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UNIVERSITA' DI BRESCIA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca per l'anno accademico 2002/2003, XVIII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2002
Ente:UNIVERSITA' DI BRESCIA
Località:Brescia  (BS)
Codice atto:02E09976
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato
con decreto rettorale n. 688 del 16 ottobre 1997, modificato con
decreto rettorale n. 648 del 9 maggio 2002 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2002;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prescrive: "le Universita',
con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con
soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali ed ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del
Ministro";
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto del M.U.R.S.T. del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale
del 20 settembre 1999;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato,
formulate dai coordinatori dei corsi e dai collegi docenti;
Viste le delibere di approvazione dei consigli di dipartimento;
Visto il parere tecnico positivo del nucleo di valutazione
interna espresso nella seduta del 2 luglio 2002;
Visto il parere del consiglio della ricerca;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione relative all'approvazione delle proposte dei
dottorati di ricerca;
Decreta
Art. 1.
Istituzione
E' istituito per l'anno accademico 2002/2003, il XVIII ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca. Sono indetti presso l'Universita'
degli studi di Brescia pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun
dottorato e' indicata la sede, la durata, i posti messi a concorso,
le borse di studio disponibili, le sedi consorziate ed i settori
scientifico-disciplinari di riferimento.
Macroarea 3 - Discipline ingegneristiche
Materiali per l'ingegneria
Coordinatore: prof. Giorgio Sberveglieri.
Sede: dipartimento di chimica e fisica per l'ingegneria e per i
materiali.
Durata: tre anni - Posti: tre - Borse: due.
Finanziamento: due borse Brescia.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, ING-IND/22, ING-IND/21,
ING-IND/17, ING-IND/14, ICAR/09, CHIM/07 ICAR/08, FIS/03.
Progettazione e gestione dei sistemi logistico-produttivi
Coordinatore: prof. Marco Alberti.
Sede: dipartimento di ingegneria meccanica.
Durata: tre anni - Posti: quattro - Borse: due.
Finanziamento: due borse Brescia.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17.
Tecnologie e sistemi energetici per l'industria meccanica
Coordinatore: prof. Adriano Maria Lezzi.
Sede: dipartimento di ingegneria meccanica.
Durata: tre anni - Posti: tre - Borse: due.
Finanziamento: due borse Brescia.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08, ING-IND/09,
ING-IND/10, ING-IND/14, ING-IND/16.
Macroarea 4 - Discipline mediche
Biotecnologie cellulari e molecolari applicate al settore biomedico
Coordinatore: prof. Augusto Preti.
Sede: dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie.
Durata: quattro anni - Posti: quattro - Borse: due.
Finanziamento: una borsa Brescia.
Finanziamento privato: una borsa.
Sedi consorziate: Istituto di patologia generale - Universita'
degli studi di Milano.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande. L'eventuale aumento del numero delle
borse sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici. L'aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti globalmente messi a concorso.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito presso
Universita' straniere e preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il
candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati dovranno
allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del
Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione dei corsi di
dottorato anche gli studenti che conseguiranno il diploma di laurea
entro la sessione del 31 dicembre 2002.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Brescia, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' pervenire
all'Ufficio dottorati di ricerca, piazza Mercato, 15 - Brescia, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con una
delle seguenti modalita':
consegna personale all'ufficio dottorati di ricerca nel
seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30;
il martedi' e giovedi', inoltre, dalle ore 15 alle ore 17;
spedizione con raccomandata a.r. tramite servizio postale o
agenzia autorizzata, sulla busta contenente la domanda, dovra' essere
apposta la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al concorso
di dottorato di ricerca - XVIII ciclo, a.a. 2002/2003".
Non si terra' conto delle domande spedite oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione sotto
la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il domicilio eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari non
italiani ed extra-comunitari, un recapito italiano o l'indicazione
della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del dottorato per il quale presenta la
domanda;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato
dichiarato equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della
prova orale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
l'eventuale titolarita' di assegno di ricerca o contratto di ricerca
e nell'affermativa, dichiarazione di voler concorrere su posti in
soprannumero;
l'eventuale cittadinanza extracomunitaria e nell'affermativa
dichiarazione di voler concorrere su posti in soprannumero ed inoltre
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
l'iscrizione alle liste elettorali;
di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso;
la posizione rispetto agli obblighi militari di leva.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2 comma 2.
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del domicilio da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale la
verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, nella domanda di partecipazione.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Brescia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di
ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
La prova scritta ed il colloquio si intendono superati solo se il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del Dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila un verbale
contenente la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti dai candidati nelle singole prove, e lo trasmette al
magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi di titolari di assegno di ricerca titolari di
contratti di ricerca e cittadini extracomunitari
I titolari di assegni di ricerca e i titolari di contratto di
ricerca che abbiano superato le prove di ammissione al corso di
dottorato, possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai
corsi di dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi,
purche' entro il limite degli ammissibili ed a condizione che il
dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare di riferimento, e l'assegno o il contratto
di ricerca abbiano scadenza non anteriore al termine del corso di
dottorato.
A tal fine gli interessati devono dichiarare la loro situazione
gia' nella domanda di partecipazione al concorso e successivamente
dimostrare la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di
ricerca.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
d'esame, saranno ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 8.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Ufficio dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Brescia, piazza del Mercato, 15 - Brescia, entro il termine
perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata
documentazione in carta libera:
a) domanda di iscrizione al primo anno dei corsi del dottorato;
b) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del d.P.R. n. 445/2000, sostitutiva di certificazione del diploma di
scuola secondaria superiore posseduto, ovvero per i cittadini non
italiani, del diploma che ha consentito la loro ammissione
all'universita';
c) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del d.P.R. n. 445/2000, sostitutiva di certificazione di
cittadinanza;
d) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del d.P.R. n. 445/2000, sostitutiva di certificazione di laurea;
e) dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 47
del d.P.R. n. 445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra'
risultare:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma di laurea, di laurea specialistica e di
dottorato, per tutta la durata del corso suindicato;
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne o interromperne la frequenza;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio per un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio, ove ne
ricorrano le condizioni di merito. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza;
f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
g) per i soli vincitori di borsa di studio, inoltre, sara'
necessario presentare una dichiarazione, in carta semplice, resa ai
sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, sostitutiva di notorieta',
nella quale dovra' risultare:
l'impegno a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
il numero del conto corrente, con il codice CAB e ABI, per
l'accreditamento della borsa;
h) copia apertura posizione INPS a gestione separata.

                               Art. 9.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2002, e' pari al 14% di cui 1/3 a carico del
percettore della borsa.
Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici, fino alla concorrenza del numero di borse messe a
concorso per il rispettivo corso di dottorato.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 3 giugno 1997.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

                              Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 10,33 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
Tutti i dottorandi con borsa o senza borsa sono tenuti al
versamento di Euro 100 a titolo di tassa regionale per il diritto
allo studio.
Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare
annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza e' graduato secondo fasce di condizione economica definite
in analogia con tasse e contributi studenteschi.
La tassa di iscrizione e' pari a Euro 164,15, non e' soggetta ad
alcuna riduzione, ed e' pagata all'atto dell'iscrizione.
La rimanente quota della tassa di iscrizione e' da versare entro
il 31 maggio 2003, e varia secondo le distinte fasce di reddito,
riportate nelle seguenti tabelle n. 1 e 2. Gli importi della tabella
n. 2 sono comprensivi della tassa di iscrizione e della dovuta tassa
regionale per il diritto allo studio pari a Euro 100.
Per la individuazione delle fasce di contribuzione, i dottorandi
non titolari di borse di studio devono presentare la dichiarazione
sostitutiva unica, prevista dal decreto legislativo n. 109/1998,
presso un ente certificatore: uno dei CAF (Centri assistenza
fiscale), il proprio comune, una sede INPS. L'ente certificatore
provvedera' a rilasciare al dichiarante l'attestato ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente). In riferimento al valore
ISEE sara' individuata la fascia di contribuzione corrispondente
(tabella n. 2).
E' possibile avere informazioni complete e dettagliate relative
alla dichiarazione sostitutiva unica, al seguente indirizzo internet
http://www.inps.it/Servizi/ISEE. Qui e' possibile trovare la
normativa di riferimento, modulistica, note per la compilazione e un
programma di simulazione del calcolo ISEE.
Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione (ad eccezione
della tassa regionale per il diritto allo studio) tutti i dottorandi
che risultano:
1) beneficiari di borsa di studio concessa dalla Regione o ne
risultano assegnatari;
2) beneficiari di prestito d'onore;
3) portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%.
Sono esonerati temporaneamente dal pagamento della tassa di
iscrizione coloro che presentano domanda di borsa di studio presso
l'ISU. In questo caso all'atto dell'iscrizione e' dovuta la sola
tassa regionale per il diritto allo studio.
Alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, coloro che non
risultano beneficiari di borsa sono tenuti a versare la tassa di
iscrizione.
Gli stranieri appartenenti ai Paesi di cui al decreto
ministeriale 8 maggio 2001 (elenco dei Paesi particolarmente poveri)
sono collocati in fascia minima di contribuzione.
Tab. n. 1: Indicatore della condizione economica
Intervalli ISEE
 
=====================================================================
fasce di condizione economica | da | a
=====================================================================
1 | | 10.666,66
2 | 10.666,67 | 11.999,99
3 | 12.000,00 | 13.333,32
4 | 13.333,33 | 14.666,66
5 | 14.666,67 | 15.999,99
6 | 16.000,00 | 17.333,32
7 | 17.333,33 | 18.666,66
8 | 18.666,67 | 19.999,99
9 | 20.000,00 | 21.333,32
10 | 21.333,33 | 22.666,66
11 | 22.666,67 | 23.999,99
12 | 24.000,00 | 25.333,32
13 | 25.333,33 | 26.666,66
14 | 26.666,67 |
 
Tab. n. 2: Importi complessivi
 
=====================================================================
fasce di condizione economica |
=====================================================================
1 | 264,15
2 | 500,51
3 | 539,90
4 | 579,29
5 | 618,68
6 | 658,08
7 | 722,68
8 | 787,81
9 | 842,96
10 | 898,11
11 | 953,26
12 | 1008,41
13 | 1118,71
14 | 1229,01
 
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi, sono comunque obbligati a pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
alla scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
domande.

                              Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato,
di svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca
approvato nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, e di
presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una
relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del
corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del rettore su proposta del collegio dei docenti, in caso
di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine
dell'anno di frequenza;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
E' prevista la sospensione dal corso per maternita'; in caso di
assenze per grave e documentata malattia e per obblighi di leva la
sospensione dal corso e' previa autorizzazione del collegio dei
docenti. Tali periodi di sospensione possono essere anche
parzialmente recuperati con l'autorizzazione del collegio dei
docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, previa autorizzazione del
collegio docenti, una limitata attivita' di supporto didattico a
carattere seminariale.

                              Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale dalla quale
emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo'
essere ripetuto una sola volta.
Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale
in lingua italiana, ovvero in lingua comunitaria previa
autorizzazione del collegio dei docenti; in tal caso il dottorando
dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana.
Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli
iscritti al dottorato che hanno completato la tesi di dottorato,
dovranno inoltrare entro il 31 ottobre di ogni anno apposita domanda
al rettore e, per conoscenza, al Collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede o ad un'eventuale sessione aggiuntiva. Tale eventuale
sessione aggiuntiva viene stabilita dal collegio dei docenti, in
considerazione del numero di richieste pervenute e dell'eventuale
presenza di dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di
borse precedentemente deliberati.
Il rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale,
rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara'
depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

                              Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fara'
riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto MURST
30 aprile 1999, n. 224, al regolamento dei corsi di dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, ai regolamenti dei
singoli corsi di dottorato ed ai principi generali nell'ordinamento
giuridico vigente in tema di dottorato di ricerca.

                              Art. 14.
Informazione
I dati forniti saranno trattati ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, per le finalita' e con le modalita' previste nel
presente bando di concorso e per il successivo rapporto di iscrizione
al corso di dottorato.
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente
bando di concorso, possono essere richieste presso l'ufficio
dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, P.zza
Mercato, 15, ai seguenti numeri di telefono: 0302988.245/244/243,
tramite fax: 0303771482 oppure via E-mail ai seguenti indirizzi:
Iscandri@amm.unibs.it
Rollo@amm.unibs.it
David@amm.unibs.it
Responsabile del procedimento e' il dott. Luigi Micello,
tel. 030/2988246 - fax: 0303771482 - E-mail: Micello@amm.unibs.it.
Brescia, 5 dicembre 2002
Il rettore: Preti

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