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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso per il conferimento di 72 borse di studio finalizzate
all'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza
universitaria a favore degli studenti immatricolati per la prima
volta all'Universtita' degli studi di Catania per l'anno accademico
2006-2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 29/8/2006
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:06E05922
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/10/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto d'Ateneo;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul
diritto agli studi universitari»;
Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
Vista la delibera del senato accademico del 24 luglio 2006 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di n. 72 borse di studio e la
relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso questo Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio
2006 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39
per il finanziamento di dette borse;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2006-2007, in attuazione dell'art. 17
della legge 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di 72
borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
2. L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
Euro 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni
successivi;
3. Per «fuori sede» si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di
pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta
sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto; per studenti «pendolari» si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede
universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per
raggiungere detta sede debbano impiegare piu' di 30 e meno di 60
minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare» e «in sede» sara' adottata la tabella predisposta
dall'E.R.S.U., per l'a.a. 2006-2007, per l'erogazione delle borse di
studio di cui all'art. 8 della legge 390/1991.
5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla
durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo importo fissato per l'a.a. 2006-2007, sono ripartite alle
facolta' dell'Universita' di Catania come segue:
 
=====================================================================
FACOLTA' | N. BORSE
=====================================================================
Agraria |5
Architettura |5
Economia |9
Farmacia |5
Giurisprudenza |5
Ingegneria |9
Lettere e filisofia |5
Lingue e letterature straniere |7
Medicina e chirurgia |5
Scienze matematiche fisiche e naturali |5
Scienze della formazione |5
Scienze politiche |7
 
6. Due (2) delle borse attribuite a ciascuna delle suddette
facolta' sono riservate per i corsi di laurea specialistica. Nel caso
in cui quest'ultime non saranno assegnate, saranno poste a concorso
per i corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica a
ciclo unico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
A. Immatricolati, per la prima volta all'Universita' degli
studi di Catania, per l'anno accademico 2006-2007 a corsi di laurea
di primo livello o laurea specialistica a ciclo unico ad una delle
facolta' di cui al precedente art. 1, comma 5 in possesso del diploma
di maturita' conseguito, con la votazione non inferiore a 90/100, da
non oltre due anni scolastici; a tal fine non viene computato il
periodo inerente al servizio militare o civile eventualmente gia'
prestato;
B. Iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea
specialistica, all'Universita' degli studi di Catania per l'anno
accademico 2006-2007, che abbiano ottenuto il riconoscimento di
almeno 150 crediti formativi (art. 4, comma 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001).
Per entrambi le posizioni di cui ai suddetti punti A e B:
condizione economica del nucleo familiare convenzionale
definita come segue: I.C.E. non superiore a Euro 23.000,00;
aver prodotto all'atto dell'iscrizione l'autocertificazione
contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare
convenzionale.
Per la formulazione dell'I.C.E. si rimanda alle norme relative
alla determinazione delle tasse e contributi universitari per l'a.a.
2006-2007;
2. Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita'
statali; gli studenti cittadini dei paesi membri della Unione
europea; gli studenti stranieri di paesi con i quali esistono
trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocita': Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e
Grecia purche' in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini
italiani.

                               Art. 3.
 
Criteri di formazione delle graduatorie
 
1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie (distinte per i corsi di laurea e corsi di laurea
specialistica a ciclo unico dagli altri corsi di laurea
specialistica) delle singole facolta' indicate nell'art. 1 comma 5,
formulate da un'unica commissione esaminatrice (composta da tre
membri designati dal senato accademico e da un amministrativo con
funzioni di segretario) nominata con decreto rettorale.
Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto
del voto di diploma per i corsi di laurea e laurea specialistica a
ciclo unico; mentre per gli altri corsi di laurea specialistica in
base al numero di crediti formativi riconosciuti.
Per tutti:
a parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
a parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria
e' determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di
handicap;
in subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei
familiari con pluralita' di studenti universitari.
2. Il rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva le graduatorie che saranno affisse all'albo ufficiale
dell'Ateneo e presso l'Ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno
per 10 giorni. Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore
avverso le stesse graduatorie.

                               Art. 4.
 
Termine e modalita' di presentazione della domanda
 
1. La domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del
proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del
concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo allegato al
presente bando, va indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita'
di Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata
A.R., entro giorno 10 ottobre 2006, esclusivamente presso l'Ufficio
diritto allo studio, via A. di Sangiuliano n. 262 - 95124 Catania.
Qualora la predetta domanda sara' inoltrata per racc. A.R. la busta
contenente la stessa dovra' indicare all'esterno la seguente
dicitura: «borse di studio per l'incentivazione», a pena di
esclusione, e dovra' pervenire comunque entro il termine suddetto.
2. La partecipazione al concorso si intende riferita ad un solo
corso di studio e ad un'unica domanda.
3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, altresi', con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
a) la data e luogo di nascita;
b) il comune di residenza;
c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare
di leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche' l'Istituto
scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione, (i
cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e massimo conseguibile nel Paese di residenza);
g) la laurea di primo livello posseduta con l'indicazione
dell'anno di conseguimento e la relativa votazione:
h) l'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato con
autocertificazione all'atto della immatricolazione;
i) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo
di handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
j) l'eventuale qualita' di studente universitario di altri
componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con
specificazione dell'Universita' e del corso a cui sono essi iscritti;
k) di essere a conoscenza che la borsa in questione non potra'
essere cumulata con le borse assegnate dalla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
4. Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore
di autocertificazione e costituiscono la corrispondente
documentazione in via definitiva. L'Amministrazione, pertanto, non
richiedera' successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:
certificato attestante il tipo ed il grado di invalidita';
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale
il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di
cui all'art. 8 della legge 390/1991;
certificato di iscrizione a corsi universitari di altri
componenti il nucleo familiare.
5. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione,
definitiva, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione.
I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione
originale rilasciata dalle competenti autorita' del luogo di
provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per
territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel
presente bando ai fini della partecipazione al concorso.
Tale legalizzazione sara' ritenuta quale conferma delle
dichiarazioni rese dal candidato, in particolare per quanto indicato
al punto f) del precedente comma 3.
6. Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente
bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza
obbligo alcuno, da parte dell'Amministrazione, di comunicare agli
interessati l'esclusione dal concorso.
7. Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione
della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto
economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea,
rinuncia agli studi, variazione di residenza etc).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Autocertificazione - Controlli
 
1. L'Universita' controlla la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie, anche con controlli a campione.
2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia
stato dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuata il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' di
Catania segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.

                               Art. 6.
 
Conferimento delle borse
 
1. Le borse di studio saranno conferite, con decreto rettorale,
ai concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e
che risulteranno effettivamente immatricolati al corso di studio
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma e' emanato a
conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di
acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.

                               Art. 7.
 
Incompatibilita' con altre borse
 
1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge 390/1991,
(ad eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo
oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti
universitari a programmi di studio che prevedono mobilita'
internazionale), ne' con le borse di studio attribuite agli studenti
stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi
riconosciuti dallo stesso.

                               Art. 8.
 
Conferma delle borse per gli anni successivi
 
1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi:
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al
numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1
e 2, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno
di corso frequentato con le seguenti modalita':
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
I crediti del «bonus» di cui ai suddetti punti a) b) e c) non
sono cumulabili. Pertanto, il bonus puo' essere utilizzato una sola
volta e per il numero di crediti indicati in ciascuno dei suddetti
anni accademici di riferimento. Eventuali eccedenze dello stesso
«bonus» possono essere utilizzate per gli anni successivi.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a
quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo
studente al momento dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
5. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se
riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti
chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno
precedente.
6. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente
ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti
sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'.
7. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
8. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento da parte dell'Ufficio competente delle condizioni di
merito richieste ai precedenti commi e delle condizioni economiche
determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso, previo
incremento determinato dall'applicazione del tasso annuale di
inflazione programmato.

                               Art. 9.
 
Beneficio dell'esonero tasse per i borsisti
 
1. I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi dovuti per tutti gli anni accademici di cui godono del
beneficio della borsa di studio.

                              Art. 10.
 
Erogazione delle borse
 
1. Le borse di studio sono conferite per l'a.a. 2006-2007 in due
rate: la prima all'atto dell'attribuzione della stessa, la seconda
entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, previo
accertamento dell'avvenuto superamento da parte del borsista del
numero di crediti previsti per ottenere la riconferma all'anno
successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, lo studente:
perde il beneficio della borsa per lo stesso a. a., nonche' il
diritto alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non
viene liquidata e l'Universita' avviera' un procedimento di revoca
della borsa che prevede la restituzione dell'importo della prima rata
gia' riscossa.
2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.

                              Art. 11.
 
Revoca delle borse di studio
 
1. Oltre che nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 5, e dal
comma 1 dell'art. 10 le borse di studio sono revocate, con
provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
in mancanza dei requisiti di merito; di regolare iscrizione
all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta,
previsti all'art. 8 del bando;
quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede
universitaria;
quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra facolta' presso
l'Ateneo di Catania;
quando, a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito
della stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di
corso immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di
studio;
2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per
l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente
gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di
esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
Catania, 11 agosto 2006
Il rettore: Latteri

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