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STAZIONE ASTRONOMICA DI CAGLIARI-CARLOFORTE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio per il programma
di ricerca "Avviso del progetto Sardinian Radio Telescope".

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/1999
Ente:STAZIONE ASTRONOMICA DI CAGLIARI-CARLOFORTE
Località:-
Codice atto:099E6970
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 8;
Visto il regolamento di amministrazione e contabilita' della
Stazione astronomica di Cagliari-Carloforte, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1997;
Vista la delibera del consiglio direttivo della Stazione
astronomica del 16 marzo 1999, con la quale sono stati approvati
l'avvio delle procedure e le modalita' per l'assegnazione di una
borsa di studio, finanziata dal Consorzio nazionale per l'astronomia
e l'astrofisica (CNAA), per il programma di ricerca: "Attivita'
legate all'avvio del progetto Sardinian Radio Telescope";
Visto inoltre, l'art. 2222 del codice civile, in materia di
prestazioni d'opera;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione
di una borsa di studio annuale per il programma: "Avvio del progetto
Sardinian Radio Telescope" da svolgere nell'ambito delle attivita'
legate al progetto di un radiotelescopio a tecnologia avanzata di 64
m di diametro per ricerche radioastronomiche e programmi spaziali, da
installare in Sardegna, nel comune di S. Basilio (Cagliari). Il
vincitore verra' inserito, a seconda della sua preparazione specifica
e dell'esperienza documentata, in uno dei seguenti settori:
indagine geognostica e progettazione delle fondazioni e delle
infrastrutture di SRT;
studio e caratterizzazione dei parametri atmosferici e
climatologici del sito;
progettazione e realizzazione di sottosistemi elettronici ed ottici
per il controllo dell'antenna.

                               Art. 2.
La durata della borsa di studio e' di dodici mesi.
Sede dell'attivita' di studio e di ricerca sara' la Stazione
astronomica, sede di Poggio dei Pini.
A seconda delle esigenze del programma di ricerca stabilite in
dettaglio dal responsabile scientifico, il fruitore della borsa
potra' essere incaricato di trascorrere periodi di attivita' presso
altri istituti di ricerca italiani o stranieri, con trattamento
economico di missione.
L'importo lordo della borsa di studio e' di lire 25.000.000 annue
corrisposte in sei rate bimestrali posticipate.
Alla Stazione astronomica e' riconosciuta la facolta' di risolvere
il contratto con provvedimento direttoriale, qualora la periodica
valutazione dell'attivita' svolta, da parte del responsabile
scientifico, non dia esito positivo.
Per quanto concerne i rischi da malattia, l'assegnatario che ad
altro titolo non fruisca gia' di assicurazione contro i detti rischi
a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni e integrazioni, o di polizza di assicurazione stipulata
privatamente, dovra' provvedere in proprio a dotarsi di idonea forma
assicurativa secondo normativa sopra richiamata, ed eventualmente
mediante stipula di espressa polizza di assicurazione integrativa.

                               Art. 3.
Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) diploma di laurea in astronomia, fisica, ingegneria o geologia,
o titolo dichiarato equipollente se conseguito all'estero, ai sensi
dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980; in assenza di tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli
fini del concorso, potra' essere dichiarata con decreto direttoriale,
previo parere positivo della commissione di selezione di cui al
successivo art. 5, purche' il titolo di studio conseguito all'estero
sia suffragato da dichiarazione di validita' in loco rilasciata
dall'autorita' consolare italiana territorialmente competente.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
secondo lo schema allegato (Allegato 1), datate e firmate dal
candidato, dovranno essere indirizzate al direttore della Stazione
astronomica di Cagliari-Carloforte - Ufficio personale, localita'
Poggio dei Pini - Strada 54 - 09012 Capoterra, e potranno essere
presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non
oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
A tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di
spedizione.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale
utile.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la firma del candidato in calce all'istanza di ammissione al concorso
non e' soggetta ad autenticazione. L'omissione della firma
comportera', comunque, l'esclusione dal concorso.
Parimenti escluse saranno le domande per le quali si evincera'
eventualmente difformita' e/o palese incongruenza tra quanto
dichiarato nelle stesse e la documentazione allegata.
I candidati eventualmente esclusi dal concorso con provvedimento
motivato del direttore della Stazione astronomica, saranno avvisati a
mezzo lettera raccomandata a carico del destinatario.
La Stazione astronomica non assumera' alcuna responsabilita' per
ogni eventuale ritardo o disguido postale o mancato recapito per le
proprie comunicazioni dirette ai candidati in caso di omessa o
tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo riportato nella
domanda di ammissione al concorso.
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che
risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. Scaduto
il termine, non sara' altresi' consentito sostituire o integrare i
titoli e i documenti gia' presentati.
Nella domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza e
precisione:
cognome e nome;
localita' e data di nascita;
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea, da specificare;
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
cittadinanza;
titoli di studio, sede e data di conseguimento, e votazione
riportata;
localita' di residenza;
posizione riguardo agli obblighi militari;
il numero complessivo dei lavori presentati precisando la quantita'
dei dattiloscritti e dei lavori a stampa;
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative al concorso con
l'indicazione, se possibile, del numero di telefono, ed eventualmente
dell'indirizzo e-mail.
Inoltre, il candidato, sotto la sua responsabilita', dovra'
dichiarare nella domanda:
di non aver riportato condanne penali ne' di avere procedimenti
penali in corso, precisando, in caso contrario, quali condanne o
procedimenti sussistano;
se abbia usufruito o usufruisca tuttora di altre borse di studio di
altri enti pubblici o privati e per quale durata.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea, con votazione riportata nei singoli
esami, nonche' data e votazione di laurea, e/o di dottorato di
ricerca (o copie autenticate);
2) copia della tesi di laurea e/o di dottorato e di eventuali
lavori che il candidato ritenga utile presentare per meglio
qualificare il proprio curriculum di studi e di esperienze e
attitudini professionali;
3) completo curriculum studiorum e di attivita' scientifiche
esperite, con indicazione delle lingue conosciute e del livello di
conoscenza, datato e firmato;
4) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati, compresa
ogni documentazione di attivita' scientifica svolta, datato e
firmato, in duplice copia.
Il certificato di laurea, i titoli di merito e gli altri documenti
che il candidato riterra' opportuno allegare alla domanda (in
originale o in copia autenticata) potranno essere redatti su carta
semplice, secondo le vigenti disposizioni di legge.

                               Art. 5.
Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione
giudicatrice nominata con provvedimento del direttore della Stazione
astronomica, e composta da tre commissari scelti tra ordinari,
associati e ricercatori di discipline astronomiche, dei ruoli
universitari e degli osservatori astronomici.
La valutazione avverra' sulla base dei titoli presentati, e dovra'
tenere conto inoltre dell'esperienza documentata del candidato
nell'argomento di ricerca oggetto della borsa.
La commissione stabilira' con ogni eventuale dettaglio i titoli
valutabili nonche' i criteri per la loro valutazione prima di aver
preso visione dei titoli stessi e della relativa documentazione.
Se ritenuto necessario, la commissione potra' convocare i candidati
selezionati per un colloquio di approfondimento.
A parita' di punteggio la borsa di studio sara' conferita al
candidato che prima abbia conseguito il titolo di studio. A parita'
di punteggio e di datazione del conseguimento del titolo di studio,
la borsa sara' conferita al candidato piu' giovane di eta'.
L'esito del concorso sara' notificato a ciascun candidato a cura
della Stazione astronomica.

                               Art. 6.
Al vincitore sara' data formale comunicazione del conferimento
della borsa di studio, tramite provvedimento direttoriale, a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
Il vincitore, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di conferimento, e' tenuto ad
inviare, alla Stazione astronomica, dichiarazione di accettazione
della borsa di studio, senza riserve, alle condizioni che verranno
indicate.
Nel caso in cui l'assegnatario intendesse rinunciare alla borsa,
entro lo stesso termine dovra' far pervenire alla Stazione
astronomica dichiarazione di rinuncia. In quest'ultimo caso la borsa
sara' conferita al secondo candidato idoneo in graduatoria.
Nella dichiarazione di accettazione della borsa l'assegnatario
dovra' dare esplicita assicurazione, sotto la propria personale
responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di
durata della borsa, di altre borse di studio, ne' di sovvenzioni o
assegni analoghi, e che non percepira' stipendi o retribuzioni di
qualsiasi natura, derivanti da rapporto pubblico o privato.
L'assegnazione della borsa di studio non comportera', in nessun
caso, diritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato presso la
Stazione astronomica.
La borsa di studio di cui al presente concorso non da' luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale.
L'erogazione dell'assegno sara' sospesa nei periodi di eventuale
assenza dovuti a gravidanza e puerperio o ad assolvimento degli
obblighi del servizio militare.
In tali casi la durata del rapporto viene protratta per il conforme
periodo residuo.
La Stazione astronomica provvedera', limitatamente al periodo di
cui all'art. 2 del presente bando, alla totale copertura del rischio
derivante dall'uso delle proprie attrezzature mediante polizza
assicurativa, con oneri di premio assunti in proprio.
All'assegnatario sara' inoltre estesa la copertura del rischio
derivante da eventuale uso autorizzato, per missione, degli automezzi
di servizio della Stazione astronomica o del mezzo di trasporto
proprio.
L'assegnatario dovra' inoltre far pervenire alla Stazione
astronomica, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di assegnazione della borsa i seguenti
documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza e di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico, rilasciato da un medico militare,
provinciale, o da servizio di igiene pubblica di Azienda U.S.L.
locale, da cui risulti che l'assegnatario e' fisicamente idoneo ad
attivita' di ricerca che possono comportare utilizzo di
apparecchiature informatiche e tecnico-ottico scientifiche ed e'
esente da imperfezioni tali da influire sul rendimento in tale
attivita', con indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
dovra' riportare espressa dichiarazione che l'assegnatario e' esente
da malattie che possano recare pregiudizio alla salute pubblica;
4) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare,
o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato
dichiarato riformato o rivedibile; non e' valido il foglio di congedo
illimitato;
5) il certificato generale del casellario giudiziario nonche' il
certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica.
Detti certificati, ottemperanti a vigente legislazione in materia
di atti in bollo, dovranno essere comunque datati non anteriormente a
tre mesi dalla data di conferimento della borsa di studio e ricerca.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge
1 maggio 1997, n. 127, l'assegnatario potra' altresi' produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta libera, in
sostituzione dei succitati documenti anagrafici di cui ai numeri 1) e
2).

                               Art. 7.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita, con provvedimento
del direttore, all'atto del conferimento della stessa.
Il direttore della Stazione astronomica nomina un responsabile
scientifico con il compito di sovraintendere e coordinare l'attivita'
di ricerca del borsista.
L'assegnatario ha l'obbligo:
a) di iniziare puntualmente, salvo motivato impedimento temporaneo
da comunicare tempestivamente alla Stazione astronomica, alla data
indicata con atto direttoriale, l'attivita' di ricerca in programma
presso la sede di Poggio dei Pini;
b) di continuare regolarmente ed ininterrottamente l'attivita' di
ricerca per l'intero periodo della borsa;
c) di osservare tutte le norme interne all'istituto e le altre
disposizioni impartite dal direttore e dal responsabile scientifico
di programma;
d) di trasmettere, allo scadere del primo semestre di fruizione
della borsa, al direttore della Stazione astronomica che ne riferira'
al consiglio direttivo, una particolareggiata relazione
sull'attivita' di ricerca svolta nel contesto del progetto
preventivato, vistata dal responsabile scientifico preposto;
e) di sottoscrivere preliminarmente il contratto regolante la
collaborazione all'attivita' di ricerca preventivata e quant'altro
ivi contemplato.
L'assegnatario che dopo avere iniziato a svolgere l'attivita' di
ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed
ininterrottamente senza giustificato motivo, per l'intera durata
dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze, o che infine, dietro parere del responsabile di progetto,
dia prova di palesemente insufficiente attitudine alla ricerca in
programma, potra' incorrere nella risoluzione del contratto con
conseguente interdizione dall'ulteriore fruizione dell'assegno con
atto motivato del direttore.
Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di
risoluzione del contratto verra' data comunicazione all'interessato,
che avra' facolta' di sottoporre ogni propria contro deduzione in
merito con memoria scritta indirizzata al direttore della Stazione.
Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di
semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso
di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verra' parimenti
data comunicazione motivata all'interessato.
Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione
della borsa di studio solo nel caso di gravidanza e puerperio, per
assolvere a obblighi militari di leva, per malattia di durata
superiore a un mese, o per altro grave motivo. Le condizioni di
sospensione della borsa andranno debitamente comprovate e
documentate, e comunicate tempestivamente alla Stazione astronomica,
fermo restando che la disposizione di ogni eventuale rinvio sara'
condizionata dall'ulteriore valutazione del consiglio direttivo e da
vincoli oggettivi di bilancio.
Coloro che, per sopraggiunte motivazioni, presentino dichiarazione
di decadenza per rinuncia, nel corso della fruizione dell'assegno,
devono darne preavviso almeno dieci giorni prima.
In tale caso il rinuciatario e' tenuto a restituire gli importi
riscossi relativi ai periodi non usufruiti; la restante quota della
borsa potra' essere assegnata ad altro candidato successivo in ordine
di graduatoria dei concorrenti idonei.
La Stazione astronomica si riserva comunque di adottare, in
qualsiasi momento, ogni forma di accertamento ritenuta opportuna ed
adeguata volta a definire lo stato delle ricerche in corso da parte
del destinatario della borsa di studio.

                               Art. 8.
Per quanto pertinentemente applicabile anche alla procedura di
conferimento di borse di studio e assegni di ricerca, la Stazione
astronomica cura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari
opportunita' tra uomini e donne e di tutela della riservatezza nel
trattamento dei dati personali.
Per quanto non contemplato dal presente bando, la Stazione
astronomica si atterra' alle norme vigenti in materia di concorsi
pubblici.
Cagliari, 30 maggio 1999
Il direttore: Fusi Pecci
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