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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Corsi-concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti di
personale dell'area tecnico-amministrativa e dell'area delle
biblioteche riservati al personale appartenente ai ruoli delle
universita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 23/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:099E9309
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto ministeriale n. 1524 del 29 dicembre 1997
istitutivo dell'Universita' degli studi del Sannio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10
gennaio 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3
maggio 1957;
Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28
dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del
28dicembre 1970;
Vista la legge n. 808 del 25 ottobre 1977;
Vista la legge n. 312 dell'11 luglio 1980;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
settembre 1981;
Vista la legge n. 732 del 29 ottobre 1984;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 19 del 7 febbraio 1990;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27
giugno 1992;
Visto il dereto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del 7 febbraio 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9
maggio 1994, modificato ed integrato dalla legge n. 127 del 15 maggio
1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30
ottobre 1996;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 470 del 18 novembre 1993, dal
decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993, dalla legge n. 724
del 23 dicembre 1994, dal decreto-legge n. 163 del 12 maggio 1995
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 273 dell'11 luglio
1995), dal decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 28
luglio 1995, dal decreto-legge n. 361 del 28 agosto 1995 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 437 del 27 ottobre 1995), dal
decreto-legge n. 254 del 10 maggio 1996 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 365 dell'11 luglio 1996), dalla legge
n. 59 del 15 marzo 1997, dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, dal
decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo n. 387
del 29 ottobre 1998;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle "Universita'" attualmente in vigore, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 132
del 7 giugno 1996;
Vista la legge n. 675 del 31 dicembre 1996;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20
ottobre 1998;
Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data
22 dicembre 1998;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 19 luglio 1999 con la quale il consiglio ha
approvato il regolamento per la disciplina delle procedure di
selezione per l'accesso e l'avviamento del lavoro e delle procedure
di progressione interna del personale tecnico- amministrativo;
Visto il decreto rettorale in data 10 settembre 1999, n. 560, con
il quale e' stato promulgato il predetto regolamento;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 26
ottobre 1999, con la quale sono stati autorizzati i bandi per i
corsi-concorsi di seguito riportati:
Attesa la necessita' di avviare le consegnenti procedure;
Tenuto conto delle unita' assunte con procedure esterne per
concorso pubblico o per trasferimento durante gli anni 1998 e 1999;
Decreta:
Art. 1.
Posti a corso-concorso
Sono indetti i corsi-concorsi per la copertura dei seguenti posti:
a) due posti di funzionario amministrativo (ottava qualifica
flinzionale) - area amministrativo-contabile;
b) un posto di segretario amministrativo (ottava qualifica
funzionale) - area amministrativo-contabile;
c) due posti di funzionario di biblioteca (ottava qualifica
funzionale) - area biblioteche;
d) un posto di collaboratore amministrativo (settima qualifica
funzionale) - area amministrativo-contabile;
e) due posti di assistente amministrativo (sesta qualifica
funzionale) - area amministrativo-contabile;
f) un posto di operatore tecnico di ufficio tecnico (qinta
qualifica funzionale) - area servizi generali e tecnici;
g) un posto di operatore amministrativo (quinta qualifica
funzionale) - area amministrativo-contabile.
E' garantita la parita' e la pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico. Data la
specificita' del concorso e tenuto conto del numero di posti, non si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994,
modificato dall'art. 5, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, che
disciplinano le riserve di posti a favore delle categorie di cui alla
legge n. 482 del 2 aprile 1968 e successive modifiche ed
integrazioni, all'art. 3, sessantacinquesimo comma, della legge n.
537 del 24 dicembre 1993 e dell'art. 40, secondo comma, della legge
n. 574 del 20 settembre 1980.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione al corso-concorso
E' ammesso a partecipare alle procedure di selezione con le
modalita' del corso-concorso, per l'accesso alla quinta, sesta,
settima e ottava qualifica funzionale, il personale tecnico ed
amministrativo gia' in servizio presso le universita' che sia in
possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio maturata nella
qualifica immediatamente inferiore e titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno alla qualifica flinzionale per cui viene
indetto il corso-concorso;
anzianita' complessiva di servizio di ruolo di almeno sette anni,
di cui almeno tre svolti nella qualifica immediatamente inferiore, e
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno
alla qualifica flinzionale immediatamente inferiore rispetto a quella
per cui viene indetto il corso-concorso;
e' altresi ammesso a partecipare al corso-concorso per l'ottava
qualifica funzionale il personale tecnico amministrativo
universitario che alla data del 10 agosto 1999, data di promulgazione
del regolamento di mobilita' citato in premessa, risulti inquadrato
da almeno due anni nella settima qualifica funzionale a seguito del
superamento del relativo corso-concorso con almeno 24 mesi di
effettivo servizio nella sesta qualifica funzionale e purche' in
possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso
pubblico di ottava qualifica funzionale;
e' inoltre ammesso a partecipare ai corsi-concorsi per la sesta e
settima qualifica funzionale il personale universitario inquadrato
alla data del 10 agosto 1999, data di promulgazione del regolamento
di mobilita' citato in premessa, nella quarta o nella quinta
qualifica funzionale, con almeno sette anni complessivi di effettivo
servizio nel comparto universita' e in possesso del titolo di studio
richiesto per l'ammissione al concorso pubblico di sesta e settima
qualifica funzionale trascorso un anno dall'inquadramento nella V o
VI qualifica funzionale a seguito del superamento del relativo
corso-concorso.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti generali:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) l'elettorato attivo;
d) il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti
penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) titolo di studio previsto per ogni corso-concorso.
Tutti i requisiti di ammissione previsti dal presente bando
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso. I
candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre
1996, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti di
ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.

                               Art. 3.
Termine e modalita' di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al corso-concorso, redatte su carta
semplice, possono essere presentate direttamente o spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi del Sannio - Ufficio personale - Piazza
Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre da quello successivo alla pubblicazione
dell'avviso di emanazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alle domande dovranno essere allegati i titoli che saranno
riportati anche in apposito elenco numerato progressivamente.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
purche' vengano consegnate o spedite entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
E' consentita la presentazione della domanda per un solo
corso-concorso pur sussistendo i requisiti per partecipare a piu'
corsi-concorso.

                               Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome (le donne coniugate sono tenute soltanto a
indicare il cognome da nubile);
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso del titolo di studio, l'amministrazione presso la
quale presta servizio, la qualifica funzionale e il profilo
professionale di appartenenza, l'anzianita' di effettivo servizio
maturata nella qualifica di appartenenza ed eventualmente in quella
immediatamente inferiore e gli eventuali periodi per i quali sia
stato adottato un provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali precedenti servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile;
m) l'elenco di eventuali titoli di cui all'art. 8 del presente
bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso.
I titoli di cui al precedente punto m), dovranno essere allegati
alla domanda e potranno essere prodotti anche in copia.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al corso-concorso e ad impegnarsi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Nella domanda di partecipazione al corso-concorso i candidati
portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104 del 5
febbraio 1992, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge n. 127 del 15
maggio 1997, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce
alla domanda.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'amministrazione non assume nessuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazione dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o da fatti imputabili a terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
Commissione di concorso
Le commissioni giudicatrici saranno nominate dal direttore
amministrativo secondo i criteri previsti dal decreto legislativo n.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e gli articoli 9,
punto 6, e 12 del regolamento per le procedure di progressione
interna del personale tecnico ed amministrativo.

                               Art. 6.
Durata, svolgimento e programma dei corsi
I corsi saranno svolti presso l'Universita' degli studi del Sannio
con sede in Benevento e saranno tenuti da soggetti di provata
competenza scelti dal direttore amministrativo tra professori e
ricercatori universitari, nonche' tra i funzionari delle universita'
e degli istituti di istruzione universitaria o di altre pubbliche
amministrazioni, ovvero tra esperti estranei alle medesime;
consisteranno in attivita' formative in aula e attivita' pratiche
rivolte all'acquisizione di specifiche competenze
teorico-professionali. I corsi, che si terranno fuori dall'orario di
servizio, avranno la durata e si articoleranno sulle materie che di
seguito si riportano:
a) per l'accesso alla settima (collaboratore amministrativo) e
ottava qualifica funzionale (funzionario amministrativo, segretario
amministrativo di dipartimento e funzionario di biblioteca) - area
amministrativo contabile e area biblioteche:
durata del corso: 70 ore per la settima qualifica funzionale; 80
ore per l'ottava qualifica funzionale;
materie del corso: legislazione universitaria; contabilita'
universitaria; diritto amministrativo. Per l'area delle biblioteche
e' aggiunta biblioteconomia. I corsi per collaboratore amministrativo
(settima qualifica funzionale), per funzionario amministrativo
(ottava qualifica funzionale), per segretario amministrativo di
dipartimento (ottava qualifica funzionale), per funzionario di
biblioteca (ottava qualifica funzionale) sono unificati con la sola
eccezione per la biblioteconomia.
b) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale - area
amministrativo-contabile (assistente amministrativo):
durata del corso: 60 ore;
materie del corso: elementi di legislazione universitaria (organi
dell'Ateneo, regolamento di contabilita', statuto, gestione del
personale docente e tecnico-amministrativo, gare ed appalti);
elementi di diritto amministrativo (gli atti; la giustizia
amministrativa);
c) per l'accesso alla quinta qualifica funzionale dell'area degli
uffici tecnici (operatore di ufficio tecnico):
durata del corso: 50 ore;
materie del corso: elementi di legislazione universitaria
(costituzione, competenze e funzionamento degli organi dell'Ateneo,
organizzazione di un ufficio tecnico universitario; gare ed appalti);
elementi di legislazione sui lavori pubblici; utilizzo di
apparecchiature informatiche in uso presso gli uffici tecnici;
d) per l'accesso alla quinta qualifica funzionale - area
amministrativo contabile (operatore amministrativo):
durata del corso: 50 ore;
materie del corso: elementi di legislazione universitaria
(costituzione, competenze e funzionamento degli organi dell'Ateneo,
regolamento di contabilita'; gare ed appalti); elementi di
archivistica; utilizzo del protocollo; utilizzo del personal
computer.
La frequenza ai corsi e' obbligatoria. L'assenza, anche se
giustificata, per un numero di ore superiore ad un quinto della
durata complessiva del corso comporta l'esclusione ipso iure dal
corso-concorso.

                               Art. 7.
Prove di esame
Al termine dei singoli corsi i concorrenti saranno sottoposti ad
una prova di esame sulle materie tenute durante il corso che sara'
come di seguito articolata:
per le qualifiche di funzionario amministrativo, funzionario di
biblioteca, di segretario amministrativo:
una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio sulle
materie oggetto del corso;
per le qualifiche di collaboratore amministrativo (settima
qualifica funzionale) e di assistente amministrativo (sesta qualifica
funzionale):
una prova scritta ed un colloquio sulle materie oggetto del corso;
per le qualifiche di operatore amministrativo e di operatore di
ufficio tecnico (quinta qualifica funzionale):
una prova scritta con l'utilizzo di personal computer ed un
colloquio sulle materie oggetto del corso.
Avranno superato il corso-concorso i candidati che risultino aver
conseguito una votazione minima di 21/30 nella prova scritta e nella
prova orale.
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati avranno a
disposizione otto, sei o quattro ore a seconda che si tratti
rispettivamente di corsi-concorsi per l'ottava o settima qualifica
funzionale, per la sesta qualifica funzionale o per la quinta
qualifica funzionale.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, secondo
quanto espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, sostituito
dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 693 del 30 ottobre 1996. Il predetto termine decorre dalla data
nota di convocazione.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9
maggio 1994.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dai candidato nella prova scritta.
Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, si intende
superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30
o equivalente.
Le comunicazioni di cui ai presente articolo saranno inviate ai
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico
dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta di
identita'.
La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli
Le commissioni giudicatrici avranno a disposizione 10 punti da
attribuire a titoli che saranno come di seguito distribuiti:
titoli di servizio: fino a 3 punti;
titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al
corso-concorso: fino a 2 punti;
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento: fino a 2 punti;
Pubblicazioni inerenti al servizio: fino a punti 3.

                               Art. 9.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni
complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma
dei voti riportati nella prova scritta dal voto ottenuto in quella
orale e dal punteggio eventualmente conseguito nei titoli.
A parita' di merito la precedenza spetta al candidato appartenente
alla qualifica funzionale superiore. A parita' di qualifica la
precedenza spetta al candidato con maggiore anzianita' effettiva
nella stessa qualifica.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali, nonche' la graduatoria finale, e dichiarati i
vincitori del concorso.
La graduatoria finale sara' pubblicata mediante affissione
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli Sannio, presso la sede del
rettorato.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria resta efficace per un termine di diciotto mesi dalla
data della predetta pubblicazione per la copertura di posti per i
quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente ed in
costanza di validita' delle graduatorie, dovessero rendersi
disponibili anche per mobilita' verticale di unita' di personale
transitato in qualifiche superiori.
Il vincitore di concorso, gia' dipendente di ruolo di una
universita', e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla data
di stipula del contratto individuale, la seguente documentazione:
a) originale o copia autenticata del titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
c) certificato medico di sana e robusta costituzione;
I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui i candidati ricevono
l'invito a produrli.
Scaduto inutilmente il predetto termine e fatta salva la
possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla
stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

                              Art. 10.
Nomina e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato il vincitore del corso-concorso, che risultera' in
possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguira' la nomina con
diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in
vigore per il livello corrispondente alla nuova qualifica conseguita.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi.
Ai fini del compimento del periodo di prova, si terra' conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie
maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Il dipendente non potra' ottenere il trasferimento presso altra
sede nei primi tre anni di servizio.

                              Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957,
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1997,
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre
1970 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive
modifiche ed integrazioni, nel decreto legislativo n. 29 del 3
febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le
disposizioni di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1983.
Benevento, 27 ottobre 1999
Il direttore amministrativo: Sartori
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