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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 31/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:000E2890
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme
sul dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999
relativa all'approvazione del "Regolamento d'Ateneo per l'attivazione
dei corsi di dottorato e relativi adempimenti";
Visto il decreto rettorale n. 591 del 26 agosto 1999 di
emanazione del regolamento sopracitato;
Visto il bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 114
del 20 gennaio 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 4a
serie speciale, dell'8 febbraio 2000;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato
accademico che, rispettivamente in data 18 gennaio 2000 e 1o febbraio
2000, per quanto di competenza, hanno deliberato in merito
all'attivazione dei nuovi corsi di dottorato di ricerca XV ciclo in
"Resistenza indotta ad agenti fitopatogeni" e "Storia d'Europa:
identita' collettive, cittadinanza e territorio (eta' moderna e
contemporanea)";
Quant'altro visto e considerato;
 
Decreta:
 

Art. 1
 

Istituzione
 
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Bologna pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, piu' sotto elencati.

                               Art. 2.
Per ciascun corso di dottorato vengono indicati:
a) titolo;
b) sedi consorziate;
c) durata legale;
d) posti;
e) numero borse, con indicazione della fonte del finanziamento.
Le Borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
Le borse di studio in parola verranno assegnate, fatto salvo il
buon fine della convenzione da stipularsi, entro la scadenza del
presente bando, tra l'ateneo e l'ente esterno interessato.
 
Elenco dottorati
 

Settore: agraria - Resistenza indotta ad agenti fitopatogeni:
 
durata: tre anni;
posti: quattro;
Borse: 2 U.C.I. scienze e tecnologie agroind. e agroamb.
 
Settore: lettere, lingue, magistero - Storia d'Europa: identita'
collettive, cittadinanza e territorio (eta' moderna e contemporanea):
 
durata: tre anni;
posti: 4;
borse: 1 universita' di Bologna; 1 dip. discipline storiche.
 
Art. 3
 

Requisiti di ammissione
 
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca senza limiti di
eta' o cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di laurea
italiana o titolo accademico analogo conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche
italiane, ovvero, riconosciuto equipollente dal Collegio dei docenti
interessato ad un titolo accademico italiano, ai soli fini
dell'ammissione al concorso. In tal caso il candidato dovra' allegare
alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a
consentire l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane del Paese di provenienza.

                               Art. 4.
Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso
per esami consistente in una prova scritta e un colloquio, tendenti a
verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.

                               Art. 5.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando.
I Candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei requisiti richiesti.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema che fa parte
integrante del presente bando, dovra' pervenire all'ufficio dottorato
di ricerca entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, secondo una delle modalita'
di seguito indicate:
a) consegna all'ufficio dottorato di ricerca, via delle Belle
Arti 42 - 40126 Bologna, nei seguenti orari: lunedi', martedi',
mercoledi', venerdi' dalle ore 9 alle ore 12; martedi' e giovedi',
dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
b) spedizione al seguente indirizzo: "Al magnifico rettore, via
Zamboni 33 - 40126 Bologna"; sulla busta dovra' essere precisato:
"domanda partecipazione concorso dottorato di ricerca".
In tal caso fara' fede il timbro di ricevimento degli uffici
amministrativi competenti e non la data di spedizione della domanda.
I moduli relativi alla domanda di partecipazione ed alla
eventuale richiesta di equipollenza, sono reperibili all'indirizzo
internet http://www.unibo.it/infostud/continua/dott.>

                               Art. 7.
 
Esami di ammissione
 
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio che si intendono superati se in ciascuno di essi il
candidato ottiene una valutazione non inferiore a 40/60.
Diario della prova scritta e della prova orale, con indicazione
del mese giorno ora e luogo di sostenimento saranno comunicati agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.
Diari delle prove saranno reperibili al sito Internet:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott> I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa
presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 8.
Le prove possono essere espletate, a scelta del candidato in una
lingua diversa dall'italiano.
Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e
motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova.
 
Art. 9
 

Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi
 
La commissione giudicatrice, nominata dal magnifico rettore,
sentito il Collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere
integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento di
borse di studio.
Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi
internazionali, la commissione e' integrata secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
La commissione giudicatrice curera' la pubblicazione dei
risultati ottenuti nella prova scritta da tutti i candidati, all'albo
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Sara' cura dei candidati consultare l'elenco degli ammessi alla
prova orale.
La commissione alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale
forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati da ciascuno e ne cura la pubblicazione all'albo del
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti
gli atti del concorso all'ufficio dottorato di ricerca.
Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con:
1) affissione all'albo ufficiale dell'ateneo;
2) affissione all'albo dell'ufficio dottorato di ricerca;
3) pubblicazione al sito internet dell'universita' di Bologna:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott
 
> Art. 10
 

Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
singolo corso di dottorato.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto,
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 11.
Possono essere ammessi in soprannumero che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca;
b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale
di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata
dal Ministero degli affari esteri;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con
l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'universita' di
Bologna).
La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato
e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere
compiuto presso universita' del Paese con il quale e' stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese della Unione europea, al dottorato cosi' conseguito, puo'
essere attribuita la qualifica di "dottorato europeo".

                              Art. 12.
 
Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, chiamati a ricoprire
i posti disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio dottorato di ricerca, entro il termine
perentorio di sette giorni, che decorrera' dal giorno successivo al
ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno;
b) fotocopia fronte-retro di un valido documento di identita';
c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 13;
d) tre foto tessera;
e) due marche da bollo vigenti.
Non saranno tenute in alcun conto le domande di iscrizione
pervenute o presentate oltre il termine stabilito.
Nella domanda di iscrizione il candidato dichiara:
1) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, laurea o dottorato per l'intera durata del
corso;
2) di non essere iscritto/a a scuole di specializzazione o, in
caso affermativo di impegnarsi a sospendere o interrompere la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
3) di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
4) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' lavorative e/o di studio (non contemplate ai punti 1 e 2 );
I moduli relativi all'iscrizione saranno reperibili al sito:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott>

                              Art. 13.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati all'art. 12 o che avranno
rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno considerati rinunciatari. I
posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                              Art. 14.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I dottorandi, titolari di borse di studio conferite
dall'universita' degli studi di Bologna, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in L. 1.100.000
annue:
a) dottorandi non assegnatari di borse di studio;
b) dottorandi che fruiscano di borse di studio finanziate da
enti esterni.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di L. 3.500 relativi
al premio di assicurazione ed alla indennita' rilascio libretto e
tesserino di L. 15.000.
 
Art. 15
 

Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione in graduatoria generale di merito.
Le borse di studio vengono erogate con cadenza bimestrale
posticipata.
Tali borse non possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero
l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, non inferiore al mese, in misura del
50%.
I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera
durata del dottorato.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 16.
La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo
previo mantenimento dei requisiti di merito, vista la delibera del
collegio dei docenti relativa al corretto svolgimento dell'attivita'
di ricerca prevista.
 
Art. 17
 

Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
di studio e di ricerca programmate annualmente dal collegio dei
docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
a) maternita';
b) servizio militare ovvero servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
2) attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
3) assenze prolungate ed ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
 
Art. 18
 

Compatibilita'
 
I dottorandi di ricerca possono svolgere limitata attivita'
didattica sussidiaria od integrativa dell'attivita' istituzionale,
previa presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti
e della struttura interessata.
Tale attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita'
di formazione alla ricerca e deve essere limitata al numero di ore
annualmente stabilito dal collegio dei docenti in sede di
programmazione dell'attivita' del dottorato stesso.
La collaborazione didattica in ambito universitario e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.

                              Art. 19.
I dottorandi di ricerca in area medica possono, a richiesta,
svolgere attivita' assistenziale sotto la guida di un Tutor e godono
di copertura assicurativa contro i rischi professionali secondo le
procedure stabilite dal senato accademico.

                              Art. 20.
Il dottorando puo' svolgere il tirocinio pratico previa
dichiarazione di compatibilita' espressa con delibera del collegio
dei docenti.
 
Art. 21
 

Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal magnifico
rettore a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di
rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale
scritta, previo superamento di un esame finale che potra' essere
ripetuto una sola volta.

                              Art. 22.
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca e' nominata dal magnifico rettore, sentito il
collegio dei docenti, come da art. 14 del regolamento d'Ateneo in
materia di dottorato di ricerca.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
"Regolamento d'Ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato e
relativi adempimenti" emanato con decreto rettorale n. 591 del 26
agosto 1999.
Bologna, 8 marzo 2000
Il rettore

 

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