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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente contabile
sesta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/1999
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:99E10002
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:10/1/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale non docente delle
Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567, ed in particolare l'art. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, ed in particolare l'art. 3,
primo comma;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 - conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in
particolare l'art. 2, terzo comma;
Visto il decreto rettorale n. 886 del 28 luglio 1995;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di
razionaliz-zazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art.
1, commi 4 e 31;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante
"Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto rettorale del 28 febbraio 1997, con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria,
modificato con decreto rettorale del 27 novembre 1998;
Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
Vista il decreto rettorale n. 947 del 4 giugno 1997, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15
del 1 agosto 1997, con il quale e stato emanato il regolamento di
Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art.
29, comma 12 (legge finanziaria 1999);
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto rettorale n. 1369 del 5 ottobre 1999, con il quale
e' stato emanato il regolamento di Ateneo per l'accesso a posti di
personale tecnico e amministrativo;
Considerato che risulta vacante e disponibile presso il
Dipartimento di chimica di questo Ateneo un posto di sesta qualifica
dell'area funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale
di assistente contabile;
Considerato che il posto suddetto residua dall'applicazione della
mobilita' interateneo ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto universita';
Considerato che, trattandosi di un singolo posto, non trovano
applicazione le riserve di cui all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987 e all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tale posto mediante
l'emanazione di un apposito bando di concorso;
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili;
Preso atto che il suddetto posto gode della relativa copertura
finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di sesta qualifica dell'area funzionale
amministrativo-contabile, profilo professionale di assistente
contabile, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di chimica
di questa Universita'.
Ai sensi della legge 1 aprile 1991, n. 125, l'amministrazione
garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di ragioniere, perito commerciale e/o
equiparati.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione
europea dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli
di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero
con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea);
d) godimento dei diritti politici (i candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana);
e) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
f) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato.

                               Art. 3.
Domanda e termine
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
indirizzata al Direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi - Via P. Bucci - Edificio
amministrazione - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza) - deve essere
presentata, direttamente o con ogni altro mezzo probatorio, ovvero a
mezzo singola raccomandata con a.r., con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda, redatta secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso, deve riportare tutte le indicazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire (allegato A).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge n.
127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
La domanda dovra' contenere il cognome e il nome preciso ed
indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati devono dichiarare sotto la propria personale
responsabilita' e a pena di esclusione:
a) la data e il luogo di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
c) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione
dalle liste elettorali medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, nonche' di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2
del presente bando, indicando lo stesso, nonche' la data ed il luogo
del conseguimento. Nel caso di titolo di studio conseguito
all'estero, dovra' essere allegata la certificazione relativa
all'equipollenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di
non essere stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
i) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza, di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994, cosi' come indicati nel successivo art. 6 del presente
bando.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge 5
febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche'
all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge suddetta.
Gli interessati dovranno inoltre segnalare tramite fax al n.
0984/493712, la propria situazione di handicap entro e non oltre
dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di convocazione
alle prove scritte.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e),
f), h), i) comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la
commissione giudicatrice ai sensi del regolamento di Ateneo
sull'accesso all'impiego.

                               Art. 5.
Prove di esame
Le prove d'esame tenderanno a verificare le capacita' professionali
dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, come specificato
nel programma d'esame allegato al presente bando (allegato B).
Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terranno le prove scritte mediante comunicazione a tutti i
concorrenti a mezzo raccomandata a.r. o telegramma, non meno di
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata a.r. o telegramma non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio
ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, questa amministrazione si riserva la
facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione al concorso
di coloro che avranno sostenuto le prime due prove, ai fini delle
eventuali esclusioni.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se e
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, ed i dizionari.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver
conseguito una votazione di almeno 7/10 o equivalente in ciascuna
delle precedenti prove.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova orale,
determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
La prova orale s'intende superata con una votazione di almeno 7/10
o equivalente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore
amministrativo di questa Universita'.
L'amministrazione si riserva di rivalersi per eventuali danni
causati da ritardi non giustificati.
In caso di presentazione di piu' di 200 domande di partecipazione
al concorso, si procedera' ad una preselezione mediante appositi
tests a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato,
finalizzata all'ammissione alle prove concorsuali di un massimo di
100 candidati.
A conclusione della prova selettiva, verra' formata un'apposita
graduatoria di merito.
Saranno ammessi a sostenere il concorso coloro che avranno
conseguito nella prova una votazione pari o superiore ai 21/30 nel
limite del numero di 100.
Nel caso di ex aequo verranno ammessi tutti i candidati a parita'
di punteggio.

                               Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi - Via P. Bucci - Edificio
amministrazione - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza) - entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai quali risulti altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito sono appresso elencate.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra,
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).

                               Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e'
immediatamente efficace.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale copertura
di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di legge,
anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato
(ai sensi dell'art. 2 del regolamento di Ateneo per assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato).
I lavoratori ancorche' assunti con rapporti di lavoro a tempo
determinato permangono, comunque, in graduatoria per eventuali
assunzioni in ruolo, per lo stesso periodo di ventiquattro mesi di
vigenza della graduatoria.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottato da questo
Ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1
agosto 1997, n. 15.

                               Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi del vigente contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella sesta qualifica funzionale, area funzionale
amministrativo-contabile, profilo professionale di assistente
contabile presso l'Universita' degli studi della Calabria.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dall'effettiva
assunzione in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
1) autocertificazione (da compilare presso l'ufficio competente di
questa universita') relativa a:
data e luogo di nascita;
possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
europea;
godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
posizione riguardante gli obblighi di leva;
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
oppure:
certificati rilasciati dalle autorita' competenti in conformita'
alla normativa vigente.
E' comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15;
2) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio da cui risulti che l'interessato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
qualora sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve altresi' farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra, per
servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato
dalla A.S.L. competente per territorio, deve contenere, oltre ad una
esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira.
Il certificato medico deve essere prodotto in conformita' alle
leggi sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre i
candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
All'atto dell'assunzione i vincitori dovranno, altresi', dichiarare
presso il competente ufficio di questa Universita', che non ricoprano
altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o privati. In caso affermativo
dovranno dichiarare di optare per il nuovo impiego (art. 8 della
legge 18 marzo 1958, n. 311).
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'area risorse umane
dell'Universita' degli studi della Calabria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura dei concorsi e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.

                              Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' la sig.ra
Carmela Cozzolino - Ufficio concorsi - Universita' degli studi della
Calabria.
L'ufficio concorsi e' aperto al pubblico nei seguenti orari:
lunedi'/mercoledi'/venerdi': dalle ore 11 alle ore 13.

                              Art. 12.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni contenute nel regolamento di questo Ateneo per l'accesso
a posti di personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto
rettorale n. 1369 del 5 ottobre 1999 ed alle norme vigenti in materia
di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, in quanto
compatibili.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero di
grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale "Concorsi ed esami".
Rende, 18 novembre 1999
Il direttore amministrativo: Princi
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