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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Ordinanza ministeriale per la riformulazione e l'aggiornamento delle
graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale
docente ed amministrativo (Limitatamente ai direttori dei servizi
generali ed amministrativi e agli assistenti amministrativi) da
assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane
all'estero, alle Scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed
universitarie estere.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 18/12/2012
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Località:Nazionale
Codice atto:12E07051
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per la Promozione del Sistema Paese

Visto il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e, in
particolare, gli articoli 639 e 640;
Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, capo X
«Personale delle scuole italiane all'estero»;
Visto lo Statuto del personale comandato nelle Scuole Europee,
adottato dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee ai sensi
dell'art. 12 della Convenzione del 1994, ratificata con legge del 6
marzo 1996, n. 151;
Vista la legge 26 febbraio 2011, n. 10 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie»;
Vista la Circolare MAE del 17 maggio 2011, n. 1, con la quale si
illustrano le innovazioni apportate dall'art. 2 - comma 4-novies -
della sopracitata legge n. 10/2011;
Vista l'ordinanza ministeriale MAE del 13 dicembre 2006, n.
267/6389;
Visto il D.I. del 7 ottobre 2011, n. 4377, di «Indizione delle
prove di accertamento linguistico riservate al personale docente ed
ATA a tempo indeterminato della scuola statale per prestare servizio
nelle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero»;
Visto il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente i titoli
di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori
italiani e loro congiunti;
Visto il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il «Testo
coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento
delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica»;
Visto il D.M. del 10 agosto 1998, n. 354, riguardante la
«Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di
concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed
altre procedure connesse»;
Visto il D.M. del 9 febbraio 2005, n. 22, avente ad oggetto
«Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree
specialistiche»;
Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», come
modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge del 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico ed all'efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge del 31 marzo 2005, n. 43, di «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per
semplificare gliadempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», e in particolare l'art. 1-
novies;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente
«disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modiche e integrazioni recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Vista la Circolare MIURAOODGOS, prot. 6522/R.U./U del 29
settembre 2011 avente ad oggetto: Provvedimenti di riconoscimento
della professione docente - Direttiva comunitaria 2005/36 -
Inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Chiarimenti";
Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Ordina:


Art. 1


Criteri applicativi generali


1. Con la presente ordinanza ministeriale vengono disciplinate le
procedure per la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie
valide per il triennio scolastico 2007/2010 con proroga fino al 31
agosto 2012 secondo l'art. 2, comma 4-novies della legge n. 10/2011,
ai fini della destinazione all'estero del personale docente e del
personale amministrativo, di seguito denominato «ATA», da assegnare
presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero,
le Scuole Europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, cosi' come disposto dagli articoli 109, 110, 112, 113, 114
del CCNL/2007 e dall'art. 2, comma 4-novies della citata legge n.
10/2011.

                               Art. 2 


Requisiti per l'inclusione nelle graduatorie e per l'aggiornamento
dei titoli


1. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato (ex ruolo)
puo' chiedere di essere inserito nelle graduatorie per la
destinazione all'estero a condizione che:
abbia superato il periodo di prova previsto per l'ottenimento
dell'incarico a tempo indeterminato in territorio metropolitano ed
abbia svolto almeno un anno di effettivo servizio nello stesso posto
(scuola dell'infanzia e scuola primaria), nella stessa classe di
concorso (scuola secondaria di primo e di secondo grado), nella
stessa qualifica (personale ATA) corrispondente alla graduatoria
nella quale chiede l'inserimento, cosi' come prevedono l'art. 110,
comma 2 del CCNL/2007 e la Tabella D punto C, ad esso allegata;
abbia superato le prove di accertamento linguistico indette con
D.I n. 4747/2006 o con D.I. n. 4377/2011 od entrambe, relative alla
tipologia, all'area linguistica o alle aree linguistiche per le quali
chiede l'inserimento nelle rispettive graduatorie. Se ha partecipato
ad entrambe le prove linguistiche e' possibile scegliere di essere
inserito con il miglior punteggio conseguito. Se la scelta non e'
espressa nella domanda, l'inserimento avviene con il punteggio
conseguito nelle prove del 2011.
2. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato (ex ruolo)
che abbia prestato servizio all'estero con un mandato della durata di
sette anni scolastici ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994 o
con un mandato della durata di cinque anni scolastici ai sensi del
CCNL/2007 ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla
presente ordinanza puo' essere nominato solamente fino al
completamento dei nove anni scolastici e comunque non oltre i nove
anni complessivi all'estero, secondo quanto previsto dalla legge n.
10/2011. Nel caso in cui il servizio del personale docente ed ATA sia
stato interrotto per restituzione anticipata ai ruoli metropolitani a
domanda anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 10/2011 o
per soppressione della sede, l'eventuale nomina successiva e'
conferita in un unico mandato fino al completamento del novennio.
3. La nomina viene disposta previo accertamento del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa e, per le scuole europee, dalla
disciplina vigente in materia all'atto della nomina stessa.

                               Art. 3 

Docenti di lingua straniera - requisiti per l'inclusione nelle
graduatorie COD. FUNZ. LET 034, e SCC COD. FUNZ. 003 - 007 - 012

1. Oltre ai docenti di materie letterarie, anche i docenti di
lingua straniera possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie dei
Lettori, codice funzione LET 034 e nelle graduatorie per
l'insegnamento dell'italiano nei corsi di lingua e cultura italiana
(SCC), codice funzione 003, alle condizioni sotto riportate:
1.a. Possono presentare domanda per l'inserimento nelle
graduatorie per i lettorati presso le universita' straniere - codice
funzione 034 (LET) - i docenti di lingua straniera appartenenti alle
classi di concorso a A245, A345, A445, A545 - lingua straniera nelle
scuole secondarie di primo grado - e i docenti appartenenti alle
classi di concorso A246, A346, A446, A546 - lingua e civilta'
straniera nelle scuole secondarie di secondo grado - a condizione che
nell'ambito degli studi universitari (vecchio ordinamento) abbiano
superato 2 esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la
tabella di omogeneita' del MIUR, allegata ai bandi di concorso per
titoli ed esami emanati con D.M. 30 gennaio 1998, riportata nei
DD.MM. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999 (art. 111 comma 3 lettera b,
CCNL/2007), e riportata negli Allegati annessi alla presente
ordinanza, ovvero (nuovo ordinamento) che abbiano conseguito nel
settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa citata nel
preambolo i crediti relativi agli esami con denominazione prevista
dagli stessi provvedimenti: 12 crediti acquisiti nel settore
scientifico disciplinare «L FIL LET 10 Letteratura Italiana»
(denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel
settore scientifico disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica Italiana»
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua italiana) - secondo quanto
previsto dall'art. 111, comma 3 del CCNL/2007 e integrato dall'art. 2
commi 3 e 4 del D.I. n. 4377/2011;
1.b. i docenti di lingua straniera appartenenti alla classe di
concorso A245, A345, A445, A545 possono, alle stesse condizioni
espresse nel precedente comma, presentare domanda anche per
l'inclusione nelle graduatorie - codice funzione 003, limitatamente
all'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana ex art. 636,
decreto legislativo n. 297/1994, escluso quindi l'insegnamento delle
materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado;
1.c il superamento dei prescritti esami universitari di cui al
presente articolo deve essere dichiarato, pena l'esclusione da dette
graduatorie, riempiendo in tutte le parti l'Allegato B1 - se il
conseguimento e' avvenuto con il vecchio ordinamento o l'Allegato B2
- se il conseguimento e' avvenuto con il nuovo ordinamento o entrambi
gli Allegati se un esame e' stato conseguito con il vecchio
ordinamento e l'altro con il nuovo ordinamento.
2. Nelle scuole statali italiane all'estero solo la lingua
inglese e' insegnata da personale docente a tempo indeterminato
proveniente dall'Italia, pertanto i docenti appartenenti alla classe
di concorso A345 - lingua straniera - inglese - e i docenti
appartenenti alla classe di concorso A346 - lingua e civilta'
straniera - inglese - possono presentare domanda rispettivamente: per
il codice funzione 007 (insegnamento della lingua inglese nelle
scuole secondarie di primo grado) e per il codice funzione 012 -
insegnamento della lingua e civilta' straniera inglese - nelle scuole
secondarie di secondo grado.

                               Art. 4 

Documentazione amministrativa per l'immissione nelle graduatorie
secondo l'art. 15 della legge n. 183/2011 di modifica al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000

1. Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011 i titoli
dichiarati ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria
debbono essere autocertificati. Le autocertificazioni debbono
riportare tutti gli elementi necessari per consentire
all'Amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive. In particolare, le
autocertificazioni dei titoli di studio, quali la seconda laurea, i
master, gli attestati dei corsi di perfezionamento e i diplomi dei
corsi di specializzazione, i diplomi rilasciati dai Conservatori e
dalle Accademie delle Belle Arti o le abilitazioni diverse da quelle
che hanno consentito l'immissione in ruolo, debbono contenere tutti
gli elementi necessari per la loro identificazione.

                               Art. 5 

Presentazione delle domande del personale docente ed ATA ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie e/o dell'aggiornamento del
punteggio

1. Entro il 18 dicembre 2012 sono pubblicati all'albo
dell'Ufficio V della D.G.S.P. e nel sito internet del Ministero degli
affari esteri (www.esteri.it/cultura/istituzioni scolastiche italiane
all'estero/pubblicazione graduatorie permanenti) gli elenchi del
personale che ha superato le prove d'accertamento linguistico con i
relativi punteggi. Il personale docente ed ATA, in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 della presente ordinanza, che intenda
richiedere l'inclusione nelle graduatorie o il solo aggiornamento
della propria posizione nelle stesse, presenta domanda al Ministero
degli affari esteri ai sensi della presente ordinanza entro e non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
di cui e' data notizia nel succitato sito internet, utilizzando
esclusivamente i moduli specificati nei successivi commi.
2. La domanda, corredata dagli appositi moduli debitamente
compilati sotto la propria personale responsabilita' firmati in ogni
pagina, unitamente alle autocertificazioni, deve essere spedita per
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli affari
esteri, D.G.S.P. Ufficio V, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma;
a tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale
accettante.

                               Art. 6 


Modalita' di inclusione nelle graduatorie


1. Il personale docente ed ATA che per la prima volta ha
partecipato alle prove di accertamento linguistico per la
destinazione all'estero indette con D.I. n. 4377/2011 e le ha
superate presenta domanda di inserimento nelle graduatorie compilando
il MOD. 1 e l'Allegato A in cui autocertifica i titoli culturali,
professionali e di servizio.
2. Il personale docente ed ATA gia' inserito nelle graduatorie
permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 13
dicembre 2006, n. 6389, che intenda permanere nelle nuove graduatorie
di cui alla presente ordinanza deve presentare domanda compilando il
MOD. 2 e l'Allegato A, riportando il punteggio dei titoli posseduti
secondo l'Ordinanza del 2006.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
definitiva dalle graduatorie nelle quali si era inseriti.
3. Il personale che intenda chiedere l'aggiornamento del
punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio,
compila la domanda di inclusione MOD. 2 e l' Allegato A.
4. Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione
indetta con D.I. n. 4747/2006 ed avendo partecipato anche alle prove
indette con D.I. n. 4377/2011 desidera sostituire il punteggio delle
prove allora riportato con quello conseguito nell'ultimo accertamento
linguistico, compila il MOD. 2 e se aggiorna il punteggio relativo ai
titoli compila anche l'Allegato A.
5. Il personale docente ed ATA che, pur avendo sostenuto le prove
indette con D.I. n. 4747/2006, non e' stato inserito nelle
graduatorie di cui all'ordinanza 13 dicembre 2006, n. 6389, perche'
in servizio all'estero o per altro motivo, compila il MOD. 2 e non
potendo fare riferimento ai titoli presentati nel 2002 in quanto non
piu' validi ai sensi dell'art. 112 comma 3 del CCNL/2007, presenta
l'autocertificazione di tutti i titoli posseduti, compilando
l'Allegato A.
6. Il personale docente ed ATA che ha superato le prove di
accertamento linguistico indette con D.I. n. 4747/2006, inserito
nelle graduatorie formulate secondo l'ordinanza 13 dicembre 2006, n.
6389, con il punteggio conseguito nelle prove di accertamento
linguistico del 2001, ora non piu' valide, deve presentare di nuovo
la domanda di inserimento nelle nuove graduatorie, indicando il
punteggio ottenuto nelle prove di accertamento indette con D.I. n.
4747/2006 o, se vi ha partecipato e se lo ritiene piu' utile, il
punteggio ottenuto nelle prove indette con D.I. n. 4377/2011,
compilando il MOD. 2 e aggiorna i titoli compilando l'Allegato A.
Si precisa che non puo' essere fatto riferimento alla
documentazione trasmessa con il bando indetto con D.I. n. 5235/2001 e
successiva ordinanza n. 5268/2001, ne' il candidato si puo' avvalere
del punteggio conseguito in dette prove.
7. I titoli da valutare debbono essere conseguiti entro il 7
novembre 2011, data di scadenza del termine utile stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione alle prove di
accertamento linguistico (D.I. n. 4377/2011). I titoli conseguiti
dopo tale data non sono presi in considerazione.
8. Non sono accolte le domande presentate fuori termine o prive
della firma.

                               Art. 7 


Motivi di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie


1. Non ha titolo a chiedere di essere inserito nelle graduatorie
il personale docente ed ATA che si trovi in una o in piu' condizioni
di seguito riportate:
1.a. sia in possesso di un titolo di accertamento linguistico
conseguito anteriormente all'anno 2006 (art. 112 comma 3 del
CCNL/2007);
1.b. abbia prestato servizio in qualita' di personale a tempo
indeterminato (ex ruolo) a qualsiasi titolo all'estero per 9 o piu'
anni scolastici anche se in piu' aree linguistiche e in differenti
codici funzione (legge n. 10/2011 art. 2 comma 4-novies);
1.c. sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non abbia ottenuto la riabilitazione (art. 113 comma 3
lettera c del CCNL/2007);
1.d. sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi degli
articoli 117 e/o 120 del CCNL/2007;
1.e. chieda di essere inserito nelle graduatorie per
l'insegnamento nelle Scuole Europee, avendo gia' prestato servizio
nelle stesse per un periodo di nove anni (art. 113 comma 3 lettera
f);
1.f. abbia richiesto la restituzione ai ruoli metropolitani a
domanda successivamente all'entrata in vigore della legge n. 10/2011;
1.g. non appartenga al posto (per la scuola dell'infanzia e
primaria), alla classe di concorso (per il personale docente delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado), alla qualifica (per
il personale ATA) corrispondente a quello richiesto per
l'accertamento delle prove linguistiche;
1.g. fanno eccezione i docenti di lingua straniera che
presentano domanda per i lettorati codice funzione Let 034 i quali
possono essere ugualmente nominati anche se transitati dalle classi
di concorso A245, A345, A445, A545, alle classi di concorso A246,
A346, A446, A546 o viceversa e i docenti di materie letterarie
transitati da una delle seguenti classi di concorso ad altra dello
stesso gruppo (A043, A050, A051, A052), purche' abbiano superato il
prescritto periodo di prova, in quanto tutte le classi di concorso
sunnominate sono comprese nel codice funzione Let 034.
2. In qualunque momento, anche successivamente all'inserimento
nelle graduatorie o alla destinazione all'estero, l'Amministrazione
puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
autocertificazioni presentate e ad escludere il personale che abbia
presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero.

                               Art. 8 


Depennamento dalle graduatorie


1. E' depennato da tutte le graduatorie per la destinazione
all'estero il personale che all'atto della nomina risulti non piu'
appartenente alla categoria di personale statale di ruolo, ovvero non
si trovi nel ruolo, nella classe di concorso, nel posto o nella
qualifica corrispondente al codice funzione con il quale e' stato
inserito nella relativa graduatoria (D.I. n. 4377/2011 art. 2) ad
eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 lettera g per il
codice funzione Let 034.
2. E' depennato da tutte le graduatorie per la destinazione
all'estero il personale che abbia prestato servizio all'estero per un
periodo uguale o superiore a nove anni.
3. E' depennato da tutte le graduatorie il personale che abbia
presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero dopo idonei
controlli anche a campione che l'Amministrazione puo' effettuare in
qualunque momento, anche successivamente all'inserimento nelle
graduatorie o alla destinazione all'estero.

                               Art. 9 


Formazione delle graduatorie permanenti


1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli della
presente ordinanza e' formata una graduatoria del personale docente
ed ATA per ciascuna tipologia, codice funzione, e per ogni area
linguistica. L'ordine di graduatoria e' dato per ciascun concorrente
dal punteggio complessivo derivante dalla somma tra il punteggio
conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello
risultante dalla valutazione dei titoli, di cui alla tabella allegata
al CCNL/2007, autocertificati dal candidato.
2. A parita' di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria e'
determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni, secondo le dichiarazioni
autocertificate.
3. Il Ministero degli affari esteri, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna ad utilizzare
i dati forniti dal personale solo per fini istituzionali e per
l'espletamento delle procedure previste dalla presente ordinanza.

                               Art. 10 


Durata e validita' delle graduatorie


1. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua
straniera conserva la validita' per nove anni scolastici (CCNL/2007,
art. 112 comma 3). Pertanto, i titoli di accertamento della
conoscenza della lingua straniera ottenuti con le prove di
accertamento svolte negli anni antecedenti al 2006 non sono piu'
validi.
2. Il titolo conseguito ai sensi del D.I. n. 4747/2006 ha
validita' a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, quello
conseguito ai sensi del D.I. n. 4377/2011 dall'anno scolastico
2013-2014. Qualora i nove anni di validita' scadano nel corso del
triennio di invariabilita' della graduatoria, l'aspirante vi e'
mantenuto fino alla successiva selezione.
3. Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente
ordinanza si esaurisca, si applica quanto disposto dall'art. 115 del
CCNL/2007.
4. Per la gestione delle graduatorie si fa riferimento all'art.
114 del CCNL/2007 per quanto compatibile con la legge n. 10/2011,
art. 2 - comma 4-novies e con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 art.
14 commi 11, 12.
5. Con apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, e' resa nota la data di pubblicazione delle graduatorie che
avviene mediante affissione all'Albo del Ministero degli affari
esteri - D.G.S.P. Ufficio V e pubblicazione sul sito INTERNET MAE
(seguire il percorso: www.esteri.it - cultura - istituzioni
scolastiche all'estero - Pubblicazione graduatorie permanenti). Le
graduatorie restano esposte per 15 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione che e' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Chiunque abbia interesse ha facolta' di prendere visione delle
graduatorie entro il termine anzidetto e puo' entro tale termine,
presentare alla D.G.S.P. Ufficio V reclamo scritto anche tramite mail
o per fax al numero 06/3691 2799, per errori od omissioni.
La D.G.S.P. Ufficio V, esaminati i reclami, puo' rettificare le
graduatorie anche d'ufficio entro i successivi 15 giorni. Delle
decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno
supportate e' data comunicazione agli interessati e ai contro
interessati mediante affissione all'albo dell'Ufficio anzidetto.
6. Concluse le procedure previste di cui al punto 5 del presente
articolo il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese
approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del Ministero
degli affari esteri, Ufficio V.
7. Avverso le graduatorie e' ammesso ricorso al giudice ordinario
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei tempi
previsti dalla legge. Foro competente per ogni vertenza e' quello di
Roma (art. 122 del CCNL/2007).
8. Per quanto non specificato nella presente ordinanza, in merito
alla gestione delle graduatorie si fa riferimento all'art. 114 del
CCNL/2007 compatibilmente con la legge n. 10/2011 e con la legge n.
135/2012.

Roma, 5 dicembre 2012

Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese
Ambasciatore Maurizio Melani

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