altresi', saranno sottoposti, con riserva, agli
accertamenti di cui al presente articolo solo se esprimeranno la
volonta' di avvalersi della facolta' di essere sottoposti agli
ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un
apposito modulo, reso disponibile dal Centro di Selezione e
Reclutamento dell'Esercito, che, comunque, non sostituisce l'istanza
di cui al medesimo art. 25, comma 11.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere con riserva gli
accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati inidonei non
saranno piu' sottoposti agli accertamenti psicofisici ovvero agli
ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente art. 25,
commi 8 e 11 ai fini della verifica dell'idoneita' psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove
di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
Militare.

 

Art. 27.


Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi
concorsuali di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26, ai fini
dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana, saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i
posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3).
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla predetta prova
scritta di composizione italiana, che avra' luogo il 30 aprile 2013,
con inizio non prima delle 0900, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
a) i primi 356 (trecentocinquantasei) concorrenti aspiranti ai
corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo
degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 71
(settantuno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 36
(trentasei) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 53
(cinquantatre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art.
20, comma 1, lettera b);
b) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti al corso di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 6 (sei)
Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 3 (tre) Allievi
provenienti dalle altre Scuole Militari e 5 (cinque) aventi titolo
alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);
c) i primi 4 (quattro) concorrenti aspiranti al corso di
chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui
almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno)
avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1,
lettera b);
d) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso di medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 2 (due) Allievi
delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente
dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di
cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b).
4. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di
cui al precedente comma 3, saranno devoluti con i criteri indicati
all'art. 20 del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. La prova scritta di composizione italiana, della durata
massima di sei ore, consistera' nello svolgimento di un tema su
argomenti di cultura generale, corrispondenti alle discipline
impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado. La prova tendera' a verificare il grado di
padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e
maturita' di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza
alla traccia, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. La prova
si svolgera' con le modalita' riportate nel gia' citato allegato D al
presente decreto.
7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note a partire dal 15 aprile 2013, mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
8. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di
quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento della prova, saranno osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt.13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
9. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni.
10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt.28, 31 e 32. I candidati
che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data
e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la
prova orale di matematica e la prova orale facoltativa di lingua
straniera, di cui al successivo art. 28, saranno resi noti a partire
dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. I concorrenti, altresi', potranno chiedere
notizie circa l'esito della prova, dopo la data suindicata, al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012).

 

Art. 28.


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
di composizione italiana di cui al precedente art. 27 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i
posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)- formate ai fini
dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per i posti per il
Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere iscritti nelle predette
rispettive graduatorie, dovranno aver superato anche l'eventuale
prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in chimica e
tecnologie farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), di cui al
precedente art. 6, comma 3.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e
nella prova scritta di composizione italiana.
3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e
c).
4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese di giugno
2013 e nel mese di luglio 2013- presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
a) i primi 267 (duecentosessantasette) concorrenti aspiranti ai
corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo
degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 53
(cinquantatre) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 27
(ventisette) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 40
(quaranta) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20,
comma 1, lettera b);
b) i primi 24 (ventiquattro) concorrenti aspiranti al corso di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 5 (cinque)
Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 2 (due) Allievi
provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) aventi titolo
alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);
c) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di chimica e
tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1
(uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito;
d) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso di medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievi
delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente
dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di
cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b).
5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui
al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati
all'art. 20 del presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato D al presente
decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli
indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno antecedente a
quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione
con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

 

Art. 29.


Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1°
novembre 2012 o dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso;
b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi dalla
data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dal concorso;
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data di presentazione. Se privi di tale referto,
dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami
radiologici di cui al precedente art. 25, comma 3, lettera h);
d) certificato conforme all'allegato G, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dal concorso;
e) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali
interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie;
f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso;
g) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'
indicata nel precedente art. 25, comma 9. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
- referto, in originale o in copia conforme, di ecografia
pelvica eseguita, presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici.
La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione
dal concorso.
La commissione per gli accertamenti psicofisici dovra'
controllare la validita' della predetta certificazione sanitaria.
Resta a cura della commissione per le prove di efficienza fisica il
controllo relativo alla validita' del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B e del referto del test di
gravidanza, necessari per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica in piena sicurezza.
2. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il
tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare:
a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta
sulla fotografia;
b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio-
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se
militari).
3. I medesimi concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che
confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
5. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso
l'Accademia Militare, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della
Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa
citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra'
effetto dalla data di ammissione in qualita' di Allievo ai corsi
regolari dell'Accademia Militare. A tal fine, l'Accademia Militare
fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il
Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi
provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in
servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e
reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia
sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai
Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la
predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado
precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di
appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di
Allievo.
6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che
sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia
Militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso
le Universita' per l'anno accademico 2013-2014. I concorrenti
frequentatori delle Scuole Militari dovranno inoltre dichiarare di
aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo
prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno
scolastico 2012-2013. I concorrenti che sono ancora minorenni
all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare, dopo aver
sottoscritto la predetta dichiarazione sostitutiva, dovranno farla
vistare da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore.

 

Art. 30.


Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente;
b) un Ufficiale superiore in servizio, membro;
c) un Ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova
scritta di preselezione;
d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove
scritte di preselezione e di composizione italiana;
e) due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova
scritta di preselezione e per la prova orale;
f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
scritta di preselezione e per la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore
a Capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 2) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori
militari di educazione fisica, membri;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) sara' composta da:
a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
b) tre Ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 3) sara' composta da:
a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.
6. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente;
b) un Ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un
Ufficiale psicologo, membro;
c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da:
a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente;
b) Comandante del Reggimento Allievi, membro;
c) Comandante di Battaglione, membro;
d) Comandante di Compagnia, membro;
e) Comandante di Plotone, membro e segretario.
In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

 

Art. 31.


Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al
precedente art. 28, ai fini dell'ammissione al tirocinio che si
svolgera', presumibilmente, nel mese di settembre 2013, saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte
graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1),
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e
una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3).
Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione
italiana, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli
accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La
convocazione al tirocinio avverra' mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito
saranno convocati al tirocinio:
a) i primi 134 (centotrentaquattro) concorrenti aspiranti ai
corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno
27 (ventisette) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 13
(tredici) Allievi delle altre Scuole Militari e 20 (venti) aventi
titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera
b);
b) i primi 12 (dodici) concorrenti aspiranti al corso di
medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 2 (due)
Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo delle
altre Scuole Militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di cui al
precedente art. 20, comma 1, lettera b);
c) i primi 2 (due) concorrenti aspiranti al corso di chimica e
tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1
(uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito;
d) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina
veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo
delle Scuole Militari dell'Esercito.
4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'art. 20 del presente decreto.
5. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno,
inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso interno di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2).
6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un
numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato art. 20. Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento
della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la
mancata presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) -agli
indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it- con, in allegato, copia per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) apposita istanza al
predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno valutati
nell'attitudine ad affrontare le attivita' scolastiche (IAAS) e
sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree:
a) capacita' e resistenza fisica:
1) corsa piana di m. 1500;
2) flessioni addominali;
3) piegamenti sulle braccia;
4) salto su telo tondo da m. 4;
b) rilevamento comportamentale:
1) aspetto esteriore;
2) correttezza formale e disinvoltura;
3) rispetto dei vincoli e delle risorse;
c) rendimento nelle istruzioni pratiche:
1) addestramento individuale al combattimento;
2) lezione di tiro con arma individuale;
3) istruzione formale.
8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.
9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i
concorrenti che hanno chiesto di partecipare per i posti di cui al
precedente art. 19, comma 1, lettera a) dovranno confermare o
potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di
preferita assegnazione gia' indicato nella domanda di partecipazione
al concorso.
10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 195° corso
dell'Accademia Militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a
detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e
ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del
mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al
precedente art. 2, comma 7.
11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni
concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta'
dell'Accademia Militare inviare i medesimi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un
provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del
tirocinio.
12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
a) in qualita' di Militari di Truppa, se, trovandosi in congedo
illimitato, non rivestono il grado di Ufficiale o Sottufficiale;
b) con il grado gia' rivestito, se Ufficiali o Sottufficiali
gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al
richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei
Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
14. Gli Ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei Marescialli e i
Volontari in ferma, durante il tirocinio, continueranno a percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire
in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'Accademia i frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente
comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della
durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 19.
17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sara'
accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
18. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni,
comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i
frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche.
19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai concorrenti
che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno
18/30 nel rendimento globale (calcolato secondo quanto disposto
nell'allegato H al presente decreto); essi saranno giudicati idonei
dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),
numero 4), la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che
non potra' essere superiore a 30 (trenta) e sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi.
20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto previsto
dai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, provvedera', per il
tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere agli idonei
ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario (nel rispetto della
priorita' data dal punteggio conseguito nelle tre distinte
graduatorie) di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito
nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno
al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno
esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

 

Art. 32.


Graduatorie finali e assegnazione ai corsi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente art. 7,
comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di
ammissione al 195° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova
scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica,
nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito
nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Contestualmente, per i posti di cui al precedente art. 19,
comma 1, lettera a), la medesima commissione provvedera' ad assegnare
i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove
previsti, fino a copertura dei posti a concorso, sulla base delle
indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le
esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da
ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine
di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza
del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati:
a) 70 (settanta), di cui almeno 14 (quattordici) provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito, 7 (sette) provenienti dalle
altre Scuole Militari e 10 (dieci) aventi titolo alla riserva di cui
al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni;
b) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole
Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e
Materiali;
c) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole
Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri;
d) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole
Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato.
3. Per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b),
la medesima commissione provvedera' a redigere tre distinte
graduatorie, secondo quanto indicato al precedente comma 1. Verranno
dichiarati vincitori i seguenti concorrenti:
a) 8 (otto), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole
Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente
art. 20, comma 1, lettera b), al corso di medicina e chirurgia del
Corpo Sanitario;
b) 1 (uno) al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche del
Corpo Sanitario;
c) 2 (due), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole
Militari dell'Esercito, al corso di medicina veterinaria del Corpo
Sanitario.
4. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al
corso di laurea o all'indirizzo di studio sara' considerato
rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale
Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e
della pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del
tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione
di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale
Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e
semplificazione dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la
permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori
secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui
al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1 e l'avvio alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato.
6. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di merito -sempreche' non sono
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1,
comma 3 e 19, comma 11- e ammessi alla frequenza dei corsi regolari,
che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di ottobre
2013, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura
dei posti di cui al precedente art. 19, eventualmente incrementati in
misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in
uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terra' comunque conto della
riserva di posti prevista dall'art. 20 del presente decreto a favore
delle categorie riservatarie ricalcolata, se necessario,
sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito
della devoluzione di cui al precedente art. 19, comma 2.
7. Se taluno dei posti riservati non sara' ricoperto per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 20, commi 3, 4 e 5.
8. Fermo restando il numero complessivo degli Allievi da
ammettere al 195° corso a mente dell'art. 19, comma 1 del presente
decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente
comma 6 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti
per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui al citato art. 19 del
presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti
idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
9. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al
precedente art. 19, comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi
potranno essere devoluti con le modalita' specificate al medesimo
art. 19, comma 4.
10. L'assegnazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 e'
definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti
di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) non vi saranno
concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso,
gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non
vincitori iscritti nelle graduatorie per i posti di cui al precedente
art. 19, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, nel rispetto
della priorita' data dal punteggio conseguito nelle tre distinte
graduatorie. Successivamente potra' essere convocato un numero di
concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per
qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.

 

Art. 33.


Disposizioni varie

1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma
liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
alla Forza Armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli
delle Scuole Militari, dovranno contrarre, all'atto della
presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma
volontaria di mesi due quali Militari di Truppa, dalla quale saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo
supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese
quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi.
2. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati
in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai
corsi regolari.
3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o
aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di
provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai
corsi.
4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole
Militari, acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la
ferma volontaria di cui al precedente art. 12, comma 1 e dovranno
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di
Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
6. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la
dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2.
7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi dovranno:
a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari,
gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o
che vi abbia rinunciato;
b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso
che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle
prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari
per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli
stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del
Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di
servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa
all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
8. I Comandi delle Scuole Militari dovranno:
a) partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di
presentazione alla prova scritta di preselezione;
b) inviare entro il 26 luglio 2013 al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia
Militare e Scuole Militari, e al Comando dell'Accademia Militare
l'elenco nominativo di tutti gli Allievi che hanno superato l'esame
di maturita' con il relativo voto e i verbali di valutazione in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto
dall'art. 20, comma 1 del presente decreto, nonche' l'elenco degli
Allievi non promossi all'esame di maturita'.

 

Art. 34.


Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 30.

 

Art. 35.


Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per
l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso
dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico
2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero
2) sono cosi' ripartiti:
a) 21 (ventuno) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato:
1) 17 (diciassette) per il corso delle Armi di Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 1 (uno) per il corso del Corpo di Commissariato;
b) 2 (due) per il corso del Corpo Sanitario.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato al
personale militare in servizio di cui al precedente art. 2, comma 2.
3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di
partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera
b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando
distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato
comma 1, lettere a) e b).
4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di
partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e
Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere
modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con
apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel successivo art. 48, comma 4, all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 195° corso.
L'assegnazione ai corsi potra' comunque essere diversa dalla
preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica
graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di
Forza Armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare
apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza Armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e
Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea
triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione
dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze
strategiche negli indirizzi:
1) politico-organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico-amministrativo;
b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira' un
corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in
ingegneria meccanica;
c) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario dell'Esercito
frequenteranno un corso di studi universitari finalizzati al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
6. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a
seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il
MIUR.
7. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia non
potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario;
c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3,
il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

 

Art. 36.


Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente art. 35 e' prevista una
riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso, da destinare al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze
Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia,
deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente
di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono 3 (tre) e
sono destinati al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni.
3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato
come previsto nei precedenti art. 1, comma 3 e 35, comma 8 del
presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti,
nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti
idonei.

 

Art. 37.


Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche

1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono
pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3,
dovra' essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con
esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. Nella
domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica, nonche' il Reparto/Ente presso il
quale presta servizio. Il concorrente dovra', altresi', segnalare
tempestivamente, mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero a mezzo
telegramma al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari
- viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso, nonche', in caso di trasferimento, il
Reparto/Ente militare al quale e' stato assegnato. Il concorrente
che, successivamente alla presentazione della domanda, viene
congedato sara' tenuto a comunicarlo subito, con le predette medesime
modalita'. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
c) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o
quelli di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a) o quelli di
cui al precedente art. 35, comma 1, lettera b)- utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel citato portale
dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 35,
comma 1, lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita
assegnazione alle Armi o Corpi (Armi Varie, Arma Trasporti e
Materiali, Corpo degli Ingegneri, Corpo di Commissariato),
contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle
contenute nello specifico modello di domanda. Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza
settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a
tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in
considerazione;
d) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca);
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il proprio stato civile;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare, con
le medesime modalita' di cui alla precedente lettera b), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione
resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita
dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
m) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso e avra'
l'obbligo di comunicarne, con le medesime modalita' di cui alla
precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
n) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui all'art.
645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra' consegnare, all'atto
della presentazione alla prova scritta di preselezione, una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
q) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso alla frequenza
dei corsi, dovra' sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre;
r) di essere a conoscenza che dovra' sostenere le prove/gli
accertamenti nelle sedi previste dal bando;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u) la propria posizione militare, con data di inizio del
servizio, grado e denominazione del Reparto/Ente presso il quale
presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare eventualmente
svolti in precedenza.
2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 38.


Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 35, comma 1 prevede le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
a). Le spese di missione e di viaggio dei concorrenti in servizio, di
cui al precedente art. 11, comma 3, saranno a carico del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

 

Art. 39.


Prova scritta di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti -con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto- alla prova scritta
di preselezione consistente in un questionario di 100 quesiti a
risposta multipla (predeterminata o libera), che avra' luogo, a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a),
numero 1), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle
0930 dell'orario ufficiale, l'11 marzo 2013.
2. Il 14 marzo 2013, alle 0930, potra' aver luogo un'eventuale
sessione di recupero per quei concorrenti che non potranno
presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere
operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comando
di Corpo al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito mediante messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 18 febbraio 2013,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
4. La prova, la cui durata sara' definita dalla commissione di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e verra'
comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si
svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui all'allegato D. Nei
trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di
preselezione, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it sara' resa disponibile la banca dati dalla
quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova.
5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare alle 0830 dell'orario ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i concorrenti
assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' mediante avviso
inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
6. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione un'ora
prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui
ai precedenti commi 1 e 3, muniti di un documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al
concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del
presente decreto, ovvero copia della stessa. Alla eventuale sessione
di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e' subordinata
a specifica convocazione che sara' effettuata solo nei casi indicati
nei precedenti commi 2 e 5.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e quelle indicate nell'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con le modalita' di cui al
citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1) provvedera' a formare due distinte
graduatorie -una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera b)- al solo fine
di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive, nei limiti numerici di cui al successivo art. 40. Il
punteggio conseguito in detta prova non sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 43, 44, 47 e
48.
9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di
preselezione dovranno ritenere di non essere stati ammessi a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova
scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione
Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
(tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' i siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
10. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu'
degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra'
luogo.

 

Art. 40.


Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 39, comma 8:
a) i primi 168 (centosessantotto) concorrenti per i posti a
concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il
Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato;
b) i primi 16 (sedici) concorrenti per il posto a concorso per
il Corpo Sanitario.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nelle graduatorie di merito.
I concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 45, comma
1.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali di cui ai
successivi artt. 41 e 42, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, presumibilmente nella terza
decade di marzo 2013. La convocazione a dette prove e accertamenti
avverra' mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
indicate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,
lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove
di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le
modalita' indicate nell'allegato I al presente decreto, fino a un
massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B e del referto del test di
gravidanza -in quanto necessari per l'espletamento delle prove di
efficienza fisica in piena sicurezza- prodotti dai concorrenti,
redigendo per ciascuno apposito verbale;
b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi -dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli stessi- secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigera' il relativo verbale;
c) attribuira' ai concorrenti che hanno superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio
corrispondente indicato nel gia' citato allegato I al presente
decreto. Tale punteggio, che sara' comunicato seduta stante,
concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
artt. 43, 44, 47 e 48.
5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso
inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.

 

Art. 41.


Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza
fisica, secondo quanto indicato nel precedente art. 40, saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a) ad accertamenti psicofisici volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. La predetta
commissione verifichera' la validita' e controllera' i documenti
sanitari di cui successivo art. 45, comma 1 (a esclusione di quelli
di cui al precedente art. 40, comma 4, lettera a)) presentati da
ciascun concorrente.
2. Per i concorrenti in servizio, la commissione, prima di
eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
b) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra'
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (GOT e GPT);
5) trigliceridemia e colesterolemia;
6) bilirubinemia totale e frazionata;
7) VES;
8) gamma GT;
d) analisi completa delle urine con esame del sedimento.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
3. La commissione, per ciascun concorrente, sulla base delle
risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti, nonche' della certificazione prodotta dal Dirigente del
Servizio Sanitario o altro Ufficiale medico del Reparto ove il
militare presta servizio -secondo il modello riportato nell'allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto- esprimera'
il giudizio del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato quale Ufficiale dell'Esercito e, seduta
stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con
indicazione particolareggiata del motivo.
4. Per i concorrenti collocati in congedo -nel periodo successivo
alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e
prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti
psicofisici- o sprovvisti di profilo sanitario si osserveranno le
disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3.
5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, la
commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per ciascun concorrente proveniente dal congedo i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data -in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra'
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) transaminasemia (GOT e GPT);
6) bilirubinemia totale e frazionata;
7) trigliceridemia e colesterolemia;
8) gamma GT;
g) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente da sottoporre a detto esame
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
gia' citato allegato F.
6. La medesima commissione provvedera' a definire, per ciascun
concorrente proveniente dal congedo e secondo i criteri stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che
terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute
nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art.
8, comma 3, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneita' verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita medica e, seduta stante, verra' comunicato al concorrente
l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con
indicazione del profilo sanitario;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con
indicazione particolareggiata del motivo.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 3, lettere a)
e b) e ai quali siano stati attribuiti i coefficienti indicati per
ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma
8.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in
possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente
normativa in materia di idoneita' al servizio militare.
Costituiscono, altresi', motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto
degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di
esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinviera' il
giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 42.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 45, comma 1, primo alinea la commissione non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia
stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 47, comma 1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
(tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica
certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it) al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito improrogabilmente entro il
decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici,
specifica istanza, con, in allegato, copie per immagine, ovvero in
formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra
indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente
ricevera', dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, apposita comunicazione mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le
medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 12 -in caso di accoglimento dell'istanza-
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici
disposti.
14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) e' definitivo e sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante.
Successivamente, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito provvedera' a darne comunicazione al Comando del
Reparto/Ente di appartenenza degli interessati. Pertanto, per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito
della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

 

Art. 42.


Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici, i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ad
accertamenti attitudinali secondo le direttive tecniche impartite
dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il
possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo
inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
art. 41, comma 9.
3. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti
psicofisici, altresi', saranno sottoposti, con riserva, agli
accertamenti di cui al presente articolo solo se esprimeranno la
volonta' di avvalersi della facolta' di essere sottoposti agli
ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un
apposito modulo, reso disponibile dal Centro di selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, che, comunque, non sostituisce
l'istanza di cui al medesimo art. 41, comma 12.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita', senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere con riserva gli
accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati inidonei non
saranno piu' sottoposti agli accertamenti psicofisici ovvero agli
ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente art. 41,
commi 9 e 12 ai fini della verifica dell'idoneita' psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove
di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
Militare.

 

Art. 43.


Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi
concorsuali di cui ai precedenti artt. 40, 41 e 42, ai fini
dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana, saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una per i
posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b).
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
conseguito nelle prove di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova predetta
prova scritta di composizione italiana, che avra' luogo il 7 maggio
2013, con inizio non prima delle 0900, presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
a) i primi 84 (ottantaquattro) concorrenti aspiranti ai corsi
per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 13 (tredici)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36, comma 1;
b) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo
Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al
precedente art. 36, comma 1.
4. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di
cui al precedente comma 3, saranno devoluti con i criteri indicati
all'art. 36 del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei
titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. La prova scritta di composizione italiana, della durata
massima di sei ore, consistera' nello svolgimento di un tema su
argomenti di cultura generale, corrispondenti alle discipline
impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado. La prova tendera' a verificare il grado di
padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e
maturita' di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza
alla traccia, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. La prova
si svolgera' con le modalita' riportate nel gia' citato allegato D al
presente decreto.
7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note a partire dal 15 aprile 2013, mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
8. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di
quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt.13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
9. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni.
10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 44, 47 e 48. I candidati
che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data
e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la
prova orale di matematica e la prova orale facoltativa di lingua
straniera, di cui al successivo art. 44, saranno resi noti a partire
dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. I concorrenti, altresi', potranno chiedere
notizie circa l'esito della prova, dopo la data suindicata, al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012).

 

Art. 44.


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
di composizione italiana saranno iscritti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in due
distinte graduatorie -una per i posti di cui al precedente art. 35,
comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente art. 35,
comma 1, lettera b)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale
del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti, per
essere iscritti nella specifica graduatoria, dovranno aver superato
anche l'eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea
specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata
annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nelle prove di efficienza fisica e nella prova scritta di
composizione italiana.
3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90 i concorrenti, all'atto della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e
c).
4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese di giugno
2013- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito:
a) i primi 63 (sessantatre) concorrenti aspiranti ai corsi per
Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 9 (nove)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36;
b) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo
Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al
precedente art. 36.
5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di
cui al precedente comma 4, saranno devoluti con i criteri indicati
all'art. 36 del presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a
parita' di merito avranno precedenza i concorrenti che, nella domanda
di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno
dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato D al presente
decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che avranno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire tramite messaggio di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso
inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione
di almeno 18/30.
11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

 

Art. 45.


Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificazione medica, redatta dal Dirigente del Servizio
Sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di Corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato L al
presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneita' al
servizio militare incondizionato (se militare in servizio). La
mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso;
b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (se militari
in congedo). Il documento dovra' avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2012 o dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni, con relativo referto effettuato entro sei mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi di tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli
esami radiologici di cui al precedente art. 41, comma 5, lettera h);
d) certificato conforme al gia' citato allegato G, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di presentazione. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusone dal concorso.
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione, da
non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali
anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV). La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso;
g) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi). La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- referto, attestante l'esito di test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'
indicata nel precedente art. 41, comma 10. La mancata presentazione
di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
- referto, in originale o in copia conforme, di ecografia
pelvica eseguita, presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici.
La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione
dal concorso.
La commissione per gli accertamenti psicofisici dovra'
controllare la validita' della predetta certificazione sanitaria.
Resta a cura della commissione per le prove di efficienza fisica il
controllo relativo alla validita' del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B e del referto del test di
gravidanza, necessari per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica in piena sicurezza.
2. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il
tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
b) certificato anamnestetico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato -entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi- da
strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario).
3. I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
5. All'atto di ammissione ai corsi in Accademia Militare i
vincitori saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata
nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla
data di ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari
dell'Accademia Militare. Allo scopo, l'Accademia Militare fornira'
alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale
Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti e il relativo ruolo
di provenienza. Gli Allievi provenienti dai Sergenti e dai Volontari
in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel
ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i
periodi di tempo trascorsi in qualita' di Allievo.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli Allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
Militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per
l'anno accademico 2013-2014 presso le Universita'.

 

Art. 46.


Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente;
b) un Ufficiale superiore in servizio, membro;
c) un Ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto per la
prova scritta di preselezione;
d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove
scritte di preselezione e di composizione italiana;
e) due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova
scritta di preselezione e per la prova orale;
f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
scritta di preselezione e la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore
a Capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della
Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto a voto.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 2) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori in servizio permanente istruttori
militari di educazione fisica, membri;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) sara' composta da:
a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
b) tre Ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente;
b) un Ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un
Ufficiale psicologo, membro;
c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 3) sara' composta da:
a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.
7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da:
f) Comandante dell'Accademia Militare, presidente;
g) Comandante del Reggimento Allievi, membro;
h) Comandante di Battaglione, membro;
i) Comandante di Compagnia, membro;
j) Comandante di Plotone, membro e segretario.
In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

 

Art. 47.


Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al
precedente art. 44 saranno iscritti, ai fini dell'ammissione al
tirocinio che si svolgera', presumibilmente, nel mese di settembre
2013, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una
per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti
di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). Dette graduatorie saranno
formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti
riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova
orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale
conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La
convocazione al tirocinio avverra' mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito
saranno convocati al tirocinio:
a) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti ai corsi per le
Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli
Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 5 (cinque)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36;
b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina e
chirurgia per il Corpo Sanitario.
4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'art. 36 del presente decreto.
5. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno,
inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso pubblico di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1).
6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un
numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato art. 36. Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento
della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la
mancata presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) -agli
indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it- con, in allegato, copia per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) apposita istanza al
predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno valutati
nell'attitudine ad affrontare le attivita' scolastiche (IAAS) e
sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree:
a) capacita' e resistenza fisica:
1) corsa piana di m. 1500;
2) flessioni addominali;
3) piegamenti sulle braccia;
4) salto su telo tondo da m. 4;
b) rilevamento comportamentale:
1) aspetto esteriore;
2) correttezza formale e disinvoltura;
3) rispetto dei vincoli e delle risorse.
8. Nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.
9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i
concorrenti dovranno confermare o potranno modificare, con apposita
dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, limitatamente ai quattro corsi
per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a).
10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 195° corso
dell'Accademia Militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a
detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e
ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del
mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al
precedente art. 2, comma 7.
11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni
concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta'
dell'Accademia Militare inviare i medesimi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un
provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del
tirocinio.
12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
a) in qualita' di Militari di Truppa, se militari in congedo;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio.
13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei
Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
14. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire
in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'Accademia i frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente
comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della
durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 19.
17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sara'
accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
18. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni,
comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i
frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche.
19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai concorrenti
che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno
18/30 nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero
4), la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che non
potra' essere superiore a 30 (trenta) e sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi.
20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto previsto
dai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8, provvedera', per il
tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere agli idonei
ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario di esprimere il
proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi
dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella
propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le
preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

 

Art. 48.


Graduatoria di merito e assegnazione ai corsi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio di cui
al precedente art. 47 saranno iscritti, a cura della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), nelle
rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 195°
corso.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di
composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio
e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera. A parita' di merito si terra' conto dei titoli di
preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle
graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo,
dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali
previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a).
4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
a), numero 1) provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai
relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei
posti a concorso indicati nell'art. 35, comma 1, lettere a) e b) del
presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato
Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla
base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva
graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione
espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti
concorrenti saranno cosi' assegnati:
a) 17 (diciassette), di cui almeno 3 (tre) aventi titolo alla
riserva di cui al precedente art. 36, al corso delle Armi di
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, denominate
Armi Varie;
b) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
c) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri;
d) 1 (uno) al corso del Corpo di Commissariato;
e) 2 (due) al corso del Corpo Sanitario.
5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale
Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e
della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del
tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione
di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale
Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e
semplificazione dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la
permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori
secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui
al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e l'avvio alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato.
6. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8 del
presente decreto, saranno ammessi -presumibilmente nella prima decade
di ottobre 2013- alla frequenza del 195° corso presso l'Accademia
Militare dell'Esercito. Successivamente, potra' essere convocato un
numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che
rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni
di corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei
requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere
sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine ai
sensi del precedente art. 10, comma 5 e, in caso di positivita',
saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo,
subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti
necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7.
7. Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara'
consentito il transito di un Allievo a corso diverso da quello al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera'
la suddetta assegnazione, sara' considerato rinunciatario
all'ammissione al corso e dimesso dall'Istituto.
8. Completata la fase di assegnazione ai corsi i posti che in uno
o piu' dei corsi rimarranno non ricoperti per qualsiasi motivo
potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel
corrispondente corso del concorso pubblico.

 

Art. 49.


Disposizioni varie

1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di
Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente
art. 12, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti
militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno
tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
2. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente
art. 12, comma 2.
3. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi dovranno:
a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari,
gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o
che vi abbia rinunciato;
b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative
al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove
concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per
regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi
di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del
Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di
servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa
all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.

 

Art. 50.


Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 46.

 
Art. 51.


Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 98 (novantotto) Allievi alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2013-2014, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti:
a) 90 (novanta) per i sottonotati Corpi:
1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore;
2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale;
3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
4) 8 (otto) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.
2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in
alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a)
ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto,
non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande,
per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno
indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali
e' indetto il concorso (Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato
Militare Marittimo e Capitanerie di Porto), fermo restando che
l'indicazione non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai
Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo art. 62.
3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a)
risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su
indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potra' procedersi,
nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della
graduatoria generale di merito e il successivo provvedimento di
assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui
all'art. 62, al ripianamento di detti posti con gli idonei non
vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, previo
gradimento di questi ultimi. Non e' consentito, al contrario, il
ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo
Sanitario Militare Marittimo con i concorrenti idonei non vincitori
per i Corpi vari.
4. I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del
mese di settembre 2013. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
a) gli ammessi al corso per il Corpo di Stato Maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea in scienze marittime e
navali e, successivamente, della laurea magistrale in scienze
marittime e navali per i frequentatori dell'indirizzo
navale-operativo e della laurea magistrale in ingegneria delle
telecomunicazioni per i frequentatori dell'indirizzo
navale-tecnologico. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei
predetti indirizzi avverra' all'inizio del primo anno del corso
applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina;
b) gli ammessi al corso per il Corpo del Genio Navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea in ingegneria navale e,
successivamente, della laurea magistrale in ingegneria navale per i
frequentatori dell'indirizzo navale, e della laurea magistrale in
ingegneria civile e ambientale per i frequentatori dell'indirizzo
infrastrutturale. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti
indirizzi avverra', all'inizio del primo anno del corso applicativo,
a cura dello Stato Maggiore della Marina;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato Militare
Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco,
con orientamento tecnico-giuridico-amministrativo, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza;
d) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario Militare
Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia;
e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con
orientamento tecnico-giuridico-amministrativo, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e
dell'amministrazione del mare.
6. Per quanto indicato al precedente comma 5, gli Allievi non
potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto prima
dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale ai fini del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al
termine del ciclo formativo.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3,
il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente
articolo potra' subire modificazioni o devoluzioni tra i Corpi al
fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata
connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo,
fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito del
concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il
predetto termine, le modalita' di effettuazione dei corsi di cui al
precedente comma 5.

 

Art. 52.


Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente art. 51, sono previste le
seguenti riserve di posti:
a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari (dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) -se conseguono al termine dell'anno
scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso
dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- e' riservato
il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il
20% a favore dei diplomati presso la Scuola Navale Militare
"Francesco Morosini" e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole
Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
b) per il coniuge e i figli superstiti ovvero i parenti in
linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del
personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e
delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio,
il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente
di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) 27 (ventisette) posti per i Corpi di cui al precedente art.
51, comma 1, lettera a), di cui 18 (diciotto) per i provenienti dalla
Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 9 (nove) per i
provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente art. 51,
comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i provenienti dalla Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti
dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
c) 9 (nove) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51,
comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma
dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio;
d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente art. 51,
comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma
dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio.
3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b)
eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni
percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del
presente articolo saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in
ferma volontaria o in rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

 

Art. 53.


Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche

1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono
pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3,
dovra' essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con
esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. Nella
domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o
quelli di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) o quelli di
cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b)- utilizzando i
rispettivi modelli di domanda disponibili nel citato portale dei
concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 51, comma
1, lettera a), dovra' indicare anche l'ordine di preferita
assegnazione ai Corpi (Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato
Militare Marittimo e Capitanerie di Porto);
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della
prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto;
f) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare mediante
messaggio di posta elettronica all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it ovvero a mezzo telegramma
all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57125
Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. Nel
redigere tale attestazione il concorrente dovra' tener conto che
l'Accademia Navale, al fine di controllare la veridicita' delle
dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il certificato del
casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare;
h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di
proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo
di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui
alla successiva lettera p), che potrebbe non coincidere con quello
del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra'
comunque tenerne informato detto Comando. Se gia' collocato in
congedo, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento; se concorrente
di sesso maschile, anche il Centro Documentale dell'Esercito o il
Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto
Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero
il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea
dell'Aeronautica di iscrizione;
l) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso e avra'
l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento, con il relativo
punteggio, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it ovvero a mezzo telegramma
all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57125
Livorno. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione ai corsi,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
n) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso ai corsi,
dovra' sottoscrivere la ferma di cui al precedente art. 12;
o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la
spagnola, e una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la
croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba;
p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, del numero telefonico e di una casella di posta elettronica.
Il concorrente dovra' inoltre segnalare tempestivamente, con le
medesime modalita' di cui alle precedenti lettere f) e l),
all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il
possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio
prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'Amministrazione della Difesa dovra' consegnare, all'atto della
presentazione alla prova scritta di selezione culturale, una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt.
645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. L'Accademia Navale potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 54.


Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 51, comma 1 prevede le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
b).

 

Art. 55.


Prova scritta di selezione culturale

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto, alla prova scritta
di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui programmi
e con le modalita' riportate nell'allegato N, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Tale prova avra' luogo presso il
comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro, sito in
Ancona in via della Marina 1, ovvero presso altra idonea struttura
sita in Ancona, presumibilmente nel mese di marzo 2013. La sede e le
date di svolgimento di detta prova saranno rese note presumibilmente
a partire dal 2 marzo 2013, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. La pubblicazione con le modalita' suindicate
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si
dovranno presentare nelle date e con le modalita' che saranno
indicate direttamente dall'Accademia Navale al Comando della Scuola
di appartenenza stessa. Presumibilmente entro la prima meta' del mese
di febbraio 2013 sara' disponibile nel sito www.marina.difesa.it il
sistema di training on-line che consentira' ai concorrenti di
esercitarsi per lo svolgimento della prova. Prima dell'inizio della
prova la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
b), numero 1) rendera' note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al
presente articolo si svolgera', in quanto applicabili, secondo le
disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati nel suddetto avviso, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia e
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda,
rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al
precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso,
quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni,
tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i
concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE)
all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato,
copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera
raccomandata o telegramma.
4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5,
la prova si intendera' superata dai concorrenti che conseguiranno la
votazione minima di 21/30. Sulla base del punteggio conseguito dai
concorrenti, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,
lettera b), numero 1) provvedera' a formare, al solo fine di
individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due
distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al
precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per i concorrenti ai
posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b). Il punteggio
conseguito in detta prova sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 62.
5. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al
successivo art. 56, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al
precedente comma 4:
a) 855 (ottocentocinquantacinque) concorrenti, per i posti a
concorso per i Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, del
Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso
punteggio dell'ultimo concorrente ammesso;
b) 100 (cento) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti
che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente
ammesso.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo.
L'esito della prova scritta di selezione culturale sara' reso noto
con avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi. Tale avviso, consultabile anche nei siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it, avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Sara' anche
possibile chiedere informazioni al riguardo all'Accademia Navale,
Ufficio Concorsi, tel. 0586/238531 (mail:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) o al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico, tel. 06/417050412 (mail: urp@persomil.difesa.it ).

 

Art. 56.


Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
di selezione culturale dovranno presentarsi presso il Centro di
Selezione della Marina Militare - via delle Palombare 3 - Ancona,
presumibilmente nel periodo aprile-maggio 2013, con le modalita'
indicate nell'avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi -ovvero, per ragioni
organizzative, nel messaggio di posta elettronica o nella lettera
raccomandata o telegramma di convocazione dell'Accademia Navale-, per
essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata presunta
di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a). L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle
direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita'
Militare, citate nelle premesse.
2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento
del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei concorrenti,
quali Allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia
Navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art.
8, comma 4. I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di
convocazione agli accertamenti psicofisici saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro
il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite
messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta
compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti
stessi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera
raccomandata o telegramma.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 60, commi 1, 2
e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti
psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in
caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione medesima
non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato
accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la
Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, comma 1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando. La predetta commissione
disporra' quindi, per tutti gli altri concorrenti, i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) odontoiatrico;
e) psichiatrico;
f) ortopedico;
g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio
e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso l'eventuale
esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio
diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
citato allegato F del presente decreto. Il concorrente che e' ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato F, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.
4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e
dalle direttive vigenti e in base alla documentazione sanitaria
prodotta dagli interessati in conformita' al successivo art. 60,
comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso
femminile) e agli accertamenti psicofisici effettuati.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione
del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 9;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con
indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei
requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sara'
attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente art. 8,
comma 9.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da
o che presentano:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non
chiaramente e prontamente intellegibile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche
alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici
per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze
stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive a scopo non terapeutico;
g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale,
che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le
cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall'uniforme, risultano, per contenuto, di
discredito alle Istituzioni o sono indice di personalita' abnorme (da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine -che non
potra' superare la data prevista per il completamento della
procedura, di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b), da
parte di tutti i concorrenti- entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti al
momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. Non saranno previste riconvocazioni.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
specifica istanza, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso
il Centro di Selezione della Marina Militare, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (con attestazione in
originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento),
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'.
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel
comma precedente. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia Navale, mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con
lettera raccomandata o telegramma, comunicazione di ammissione con
riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia
Navale comunichera' all'interessato che il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane
confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10 -in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e
59, sostenute con riserva- sara' espresso dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2), a seguito di
valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti
convocati per essere sottoposti a ulteriori accertamenti psicofisici,
se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora
stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso.
13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera b), numero 2) e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.

 

Art. 57.


Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso l'Accademia Navale, presumibilmente nel periodo giugno-luglio
2013, con le modalita' comunicate mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi (e
consultabile nei siti internet www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it) ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica o con lettera raccomandata o
telegramma e, se idonei, sosterranno le ulteriori prove previste dal
concorso per una durata presunta di sei giorni. Essi, all'atto della
presentazione presso l'Accademia Navale, dovranno essere muniti, in
originale o in copia conforme, del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in
tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31
ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dal concorso. I concorrenti di sesso
femminile, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in
piena sicurezza, dovranno altresi' presentare anche il referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data
di presentazione. La mancata presentazione di detto referto non
consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente
esclusione dal concorso.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). I
concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione alle prove
di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE)
all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato,
copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove
stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera
raccomandata o telegramma.
3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate:
a) nuoto m. 50 (qualunque stile);
b) salto in alto (massimo tre tentativi);
c) piegamenti sulle braccia (tempo limite 2 minuti senza
interruzioni),
d) corsa piana di m. 1.000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. Il medesimo allegato O contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione
fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si
verifica durante l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3):
a) verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia Navale;
b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo
averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi,
secondo quanto previsto nei commi precedenti;
c) autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia'
citato allegato O, il differimento della data di effettuazione di
tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente
all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi;
d) redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica,
attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneita' o
inidoneita' per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel gia' citato
allegato O.
6. Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno
conseguito l'idoneita' nella prova di nuoto e in almeno due degli
altri tre esercizi previsti.
7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di
efficienza fisica e' definitivo. I candidati rinviati ad altra data
per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ai sensi del
paragrafo 3 del gia' citato allegato O al presente decreto, saranno
ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali. Tali candidati
potranno essere rinviati non oltre la data di prevista conclusione
dello svolgimento delle prove orali.

 

Art. 58.


Accertamenti attitudinali

1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al
precedente art. 57, i candidati giudicati idonei e quelli di cui al
precedente art. 57, comma 7 saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le
modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel
concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale», e con
riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del
personale della Marina Militare», entrambe emanate dall'Ispettorato
delle Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area "stile di pensiero": analisi predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di
performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle
degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
La commissione medesima, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina
Militare;
- inidoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della
Marina Militare, con indicazione del motivo.
A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8 e quelli di cui al
precedente art. 56, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo.
Detti concorrenti, se giudicati inidonei al termine degli
accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli
accertamenti psicofisici ovvero gli ulteriori accertamenti
psicofisici di cui al precedente art. 56. Pertanto, i concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

 

Art. 59.


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici,
alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali,
nonche' quelli di cui al precedente art. 57, comma 7, saranno ammessi
alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con riserva
a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente art. 56,
comma 8, e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso di
accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine delle
prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali.
2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
ai programmi riportati nel gia' citato allegato N al presente
decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno
riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62.
3. I concorrenti idonei alla prova orale di matematica,
sempreche' lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al
concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la
tedesca e la spagnola e una scelta tra le precedenti e l'araba, la
cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba). Le
modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel
gia' citato allegato N al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che
concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 62, sara' cosi' determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,05;
c) 22/30: punti 0,10;
d) 23/30: punti 0,15;
e) 24/30: punti 0,20;
f) 25/30: punti 0,25;
g) 26/30: punti 0,30;
h) 27/30: punti 0,35;
i) 28/30: punti 0,40;
l) 29/30: punti 0,45;
m) 30/30: punti 0,50.

 

Art. 60.


Documenti

1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona, i concorrenti ammessi agli
accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti in
originale:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di Selezione della Marina Militare
di Ancona);
b) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate col Servizio Sanitario Nazionale (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) emocromo completo;
3) VES;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gammaGT;
10) transaminasemia (GOT e GPT);
11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
12) accertamento della positivita' per anticorpi per HIV.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
c) certificato, conforme al modello riportato nel gia' citato
allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa,
copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare;
b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine)
eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti
la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno, altresi',
consegnare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente
art. 56, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato P, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai
sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto
dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, a
intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato P al presente decreto;
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai
precedenti commi 1 (a eccezione della lettera a)), 2 e al presente
comma determinera' l'esclusione dal concorso.
4. All'atto della presentazione presso l'Accademia Navale per
sostenere le prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno,
altresi', consegnare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello in allegato Q, che costituisce parte
integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo
di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I
concorrenti, compresi quelli provenienti dalle Scuole Militari,
dovranno dichiarare l'anno di conseguimento del predetto titolo,
mentre quelli che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro
firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno
consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia Navale per la
frequenza del corso, due fotografie, senza copricapo, formato
tessera, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di
nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai
corsi normali, dovranno altresi' consegnare:
a) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.

 

Art. 61.


Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi del presente articolo apparterra' alla Marina Militare.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
b), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata
in servizio, membri;
c) due o piu' docenti o esperti per la prova orale di
matematica, membri aggiunti;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo, ovvero
un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti
dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle
premesse.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
b), numero 2) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
b), numero 3) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore, presidente;
b) un Ufficiale, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della categoria
In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
del supporto di personale dell'Accademia Navale, esperto di settore e
di un Ufficiale medico.
6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.

 

Art. 62.


Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove e
accertamenti di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b)
saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma
2, lettera b), numero 1) del presente decreto, in due distinte
graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente
art. 51, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente
art. 51, comma 1, lettera b).
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di
selezione culturale e nella prova orale, alla quale sara' aggiunto
l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto
dal precedente art. 59, comma 4. A mente del precedente art. 2, comma
5, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si trovano
nelle condizioni di cui all'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle
graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia Navale di cui al presente articolo, dovranno essere
risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente
art. 6, commi 1 e 2, lettera b).
3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto
della riserva di posti prevista dal precedente art. 52, commi 1 e 2
del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono
essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di
riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 del medesimo art. 52.
4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto
interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 51, comma
1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei
ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato
Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino alla copertura
dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita'
fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze
da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di
Forza Armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli
idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi
normali -sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 51, comma 7 del presente
decreto- i primi 90 (novanta) concorrenti idonei, che saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al
precedente comma 6, e i primi 8 (otto) concorrenti idonei, che
saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare Marittimo, inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia
Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma
liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il
Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito
d'ufficio dall'Accademia Navale. Coloro che non si presenteranno
nella data indicata nella comunicazione saranno considerati
rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia Navale
potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di
presentazione fino a un massimo di cinque giorni qualora la mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli
interessati dovranno inviare la documentazione probatoria del motivo
della mancata presentazione entro il giorno di prevista
presentazione, all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, tramite
messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copia per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi, l'Accademia Navale provvedera' al ripianamento delle vacanze.
Successivamente, qualora i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera
a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, si
procedera', entro il precitato termine, al ripianamento di detti
posti con gli idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare
Marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia' indicato al
precedente art. 51, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero
1) formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i
posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), provvedera'
altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati
al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra'
comportare anche modificazioni della precedente assegnazione
provvisoria.
9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro
parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con
decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non
vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, se si verifica
la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella
graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'art. 51,
comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei,
secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando
quanto previsto dal precedente art. 52, comma 1, lettere a) e b).
Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina. Il
medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi, nonche' nei siti web www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it.
10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia Navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati
dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata
nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla
data di ammissione in qualita' di Allievo al corso presso l'Accademia
Navale. A tal fine l'Accademia Navale, al termine della terza
settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non
conseguiranno la nomina a Guardiamarina in servizio permanente,
saranno reintegrati nel grado, a domanda, reinseriti nel ruolo di
provenienza e il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i
periodi di tempo trascorsi in qualita' di Allievo. Gli ammessi
all'Accademia Navale potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti
psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e
negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 63.


Disposizioni amministrative

1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, sono a
carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento
degli Allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di
cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
2. Sono, invece, a carico degli Allievi le spese di carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici a uso
individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi
richiesti dagli Allievi medesimi, nonche' le spese riferite al
pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento
di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria.
3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli Allievi maggiorenni
o un genitore/tutore degli Allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato R con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale,
di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare debitori verso
l'Amministrazione Militare. Incorre nel rinvio dall'Istituto
l'Allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti
richiesti dall'Accademia Navale senza effettuarli. Quanto sopra non
limita l'azione che l'Accademia stessa puo' promuovere per il
recupero dei crediti.
4. Gli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni
ricevute dall'Accademia Navale, nonche' tutti gli effetti di corredo
stabiliti dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito
verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro
effetto prelevato a pagamento, se il relativo acquisto non e' stato
gia' saldato.

 

Art. 64.


Disposizioni per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante dell'Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 61.

 
Art. 65.


Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 74 (settantaquattro) Allievi alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2013-2014, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti:
a) 51 (cinquantuno) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica, di
cui:
1) 40 (quaranta) del ruolo naviganti normale, specialita'
pilota;
2) 11 (undici) del ruolo normale delle Armi;
b) 11 (undici) del ruolo normale del Corpo del Genio
Aeronautico;
c) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo di Commissariato
Aeronautico;
d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.
A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, frequentano il corso regolare dell'Accademia
Aeronautica.
2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto dei
ruoli di cui al precedente comma 1.
3. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica
-anche successiva all'ammissione in Accademia- del possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2, saranno ammessi quali Allievi
alla frequenza dei corsi all'Accademia Aeronautica.
4. Durante la permanenza in Accademia:
a) gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica e quelli per il ruolo normale delle Armi
dell'Arma Aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze
aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che consente,
attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento della
laurea magistrale (gia' specialistica). I piani degli studi, anche
durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia
Aeronautica per indirizzare opportunamente la formazione dei
frequentatori all'impiego in Forza Armata;
b) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del
Genio Aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in
ingegneria e uno successivo, biennale, di laurea magistrale (gia'
specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o civile. La
suddivisione tra i vari corsi sara' effettuata d'autorita'
dall'Accademia Aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla
Forza Armata e tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze
espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali cambi
di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati
all'Accademia Aeronautica che definira', in ogni caso, i piani degli
studi in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della
necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di
concerto con la competente Universita' anche durante gli anni
accademici successivi al primo;
c) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di
Commissariato Aeronautico seguiranno un corso di studi universitari
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza;
d) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico seguiranno un corso di studi universitari per
il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
L'Accademia Aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi
in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della necessita' di
adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con l'
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo.
5. Per quanto indicato nel precedente comma 4:
a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in
giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico;
b) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria o di
quella specialistica magistrale in ingegneria non potranno
partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo del Genio
Aeronautico;
c) i concorrenti in possesso della laurea in medicina e
chirurgia non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale
del Corpo Sanitario Aeronautico.
Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
Aeronautica hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
6. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo art. 79.
8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'Accademia Aeronautica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'.
I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.
9. Per le spese di vitto e alloggio e di prima vestizione degli
Allievi del primo e secondo anno di corso si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 14, comma 1. Tali spese
saranno a carico dei frequentatori a decorrere dal terzo anno di
corso. Le spese per l'acquisto dei libri di testo in commercio
durante il primo e secondo anno di corso sono a carico
dell'Amministrazione Militare e, successivamente, a decorrere dal
terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori.
10. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma
3, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della graduatoria di merito, al fine di soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o Corpi.

 

Art. 66.


Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente art. 65, sono previste le
seguenti riserve di posti:
a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono
al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine
del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun
corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Militare
dell'Aeronautica e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole
Militari dell'Esercito e della Marina.
b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in
linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei
posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di
beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
specialita' pilota: 8 (otto) per gli Allievi provenienti dalla Scuola
Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per gli Allievi provenienti
dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo alla
riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
b) per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica: 2
(due) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
c) per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: 2
(due) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico:
1 (uno) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
e) per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 1
(uno) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre
Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d)
ed e) eventualmente non ricoperti in una delle due predette
ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente
comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in
ferma volontaria o in rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

 

Art. 67.


Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3,
dovra' essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con
esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata al
precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. Nella
domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno soltanto) per il quale
intende concorrere di cui al precedente art. 65, commi 1 e 2. Il
concorrente potra' modificare detta preferenza esclusivamente entro
la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
b) la lingua straniera nella quale intende eventualmente
sostenere l'ulteriore prova orale facoltativa, scelta tra quella
araba, francese, russa, spagnola e tedesca. Il concorrente potra'
modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale data
non saranno prese in considerazione;
c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il
concorrente potra' esprimere detta preferenza esclusivamente entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine
dopo tale data non saranno prese in considerazione;
d) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita);
e) il codice fiscale;
f) di essere cittadino italiano. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della
prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari;
g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e
numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo del numero telefonico e
di una casella di posta elettronica. Il concorrente che,
successivamente alla presentazione della domanda, e' stato
incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto a comunicare
mediante messaggio di posta elettronica
(aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) o posta elettronica certificata
(aeroaccademia@postacert.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma
all'Accademia Aeronautica - Ufficio Concorsi - via San Gennaro Agnano
n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA) il Reparto/Ente presso il quale presta
servizio e il relativo indirizzo. Il concorrente dovra' altresi'
segnalare tempestivamente all'Accademia Aeronautica, con le medesime
modalita' di cui sopra, ogni eventuale variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assume
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
h) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2012-2013, con l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il
concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso e avra' l'obbligo di comunicarne
all'Accademia Aeronautica, con le medesime modalita' di cui alla
precedente lettera g), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a
quello prescritto per la partecipazione al concorso;
i) se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio
del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso
il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso
saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non per il
tramite del Comando di appartenenza, che tuttavia dovra' essere
informato a cura dell'interessato. Il concorrente che e' gia' stato
collocato in congedo dovra' indicare le date di inizio e di fine
servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. I
concorrenti che avranno diritto all'elevazione dei limiti d'eta'
dovranno dichiarare tutti i periodi di servizio militare
effettivamente prestato, specificando per ciascuno di essi:
denominazione e indirizzo del/i Reparto/i ove e' stato effettivamente
prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e termine; il/i
grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e;
l) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a
carico;
m) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare mediante
messaggio di posta elettronica (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it)
o posta elettronica certificata (aeroaccademia@postacert.difesa.it)
ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Aeronautica - Ufficio
Concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA)
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione
resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita
dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale e all'atto dell'incorporazione;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili
a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra' consegnare, all'atto
della presentazione alla prova scritta di preselezione, una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
q) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt.
645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
r) soltanto se concorrente per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica, di non essere stato dimesso ovvero espulso da
Accademie, Scuole o altri Istituti anche di formazione delle Forze
Armate o di Polizia dello Stato per insufficiente attitudine al
pilotaggio;
s) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto;
t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
u) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Gli Allievi delle Scuole Militari e i militari in servizio,
nonche' quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare
al concorso, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione con le
medesime modalita' di cui al presente articolo e al precedente art.
4.
2. L'Accademia Aeronautica ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, spedite nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 68.


Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 65, comma 1 prevede le
fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera
c).

 

Art. 69.


Prova scritta di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 1) -con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso- alla prova scritta di preselezione, di
cui all'allegato S, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che avra' luogo presso il Centro di Selezione
dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via
Tenente Colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3).
2. La sede e le date di svolgimento di detta prova saranno rese
note mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. La pubblicazione con le modalita'
sopraindicate avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Pertanto, coloro ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza
attendere alcuna convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per
ciascuno fissati nel calendario sopra indicato. I concorrenti
frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date
e con le modalita' che saranno indicate direttamente dall'Accademia
Aeronautica al Comando della Scuola di appartenenza stessa.
3. Alla prova scritta di preselezione i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente
medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente
decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti assenti al momento
dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti
abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio Concorsi (tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione
entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con,
in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nonche' quelle contenute nell'allegato S al presente decreto. La
prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata
di questionari, a risposta multipla, finalizzati ad accertare,
attraverso un'adeguata articolazione della prova, come
dettagliatamente indicato nel gia' citato allegato S al presente
decreto, il livello di cultura generale dei concorrenti. La banca
dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le materie elencate
al citato allegato S, numero 1, lettere a), b) e c), sara' pubblicata
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi, nonche' nei siti web www.aeronautica.difesa.it e
www.persomil.difesa.it non oltre la quarta settimana precedente la
data di inizio della prova scritta di preselezione.
5. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la
preposta commissione compilera' graduatorie distinte per ogni ruolo
di cui al precedente art. 65, comma 1 allo scopo di individuare
coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici.
6. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici di
cui al successivo art. 70, secondo l'ordine della graduatoria di cui
al precedente comma 5, i concorrenti rientranti entro i seguenti
limiti numerici:
a) 600 (seicento) per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica, specialita' pilota;
b) 165 (centosessantacinque) per il ruolo normale delle Armi
dell'Arma Aeronautica;
c) 165 (centosessantacinque) per il ruolo normale del Corpo del
Genio Aeronautico;
d) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato
Aeronautico;
e) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo Sanitario
Aeronautico.
Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in
ciascuna graduatoria per Arma e Corpo, lo stesso punteggio
dell'ultimo concorrente ammesso.
I punteggi relativi alla prova scritta di preselezione saranno
affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di Selezione.
7. L'esito della prova scritta di preselezione e la data di
convocazione agli accertamenti psicofisici saranno resi disponibili
con avviso-che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso
sara', inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile chiedere informazioni
al riguardo al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il
Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico - tel.
06/417050412 (mail:urp@persomil.difesa.it ).

 

Art. 70.


Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di
preselezione saranno convocati ai sensi del precedente art. 69, commi
6 e 7 presso l'Istituto Medico Legale, ubicato in Roma in via Piero
Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), all'accertamento del possesso
dei requisiti psicofisici richiesti dalla normativa vigente per
l'accesso ai ruoli/specialita' di cui al precedente art. 65. I
predetti accertamenti saranno svolti presumibilmente su due giorni
durante il quale non sara' assicurato ai partecipanti vitto e
alloggio. Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e
secondo le modalita' indicate nella convocazione ovvero risulteranno
assenti il secondo giorno di accertamenti psicofisici saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio Concorsi (tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione
entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con,
in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti psicofisici, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Inoltre, i
concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in
operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei
giorni di svolgimento degli accertamenti psicofisici, potranno
presentare (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) istanza di differimento della data
di convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in
formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della dichiarazione resa dal Comando
di impiego che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare in
territorio nazionale entro il giorno di convocazione agli
accertamenti psicofisici. Tutti i concorrenti dovranno consegnare,
all'atto della presentazione all'Istituto Medico Legale di Roma per
l'effettuazione degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti:
a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita'
ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano medici specializzati
in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere
valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dagli
accertamenti psicofisici;
b) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con il relativo referto in originale,
effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope a scopo non terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti psicofisici;
d) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia e
controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute
ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e avra'
una validita' semestrale. Dovra', altresi', essere conforme al gia'
citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
psicofisici;
e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
psicofisici;
f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
delle analisi del sangue concernente i markers virali: anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dagli
accertamenti psicofisici.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo
referto, in originale o in copia conforme eseguita, entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione della concorrente dagli accertamenti
psicofisici;
- referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito
in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti gli
accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
La mancata presentazione di detta documentazione determinera'
l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici.
Nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia
stato accertato con le modalita' previste nel presente articolo, la
Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla
convocazione agli accertamenti psicofisici in data compatibile con
l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui al
successivo art. 72. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata
Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il
candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
2. Poiche' per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota, sono richiesti
approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare:
a) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti psicofisici;
b) esame radiografico del tratto lombo-sacrale della colonna
vertebrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo
referto in originale, ovvero, a pena di esclusione, risonanza
magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni, con relativo referto, effettuato per lo studio di una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno
essere stati effettuati da non oltre sei mesi presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il
Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta
documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dagli
accertamenti psicofisici;
c) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre
mesi antecedenti la data della visita presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
psicofisici.
La commissione, in sede di visita medica generale, potra'
disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti ivi
compreso, in caso di dubbio diagnostico, l'eventuale esame
radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne
da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso,
secondo il modello riportato nel gia' citato allegato F al presente
decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di
portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e
sottoscritta in conformita' al citato allegato F per l'eventuale
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici e al prosieguo del
concorso.
3. Se gli accertamenti elencati nei precedenti commi 1 e 2
vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, sara' cura del concorrente produrre anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. Per evitare difficolta' di lettura
si consiglia di non portare la documentazione sanitaria su supporto
informatico. La documentazione sanitaria presentata non verra'
restituita, a eccezione delle radiografie e del tracciato
elettroencefalografico (a meno che non siano causa dello specifico
giudizio di inidoneita').
4. I concorrenti che si presenteranno agli accertamenti
psicofisici saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni
-secondo i modelli di cui all'allegato T che costituisce parte
integrante del presente decreto- di consenso informato al protocollo
diagnostico in uso presso l'Istituto Medico Legale di Roma e al
protocollo vaccinale previsto per il personale militare dopo
l'eventuale arruolamento.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei requisiti
prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. La
commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi:
- visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale
femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e canottiera);
- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Nel gia' citato allegato T al presente decreto e' riportato il
protocollo diagnostico che sara' praticato a ogni concorrente.
L'Istituto Medico Legale prevedera' la successione temporale degli
accertamenti secondo criteri di razionalita' ed economicita'. Il
candidato per il quale emergera', nel corso degli accertamenti, una
causa di inidoneita' verra', comunque, sottoposto a tutti gli
accertamenti previsti dal protocollo diagnostico di cui al predetto
allegato T.
6. Il presidente della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, con
indicazione del motivo.
7. Per la valutazione dell'inidoneita' agli accertamenti
psicofisici si richiama il precedente art. 8, comma 10. Il giudizio
riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
8. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
specifica istanza, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati,
tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica
certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it
ovvero aeroaccademia@postacert.difesa.it con, in allegato, copie per
immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea
documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
(nel qual caso sara' cura del concorrente produrre anche attestazione
in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento), relativamente a tutte le cause che hanno determinato
il giudizio di inidoneita'.
9. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopra indicati o con modalita' diverse da quelle indicate nel comma
precedente.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia Aeronautica, mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica, con lettera raccomandata o telegramma, l'eventuale
comunicazione di ammissione con riserva alla prova scritta di
composizione italiana di cui al successivo art. 71 ovvero, con le
medesime modalita', comunicazione per l'invio presso la commissione
per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera c), numero 3). In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, l'Accademia Aeronautica comunichera' agli
interessati, sempre con le medesime modalita' di cui al precedente
periodo, che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti psicofisici rimane confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 8 -in caso di accoglimento dell'istanza- sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,
lettera c), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti psicofisici ovvero,
solo se ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
psicofisici disposti.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera c), numero 3) e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal
concorso.

 

Art. 71.


Prova scritta di composizione italiana

1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita'
sono indicate nel gia' citato allegato S al presente decreto,
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale formulati dalla commissione di cui al precedente art. 7,
comma 2, lettera c), numero 2). Essa tendera' a verificare il grado
di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e
maturita' di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza
alla traccia, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi.
2. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psicofisici, di cui al precedente art. 70, dovranno presentarsi a
sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo.
I concorrenti di cui al precedente art. 70, comma 10 che non sono
stati, invece, ancora inviati presso la commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 3) dovranno
presentarsi a sostenere detta prova solo se avranno ricevuto
specifica comunicazione al riguardo. Questi concorrenti, in tal caso,
sosterranno con riserva detta prova.
3. La prova avra' luogo presso l'Accademia Aeronautica - via San
Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nelle date, presumibilmente distinte a
seconda dei ruoli, che saranno rese note ai concorrenti con avviso
che sara' inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei
siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it e avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I
concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la sede dell'Accademia
Aeronautica il giorno della prova, comunicato con le modalita' di cui
al precedente periodo, entro le 0830 dell'orario ufficiale muniti di
penna a sfera a inchiostro indelebile di colore nero o blu e di
valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. I
concorrenti assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. Pertanto, durante la prova scritta non sara' permesso ai
concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto,
ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di
sorveglianza e con i membri della commissione. Durante la prova
scritta sara' vietato introdurre, detenere o utilizzare nell'aula
d'esame telefoni cellulari o altri apparati di comunicazione.
L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di nullita',
su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia Aeronautica e la
firma di un componente della commissione, dalla stessa appositamente
predesignato. I concorrenti non potranno portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, strumenti elettronici, vocabolari, dizionari
dei sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e
il dizionario dei sinonimi e contrari messi a disposizione dalla
commissione. Il concorrente che contravviene a dette disposizioni o
comunque copia in tutto o in parte lo svolgimento del tema sara'
escluso dal concorso. Se risulta che uno o piu' concorrenti hanno
copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l'esclusione sara'
disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La
commissione e il personale di sorveglianza cureranno l'osservanza
delle disposizioni stesse e avranno facolta' di adottare i
provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi
componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione possa essere
disposta in sede di valutazione della prova medesima.
5. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 77. L'esito della prova scritta di composizione italiana e la
data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
per i concorrenti risultati idonei saranno resi disponibili con
avviso -che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della
Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- Sezione
Relazioni con il Pubblico - tel. 06/417050412
(mail:urp@persomil.difesa.it).

 

Art. 72.


Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale

1. L'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e
comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla prova scritta
di composizione italiana sara' accertata -ai sensi della direttiva n.
80 e successive modificazioni del Comando Scuole dell'Aeronautica
Militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei
candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica Militare- dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero
4) durante un periodo di tirocinio di durata, di massima, non
superiore a dieci giorni calendariali, che verra' svolto presso
l'Accademia Aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno, luglio
e settembre 2013.
I concorrenti saranno convocati al tirocinio a essi riservato in
considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno partecipando
e senza interferire con il periodo di svolgimento delle prove di
esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di
secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel
giorno comunicati ai sensi del precedente art. 71, comma 5 e non
saranno ammesse riconvocazioni a eccezione che per i concorrenti che
sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di istruzione secondaria di secondo grado o per quelli alle
armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che
non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di
svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio genitore o
se quest'ultimo versa in imminente pericolo di vita. I predetti
concorrenti dovranno far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio
Concorsi (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o
aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di differimento della
data di convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione rilasciata
dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti che, nei giorni
di svolgimento del tirocinio per il quale il concorrente e' stato
convocato, lo stesso dovra' sostenere una prova dell'esame di Stato.
Analogamente, i concorrenti militari impiegati all'estero presso
unita' impegnate in operazioni dovranno allegare all'istanza copie
per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della
dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti
l'impossibilita' del candidato a rientrare in territorio nazionale
entro il giorno di inizio del tirocinio per il quale e' stato
convocato. La riconvocazione, che sara' concessa per uno dei tirocini
successivi, improrogabilmente entro l'inizio dell'ultimo tirocinio
riservato al ruolo per il quale il concorrente sta partecipando,
avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma La mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine),
eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti
alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. In
caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione
di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4) non
potra' in nessun caso procedere alle prove di efficienza fisica di
cui al citato allegato S in quanto, ai sensi dell'art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la
Direzione Generale per il Personale Militare, con provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
3. Se insorgono per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi
frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al tirocinio o
durante il tirocinio stesso, e' facolta' dell'Accademia Aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera a) per un supplemento di
indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la
persistenza o meno dell'idoneita' medesima.
4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui al gia'
citato allegato S al presente decreto, inteso a verificare il
possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art.
646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina
a Ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica
Militare. In particolare, essi saranno sottoposti a specifici
accertamenti intesi a valutare nel concorrente il possesso delle
qualita' di cui all'allegato S, paragrafo 3, lettera a), numeri 1),
2), 3) e 4);
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
5. L'Accademia Aeronautica indichera' nella convocazione la
quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con
se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
6. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate di cui al gia' citato allegato S al presente decreto.
7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nel giudizio conclusivo i punteggi minimi
indicati nel citato allegato S;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
indicate nel predetto allegato S;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a
tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti;
e) parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali,
durante il tirocinio, verra' accertata la positivita' agli
accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Il
giudizio di inidoneita' e' definitivo.
8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione
di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). Il
giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso,
sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
9. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di lingua inglese, che si terra' a partire dal giorno
successivo a quello di fine tirocinio.

 

Art. 73.


Prova facoltativa di informatica

1. I concorrenti, sempreche' ne hanno fatto richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova
facoltativa di informatica, indicativamente durante il periodo di
svolgimento del tirocinio, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4).
2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nel gia'
citato allegato S, numero 4, al presente decreto. I concorrenti che
non vorranno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile.
3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a 1,
secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte citato
allegato S, utile per la formazione delle graduatorie di cui al
successivo art. 77. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la
commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con
l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verra'
affisso all'albo della sede di esame.

 

Art. 74.


Prova orale di lingua inglese

1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio psicoattitudinale
e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c),
numero 4). La prova sara' diretta ad accertare la conoscenza della
lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato S al
presente decreto.
2. Al termine della prova sara' assegnata una votazione in
trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 77. La prova si intendera' superata se i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al
termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione
predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato e dell'esito delle prove medesime. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso.
4. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di matematica che avra' luogo, indicativamente, nei giorni
immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di cui
al presente articolo.

 

Art. 75.


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di ulteriore
lingua straniera

1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso
l'Accademia Aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
allegato S al presente decreto. La prova si intendera' superata se i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 77. L'esito della prova sara' comunicato al
termine della stessa a tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno la prova facoltativa di ulteriore lingua
straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la spagnola e
la tedesca) di cui al gia' citato allegato S al presente decreto. La
prova orale facoltativa di lingua straniera sara' diretta ad
accertare la buona conoscenza della lingua stessa, secondo quanto
indicato all'allegato S. I concorrenti che non vorranno piu'
sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di
rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. Al termine
della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderanno i
seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di cui al
successivo art. 77:
- votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0;
- votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90;
- votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80;
- votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la
commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo
alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede d'esame.
5. I risultati della prova orale di matematica e della prova
orale facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno, altresi',
resi disponibili mediante avviso -che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale
avviso sara' reso disponibile anche nei siti web
www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

 

Art. 76.


Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera c). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra'
all'Aeronautica Militare.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
c), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali superiori, membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione, per la somministrazione della prova, si
avvarra' del supporto del Centro di Selezione dell'Aeronautica
Militare.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
Sanitario Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri;
c) un Maresciallo di sanita' "operatore sanitario
specializzato", segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica Militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
c), numero 3) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
Sanitario Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica Militare o di medici specialisti
esterni. Gli Ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
c), numero 2) sara' composta da:
a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di
grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in
servizio, membri;
c) due o piu' Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta
di composizione italiana;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
c), numero 4) sara' composta da:
a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di
grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio
permanente;
c) due Ufficiali superiori, di cui un Ufficiale dell'Arma
Aeronautica, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della
professione di psicologo o un Ufficiale dell'Arma Aeronautica
qualificato per le "selezioni speciali", capo gruppo
psicoattitudinale e un Ufficiale del ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale,
membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
d) sei o piu' Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale
di matematica;
e) uno o piu' Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova
facoltativa di informatica;
f) uno o piu' Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in
funzione della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri
aggiunti per la prova orale di lingua inglese e per la prova
facoltativa di lingua straniera;
g) un Ufficiale superiore in servizio permanente e un
insegnante di educazione fisica, membri aggiunti per le prove di
efficienza fisica in ambito sportivo;
h) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi
per le sole prove/materie per le quali sono aggregati. Detta
commissione potra' avvalersi del supporto di personale in servizio
presso l'Aeronautica Militare ovvero convenzionato, laureato in
psicologia e iscritto all'albo professionale, nonche' di Ufficiali
qualificati perito selettore e di Sottufficiali qualificati aiuto
perito selettore dell'Aeronautica Militare, di Ufficiali e Aspiranti
Ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e di istruttori
sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle prove
di efficienza fisica in ambito sportivo.

 

Art. 77.


Graduatorie di merito

1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
c), numero 4) formera', per i concorrenti che, giudicati idonei agli
accertamenti psicofisici e a quelli psicoattitudinali e
comportamentali, avranno superato le prove d'esame obbligatorie di
cui agli artt. 71, 74 e 75, le seguenti graduatorie di merito per i
ruoli sottoindicati:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita'
pilota;
b) ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.
2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli
di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui all'art.
580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione della graduatoria del
ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari (entro agosto 2013
per i ruoli naviganti normale dell'Arma Aeronautica e del Corpo del
Genio Aeronautico, entro ottobre 2013 per i ruoli del Corpo di
Commissariato Aeronautico, del Corpo Sanitario Aeronautico e delle
Armi dell'Arma Aeronautica), dovranno essere risultati idonei in
tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e
2, lettera c).
3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso e ammessi alla frequenza dei corsi regolari -sempreche' non
siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli art. 1, comma
3 e 65, comma 10 del presente decreto- i concorrenti utilmente
collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo quanto
stabilito nel medesimo art. 65 del presente decreto. Per i vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma liberamente contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta
da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo
scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza Armata di
appartenenza.
4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di concorrenti
che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori
per i ruoli normali delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo del
Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico o del Corpo
Sanitario Aeronautico, l'Accademia Aeronautica avra' la facolta' di
ripianare le vacanze.
5. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla somma dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova
scritta di composizione italiana e in quella orale di matematica, con
l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di lingua
inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla prova facoltativa
di informatica di cui al precedente art. 73 e di quello incrementale,
calcolato, come indicato al precedente art. 75, comma 3, in relazione
al voto riportato nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua
straniera.
6. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale. Ai fini della formazione dalle predette graduatorie si
applicheranno, a parita' di merito, le vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi
regolari formate dalla commissione e la definitivita' dell'ammissione
ai corsi, non sara' consentito il transito di un Allievo a un corso
diverso da quello che e' stato ammesso a frequentare.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di tali
pubblicazioni sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale. I risultati saranno inoltre pubblicati,
a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.

 

Art. 78.


Disposizioni varie

1. L'Accademia Aeronautica, mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma, invitera'
i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito a
presentarsi presso l'Accademia per la frequenza dei corsi -con
riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione-
subordinatamente:
a) all'autorizzazione a effettuare assunzioni, eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
b) al rilascio, quando prescritto, del nulla osta da parte
della Forza Armata/Corpo Armato interessato.
I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro, un
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o
aeroaccademia@postacert.difesa.it di accettazione o di rifiuto
all'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
2. Coloro che non si presenteranno alla data indicata nella
predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente dichiarato di
accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia Aeronautica
provvedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad
altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie. Sara' consentita una proroga per la presentazione fino a
un massimo di due giorni per giustificato motivo. A tale scopo gli
interessati dovranno inviare, entro il giorno precedente a quello di
prevista presentazione, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di
un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato e di idonea documentazione probatoria concernente
l'impossibilita' di presentarsi nel giorno previsto, mediante
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o
aeroaccademia@postacert.difesa.it. Le istanze di proroga saranno,
comunque, oggetto di valutazione a cura dell'Accademia Aeronautica.
3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori,
acquisita la qualifica di Allievi, dovranno presentare:
a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo;
b) un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una
struttura sanitaria pubblica, attestante le vaccinazioni
precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive);
c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
d) copia del certificato di cui al precedente art. 70, comma 1,
lettera a) consegnato all'atto degli accertamenti psicofisici e il
certificato di cui al precedente art. 72, comma 2.
Tutti i vincitori dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di
arruolamento volontario, di cui al precedente art. 12, comma 1.
Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno considerati
rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalita'.
Parimenti si procedera' per coloro i quali chiederanno di essere
dimessi a domanda durante il periodo in cui l'Accademia Aeronautica
ha la facolta' di ripianare le vacanze ai sensi del precedente art.
77, comma 4 e del successivo art. 79, comma 4.
Anche in tali casi l'Accademia Aeronautica procedera' a dare
comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti,
secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli Allievi, all'atto
dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulta che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle norme vigenti,
relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza dalla
data di ammissione al terzo anno di corso.
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia Aeronautica, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della
Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa
citata nel precedente art. 13, comma 1. Allo scopo, l'Accademia
Aeronautica fornira' alle competenti Divisioni della Direzione
Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei
concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi
al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali
e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a
Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda,
nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso
in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli Allievi
provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non
conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel
grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti
di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di
Allievo.
5. Per quanto concerne le convocazioni per l'accertamento
dell'attitudine al volo per il ruolo naviganti normale si rimanda
alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 79, comma 4.
6. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione
alla frequenza dei corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di Reparto/Ente
di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al
vincitore di concorso a cura dell'Accademia Aeronautica, chiedera' al
militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o rinuncia
alla frequenza dei corsi in qualita' di Allievo presso l'Accademia
Aeronautica. In caso di accettazione il predetto Comando terra'
presenti le seguenti disposizioni:
a) la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti
matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia
Aeronautica;
b) i documenti matricolari, se non sono in buono stato,
dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole;
c) tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere
inviati entro 15 giorni all'Accademia Aeronautica, in completo ordine
e aggiornati di ogni variazione, comprese quelle relative
all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico.
7. Gli ammessi ai corsi dell'Accademia Aeronautica potranno
essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o al volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
Gli Allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della
prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma
volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno
restituiti al Centro Documentale dell'Esercito o al Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del
Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero al Reparto
Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di
iscrizione. Gli Allievi dimessi provenienti dai ruoli degli
Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa in servizio permanente
delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato saranno inviati in
licenza speciale in attesa delle decisioni della Direzione Generale
per il Personale Militare in merito al reintegro nel grado posseduto
all'atto dell'ammissione in Accademia e all'eventuale riammissione in
servizio. Gli Allievi dimessi provenienti dai ruoli degli Ufficiali e
dei Volontari di Truppa in ferma, se nel frattempo non hanno
completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo
trascorso in Accademia), saranno rinviati agli Enti di provenienza e
reintegrati nel grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia, previo espresso consenso, e in attesa di eventuale
reimpiego da parte delle autorita' competenti.
8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del
corso regolare, per i quali, in qualsiasi momento del concorso o
durante la frequenza del corso regolare, viene accertata la
positivita' ad accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
o non autorizzate dagli organismi del Servizio Sanitario
dell'Aeronautica Militare. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.

 

Art. 79.


Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica

1. I vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia Aeronautica e
acquisita la qualifica di Allievi, saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione
ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
specialita' pilota, sara' effettuato presso la Scuola di volo
dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, mediante un ciclo di
lezioni e di esercitazioni di volo.
2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia Aeronautica.
A essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 78,
comma 7.
3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 e in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia
Aeronautica potra' convocare, oltre ai 40 (quaranta) vincitori del
concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art. 65 per
il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota,
ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa
graduatoria di merito fino a un massimo di 20 (venti) unita'.
All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori
concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata
pari a quella dell'attivita' connessa all'accertamento dell'idoneita'
al volo, saranno sottoposti a tale accertamento e, se conseguono il
brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del
concorso e ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi
disponibili per effetto di rinunce o di dimissioni volontarie o
d'autorita' dei vincitori. In tal caso, la ferma volontaria gia'
contratta sara' commutata nella ferma triennale di cui al precedente
art. 12, comma 1.
4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo
l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro
cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno
all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione
all'Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti normale e non
incorporati ai sensi del precedente comma 3.
5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di
cui al precedente art. 77, solo per coloro che avranno frequentato
con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo,
conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di
volo dell'Aeronautica Militare, non rientreranno nei posti
disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta e,
se di sesso maschile, i relativi documenti matricolari verranno
restituiti al Centro Documentale dell'Esercito o al Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del
Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero al Reparto
Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di
iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78, comma 7.
Se, invece, conseguito il brevetto di pilota di aeroplano,
risulteranno collocati entro il numero dei posti disponibili, saranno
ammessi alla frequenza del relativo corso secondo quanto indicato al
precedente art. 77, comma 3.
7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti
al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per
il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota,
dell'Accademia Aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di
pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica
Militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1.
8. I concorrenti di cui al precedente comma, se vincitori,
saranno convocati in Accademia Aeronautica in date successive in
relazione all'inizio delle lezioni della prima classe del corso
regolare.
9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di
forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato entro
la data prevista dal piano degli studi per l'inizio dell'anno
accademico, lo stesso potra' essere svolto nelle date che
l'Amministrazione della Difesa riterra' piu' opportune. I concorrenti
per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita'
pilota, saranno ammessi con riserva, in virtu' di quanto indicato nel
gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.

 

Art. 80.


Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante dell'Accademia Aeronautica;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 76.

 
Art. 81.


Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare per
la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per
l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), sono 30 (trenta).
2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia Militare, avra'
la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli Allievi
giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio
permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi
saranno tenuti a seguire corsi universitari, a indirizzo
giuridico-amministrativo, presso l'Accademia Militare di Modena e
presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimento
della laurea magistrale in giurisprudenza.
4. Per quanto indicato nel precedente comma 3:
a) i concorrenti gia' in possesso della laurea in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3,
il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di
approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri
connesse alla consistenza del ruolo normale degli Ufficiali.

 

Art. 82.


Riserve di posti

1. Dei 30 (trenta) posti messi a concorso:
a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto
della scadenza del termine di presentazione delle domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni;
b) 9 (nove) sono riservati ai frequentatori delle Scuole
Militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreche'
conseguano al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di
maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole;
c) 3 (tre) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale
riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita', a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in
ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere a)
e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

 

Art. 83.


Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere
se intende sottoscrivere la domanda con firma digitale elettronica
qualificata ovvero, in alternativa, inoltrarla mediante posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica
certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione). In
particolare, il concorrente che intende sottoscrivere la domanda
mediante firma digitale dovra':
- compilare la domanda on-line sul predetto sito
www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo
"concorsi on-line";
- scaricare la domanda in formato PDF e sottoscriverla mediante
certificato di firma digitale (intestato al concorrente) contenuto
nelle smartcard conformi agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi);
- eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando i parametri
(codice concorso, ID domanda e codice segreto) ricevuti al termine
della procedura di compilazione della domanda.
3. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prova di preselezione o (se tale prova di
preselezione non avra' luogo) alle prove di efficienza fisica di cui
al successivo art. 86.
Il concorrente che, invece, intende inoltrare la domanda mediante
posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione
elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione)
dovra':
- compilare la domanda on-line sul predetto sito
www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo
"concorsi on-line";
- scaricare la domanda in formato PDF e inviare la stessa, nel
predetto formato PDF, dalla propria casella di posta elettronica di
tipo CEC-PAC, indicata nella domanda stessa e intestata al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsionline@pec.carabinieri.it utilizzando i parametri (codice
concorso e ID domanda) ricevuti al termine della procedura di
compilazione della domanda.
All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC indicato dal
concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere
esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prova di
preselezione o (se tale prova di preselezione non avra' luogo) alle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86.
Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla
procedura concorsuale.
4. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le
medesime modalita' descritte ai precedenti commi 2 e 3, tramite firma
digitale elettronica qualificata ovvero, in alternativa, tramite
posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, intestata a uno dei
genitori o al genitore esercente la potesta' genitoriale. Essi
dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto
di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il
modello in allegato U al presente decreto, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di
validita'.
5. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa di lingua straniera, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca; i concorrenti che nella domanda
di partecipazione dichiarano di essere in possesso dell'attestato di
bilinguismo non potranno scegliere la lingua tedesca;
c) il proprio stato civile;
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Il
concorrente che si avvale della procedura di presentazione della
domanda mediante sottoscrizione con firma digitale dovra' indicare
anche un indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso. Il concorrente che,
successivamente alla presentazione della domanda, verra' incorporato
in un Reparto/Ente militare sara' tenuto a comunicare subito,
mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma, al
Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, il
Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail
(cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che, all'atto
della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso e avra'
l'obbligo di comunicarne, mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo
telegramma, al Ministero della Difesa presso il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto
119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il
mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione
dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
f) il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento
Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del
Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto
Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di
iscrizione e il servizio militare eventualmente prestato. Se militare
in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il
proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta
servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella
domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non
coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso
l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando.
Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di
inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto
del collocamento in congedo;
g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di
preselezione o alle prove di efficienza fisica, se la prova scritta
di preselezione non avra' avuto luogo, la seconda cittadinanza e in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
h) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e gli
eventuali servizi prestati;
l) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
m) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato
in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare, con le
medesime modalita' di cui alla precedente lettera d) al Ministero
della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e
Contenzioso, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La
dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con
apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
n) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto
comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli che consentono
di usufruire delle riserve di posti di cui al precedente art. 82,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra'
fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione
Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali
titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione;
p) l'eventuale idoneita' conseguita al termine del tirocinio
nel caso di partecipazione a precedente concorso per l'ammissione al
corso presso l'Accademia Militare per la formazione di base degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;
q) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni (solo se Militare in servizio permanente);
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito;
s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei
Carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi
sanabili.
7. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione) si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 84.


Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 81, comma 1 prevede le
fasi concorsuali indicate nell'art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a)
del presente decreto dirigenziale.

 

Art. 85.


Prova scritta di preselezione

1. Se la prova scritta di preselezione avra' luogo, i concorrenti
che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso
saranno sottoposti, a eccezione di quelli di cui al successivo
periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di
preselezione di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta
di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del
tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso
ai corsi dell'Accademia Militare per la formazione di base degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ma non ammessi per essersi
classificati in eccedenza ai posti disponibili.
2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avra' luogo,
verra' svolta verosimilmente a partire dalla prima decade di marzo
2013. Il calendario e la sede della prova -o l'informazione della
mancata effettuazione della stessa- saranno resi noti,
presumibilmente a partire dal 1° marzo 2013, con avviso consultabile
nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche'
presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel.
06/80982935. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti frequentatori delle
Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalita'
che saranno indicate direttamente dal Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Comando della Scuola di
appartenenza stessa.
3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel
giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della
stessa, muniti di un documento di riconoscimento, in corso di
validita' e munito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda
on-line, nonche' di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, a cura della commissione esaminatrice,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni,
tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle
dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'art. 15, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto
provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova scritta di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive. I primi 1500 (millecinquecento)
concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che avranno
eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente
collocatosi al millecinquecentesimo posto, saranno ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86.
7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a
partire dalla data che sara' indicata nell'avviso di cui al
precedente comma 2, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 -
00197 Roma - tel. 06/80982935.

 

Art. 86.


Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
verosimilmente, a partire dal 18 marzo 2013, saranno svolte con le
modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art.
2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. I
concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento
al seguito);
b) produrre i seguenti documenti:
1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere
valido fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto
certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione del
concorrente medesimo dal concorso;
2) se concorrente di sesso femminile, anche il referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto non
consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente
esclusione dal concorso.
2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
indicate nell'allegato Z, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero
2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli
esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita'
indicate nel citato allegato Z al presente decreto, fino a un massimo
di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni o indisposizioni verificatesi prima o durante
l'effettuazione degli esercizi.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

 

Art. 87.


Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza
fisica dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente
articolo. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato allegato V al presente decreto.
2. Detta prova scritta avra' luogo verosimilmente il 9 aprile
2013, con inizio non prima delle 0930. La sede ed eventuali
modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese
note, presumibilmente a partire dal 28 marzo 2013, con avviso
consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 -
00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di
quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice. E' autorizzato il solo
utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il
candidato deve portare al seguito. Per quanto concerne le modalita'
di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni.
5. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt.
90, 93 e 94. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi
dal concorso.
6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti
psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 88 e 89
saranno resi disponibili verosimilmente a partire dal 20 maggio 2013
nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche'
presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel.
06/80982935.

 

Art. 88.


Disposizioni per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione
italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti volti
alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
permanente quali Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
Carabinieri. Detti concorrenti saranno convocati con le modalita'
indicate al precedente art. 87, comma 6 e dovranno portare al seguito
i documenti elencati nel successivo art. 91, comma 1.
2. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora di convocazione
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che non saranno in possesso, alla data
prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei
certificati di cui al successivo art. 91, comma 1 -tranne che per
quelli previsti alle lettere c) e f)- in ragione dei tempi necessari
per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione inviando documentazione probatoria
dell'indisponibilita' della citata documentazione. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo
e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La
mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al
successivo art. 91, comma 1 all'atto della presentazione determinera'
l'esclusione dal concorso.
3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
e integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in
applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la
visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti una
visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) VES;
4) creatininemia;
5) transaminasemia (GOT - GPT);
6) bilirubinemia totale e frazionata;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere
sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello
riportato nel gia' citato allegato F, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il concorrente che e' ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al predetto allegato F per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.
4. Ai fini dell'idoneita' agli accertamenti psicofisici la
competente commissione verifichera' per ciascun concorrente il
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, commi 6 e 11.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente art. 8, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i
criteri indicati nel successivo comma 7;
b) inidoneo con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermita' che:
1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo la
normativa vigente;
2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui al
precedente art. 8, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale
o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri
coefficienti;
b) positivita' al controllo per l'abuso di alcool o ai
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da
confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile;
c) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo normale
dell'Arma dei Carabinieri.
La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
- visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale
femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'),
compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
7. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso, a eccezione del coefficiente
psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti
psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive
fasi concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 91, comma 1, primo alinea, la commissione non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5
dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza
sia stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 93, comma 1.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso
per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile
con la definizione della graduatoria di ammissione alla prova orale
di cui al successivo art. 90. Tali concorrenti, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

 

Art. 89.


Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti psicofisici saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, ad
accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti
saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste
riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', senza attribuzione di punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.

 

Art. 90.


Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria
di ammissione alla prova orale. A mente dell'art. 580, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i
concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di cui al
presente comma, dovranno risultare idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e
c) e comma 2, lettera a), numero 2), a eccezione di coloro i quali si
troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 88, comma 9.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana e
negli accertamenti psicofisici.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno
convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui almeno 60
(sessanta) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso
dell'attestato di bilinguismo e almeno 20 (venti) coniugi o figli
superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado
qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa
l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio.
4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria
da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella
misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. La prova orale, che avra' luogo, verosimilmente, a partire
dall'8 luglio 2013, vertera' sulle materie di cui al programma
riportato nel gia' citato allegato V al presente decreto. La sede, il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di
lingua straniera, saranno resi disponibili, presumibilmente a partire
dal 2 luglio 2013, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 -
00197 Roma - tel. 06/80982935.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
(tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero
a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno
antecedente a quello di prevista presentazione inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato V al presente decreto. I concorrenti che non
intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione
di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai
successivi artt. 93 e 94:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.

 

Art. 91.


Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere
sottoposti agli accertamenti psicofisici, all'atto della
presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o
in copia conforme:
a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi
dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg,
antiHBs, anti HBc e anti HCV;
b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo
referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di
presentazione, solo se ne sono gia' in possesso. Se privi di tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli
esami radiologici di cui al precedente art. 88, comma 3, lettera i);
c) documentazione attestante il diritto a usufruire delle
riserve di posti di cui al precedente art. 82, comma 1, lettere a) e
c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso nella
domanda di partecipazione;
d) certificato conforme al modello riportato nel gia' citato
allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
f) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle
vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie
competenti.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti
la data di presentazione per la finalita' indicata nel precedente
art. 88, comma 9;
- referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso, dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
2. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, per essere
sottoposti agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali,
dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo,
formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa
leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita.
3. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il
tirocinio i concorrenti dovranno consegnare:
a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x
5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta
sulla fotografia;
b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio-
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario per i
concorrenti militari).
Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria
posizione giudiziaria di cui al precedente art. 83, comma 5, lettera
m).
4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
5. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia Militare, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della
Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa
di cui al precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto
dalla data di ammissione in qualita' di Allievo al corso regolare
presso l'Accademia Militare. A tal fine, l'Accademia Militare
fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il
Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi
provenienti dagli Ufficiali in Ferma Prefissata e dai Sottufficiali
dell'Arma dei Carabinieri, dagli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente delle altre
Forze Armate, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio
permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti
nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai
Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la
predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado
precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di
appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio,
computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualita' di
Allievo.
6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario
che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia
Militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata
iscrizione presso le Universita' per l'anno accademico 2013-2014. I
concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno inoltre
dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il
titolo prescritto presso la Scuola Militare di provenienza al termine
dell'anno scolastico 2012-2013. I concorrenti che saranno ancora
minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare
dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore.

 

Art. 92.


Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra' all'Arma dei
Carabinieri.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera d), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) due Ufficiali superiori, membri;
c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la
prova scritta di composizione italiana;
d) non meno di due docenti o esperti, membri aggiunti per la
prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia
e di educazione civica;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per
ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potra' essere
nominata apposita sottocommissione, cosi' composta:
a) l'Ufficiale Generale di cui al precedente comma 2, lettera
a);
b) due Ufficiali superiori, membri;
c) non meno di due docenti di materie letterarie, membri
aggiunti;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente
alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di
voto.
4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di
personale medico.
5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara' composta dal seguente
personale effettivo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno
elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente
personale in servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
c) un Ufficiale, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale anche esterno al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al temine
del tirocinio di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d),
numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente personale
effettivo all'Accademia Militare:
a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente;
b) Comandante del Reggimento Allievi, membro;
c) Comandante di Battaglione, membro;
d) Comandante di Compagnia, membro;
e) Comandante di Plotone, membro e segretario.
In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali
saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

 

Art. 93.


Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di
ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata secondo il
punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun
concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di
composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova
orale e in quella orale facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno
convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia Militare)
i primi 45 (quarantacinque), di cui almeno 12 (dodici) Allievi delle
Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di
bilinguismo e almeno 4 (quattro) coniugi o figli superstiti ovvero
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari
idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. La data e le modalita' di presentazione dei concorrenti
ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, presumibilmente a
partire dal 5 agosto 2013, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 -
00197 Roma - tel. 06/80982935.
5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove
ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio un numero
di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo
giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso-
e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza.
Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento della data di
presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata
presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione inviando documentazione probatoria.
6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 195° corso
dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a
detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e
ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del
mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al
precedente art. 2, comma 7.
7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito
di sopravvenute imperfezioni e infermita', dovessero insorgere per
taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia
Militare rinviare detti candidati al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento
dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio.
8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno:
a) in qualita' di Allievi Carabinieri, se in congedo illimitato
a eccezione degli Ufficiali in Ferma Prefissata e dei Sottufficiali
in congedo;
b) con il grado gia' rivestito, se Ufficiali in Ferma
Prefissata o Sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali
concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del
tirocinio;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi
saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria
dell'Arma dei Carabinieri, gli Ufficiali, i Sottufficiali e i
Volontari in servizio permanente e in Ferma Breve delle altre Forze
Armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di
appartenenza gli assegni spettanti.
9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio,
nonche' di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata
ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di circa
trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla
base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche.
Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale
ad altri concorsi.
10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), ad attivita' di osservazione, nonche' a ulteriori prove e
accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale,
riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al
senso di responsabilita', all'emotivita', alla capacita' di
concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla
vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina,
alla capacita' d'integrazione e all'effettivo dispiegamento sul campo
delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 89. L'attivita' di
osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del
rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite
con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, secondo un programma che sara' predisposto dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e
trasmesso al Comando dell'Accademia Militare.
11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative che
superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio
medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente
comma 5 dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della
durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
d), numero 3), della prescritta idoneita' sanitaria al servizio
permanente quali Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 12.
Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una
struttura sanitaria militare, l'eventuale positivita' agli
accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
12. Il tirocinio si intendera' superato soltanto da parte dei
concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei
dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d),
numero 3), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun
frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle
seguenti aree, oggetto di valutazione:
a) capacita' e resistenza fisica;
b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore,
alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale;
c) rendimento nelle istruzioni pratiche;
d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
Nell'allegato AA, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le
modalita' per l'attribuzione dei relativi voti.
13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio
di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero
3), la commissione di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera b)
valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0
(zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 94, comma 1,
determinato esclusivamente sulla scorta:
a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e
degli accertamenti per la valutazione del rilevamento
comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma
10;
b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione,
da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,
lettera d), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente comma
12 (capacita' e resistenza fisica; rilevamento comportamentale,
riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e
disinvoltura e alla comunicazione verbale; rendimento nelle
istruzioni pratiche; idoneita' ad affrontare le attivita'
scolastiche).
15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno
contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare
una ferma volontaria di due mesi quali Allievi Carabinieri, dalla
quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio
o non lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi
comprese quelle di forza maggiore- o non verranno comunque ammessi al
corso.
16. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
Militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente
la data di ammissione al corso in qualita' di Allievi. Essi saranno
ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza
del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi
all'Accademia Militare.
17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso
l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle
armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino
all'eventuale ammissione all'Accademia Militare, nella posizione di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti
di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al
corso.
18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

 

Art. 94.


Graduatoria finale di ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera d), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione al
corso. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione
italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nella
prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A
parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della
graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione
esaminatrice e trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa,
Direzione Generale per il Personale Militare, sara' approvata con
decreto dirigenziale. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio
dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto
dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per
esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione
dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la permanenza presso
l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7,
comma 2, lettera d), numero 1, al fine di garantire l'avvio alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato.
3. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 82.
Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine
della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a
quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i
primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma liberamente contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta
da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo
scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza Armata di
appartenenza.
4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 82, commi 2 e 3.

 

Art. 95.


Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i
responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso,
sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 92.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2013

Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo


Gen. C.A. Francesco Tarricone


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