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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo
anno del 183o corso dell'accademia per la formazione di base degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, anno accademico 2001-2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 23/1/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0611
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme
sull'ammissione all'accademia militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 574, concernente modifiche delle
norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1987, concernente il
regolamento per l'accademia militare e la scuola di spplicazione e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il
riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali
in servizio permanente dell'Esercito presso l'accademia militare, la
scuola ufficiali carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola
trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e
di laurea di talune facolta' universitarie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, concernente disposizioni in
materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2001 il reclutamento del
personale femminile, ha indicato al 20% l'aliquota massima di detto
personale che potra' accedere al primo anno del 183o corso
dell'accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri nell'anno accademico 2001/2002;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi
dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di
svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative
graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni
esaminatrici;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse
ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella di preselezione previste dal presente decreto
venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere al primo anno del 183o
corso dell'accademia per la formazione di base degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri fissata dal succitato decreto ministeriale
12 dicembre 2000 e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da
ammettere alle prove concorsuali successive a quella di preselezione
nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto quelli di
sesso femminile non superino l'aliquota massima sopraindicata;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
cinquanta allievi al primo anno del 183o corso dell'accademia per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui
uno riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della
presentazione della domanda, dell'attestato di bilinguismo previsto
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso
femminile.
3. Tuttavia, il personale di sesso femminile non potra'
conseguire l'ammissione al primo anno del 183o corso dell'accademia
per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
in numero superiore a dieci, calcolato ai sensi del decreto
ministeriale 12 dicembre 2000, citato nelle premesse. Pertanto, in
nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al
predetto corso in numero superiore a quello sopraindicato, anche se
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al
successivo art. 16.
4. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare di
Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la
graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici,
al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la
nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo
giuridico-amministrativo, per il conseguimento:
al termine del corso presso l'accademia, del diploma
universitario in "Scienze giuridico-militari";
al termine del ciclo formativo presso la Scuola ufficiali
carabinieri, della laurea in giurisprudenza.
L'amministrazione della difesa si riserva, peraltro, di
modificare denominazione, durata e struttura dei corsi sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Per quanto indicato nel precedente comma 5:
i concorrenti gia' in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso.
I medesimi, pertanto, qualora presentino domanda di partecipazione al
concorso saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali con
riserva. L'accademia ne definira' l'ammissibilita' al corso, prima
dell'inizio dello stesso, a seguito della definitiva approvazione del
piano degli studi;
i concorrenti che all'atto dell'ammissione in accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Per il concorso di cui al precedente art. 1, gli allievi delle
scuole militari, sempreche' abbiano riportato giudizio di idoneita'
in attitudine militare presso dette scuole e conseguano al termine
dell'anno scolastico 2000/2001 il diploma di maturita' classica o
scientifica, usufruiranno di una riserva di dieci posti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3,
i posti riservati agli allievi delle scuole militari che non fossero
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti,
secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo anno di
eta' e:
non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del
31 ottobre 2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1979 al
31 dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso maschile. I
marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver
superato il ventottesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2001;
non aver superato il venticinquesimo anno di eta' alla data
del 31 ottobre 2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre
1976 al 31 dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso femminile. Il
limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque
non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato
servizio militare nelle Forze armate;
b) essere cittadini italiani;
c) essere celibi/nubili ovvero vedovi/vedove, anche se con
figli a carico. Detta condizione non e' richiesta al personale
militare di sesso maschile che abbia contratto matrimonio in
osservanza della normativa vigente sul matrimonio dei militari;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Arma dei carabinieri;
f) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
g) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili
con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
dell'Arma dei carabinieri;
h) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2000/2001 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La
partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o
stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e'
subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo
conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento o
avervi rinunciato, se personale militare in servizio permanente.
2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della
idoneita' di efficienza fisica, sanitaria e attitudinale, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e
10.
3. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in
accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai
comportamenti di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente, comma 1, lettere a), g) e h), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4. I requisiti medesimi
devono essere mantenuti fino alla ammissione in accademia e per tutta
la durata del ciclo formativo.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile
presso le stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma
dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. Il
concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
presentata, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad un qualsiasi
Comando stazione carabinieri, ovvero spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al Ministero della difesa presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri
dovranno presentare la domanda entro il termine sopraindicato al
reparto di appartenenza. I Comandi che avranno ricevuto le domande di
partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle - con le
modalita' che saranno rese note dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento - viale Tor di Quinto 65 - 00191 Roma, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. Tali comandi sono
autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli
interessati oltre il termine perentorio sopra indicato.
Gli allievi delle scuole militari dovranno invece presentare,
sempre entro il termine sopraindicato, la domanda al Comando della
scuola militare che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione.
I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda
anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui all'allegato A ed inoltrarla, tramite le autorita' diplomatiche e
consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio,
impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le predette
autorita', potranno presentare la domanda al comando di appartenenza,
che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro,
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi
per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte dell'autorita'/comando ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo,
che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra
inglese, francese e spagnolo;
c) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto
a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto 65 - 00191 Roma, il reparto/ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
indicato nella domanda.
L'amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2000/2001.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
65 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
e) per i soli concorrenti di sesso maschile:
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Se
militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,
il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale
presta servizio. Le comunicazioni inerenti al concorso saranno
inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il comando
di appartenenza, che tuttavia dovra' essere informato a cura
dell'interessato. Qualora sia gia' stato collocato in congedo dovra'
indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado
rivestito all'atto del congedo;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
qualora sia ammesso o sia stato ammesso a prestare servizio
civile, la data di inizio e l'ente di servizio;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) il proprio stato civile e l'eventuale prole a carico;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del
codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto 65 - 00191 Roma, qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' da sottoscrivere all'inizio del tirocinio;
k) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) una prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) un tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. Qualora la prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad
eccezione di quelli provenienti dalle scuole militari che sono
esonerati da detta prova, saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di
preselezione, di cui all'allegato G, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Detta prova consistera' nella somministrazione
di un test comprendente almeno cento domande di cultura generale, di
logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova
e' intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana,
anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di
argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, geografia e
della lingua straniera prescelta, nonche' la capacita' di
ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. Il calendario e la sede della suddetta prova, qualora la
medesima abbia luogo - ovvero notizia della non effettuazione della
prova medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 20 marzo 2001 con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001 tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova di
preselezione, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e
di documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in corso di validita'.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto
applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
7. I primi ottocento concorrenti classificati nella graduatoria
di cui al precedente, comma 6, e quelli che abbiano eventualmente
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi
all'ottocentesimo posto, saranno ammessi a sostenere la prova scritta
di cultura generale di cui al successivo art. 7. Gli stessi
riceveranno dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e
concorsi, entro il mese successivo alla data di svolgimento della
prova preliminare, comunicazione dell'esito di detta prova e
convocazione per sostenere la prova scritta di cui al successivo art.
7. Dei concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
generale nel numero sopraindicato, quelli di sesso femminile non
potranno superare le centosessanta unita'.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro un mese
dalla data di svolgimento della prova dovranno ritenersi non ammessi
a sostenere la prova scritta di cultura generale e pertanto esclusi
dal concorso. Essi potranno richiedere notizie sull'esito della prova
di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il pubblico (tel. 06/4735.5941) ovvero al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -
piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935 o 06/8098.2936).

                               Art. 7.
 
Prova scritta di cultura generale
 
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistera' in un
elaborato da svolgere con le modalita' e sui programmi previsti per
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. Alla stessa saranno ammessi i concorrenti di cui all'art. 6,
comma 7, e quelli provenienti dalle scuole militari, esonerati dal
sostenere la prova di preselezione.
Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato allegato G al presente decreto.
2. La prova scritta avra' luogo il giorno 23 aprile 2001, con
inizio non prima delle ore 8,30, presso il Centro polifunzionale
della protezione civile - Castelnuovo di Porto (Roma) - localita'
Ponte Storto.
Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
medesima Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 10 aprile 2001,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
del 10 aprile 2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
ammissione alla prova scritta e quelli provenienti dalle Scuole
militari senza attendere alcuna convocazione sono tenuti a
presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e
di documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in corso di validita'.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 11, 15 e 16.
7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso.
8. Notizie circa l'esito della prova scritta potranno essere
richieste, non prima di due mesi dalla data di svolgimento della
stessa, al Ministero della difesa, direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico (tel.
06/47355941) ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma (tel. 06/80982935 o 06/80982936).

                               Art. 8.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che supereranno la prova scritta di cultura generale di cui al
precedente art. 7.
2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata, assicurata o telegramma tramite il comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
3. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro due mesi
dalla data di svolgimento della prova scritta dovranno ritenersi
esclusi dal concorso e potranno richiedere notizie sull'esito della
stessa, trascorso il periodo suindicato, al Ministero della difesa
direzione generale per il personale militare ufficio relazioni con il
pubblico (tel. 06/47355941) ovvero al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - quinto reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -
Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/80982935 o 06/80982936).
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 12, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
dette prove.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05'') - esercizio
obbligatorio.
salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato "H", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40'') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "H" al
presente decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
Allegato "H" al presente decreto.
Il medesimo allegato H contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di
cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b), attribuira' ai
concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi
facoltativi il punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel
gia' citato allegato H al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e 16.

                               Art. 9.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma
dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 65 - Roma, a cura della
commissione di cui all'art. 14, comma 1 lettera c), ad accertamenti
volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio
permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
3. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
statura non inferiore a m 1,70, se di sesso maschile, non
inferiore a m. 1,65 se di sesso femminile;
visus naturale non inferiore a 5/10 per ciascun occhio con
integrita' anatomica dei mezzi diottrici, tanto se di sesso maschile
quanto femminile.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni solo qualora i
concorrenti non producano il relativo referto, come indicato al
successivo art. 12, comma 1.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza di detto referto,
la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al
test di gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile
2000,n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi delle urine;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
"idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo, comma 7, e del punteggio calcolato secondo i criteri
indicati nel successivo comma 8;
"non idoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti indicati al precedente, comma 3, cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio
(AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
vista (VS) 2 (fermo restando lo specifico requisito sopra indicato
per tale caratteristica somato-funzionale); udito (AU) 2.
8. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un incremento di 0,5 punti.
9. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

                              Art. 10.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al successivo art. 14,
comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse a
cura della commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera
d).
3. Al termine di tali accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato
seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei,
pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.
4. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati degli accertamenti effettuati, un punteggio da 0 (zero)
fino ad un massimo di 4 punti, che sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e
16.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti
sanitari e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il
primo ordinario) a carico dell'amministrazione militare.

                              Art. 11.
 
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al successivo art. 14,
comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini
dell'ammissione alla prova orale.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di cultura
generale, negli accertamenti sanitari, negli accertamenti
attitudinali, nonche' dell'eventuale punteggio ottenuto nelle prove
di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno
convocati alla prova orale i primi cento, di cui almeno venti allievi
delle scuole militari ed almeno uno in possesso dell'attestato di
bilinguismo. Dei cento concorrenti ammessi alla prova orale, quelli
di sesso femminile non potranno superare le venti unita'.
4. Nella graduatoria di cui al precedente, comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente, comma
3, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente, comma 3, a
parita' di merito, saranno preferiti in ciascuna graduatoria i
concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia'
citato allegato F al presente decreto.
6. La convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi.
7. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma
riportato nel gia' citato allegato G al presente decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro
il giorno stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai
fini della eventuale riconvocazione.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato G al presente decreto.
11. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 15 e 16:
da 18 a 20,999 = 0,25;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.

                              Art. 12.
 
Documenti
 
1. Tutti i concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
qualora idonei, agli accertamenti dell'idoneita' sanitaria e
attitudinale, all'atto della presentazione, dovranno produrre i
seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica;
certificato attestante la recente effettuazione, non oltre i
tre mesi, degli accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a
quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle
competenti autorita' sanitarie. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione, non oltre i tre mesi,
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data degli accertamenti sanitari (per i concorrenti di sesso
femminile solo nei casi e per la finalita' indicati nel precedente
art. 9, comma 4);
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (per i concorrenti di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B al
presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
concorrente minorenne.
2. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle scuole
militari, risultati idonei negli accertamenti sanitari e
attitudinali, qualora nella domanda di partecipazione al concorso
abbiano dichiarato il possesso di titoli di preferenza che danno
luogo, a parita' di merito, all'applicazione dei benefici previsti
dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione delle
graduatorie di cui agli articoli 11, 15 e 16, dovranno consegnare al
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare -
primo reparto, prima divisione reclutamento ufficiali presso il
comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi, al termine
degli accertamenti, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modello in allegato I), che
avranno avuto cura di portare al seguito.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato allegato
F al presente decreto, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
3. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente, formato tessera (4 \times 5), con scritto
in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti
militari).
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia militare di Modena i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio
stato, una delle seguenti dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione (modello in allegato
C) di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione
dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'art. 3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414;
se personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
dichiarazione (modello in allegato D) di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
se sottufficiali delle altre Forze armate: dichiarazione
(modello in allegato D) di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art.
60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'art. 3 della
legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello in
allegato D) di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se carabinieri in ferma volontaria, carabinieri ausiliari,
volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione (modello
in allegato E) di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento
dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare di
Modena. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dal personale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre
Forze armate, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel
ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado.
5. Entro il primo mese a decorrere dalla ammissione alla
frequenza del corso regolare i vincitori, compresi i provenienti
dalle Scuole militari, dovranno sottoscrivere e presentare al comando
dell'Accademia militare una dichiarazione sostitutiva, secondo il
modello in allegato L, che costituisce parte integrante del presente
decreto, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
b) i dati contenuti:
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
nel certificato di cittadinanza italiana;
nel certificato di godimento dei diritti politici;
nel certificato di stato libero (o nello stato di famiglia).
I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto dell'ammissione
all'Accademia militare di Modena dovranno far vistare la loro firma
apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'accademia
militare di Modena, dovranno:
produrre copia del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o certificato sostitutivo dello stesso.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali da cui sara' tratta la copia
dovranno essere autenticate dal provveditore agli studi. In caso di
smarrimento o di distruzione del diploma originale gli allievi
dovranno presentare il relativo duplicato, ai sensi della legge 17
febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che e'
in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;
sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risulti
che non sono iscritti presso alcuna Universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta
da parte dell'Accademia militare di Modena dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.

                              Art. 13.
 
Spese di viaggio Licenza straordinaria per esami
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di copia della domanda per la prova di
preselezione, ovvero di lettera o telegramma di convocazione per la
prova scritta, per le prove di efficienza fisica, per le prove orali
e per il tirocinio, potranno rivolgersi al distretto militare, alla
capitaneria di porto o ad un Comando carabinieri, per ottenere il
rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
derivante dalla applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti che siano militari fruiranno della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove ed accertamenti previsti per il concorso, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove/accertamenti e per il rientro in sede.

                              Art. 14.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
a generale di brigata, presidente;
due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova
scritta di cultura generale;
quattro docenti, membri aggiunti per la prova orale,
rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di diritto;
un docente, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore
a "C/2", segretario senza diritto a voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di un
ufficiale medico.
4. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti sanitari, di cui al precedente, comma 1, lettera c),
sara' composta da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno
elevato in grado o meno anziano svolge anche funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti attitudinali di cui al precedente, comma 1, lettera d),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale, qualificato "perito selettore attitudinale";
un ufficiale psicologo, iscritto all'albo, membro e segretario.
6. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio, di cui al precedente, comma 1, lettera e), operera'
nella composizione prevista dal regolamento per l'Accademia militare
per la valutazione degli allievi frequentatori dei corsi regolari.

                              Art. 15.
 
T i r o c i n i o
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
nella prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera
a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di
cultura generale, negli accertamenti sanitari, negli accertamenti
attitudinali e nella prova orale, nonche' dell'eventuale punteggio
incrementale assegnato per le prove di efficienza fisica e per la
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo, comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno
convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare
di Modena, i primi cinquantasette, di cui almeno undici allievi delle
Scuole militari ed almeno uno in possesso dell'attestato di
bilinguismo. Dei cinquantasette concorrenti ammessi a frequentare il
tirocinio, quelli di sesso femminile non potranno superare le undici
unita'.
5. Nella graduatoria di cui al precedente, comma 1, i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente, comma
4, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria medesima.
6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio, un
numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di
frequenza, rispettando, ove possibile, la ripartizione indicata nel
precedente comma 4, e ferma restando la limitazione indicata nel
comma medesimo per i concorrenti di sesso femminile. In caso
contrario, si seguira' l'ordine della relativa graduatoria.
7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e
qualora ammesse alla frequenza del centottantatreesimo corso
dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri dovranno essere nuovamente sottoposte a detto test.
8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia militare di Modena inviare detti concorrenti
all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla
frequenza del tirocinio.
9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o
sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura degli enti di appartenenza, nella posizione di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma
volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, sottufficiali e
i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre
Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli
enti di appartenenza gli assegni spettanti.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
13. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro
che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino
complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo.
14. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato
durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria
militare.
15. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di
cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), la quale formulera'
il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del
rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al
rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi
universitari.
16. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 16.
 
Graduatoria finale di ammissione al corso
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 14,
comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di ammissione al corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di
cultura generale, negli accertamenti sanitari, negli accertamenti
attitudinali e nella prova orale, nonche' dell'eventuale punteggio
riportato nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, della
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice, trasmessa dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri al
Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare,
sara' approvata con decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 2 del decreto
medesimo e del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti
di sesso femminile.
6. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.

                              Art. 17.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

                              Art. 18.
 
Esclusione dal concorso
 
L'amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non
fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all'Accademia per la formazione di base degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri.

                              Art. 19.
 
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
 
1. I concorrenti, compresi quelli delle scuole militari, dovranno
contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare di
Modena per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora
rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non
vengano comunque ammessi al corso. Ai sensi dell'art. 18 della legge
31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara'
computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare di Modena per la frequenza del tirocinio e fino al giorno
antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi all'Accademia.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso
l'Accademia militare di Modena per la frequenza del tirocinio siano
gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso
e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli enti
di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al
corso.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia
militare di Modena acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno
contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi carabinieri.
Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione al corso,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto della nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal
successivo art. 21.
7. Il tempo trascorso presso l'Accademia militare di Modena non
e' computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati
prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il
proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita'
dipendenti da causa di servizio e fermo restando quanto previsto
dall'art. 35, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

                              Art. 20.
 
Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal
personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre
Forze armate, sono a carico dell'amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuita' dai
ruoli degli ufficiali di complemento delle Forze armate, dai
marescialli dell'Arma dei carabinieri, dai brigadieri, dagli
appuntati e dai carabinieri, nonche' dai sottufficiali in servizio
permanente o in ferma o rafferma delle altre Forze armate competono
gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente,
comma 2, sono corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

                              Art. 21.
 
Nomina a sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove
anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298.

                              Art. 22.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il titolare del
trattamento e' il direttore generale della direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2001
Il ten. gen.: Simeone

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