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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 9/1/2004
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:03E07615
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ed, in
particolare, l'art. 34, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 1997, n. 116 e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipulazione, a tal fine, di convenzioni
con soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti
di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e
disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di
studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei
dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto rettorale 22 novembre 1999, n. 724, modificato
con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e'
stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di
amministrazione nella seduta del 20 aprile 2001, ha individuato i
criteri, per la concessione dell'esonero dal pagamento di contributi;
Visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto
rettorale 3 settembre 2001, n. 801;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di
dottorato di ricerca (XIX ciclo), con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi del Sannio, avanzate dal dipartimento di
analisi dei sistemi economici e sociali (D.A.S.E.S.), dal
dipartimento di studi giuridici, politici e sociali «Persona, Mercato
e istituzioni» (PE.ME.IS.), dal dipartimento di scienze biologiche ed
ambientali (D.S.B.A.), dal dipartimento di ingegneria (D.I.N.G.)
rispettivamente delle facolta' di scienze economiche e aziendali di
economia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Visto l'accordo di collaborazione internazionale sottoscritto
dall'Universita' degli studi del Sannio e l'Universita' di Zagabria
in data 7 marzo 2001;
Vista la comunicazione dell'Universita' di Zagabria datata
16 ottobre 2003 ed assunta al protocollo dell'ateneo il 3 novembre
2003 con n. 1901, con la quale si intende finanziare una borsa di
studio per il dottorato italo-croato in «Ingegneria
dell'informazione» per l'intera durata;
Visto il parere tecnico positivo del nucleo di valutazione
interna, espresso in data 10 novembre 2003;
Accertato che non sono previste sedute utili del Senato
accademico e del consiglio di amministrazione a breve termine;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di
durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi del Sannio.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati.
Per ciascun dottorato messo a concorso sono indicati, la durata,
le borse di studio disponibili, il numero dei posti, il coordinatore.
Il corso di dottorato di ricerca internazionale e' istituito in
attuazione della collaborazione con l'Universita' straniera di
Zagabria per il conseguimento congiunto del titolo di dottore di
ricerca.
 
DENOMINAZIONE DOTTORATO «I problemi civilistici della persona»
 
Durata tre anni;
Borse disponibili tre;
Posti disponibili sei;
Coordinatore prof. Pietro Perlingieri.
 
SEDI CONSORZIATE
 
Universita' degli studi della Calabria;
Universita' degli studi di Bari;
Universita' degli studi di Lecce;
Universita' degli studi di Palermo;
Universita' degli studi di Salerno.
 
DENOMINAZIONE DOTTORATO «Aree protette e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale per l'organizzazione del territorio
e lo sviluppo sostenibile»
 
Durata tre anni;
Borse disponibili tre;
Posti disponibili sei;
Coordinatore prof. Filippo Bencardino.
 
DENOMINAZIONE DOTTORATO «Ingegneria dell'informazione»
 
Durata tre anni;
Borse disponibili tre;
Posti disponibili sei;
Coordinatore prof. Michele Di Santo.
 
DENOMINAZIONE DOTTORATO «Scienze della terra e della vita»
 
Durata tre anni;
Borse disponibili tre;
Posti disponibili sei;
Coordinatore prof. Agostino Zuppetta.
 
DENOMINAZIONE DOTTORATO INTERNAZIONALE ITALO - CROATO «Ingegneria
dell'informazione»
 
Durata tre anni;
Borse disponibili quattro;
Posti disponibili otto;
Coordinatore prof. Michele Di Santo
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da strutture produttive private.
In tal caso potra' essere corrisposto un numero aggiuntivo di
borse di studio.

                               Art. 2.
 
Accesso ai corsi di dottorato
 
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea (vecchio ordinamento) o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
I cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo
accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al
corso di dottorato, richiedere l'equipollenza nella domanda di
ammissione al concorso, allegando alla stessa i relativi documenti.
Il collegio dei docenti, sulla base dei documenti prodotti, si
pronuncia sulla richiesta di equipollenza, al fine dell'emanazione
del relativo decreto rettorale.
I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, indirizzate al Rettore dell'Universita'
degli studi del Sannio Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento,
dovranno essere consegnate a mano o tramite corriere o trasmesse a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando.
Le domande di ammissione trasmesse a mezzo raccomandata a.r. si
considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite entro il
termine suindicato.

                               Art. 4.
 
Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Per l'ammissione ai corsi di dottorato si richiede:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono,
invece, possedere i requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
del rettore.
Nella domanda il candidato deve indicare secondo il fac-simile di
domanda, in allegato:
a) il cognome e il nome;
b) il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) l'esatta denominazione del dottorato per l'ammissione al
quale intende partecipare;
e) ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di dichiarazione
sostitutive di certificazione, il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilita':
1) la propria cittadinanza;
2) il titolo di studio conseguito in Italia o presso
un'universita' straniera e gia' dichiarato equipollente alla laurea
(in questo secondo caso occorre indicare anche gli estremi del
decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza);
in entrambi i casi indicare l'anno accademico in cui e' stato
conseguito;
3) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
4) le lingue straniere scelte ai fini del colloquio (deve
essere indicata almeno una lingua).
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che siano effettuate eventuali comunicazioni, relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono,
invece, dichiarare:
a) di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere tutte le dichiarazioni suindicate.
Ai sensi dell'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, non e' richiesta l'autentica della firma in
calce alla domanda.
Qualora la domanda sia incompleta, l'amministrazione si riserva
di chiedere al candidato le necessarie integrazioni entro un termine
perentorio e, in caso di mancata risposta entro il predetto termine
all'uopo stabilito, si procedera' alla esclusione del medesimo dal
concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza
di almeno una lingua straniera.
Il calendario delle prove di esame con l'indicazione del luogo,
giorno e ora, in cui le medesime saranno espletate, sara' disponibile
sul sito internet www.unisannio.it, sotto la voce dottorato.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
Su proposta del collegio dei docenti, i candidati stranieri
potranno sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie
estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita'
degli studi del Sannio.
Nell'ambito della predetta convenzione saranno disciplinate le
modalita' di svolgimento delle prove.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato saranno formate e nominate nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento di ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca internazionale italo croato in
«Ingegneria dell'informazione» sara' composta dai rappresentanti di
entrambe le universita'.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove di esame.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di loro.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo della facolta'
presso la quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati e'
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi di dottorato
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per una sola di loro.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, anche senza
borsa di studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a
corsi di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o
straniere.

                               Art. 8.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
ricezione dell'invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
b) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 \times
4,5), firmata a tergo;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 relativamente ai seguenti punti:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione o,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a comunicarne
preventiva al coordinatore del corso.
Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni
di incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al
corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che
ne autorizza eventualmente lo svolgimento.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
b) l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Coloro che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono
tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/2000, che attesti:
a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza o di provenienza.
Il collegio dei docenti si riserva di esaminare i cittadini
stranieri, tramite l'espletamento di apposito colloquio, per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; nei loro
confronti, se previste dalla legge, si applicheranno ulteriori
sanzioni.
I posti resisi vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano il contributo per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio sono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza e' stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
L'importo lordo annuale della borsa di studio e' determinato ai
sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315 e successive modificazioni e la sua durata coincide con quella
del corso.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso e trasmessa al direttore del dipartimento.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura
del 50%.
Il collegio dei docenti autorizza i dottorandi a recarsi
all'estero per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della
relativa copertura finanziaria.
La richiesta di incremento della borsa per periodi di soggiorno
all'estero deve essere trasmessa al rettore dal coordinatore del
corso. Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
I dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia sia all'estero, di
attivita' formative e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali
spese di iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati
da istituzioni universitarie e di ricerca straniere, previa
autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato -
Esoneri
 
La tassa annua per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
per coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' determinato
in Euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.000).
L'importo suddetto subisce le seguenti variazioni:
a) esonero totale, qualora il reddito familiare annuo del
dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71;
b) per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84 riduzione del
70%;
c) per reddito da Euro 25.822,84 a Euro 36.151,98 riduzione del
50%;
d) per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del
30%;
e) l'esonero totale per i titolari di borse di studio per il
dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%;
f) l'esonero parziale con una riduzione del 50% (cinquanta),
per gli invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% e il 65%.
La predetta tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari
importo, di cui una all'inizio dell'anno di corso e la seconda entro
la fine dell'anno di corso.
L'esonero totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto
rettorale, su proposta del collegio dei docenti.
Per il primo anno di corso, la proposta e' formulata dalla
commissione giudicatrice per l'ammissione al corso.
A parita' di merito l'esonero puo' essere concesso sulla base
della valutazione della situazione economica, determinata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modifiche ed integrazioni.

                              Art. 11.
 
Obbligo di frequenza
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di svolgere tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca
nelle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti.
L'universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che siano chiamati a soddisfare gli obblighi di leva
militare;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi per un periodo superiore ai sessanta giorni, il
collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera,
trasmessa al rettore, l'esclusione del dottorando dal corso.
A tal fine il coordinatore del corso, entro sessanta giorni,
convoca d'ufficio il collegio dei docenti.
Il dottorato escluso dal corso e' obbligato a restituire, per
l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito con decreto
rettorale a seguito del superamento dell'esame finale del corso.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

                              Art. 13.
 
Norme di rinvio
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, a
quelle contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel regolamento di ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca ed
all'accordo di cooperazione internazionale tra l'Universita' degli
studi del Sannio e l'Universita' di Zagabria (Croazia).
Il presente decreto sara' sottoposto per la ratifica al senato
accademico e al consiglio di amministrazione, nella prima seduta
utile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi del Sannio, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso
medesimo.
Benevento, 15 dicembre 2003
Il rettore: Cimitile

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