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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a
scelta, per esami, al grado di primo maresciallo in servizio
permanente riservato ai capi di 1ª classe, del personale del C.E.M.M.
e del ruolo nocchieri di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 9/7/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E03862
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/8/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 255;
Vista la legge 28 gennaio 1984, n. 84, con particolare
riferimento all'art. 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al
grado di primo maresciallo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visti il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15, il
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002, n. 116, il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con
legge 18 marzo 2003, n. 42 e la legge 11 agosto 2003, n. 231, tutti
concernenti la partecipazione italiana all'operazione militare
internazionale «Enduring Freedom» e la prosecuzione della stessa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Vista la determinazione dirigenziale datata 14 novembre 2003,
n. 3560, con cui e' stato fissato, per l'anno 2003, in 13 unita' e 3
unita' il numero delle promozioni da conferire nel grado di primo
maresciallo, mediante concorso, rispettivamente per il C.E.M.M. e per
il ruolo nocchieri di porto della Marina militare;
Tenuto conto del riordino delle categorie, specialita' ed
abilitazioni del personale del C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di
porto (allegato al F.O.M. n. 16 del 22 febbraio 1997);
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di primo maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
Considerati il foglio n. UGP/I/21916/4/2 del 1° aprile 2004 ed il
foglio n. UGP/I/37699/4/2 del 3 giugno 2004 con i quali, lo Stato
maggiore della Marina - Ufficio generale del personale ha comunicato
le variazioni da apportare sul bando di concorso ed il relativo
cambio di sede per lo svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di primo maresciallo in
servizio permanente riservato ai capi di 1ª classe, del personale del
C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di porto, che abbiano almeno due anni
di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2003 e che alla data
di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite
dall'Amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
Posti a concorso
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l'anno 2003 e' di tredici unita' per
il C.E.M.M. e di tre unita' per il ruolo nocchieri di porto, come di
seguito riportato:
 
=====================================================================
Categorie/C.E.M.M. | N. posti a concorso
=====================================================================
N | 1
SSC/Tlc | 2
TSC/Msa | 1
TSC/Ete | 2
SSP/Tm | 2
PA | 1
IN | 1
SSAL | 3
-------- | -------
Totale | 13
 

=====================================================================
Ruolo/N.P. | N. posti a concorso
=====================================================================
Totale | 3
 
2. Le promozioni da conferire, nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2003.
3. I capi di 1ª classe promossi a primo maresciallo tramite il
concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel ruolo,
suddivisi per categoria/specialita' di appartenenza, i capi di 1ª
classe promossi, al precitato grado apicale, con l'avanzamento a
scelta.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema riportato nell'allegato A, devono essere
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - II Reparto - 5ª Divisione e presentate al
Comando/Ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di
30 giorni dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
Istruttoria della domanda
1. I Comandi/Enti interessati devono istruire le domande
provvedendo a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato A del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli spazi
riservati all'Ente/Comando di appartenenza, il proprio timbro, la
data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla
firma, per l'inoltro, del comandante/comandante in II. Questi,
apponendo la propria sottoscrizione, attesta altresi' che il
candidato e' o non e' in possesso dei requisiti, previsti all'art. 1
del presente decreto. Le domande presentate fuori termine dovranno
essere inviate ugualmente alla Direzione generale per il personale
militare, che provvedera', con provvedimento motivato, all'esclusione
dei militari dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi, il
comandante/comandante in II dell'Ente/Comando dovra' menzionare in
calce alle domande che le stesse sono state presentate fuori termine
(fac-simile in annesso «1» all'allegato A). Si precisa che la
dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, di cui
sopra, dovra' essere apposta anche nel caso di domanda tardiva;
c) far redigere, dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura. «Partecipazione al 8° concorso per l'avanzamento
al grado di primo maresciallo»;
d) inviare alla Direzione generale per il personale militare -
V Reparto - 15ª Divisione, entro dieci giorni successivi alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, l'appropriato documento caratteristico numerato,
unitamente alla dichiarazione di completezza, all'indice aggiornato
dei documenti acquisiti alla parte 1ª della R.D.P.V. (Mod. 1 M.M.),
ed a un prospetto riepilogativo delle qualifiche riportate
dall'interessato negli ultimi cinque anni, nonche' uno statino
riepilogativo delle punizioni e delle ricompense ed uno statino
riepilogativo delle abilitazioni, dei brevetti e delle onorificenze;
e) far pervenire alla Direzione generale per il personale
militare - II Reparto - 5ª Divisione, entro il termine perentorio di
dieci giorni successivi alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
f) custodire la seconda copia della domanda nella raccolta
documenti personali valutativi dell'interessato;
g) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare - II Reparto - 5ª Divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c), d),
e) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. La Direzione generale per il personale militare - V Reparto -
15ª Divisione provvedera' a mettere a disposizione della commissione
la documentazione caratteristica di cui al punto 1, lettera d) e
copia integrale autenticata del foglio matricolare, completa ed
aggiornata di tutte le variazioni intervenute nei vari quadri alla
data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Detta copia dovra' essere firmata, per
presa visione, dall'interessato.

                               Art. 5.
Prove d'esame
Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di un test su
argomenti di cultura generale, il cui programma e' elencato
nell'allegato B, e in una prova su materie professionali, il cui
programma e' riportato nell'allegato C per il C.E.M.M. e
nell'allegato D per i nocchieri di porto.
1. Prova di cultura generale:
detta prova e' costituita da sessanta domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise in dodici per ciascuna delle
sotto elencate materie:
a) italiano;
b) educazione civica;
c) storia;
d) geografia;
e) matematica.
2. Prova di cultura tecnico-militare:
detta prova e' costituita da trenta domande, a risposta libera.
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 29 settembre 2004, alle ore
8,30 presso il Comprensorio Marina militare di Piano S. Lazzaro, via
della Marina n. 1 - Ancona. Eventuali variazioni sulla sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 10 settembre 2004
e sul Foglio d'ordini Marina. La pubblicazione di cui sopra avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme S. E. B. muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti, libri, pubblicazioni, dizionari o
documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non e' consentito
l'uso di telefoni cellulari, agende elettroniche, calcolatrici o
qualsiasi tipo di ausilio elettronico ed informatico.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle operazioni di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 11 agosto 2003, n. 231, ed, inoltre, impegnati in Iraq,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421 e successivo.

                               Art. 6.
Commissione d'esame
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un contrammiraglio o capitano di vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui
uno del Corpo delle capitanerie di porto;
membro: il primo maresciallo piu' anziano in ruolo, non facente
parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati «non
idonei» alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle sessanta
previste un punteggio di 0,50/30;
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico-militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle trenta
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con
decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
Nomina
I vincitori saranno promossi al grado di primo maresciallo con
decorrenza a tutti gli effetti 1° gennaio 2003 subordinatamente alla
verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti richiesti.

                              Art. 10.
Esclusione dal concorso e dalla nomina
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
Varie
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'Ente/Comando di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni quindici da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento.
La missione sara' a carico del capitolo 3073 quota Maristat UGP.
L'importo liquidato a cura dei componenti organi amministrativi,
dovra' essere comunicato a Maristat U.G.P. - IV reparto - 1° ufficio.
I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova,
senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento di
missione.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
od a causa di forza maggiore.
Roma, 21 giugno 2004
Amm. Isp. Capo (CP): Sicurezza
Amm. Sq.: Lucidi
Avverso il presente provvedimento si puo' presentare ricorso al
T.A.R. comopetente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge
21 luglio 2000, n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da
presentarsi entro il termine perentorio rispettivamente, di 60 o 120
giorni dalla data di notifica.

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