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AGENZIA DELLE DOGANE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi sessanta posti nel
profilo professionale di funzionario tributario, area funzionale C,
posizione economica C2.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 23/12/2003
Ente:AGENZIA DELLE DOGANE
Località:-
Codice atto:03E07404
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:60
Scadenza:22/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                   IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA
 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha
attivato le Agenzie Fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;
Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane
deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane, deliberato dal
Comitato direttivo il 14 dicembre 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e'
stato emanato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, che ha
adottato il Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di
competenza di organi dell'Amministrazione delle Finanze;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente del comparto Ministeri vigente;
Visto il contratto collettivo quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 sottoscritto
il 18 dicembre 2002;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in
materia di formazione del personale dipendente;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le determinazioni del direttore dell'Agenzia delle Dogane
del 26 marzo 2001, numeri 494/UD, 495/UD e 496/UD e successive
modificazioni ed integrazioni, con le quali e' stata definita
l'organizzazione delle strutture centrali di vertice e delle
direzioni regionali dell'anzidetta Agenzia;
Vista la nota n. 1548/UD del 12 settembre 2001 con la quale il
direttore dell'Agenzia delle Dogane ha delegato il direttore
dell'Area Centrale Personale, Organizzazione ed Informatica a
sottoscrivere tutti i bandi relativi a procedure concorsuali gestite
dall'Area Centrale Personale, Organizzazione ed Informatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni con il quale sono state disposte le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e la direttiva del 26 febbraio 2002 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -
riguardanti il decentramento delle sedi di concorso per il
reclutamento del personale delle pubbliche Amministrazioni, tenuto
conto dei posti messi a concorso e della maggiore o minore
partecipazione dei candidati;
Vista la nota n. 8190/4 del 12 novembre 2003 con cui il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che le previsioni
dell'art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non si applicano agli Enti Pubblici non Economici poiche' gli unici
destinatari di detta disposizione sono le Amministrazioni dello Stato
e le Aziende Autonome;
Visto l'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che dispone che sino al perfezionamento delle dotazioni organiche
definitive, le dotazioni medesime sono provvisoriamente determinate
in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale;
Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 concernente le disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la determinazione direttoriale n. 5562 del 19 giugno 2003,
con la quale si e' provveduto alla ricognizione delle dotazioni
organiche provvisorie dell'Agenzia delle Dogane, in applicazione di
quanto disposto dall'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Considerato che a fronte delle cessazioni che si verificheranno
nel corso dell'anno 2003, si' rende possibile il reclutamento di
duecentottanta impiegati;
Visto l'art. 417-bis del codice di procedura civile introdotto
dall'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e
successive modificazioni, secondo cui nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui al 5° comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo
grado, le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti;
Visto il combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed all'art. 12 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui anche le controversie
aventi ad oggetto i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane
appartengono alla giurisdizione tributaria, nell'ambito della quale
l'Agenzia medesima puo' stare in giudizio tramite propri dipendenti;
Considerata l'esigenza di fornire gli Uffici centrali e le
Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane di professionalita'
idonee a garantire il potenziamento della difesa dell'Amministrazione
nell'ambito dell'attivita' di gestione del contenzioso;
Ritenuto necessario, quindi, indire un concorso pubblico per la
copertura di sessanta posti nell'area funzionale C, posizione
economica C2, profilo professionale di funzionario tributario da
destinare a tale particolare funzione;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 1440/9/S.P. del 17 marzo
2003, concernente l'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la nota n. 7559 del 6 agosto 2003, con la quale, in
attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 7 della legge
n. 3/2003, l'Agenzia delle Dogane ha inviato al Dipartimento della
Funzione pubblica la comunicazione relativa al presente concorso;
 
Adotta la seguente determinazione
 
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a complessivi
sessanta posti nel profilo professionale di funzionario tributario,
area funzionale C, posizione economica C2, nell'Agenzia delle Dogane,
da destinare agli Uffici centrali e alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane al fine di garantire il potenziamento della
difesa dell'Amministrazione nell'ambito dell'attivita' di gestione
del contenzioso, cosi' ripartiti:
a) Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per
uffici aventi sede nella Regione Piemonte: 4 posti;
b) Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia: 3 posti;
c) Direzione Regionale per il Veneto: 4 posti;
d) Direzione Regionale per la Lombardia: 5 posti;
e) Direzione Regionale per la Liguria: 4 posti;
f) Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna: 4 posti;
g) Direzione Regionale per la Toscana: 4 posti;
h) Direzione Regionale per il Lazio e 1'Umbria: 5 posti;
i) Uffici Centrali dell'Agenzia: 10 posti;
j) Direzione Regionale per l'Abruzzo, il Molise e le Marche:
3 posti;
k) Direzione Regionale per la Campania e la Calabria: 4 posti;
l) Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata: 4 posti;
m) Direzione Regionale per la Sardegna: 2 posti;
n) Direzione Regionale per la Sicilia: 4 posti.

                               Art. 2.
Riserve di posti
1. A norma dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni, il 30% dei posti e' riservato ai
militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati
delle tre Forze Armate, congedati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di concorso e che abbiano
terminato senza demerito la ferma o rafferma triennale o
quinquennale.
2. A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre
1980, n. 574 il 2% dei posti messi a concorso e' riservato agli
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica che abbiano terminato, senza demerito, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
concorso, la ferma biennale prevista dal primo comma dell'art. 37
della medesima legge 20 settembre 1980, n. 574.
3. Anteriormente all'approvazione della graduatoria generale di
merito, si procedera' a quantificare l'eventuale riserva di posti di
cui all'art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 previa
verifica del raggiungimento del limite della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1 della legge medesima.
4. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, non puo', comunque, superare
la meta' dei posti messi a concorso.

                               Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, i
candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero titolo di studio
conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in Italia,
riconosciuto equipollente alla laurea gia' indicata ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
b) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed
iscrizione all'albo per almeno un biennio;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni
momento della procedura, con provvedimento motivato, puo' esserne
disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.

                               Art. 4.
Domande di ammissione
1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - le domande di
partecipazione al concorso devono essere presentate, a mano ovvero a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Agenzia
delle Dogane, Area Centrale Personale, Organizzazione e Informatica -
Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del
reclutamento del personale, via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma.
2. La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro
a calendario apposto dall'Ufficio sulla ricevuta, mentre per quelle
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di
presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende
spostata al primo giorno feriale immediatamente seguente.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui
all'allegato A che costituisce parte integrante della presente
determinazione e nel quale sono riportate tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. Lo
schema e' anche reperibile sul sito INTERNET dell'Agenzia delle
Dogane: www.agenziadogane.it.> 4. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Non si terra' conto delle domande presentate o spedite oltre
il termine stabilito al comma 1 del presente articolo e delle domande
non redatte con l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 3 e
riportati nello schema allegato al bando, ovvero prive della
sottoscrizione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale smarrimento della domanda di partecipazione dovuto a
disguido postale o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
L'Amministrazione non risponde altresi' di eventuali disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda.
7. Ciascun candidato deve indicare, in ordine di preferenza, gli
uffici di cui all'art. 1 ai quali intende essere destinato in caso di
vincita. Di dette preferenze si tiene conto ai fini
dell'individuazione delle destinazioni dei candidati, compatibilmente
con la posizione occupata in graduatoria e con le preferenze espresse
dagli altri candidati che li precedono in graduatoria. I candidati
che omettono la predetta indicazione, se vincitori, vengono
assegnati, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, presso gli
uffici di cui all'art. 1 ove non siano stati coperti integralmente i
posti messi a concorso.

                               Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso sono raccolti presso l'Area Centrale
Personale, Organizzazione e Informatica- Ufficio per il coordinamento
dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale -
per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico- economica del
candidato.
3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, citata dal
comma 1, nei confronti dell'Area Centrale Personale, Organizzazione e
Informatica - Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed
economico e del reclutamento del personale - titolare del
trattamento.
4. Il responsabile del trattamento e' individuato nel direttore
dell'Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico
e del reclutamento del personale dell'Area Centrale Personale,
Organizzazione e Informatica.

                               Art. 6.
Commissione d'esame
1. La Commissione d'esame e' nominata dal Direttore dell'Agenzia
nel rispetto dei principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e),
del decreto legislativo n. 165/2001.

                               Art. 7.
Prove selettive
1. La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:
a) prova tecnico-professionale;
b) prova attitudinale;
c) stage teorico-pratico integrato da una prova finale orale
nel corso della quale si procede anche alla verifica della conoscenza
degli elementi di informatica e della lingua straniera, inglese o
francese, scelta dal candidato.

                               Art. 8.
Prova tecnico-professionale
1. La prova tecnico-professionale consiste in una serie di
quesiti a risposta multipla miranti ad accertare la conoscenza delle
seguenti materie:
1) diritto e procedura civile;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto internazionale e comunitario;
4) legislazione in materia di dogane e di accise;
5) diritto tributario;
6) diritto amministrativo;
7) diritto del lavoro.
2. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore ai 21/30. I candidati che hanno riportato
almeno la predetta votazione rientrano in graduatoria nel limite
massimo di 240. I candidati che si collocano a parita' di punteggio
nell'ultimo posto utile in graduatoria sono, comunque, ammessi alla
prova attitudinale.
3. Ai fini della predisposizione dei quesiti relativi alla prova
e della conseguente correzione degli elaborati, l'Agenzia delle
Dogane potra' avvalersi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, anche di programmi forniti da esperti o
Societa' specializzati in selezione.

                               Art. 9.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e' articolata in una serie di quesiti a
risposta multipla miranti ad accertare il possesso da parte del
candidato delle attitudini e delle capacita' di base necessarie per
sviluppare la professionalita' richiesta.
2. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore ai 21/30. I candidati che hanno riportato
almeno la predetta votazione rientrano in graduatoria nel limite
massimo di 80. I candidati che si collocano a parita' di punteggio
nell'ultimo posto utile in graduatoria sono, comunque, ammessi allo
stage teorico-pratico.
3. Ai fini della predisposizione dei quesiti relativi alla prova
e della conseguente correzione degli elaborati, l'Agenzia delle
Dogane potra' avvalersi, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, anche di programmi forniti da esperti o
Societa' specializzati in selezione.

                              Art. 10.
Stage teorico-pratico integrato dalla prova finale
1. Lo stage teorico-pratico si svolge presso strutture
dell'Agenzia delle Dogane, con fasi di formazione sul posto di lavoro
od anche presso istituzioni pubbliche o private, ed e' finalizzato a
verificare, nelle concrete situazioni di lavoro, la capacita' del
candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di
problemi operativi, nonche' le sue potenzialita' relazionali ed i
tratti comportamentali.
2. Lo stage e' retribuito ed ha la durata di sei mesi, tenuto
conto della circostanza che per i candidati e' gia' prevista
l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati per un biennio. Il
Direttore dell'ufficio, cui il candidato e' assegnato, organizza
l'orario del relativo tirocinio, di complessive 36 ore settimanali su
cinque giorni lavorativi, anche in relazione alle esigenze
dell'ufficio stesso.
3. Il Direttore dell'ufficio cui il candidato e' stato assegnato
valuta, sulla base di metodologie e criteri predeterminati
dall'Agenzia, l'esito del periodo di tirocinio sotto il profilo delle
conoscenze tecniche, delle capacita' e delle attitudini espresse
dall'interessato, dei risultati conseguiti e dei comportamenti
organizzativi manifestati.
4. Ai tirocinanti e' assegnata una borsa di studio di importo
mensile pari al 70% del trattamento economico lordo fissato dal
contratto collettivo per la posizione economica iniziale dell'area
C2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le
ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale previste
per gli impiegati civili dello Stato. La borsa di studio non e'
cumulabile con altre borse di studio, comunque conferite.
5. Ai tirocinanti, gia' dipendenti dell'Agenzia delle Dogane,
continua ad essere corrisposta, se piu' vantaggiosa, la retribuzione
relativa alla posizione economica dell'area di appartenenza.
6. I candidati verranno tempestivamente informati riguardo al
luogo ed alla data di inizio dello stage teorico-pratico e dovranno
presentare, a pena di decadenza, entro i termini fissati
dall'Agenzia, una dichiarazione scritta nella quale manifestano la
propria volonta' di partecipare allo stesso.
7. I candidati che, pur avendo dichiarato di voler partecipare
allo stage, non si presentano, senza valida giustificazione, alla
sede individuata per lo stage stesso, nel giorno indicato nella
comunicazione, sono considerati rinunciatari e sono dichiarati
decaduti.
8. Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate al
Direttore dell'ufficio, entro il primo giorno di assenza. L'assenza
deve essere giustificata anche per un solo giorno ed il relativo
certificato deve essere inviato entro il secondo giorno. I periodi
festivi, immediatamente successivi all'assenza per malattia, non
vengono calcolati ai fini dell'assenza.
9. I candidati possono assentarsi, senza riduzione del
trattamento economico, per i seguenti casi da documentare:
a) concorsi ed esami (n. 4 giorni);
b) motivi personali (n. 3 giorni);
c) gravi motivi familiari (n. 3 giorni);
d) donazione di sangue (n. 1 giorno).
10. L'assenza per motivi non indicati nei precedenti due commi e'
considerata assenza ingiustificata e comporta la riduzione del
trattamento economico.
11. Durante il tirocinio e' previsto un periodo di sospensione
dell'attivita' della durata di 10 giorni che verra' stabilito,
secondo le esigenze organizzative locali, dal direttore dell'ufficio.
In tale periodo i candidati percepiscono il trattamento economico
senza alcuna riduzione.
12. Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate, che superino i
venti giorni complessivi, comportano l'esclusione del candidato.
13. L'esclusione dallo stage teorico-pratico puo', altresi',
essere disposta per i seguenti motivi:
a) gravi infrazioni disciplinari;
b) procedimenti penali;
c) gravi inosservanze dei doveri previsti dal codice di
comportamento del pubblico dipendente.
14. I candidati ammessi allo stage teorico-pratico devono
presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione di convocazione, a pena di decadenza, i documenti
ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando.
15. La documentazione presentata per il periodo di tirocinio,
qualora non siano intervenute variazioni, e' valida anche ai fini
dell'assunzione in servizio.
16. Alla fine del periodo di tirocinio la Commissione, di cui
all'art. 6 del presente bando, sottopone i candidati alla prova
finale orale per valutarne la preparazione professionale, le
attitudini comportamentali e le motivazioni, tenendo conto anche
della valutazione espressa dal direttore dell'ufficio e potendosi
avvalere dell'assistenza di Societa' specializzate per lo svolgimento
di prove comportamentali di gruppo. Durante la prova finale orale, si
procede all'accertamento della conoscenza degli elementi di
informatica e della lingua straniera, inglese o francese, scelta dal
candidato.
La prova finale orale si intende superata se il candidato riporta
una votazione non inferiore ai 21/30, comprensiva della valutazione
relativa alla prova per l'accertamento della conoscenza degli
elementi di informatica e della lingua straniera.

                              Art. 11.
Modalita' d'esame
1. La data e la sede dello svolgimento della prova
tecnico-professionale saranno fissate con successiva determinazione
che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 23 marzo 2004. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti. I candidati devono presentarsi, senza alcun preavviso od
invito, nei locali e nel giorno indicati nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
2. La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel
giorno indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale comporta
l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.
3. I candidati ammessi alla prova attitudinale sono avvisati
almeno venti giorni prima della data in cui la stessa deve essere
sostenuta. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora
stabiliti e' escluso dalla prova.
4. I candidati ammessi allo stage teorico-pratico sono informati
della data e del luogo di svolgimento dello stesso almeno trenta
giorni prima dell'inizio. Nel corso del periodo di tirocinio, i
candidati sono informati circa il luogo e la data di svolgimento
della prova finale.
5. L'Agenzia non assume alcuna responsabilita' in caso di mancato
ricevimento del citato avviso, dovuto a disguidi postali ovvero a
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda di partecipazione.
6. Per essere ammessi a sostenere la prova tecnico-professionale,
la prova attitudinale e la prova finale i concorrenti devono essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.
7. Durante le prove i candidati non possono portare, a pena di
esclusione, telefoni cellulari o altri strumenti informatici non
autorizzati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di altro tipo.

                              Art. 12.
Presentazione dei titoli di preferenza e di riserva
1. I candidati che abbiano superato la prova finale devono
presentare o far pervenire direttamente all'Agenzia delle Dogane -
Area Centrale Personale, Organizzazione e Informatica - Ufficio per
il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del
reclutamento del personale, via Mario Carucci 71 - 00143 Roma, entro
il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti ovvero
le dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti i titoli di
preferenza, indicati nella domanda, previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni e integrazioni, elencati nell'allegato B,
che costituisce parte integrante della presente determinazione. I
predetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
2. Entro il medesimo termine i candidati che hanno diritto alla
riserva dei posti di cui al precedente art. 2, devono produrre il
relativo titolo ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione
dal quale risulti altresi' il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
3. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneita', hanno
titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei
posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purche' ai sensi
dell'art. 8 della predetta legge n. 68/99, risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti presso la Provincia - Servizio del
collocamento obbligatorio - e risultino, pertanto, disoccupati sia al
momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in
servizio.
4. Non si terra' conto dei titoli di preferenza e di riserva non
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

                              Art. 13.
Graduatorie
1. La Commissione forma la graduatoria di merito secondo la
votazione conseguita nella prova finale.
2. Il Direttore dell'Area Centrale Personale, Organizzazione e
Informatica, accertata la regolarita' delle procedure, approva la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste
all'art. 2 del presente bando, nonche' degli eventuali titoli di
preferenza da far valere a parita' di punteggio di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
3. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori,
e' pubblicata nel Bollettino ufficiale nonche' nel sito Internet
dell'Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.it. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale.

                              Art. 14.
Documentazione
1. I candidati dichiarati vincitori riceveranno, almeno trenta
giorni prima della data di stipula del contratto individuale di
lavoro, comunicazione relativa all'ufficio di destinazione e verranno
contestualmente invitati a presentare, in occasione della stipula del
contratto medesimo, un certificato medico rilasciato dalla competente
Azienda Sanitaria Locale o da un ufficiale medico in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti l'idoneita' fisica del
candidato al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui
il concorso si riferisce.
2. Per i candidati invalidi di guerra, invalidi per servizio,
invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli
riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, il
certificato medico deve essere rilasciato dalla competente Azienda
Sanitaria Locale e contenere, oltre ad una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste
dalla predetta norma.
3. L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori dei concorsi.
4. Restano validi, ai fini dell'assunzione, i documenti ovvero le
dichiarazioni sostitutive di certificazione richiesti per la verifica
dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando, presentati dai
candidati al momento dell'ammissione allo stage teorico-pratico.
Eventuali aggiornamenti o integrazioni rispetto alla predetta
documentazione, ovvero alle dichiarazioni gia' contenute nella
domanda di ammissione, devono essere prodotti nel termine di giorni
trenta gia' indicato al comma 1 del presente articolo mediante
apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi
dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta, previsto dal
comma 1 del presente articolo, non potra' darsi luogo alla stipula
del contratto individuale di lavoro.
6. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 15
Assunzione dei vincitori
 
1. Le destinazioni dei candidati dichiarati vincitori sono
individuate sulla base delle preferenze espresse nella domanda di
ammissione al concorso, compatibilmente con la posizione occupata m
graduatoria e con le preferenze espresse dagli altri candidati che li
precedono in graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti in
servizio, in prova, previa sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro presso la Direzione Regionale o la Struttura Centrale di
destinazione. Ad essi viene attribuito il profilo professionale di
funzionario tributario, area funzionale C, posizione economica C2.
3. Fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto delle Agenzie fiscali, il rapporto di lavoro e'
disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri vigente, nonche' dalle nonne del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che non risultino
espressamente o implicitamente abrogate dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
ovvero disapplicate dal citato contratto collettivo nazionale di
lavoro. Il dipendente e' inoltre tenuto ad osservare il «Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

                              Art. 16.
Decadenza dal diritto di stipula del contratto di lavoro
1. La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal relativo diritto.

                              Art. 17.
Effetti giuridici
1. I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza o
dimissioni dei vincitori possono essere conferiti ai candidati che
seguono secondo l'ordine di graduatoria entro i termini di validita'
della graduatoria stessa.

                   Art. 18. Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
trova applicazione la normativa vigente in materia.

                   Art. 19. Mezzi di impugnazione
1. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. Avverso la presente determinazione e' possibile produrre
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2003
Il Direttore dell'Area: Mancini

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