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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in storia economica e sociale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 2/12/2003
Ente:UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Località:-
Codice atto:03E06905
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 17 settembre 2003;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 21 ottobre 2003
di approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XX ciclo);
Vista la delibera del comitato esecutivo del consiglio di
amministrazione del 7 novembre 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» e' istituito il
XX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in storia economica e sociale.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, le
sedi consorziate, la durata, i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/12.
Sedi consorziate: Bergamo, Bologna, Brescia, Cattolica di Milano,
Pavia Venezia.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di: diploma di
laurea in economia e commercio, scienze politiche od equipollenti, o
scienze economiche, statistiche e sociali, o economia per le arti, la
cultura e la comunicazione, previsto dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o di laurea specialistica appartenente a una
delle seguenti classi: 83/S (scienze economiche per l'ambiente e la
cultura), 84/S (scienze economico-aziendali), 94/S (storia
contemporanea), 98/S (storia moderna) o di titolo accademico
conseguito all'estero gia' dichiarato equipollente o riconosciuto
idoneo dal collegio dei docenti ai soli fini dell'ammissione al
corso, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione
e mobilita'.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito
la laurea o il titolo accademico estero. In tal caso, l'ammissione
verra' disposta «con riserva» e il candidato sara' tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
il titolo accademico estero entro la scadenza della domanda di
immatricolazione.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando,
va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale
all'Universita' commerciale «Luigi Bocconi», via Sarfatti n. 25 -
20136 Milano, con il riferimento «ufficio dottorati di ricerca»,
entro il termine perentorio del 10 maggio 2004.
Non verranno accettate domande presentate o spedite
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l'indirizzo e-mail);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica posseduta con l'indicazione della
classe di appartenenza, nonche' la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa, ovvero il titolo
accademico idoneo conseguito all'estero, nonche' l'universita' e la
data in cui e' stato conseguito; oppure, per i laureandi, la laurea
prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea
specialistica che si intende conseguire con l'indicazione della
classe di appartenenza, la data presumibile e l'universita' in cui
sara' conseguita, ovvero il titolo accademico idoneo che si intende
conseguire all'estero, nonche' l'universita' e la data presumibile in
cui verra' conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica
e sociale avviene mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, che sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono inoltre dimostrare la conoscenza
della lingua italiana.

                               Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia
economica e sociale i titoli valutabili da allegare alla domanda sono
i seguenti:
a) un dettagliato curriculum con particolare riferimento al
piano di studi seguito nel corso di laurea;
b) una copia delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (dal
1999 al 2003) ritenute utili ai fini della valutazione comparativa ed
il relativo elenco in carta semplice.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Alle pubblicazioni
redatte in lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una
traduzione certificata da un traduttore ufficiale in una di tali
lingue.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono produrre le
pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del
candidato e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nell'attivita' di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione puo' far anche ricorso,
ove possibile, a parametri conosciuti in ambito scientifico
internazionale.

                               Art. 6.
Le prove d'esame previste dall'art. 4 del bando si svolgeranno
presso l'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano nelle date
comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca presso
la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/dottoratostoriaeconomicasociale> Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara' formata e nominata in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 8.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia
economica e sociale, la commissione dispone di cento punti
attribuibili al candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;
b) prova scritta: fino a 45 punti;
c) colloquio: fino a 40 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando.
Identica procedura sara' seguita per il risultato della prova
scritta.
I candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo derivante
dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e
alla prova scritta inferiore a 26 punti, non sono ammessi al
colloquio.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula la
graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi conseguiti
da ciascun candidato nelle prove medesime e nella valutazione dei
titoli.
Sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a 66 punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria, purche' abbiano
conseguito un punteggio non inferiore a 66 punti.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra' reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2004 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando.
La graduatoria definitiva sara' confermata con decreto del
rettore.

                               Art. 9.
I vincitori dovranno far pervenire tramite servizio postale
all'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» - Ufficio dottorati di
ricerca - via Sarfatti, 25 - 20136 Milano, entro il termine del
1° settembre 2004, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando;
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, con votazione finale o di laurea
specialistica con l'indicazione della classe di appartenenza e con la
votazione finale, oppure titolo di studio conseguito presso
l'Universita' straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana
con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono
inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire
da settembre 2004.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire
i seguenti documenti utili a consentire al collegio dei docenti il
riconoscimento di idoneita' ai soli fini dell'ammissione al
dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.

                              Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
salvo modifiche normative successive.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso
2004/2005 che sara' pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu>

                              Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti annualmente in Euro 5000.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a Euro 2000.

                              Art. 12.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi
stabiliti dal programma di dottorato.
Possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage
presso enti pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi
stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee
stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di
ciascun anno di corso.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.

                              Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.

                              Art. 14.
L'Universita', con riferimento alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

                              Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 19 novembre 2003
Il rettore: Secchi

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